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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00512/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01106/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Avepa, Agenzia Veneta per i Pagamenti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rudy Cortese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Marostica, via Montello n. 7 Int. 3;
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto prot. n. -OMISSIS- rep. n. -OMISSIS- del 31 marzo 2022 emesso dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di -OMISSIS- -OMISSIS- – Sede di -OMISSIS-, dell''''Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), con cui è stata disposta la decadenza parziale delle Autorizzazioni al reimpianto ID -OMISSIS- rilasciate in data 5 maggio 2017 alla ricorrente, per la quota di 2158 mq. su complessivi 8.630 mq., con contestuale assegnazione della medesima quota alle sig.re -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, per 719,33 mq. ciascuna, e con decadenza delle stesse autorizzazioni in quanto non utilizzate entro il 4 maggio 2020;
- di ogni atto presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11/1/2023:
- dell'intimazione all'estirpo emessa in data 27 ottobre 2022 dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di -OMISSIS- e -OMISSIS- – Sede di -OMISSIS-, dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (A.V.E.P.A.), contenuta nel verbale n. -OMISSIS-, e trasmessa con nota prot. -OMISSIS- del 28 ottobre 2022;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto.
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5/5/2023:
- del decreto prot. n. -OMISSIS- rep. n. -OMISSIS- del 31 marzo 2022 emesso dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di -OMISSIS- -OMISSIS- – Sede di -OMISSIS-, dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (A.V.E.P.A.), integrato con decreto prot. n. -OMISSIS- repertorio n. -OMISSIS- del 6 marzo 2023 emesso dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di -OMISSIS- -OMISSIS- – Sede di -OMISSIS-, dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (A.V.E.P.A.), trasmesso con nota prot. -OMISSIS- del 7 marzo 2023, con cui è stata disposta la decadenza parziale delle Autorizzazioni al reimpianto ID -OMISSIS- rilasciate in data 5 maggio 2017 alla sig.ra -OMISSIS-, per la quota di 2158 mq. su complessivi 8.630 mq., con contestuale assegnazione della medesima quota alle sig.re -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, per 719,33 mq. ciascuna, e con decadenza delle stesse autorizzazioni in quanto non utilizzate entro il 4 maggio 2020;
- dell'intimazione all'estirpo emessa in data 27 ottobre 2022 dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di -OMISSIS- e -OMISSIS- – Sede di -OMISSIS-, dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (A.V.E.P.A.), contenuta nel verbale n. -OMISSIS-, e trasmessa con nota prot. -OMISSIS- del 28 ottobre 2022;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Avepa, della Regione Veneto e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. NI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente presentava una domanda di estirpo in relazione a superfici coltivate a vigneto insistenti su terreni non integralmente di sua proprietà ma nella disponibilità della medesima in qualità di conduttrice in forza di contratto di comodato.
In esito a tale istanza, corredata da dichiarazione sostitutiva con la quale l’interessata attestava di essere stata autorizzata all’estirpo dai proprietari o comproprietari e di aver depositato la relativa documentazione nel fascicolo aziendale, l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) rilasciava le connesse autorizzazioni al reimpianto.
Successivamente, a seguito di segnalazioni delle comproprietarie originarie delle particelle interessate, sarebbe emersa la non veridicità della dichiarazione resa in ordine alla sussistenza del consenso scritto di tutti i comproprietari. Sulla base di tali risultanze, AVEPA disponeva la decadenza parziale dalle autorizzazioni al reimpianto in misura corrispondente ai 3/12 della superficie vitata riferibile alla quota dominicale delle signore -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, che avevano negato di aver prestato il richiesto assenso; veniva, correlativamente, intimato l’estirpo delle porzioni di vigneto realizzate su terreni di proprietà altrui.
Restavano ferme le autorizzazioni relative alla residua quota di 9/12, rapportata alle posizioni di -OMISSIS- e -OMISSIS-, che avevano invece rilasciato specifica autorizzazione all’estirpo. Seguiva la riassegnazione amministrativa delle quote di reimpianto a favore delle comproprietarie non consenzienti.
Con il ricorso introduttivo, la sig.ra -OMISSIS- impugnava il decreto di decadenza parziale di Autorizzazione al reimpianto. Con i motivi aggiunti dell’11 gennaio 2023, la ricorrente censurava l’intimazione all’estirpo relativa alla quota eccedente l’area in disponibilità. Con i motivi aggiunti del 5 maggio 2023, veniva contestata l’attribuzione a -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS- della quota dei 3/12 della superficie vitata per la quale non sarebbe sussistita l’autorizzazione delle proprietarie.
La ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti gravati sulla base dei seguenti motivi: con un primo ordine di censure, assume che, alla luce del capitolo 8 dell’Allegato B alla D.G.R. Veneto n. 2257/2003, il consenso degli altri comproprietari non sarebbe occorso in ragione della qualifica di familiare ai sensi dell’art. 230- bis , comma 3, cod. civ.; ovvero, in subordine, che il consenso sarebbe stato comunque desumibile in via implicita. Con un secondo gruppo di motivi, contesta la legittimità della declaratoria di decadenza in relazione agli artt. 47 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, reputando generica e conforme la propria dichiarazione sostitutiva, e invoca altresì la tutela dell’affidamento maturato in costanza di validità delle autorizzazioni. Con un terzo ordine di censure, denuncia la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, carenza istruttoria e difetto di proporzionalità, fino a prospettare la nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21- septies della medesima legge, con riferimento alla scelta dell’amministrazione di procedere alla decadenza parziale e alle conseguenti intimazioni.
-OMISSIS-, la Regione del Veneto e la Sig.ra -OMISSIS-, costituitesi in giudizio, hanno resistito nel merito.
Infine, all’udienza straordinaria del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati in relazione a ciascuna delle censure dedotte e vanno pertanto respinti.
1. Va premesso, in punto di qualificazione soggettiva, che l’assetto dominicale dei terreni interessati all’estirpo non comprendeva la ricorrente. Essa agiva come conduttrice in comodato, mentre la titolarità delle quote di proprietà risultava spettante a -OMISSIS- e ai figli -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Non può, dunque, essere condiviso l’assunto della ricorrente, secondo cui la condizione di familiare o la relazione coniugale con uno dei comproprietari potesse, di per sé, consentirne l’assimilazione della posizione a quella del proprietario esclusivo o del comproprietario ai fini dell’esercizio del diritto all’estirpo.
L’art. 230- bis cod. civ. disciplina i rapporti interni dell’impresa familiare, attribuendo ai familiari coadiuvanti diritti di natura obbligatoria e partecipativa sulla gestione e sugli utili, ma non incide sul regime dei diritti reali e non conferisce una legittimazione dominicale all’adozione di atti dispositivi inerenti alla proprietà di beni immobili intestati a terzi.
In altri termini, la previsione evocata non trasforma il familiare in comproprietario né deroga alle forme e ai consensi richiesti dall’ordinamento per gli atti implicanti modificazioni materiali o giuridiche su beni altrui. L’argomentazione di parte ricorrente, che pretende di ricavare dal capitolo 8 dell’Allegato B alla D.G.R. Veneto n. 2257/2003 una regola di equiparazione generalizzata, non trova riscontro nel tenore testuale della disciplina amministrativa di settore, la quale, al contrario, proprio nel caso in cui l’istanza provenga da soggetto diverso dal proprietario, esige l’autorizzazione scritta del proprietario o degli altri comproprietari, a presidio della corretta allocazione delle responsabilità e della tutela delle posizioni dominicali coinvolte. Nel caso di specie, tale condizione non risulta soddisfatta per le quote riferibili alle signore -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, che hanno inequivocabilmente negato di aver mai rilasciato siffatto assenso. Ne consegue la manifesta infondatezza del primo motivo.
2. Non persuade, poi, la prospettazione diretta a svilire il contenuto certificativo della dichiarazione sostitutiva resa in sede di domanda. Non può sfuggire, infatti, che la ricorrente in tale sede dichiarava espressamente di essere “ autorizzata all’estirpo […] dai proprietari/comproprietari o aventi diritto ” e di aver depositato la relativa autorizzazione nel fascicolo aziendale. La circostanza dichiarata appare, tuttavia, oggettivamente insussistente almeno per tre comproprietarie, così da determinare decadenza dai benefici ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
A ciò deve aggiungersi che, trattandosi di sanzione legale connotata da automatismo, l’Amministrazione non era tenuta ad attivare un autonomo subprocedimento di autotutela ex art. 21- nonies della legge n. 241/1990 fondato su valutazioni comparative d’interesse, essendo sufficiente la verifica della non veridicità dell’autodichiarazione e il correlato venir meno del presupposto costitutivo del beneficio.
Del resto, la pretesa buona fede soggettiva o l’affidamento maturato non possono consolidare posizioni di vantaggio acquisite contra legem , né l’utilizzo di moduli prestampati attenua l’onere di diligenza, completezza e veridicità che il dichiarante assume su di sé attraverso la loro sottoscrizione.
3. È, altresì, infondata la censura che investe la proporzionalità della misura adottata e la sua motivazione. AVEPA ha limitato la declaratoria di decadenza alla quota di 3/12, tenendo conto dell’estensione della porzione dominicale per la quale difettava il consenso scritto, lasciando intatta l’efficacia delle autorizzazioni per la quota residua di 9/12.
La conseguente riassegnazione delle quote di reimpianto alle comproprietarie dissenzienti, oltre a neutralizzare l’indebito vantaggio conseguito, tutela l’interesse pubblico primario al corretto funzionamento del sistema vitivinicolo e all’osservanza delle regole sulla circolazione e sulla titolarità dei diritti di impianto e reimpianto.
4. Le ulteriori allegazioni della ricorrente non scalfiscono le conclusioni che precedono. La distinzione, opportunamente valorizzata dall’Amministrazione, tra consenso alla mera conduzione dei fondi e specifica autorizzazione all’estirpo appare dirimente: la prima attiene all’assetto dei rapporti obbligatori e all’utilizzazione del bene secondo l’ordinario esercizio agronomico; la seconda incide su un profilo dispositivo rilevante per la disciplina pubblicistica del potenziale viticolo e richiede il consenso scritto dei titolari dei diritti reali. Né può attribuirsi rilievo, ai presenti fini, alla comunione legale tra i coniugi, dovendosi ribadire l’estraneità alla comunione dei beni pervenuti (come i terreni di cui si discute) per successione, sicché la qualità di coniuge di uno dei comproprietari non abilita, di per sé, all’adozione di atti dispositivi sul bene comune senza il necessario consenso degli altri.
5. Per quanto precede, il ricorso deve, dunque, essere respinto.
Le spese vanno compensate in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, rigetta il ricorso;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
NI IN, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IN | Ida IO |
IL SEGRETARIO