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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile
nelle persone dei magistrati:
Dr. RT NT Presidente
Dr. RI RL RO Giudice del. est.
Dr. Fulvio Bernabei Esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa pendente tra:
(P. Parte_1
IVA ), in persona dei soci amministratori pro-tempore, e P.IVA_1 Parte_1
con sede in Ponte San Pietro (BG), Via Cavour n. 24, rappresentata, Parte_2 difesa ed assistita dall'Avv. Bruno Bianchi presso il cui studio in Milano, Via San Giovanni sul Muro n. 18, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ricorrente-
contro
(CF. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, Via Freguglia n. 1 è domiciliata;
-resistente- pagina 1 di 12
Oggetto: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, causa assunta in decisione all'udienza collegiale del 29.10.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Nel merito
- accertare e dichiarare che una porzione di area, sita nel Comune di Ponte San Pietro (BG), da individuarsi a mezzo di nuovo frazionamento, prospiciente i mappali 2044 e 2045 del foglio logico 1 e fisico 5 del C.T. del Comune di Ponte San Pietro, di proprietà dei soci della ditta istante, non assolvendo ad alcuna funzione idraulica e/o pubblica, non è più appartenente al Demanio Pubblico dello Stato;
- accertare che la società ha Parte_1 esercitato e mantenuto il possesso esclusivo continuato pluriventennale uti dominus della sopra meglio specificata area, ubicata nel Comune di Ponte San Pietro (BG), da individuarsi a mezzo di nuovo frazionamento, e per l'effetto, dichiarare il trasferimento della proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., a favore dell'odierna attrice, dell'area in questione;
- ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la relativa trascrizione della sentenza accertante l'intervenuta usucapione a favore della società
[...]
, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria;
A) Si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova di seguito dedotti
1) Vero che a far data almeno dal 1975, la famiglia e successivamente la società Pt_1 occupano di fatto ed in via Parte_1 esclusiva, in modo continuato e pacifico, una porzione di area appartenente al demanio pubblico, sita nel Comune di Ponte San Pietro (BG), prospiciente i mappali 2044 e 2045 (docc. 3, 4 e 5).
2) Vero che nello specifico su detta area, a far data almeno dal 1975, la famiglia Pt_1
e successivamente la società Parte_1 esercitano la loro attività nel settore della produzione di manufatti in cemento, marmo, granito e ferro.
3) Vero che quindi la società attrice, alla luce della ricostruzione sopra illustrata, occupa di fatto, a far data almeno dal 1975, detta area, esercitando il possesso in via esclusiva e continuata da oltre venti anni, senza alcuna contestazione od opposizione da parte dell' , conservando a tutt'oggi la disponibilità della medesima. Controparte_1
4) Vero che l'area summenzionata (docc.3, 4 e 5) risulta ormai integrata, e interclusa con una recinzione, alla proprietà privata adiacente della ricorrente, di cui ai mappali 2044 e 2045. pagina 2 di 12 5) Vero che l'occupazione da parte della società della porzione immobiliare Parte_1 oggetto di causa, rappresentata nella documentazione che viene mostrata ( docc. 3, 4 e 5) è avvenuta durante lo svolgimento delle attività produttive, da parte anche del personale dipendente della società.
6) Vero che presso il sito produttivo della società , sito in Ponte San Pietro Parte_1
(BG), quantomeno dal 1975 opera il personale dipendente della società (impiegati e operai) intento nell'esecuzione di attività di lavorazione nel settore della produzione di manufatti in cemento, marmo, granito e ferro, mediante gli impianti ivi presenti
7) Vero che presso il sito produttivo di da almeno il 1975 opera personale Parte_1 dipendente di società terziste (quali imprese di autotrasporto, imprese di installazione e manutenzione di impianti di produzione, imprese di vigilanza) ed è frequentato dai clienti della società per trattative commerciali e ritiro di merci.
Si indicano a testi: sig. , residente in [...]; Testimone_1 sig. , residente in [...]
3; sig. residente in [...]. Testimone_3
B) Occorrendo si chiede inoltre l'ammissione di C.T.U. finalizzata ad accertare, attraverso rilevamenti, ispezioni e verifiche, tenuto conto dei documenti agli atti e delle alterazioni dello stato dei luoghi avvenute, che la porzione di area, sita nel Comune di Ponte San Pietro (BG ), da individuarsi a mezzo di nuovo frazionamento, prospiciente i mappali 2044 e 2045 del foglio logico 1 e fisico 5 del C.T. del Comune di Ponte San Pietro, di proprietà dei soci della ditta istante, a seguito dei mutamenti naturali intervenuti, risulta estromessa dal demanio idrico fluviale, in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 37/1994.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e prescritte. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La (di qui innanzi anche Parte_1 Pt_1
o società adiva il Tribunale di Bergamo al fine di sentir accertare l'avvenuta Pt_1 sdemanializzazione, per mancato assolvimento della funzione idraulica, di un'area ubicata nel Comune di Ponte San Pietro, da individuarsi mediante nuovo frazionamento, prospiciente i mappali 2044 e 2045 del relativo catasto dei terreni.
Chiedeva, per l'effetto, all'adito Tribunale di dichiarare l'usucapione dell'area in oggetto a proprio favore, sostenendo di aver esercitato un possesso pacifico, esclusivo, ininterrotto e duraturo per oltre vent'anni, a partire dal 1975 sull'area in oggetto.
Sul punto, asseriva quindi che la perdita della funziona idraulica dell'area sarebbe intervenuta in data anteriore alla riforma della disciplina del demanio idrico, operata con l'entrata in vigore della legge n.37/1994, normativa attraverso la quale erano stati modificati gli artt. 946 e 947 c.c. pagina 3 di 12 Si costituiva in giudizio l' (di qui innanzi anche solo l' ed Controparte_1 CP_1 eccepiva, in via pregiudiziale di rito, l'incompetenza del giudice ordinario a favore del Pt_3
e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda avversaria. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2650/2023 del 05.12.2023, chiarito che la porzione oggetto della domanda di usucapione, avrebbe, secondo la tesi di parte attrice, perso la sua funzione pubblica/idraulica, e secondo la tesi di parte convenuta, mantenuto la natura di demanio idrico, accoglieva l'eccezione di incompetenza richiamando il seguente principio di diritto: qualora sussistano “contestazioni che attengono ai limiti dell'alveo e/o alle sponde di corsi d'acqua pubblici, il criterio di discrimine ai fini della competenza per materia sta nella necessità o meno di indagini tecniche ai fine di stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri (o sia rientrata in passato, se ciò assume rilievo ai fini dell'oggetto del giudizio) nel demanio idrico fluviale o lacuale, in quanto inclusa nell'alveo del corso d'acqua pubblico”; nell'evenienza da ultimo prospettata, "la competenza del giudice specializzato sussiste anche se la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, fermo restando che solo allorché non sia necessaria una siffatta indagine, in quanto è pacifico tra le parti che il terreno, pur originariamente appartenente all'alveo del corso d'acqua, abbia cessato di farne parte e si controverte sulla sua titolarità (o su diritti ad esso legati) in base a questioni di fatto o giuridiche diverse da quelle che riguardano la sua materiale inclusione nell'alveo del corso d'acqua pubblico (…), sussiste la competenza del giudice ordinario” (Cass. 9279/2017, richiamata da Cass. n. 3047/2022)”.
La predetta sentenza veniva impugnata dalla Società attrice con regolamento di competenza.
La Corte di Cassazione, sezione II, con sentenza n. 21495 del 31.07.2024, rigettava il ricorso ritenendolo infondato, condividendo quanto disposto dal Tribunale di Bergamo, così ritenendo:
“poiché è richiesta un'indagine volta a stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, la competenza a decidere appartiene per materia al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e non al Tribunale ordinario.”
Con ricorso in riassunzione del 18 settembre 2024, iscritto al n. 3362/2024 R.G., la
[...]
ha reiterato dinanzi al TRAP, Parte_4 presso la Corte d'Appello di Milano, la domanda di accertamento di avvenuta sdemanializzazione della porzione di area sita nel Comune di Ponte San Pietro (BG), da individuarsi a mezzo di nuovo frazionamento, prospiciente i mappali 2044 e 2045 del relativo catasto dei terreni, con conseguente accertamento del trasferimento della proprietà della summenzionata area per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. a proprio favore, per aver mantenuto ed esercitato il possesso esclusivo uti dominus dal 1975.
A sostegno delle proprie deduzioni parte ricorrente ha dedotto:
- che l'area in oggetto risultava occupata, sin dall'anno 1975, a seguito di uno sconfinamento perpetrato dalla società Parte_1
la quale, già all'epoca, svolgeva la propria attività all'interno
[...] del compendio immobiliare sito in Ponte San Pietro, Via Cavour n. 24;
pagina 4 di 12 - che la porzione di superficie oggetto di causa aveva da tempo cessato di rivestire natura demaniale, avendo perso — in via di fatto e in via di diritto — l'originaria destinazione a fini pubblici, con conseguente venir meno del presupposto funzionale necessario a giustificare la sua appartenenza al demanio pubblico. Sul punto, richiama la Pt_1 giurisprudenza di legittimità in punto di c.d. sdemanializzazione di fatto, secondo la quale un bene può perdere la propria natura demaniale, anche in assenza di un formale atto di declassificazione, qualora emergano comportamenti inequivocabili della Pubblica Amministrazione volti a sottrarre il bene alla destinazione pubblicistica originaria e a rinunciare definitivamente al suo ripristino. In tale contesto, il provvedimento previsto dall'art. 829 c.c. per il passaggio del bene dal demanio al patrimonio disponibile assumerebbe carattere meramente dichiarativo, limitandosi a riconoscere un effetto già concretamente verificatosi nella realtà, ossia la cessazione della demanialità in presenza di condizioni di fatto incompatibili con la conservazione della destinazione pubblica;
- di aver esercitato sull'area in questione un possesso continuo, pacifico, ininterrotto e pubblico, con modalità corrispondenti all'esercizio della proprietà (uti dominus), per un periodo superiore a vent'anni, rappresentando, inoltre, che l'area in questione risultava interclusa nella proprietà dell'attrice che, come sopra indicato, la occupava da oltre venti anni, avvalendosi di opere inamovibili o comunque di difficile rimozione (doc. 4);
- poiché la perdita della funzione idraulica dell'area era anteriore all'entrata in vigore della legge n. 37/1994, normativa modificativa degli artt. 946 e 947 c.c. - con esclusione dall'ordinamento la possibilità di sdemanializzazione tacita dei beni del Demanio idrico
- e tenuto conto dell'irretroattività di tale norma, OL afferma l'intervenuta sdemanializzazione tacita sin dal periodo precedente all'entrata in vigore della citata normativa. In conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, la società ricorrente rappresenta infatti che il verificarsi delle condizioni descritte non determina la perdita della proprietà del bene da parte dell'ente pubblico, bensì il suo passaggio nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, con conseguente assoggettamento al regime della proprietà privata. Di talché, il bene era divenuto suscettibile di possesso a fini acquisitivi della proprietà da parte dei privati. Infine, la società mette in Pt_1 luce che l'eventuale mancanza di un formale atto amministrativo di sdemanializzazione, come nel caso di specie, non comporta alcuna nullità o inefficacia, a fronte della natura meramente accertativa e dichiarativa, e non costitutiva, della cessazione della demanialità.
Sulla base delle predette allegazioni, parte ricorrente afferma il proprio interesse ad ottenere l'accertamento e la declaratoria giudiziale dell'intervenuto acquisto della proprietà dell'area per intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., in ragione del possesso continuo, pacifico, pubblico ed ininterrotto esercitato uti dominus per oltre vent'anni, chiedendo, a sostegno della domanda, in via istruttoria, l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale di cui al ricorso nonché l'ammissione di CTU finalizzata ad individuare, a mezzo di nuovo frazionamento, l'area estromessa dal demanio idrico fluviale.
pagina 5 di 12 Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande avversarie Controparte_1 in quanto infondate in fatto e diritto.
L'amministrazione resistente ha rilevato, dal canto proprio, che la domanda di parte ricorrente è affetta da indeterminatezza prima ancora che da infondatezza, in quanto non risulta indicata con precisione l'area oggetto del contendere né la data dalla quale far decorrere l'esercizio del potere di fatto sull'area, genericamente indicata nell'anno 1975.
Sul punto, l' rappresenta che tale affermazione risulta smentita dalla Controparte_1 lettura della visura camerale della società, dalla quale era dato evincere la sua costituzione a partire dal 29 aprile 1982, con successiva iscrizione al registro delle imprese a partire dal 19 febbraio 1996 (doc. 3 comparsa di costituzione).
Deduce, pertanto, che il terreno oggetto di causa, così come rappresentato da parte ricorrente, ha natura demaniale, desumibile dalle visure storiche, nonché dai documenti prodotti da parte ricorrente con atto introduttivo, in particolare con riferimento:
- al parere favorevole del Genio Civile (1976), rilasciato alla società per la costruzione del muro di sponda sul torrente Quisa, in data 6 dicembre 1976, recante la condizione che il “nulla osta potrà essere revocato in ogni momento ove necessario in rapporto al regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi causa di forza maggiore” (doc. 6 memoria autorizzata)
- alla Licenza edilizia rilasciata dal Comune di Ponte San Pietro alla ditta F.lli OL, in data 26 gennaio 1977, per la costruzione del muro di sostegno sulla sponda del torrente Quisa (doc. 6 memoria autorizzata);
- alla nota della Regione Lombardia – Assessorato ai Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Bergamo n. 5082 del 18 ottobre 1982, con la quale si confermava la natura demaniale dell'area di riferimento e si rilevava che dal sopralluogo svolto era emerso che sulla sponda sinistra del Torrente Quisa e del fiume Brembo, era stato costruito un muro di circa 150 ml e dell'altezza di circa 2.50 ml, in assenza di prescritta autorizzazione. Dalla sopra menzionata nota, emergeva che l'area in questione sarebbe stato oggetto di futura sistemazione idraulica da parte delle Regione Lombardia, Ente quest'ultimo che in assenza delle opportune autorizzazioni avrebbe adottato gli opportuni provvedimenti. Deduceva, pertanto, l'Agenzia del Demanio che la Società non poteva aver acquistato il bene in oggetto per usucapione, trattandosi di bene appartenente al demanio pubblico, la cui natura imprescrittibile e inalienabile è sancita dall'art. 823 c.c. Inoltre, in relazione al caso concreto, deduceva che anche il combinato disposto degli artt. 942, 945, 946 e 947 c.c. attribuisce espressamente al demanio pubblico la proprietà dei terreni abbandonati, sia per cause naturali sia per intervento umano.
Sull'asserita sdemanializzazione tacita, l' ha poi rilevato quanto la stessa sia contraria CP_1 al disposto dell'art. 947, comma 3, c.c. introdotto dalla L. n. 37/1994, che prevede espressamente l'impossibilità di sdemanializzare i beni del demanio idrico, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine ad una sdemanializzazione anteriore al 1994, risalendo pagina 6 di 12 l'iscrizione al registro delle imprese della società al 1996. L'eventuale sdemanializzazione dell'area a norma dell'art. 829 c.c. dovrebbe, pertanto, essere dichiarata con un atto formale dell'autorità amministrativa.
Deduce la resistente, che, contrariamente alla perdita della funziona idraulica dedotta da parte ricorrente, l'area in oggetto appartiene al demanio idrico fluviale, mantenendone natura e funzione idraulica, come attestato dall'Ufficio del Genio Civile di Bergamo, segnalando che i criteri di rappresentazione catastale non distinguono graficamente tra alveo attivo e aree spondali, rientrando entrambi nel demanio idrico.
Non risulta poi, secondo l'amministrazione, alcun atto di estromissione dell'alveo da parte dell'Autorità idraulica, e l'area in questione deve considerarsi soggetta al regime delle piene ordinarie, circostanza che aveva determinato il parere tecnico favorevole alla costruzione di un muro di sponda da parte del Genio Civile, che includeva anche le aree spondali del torrente Quisa. La demanialità sarebbe, ulteriormente, confermata dal vigente P.G.T. del Comune di Ponte San Pietro (doc.4), che classifica l'area come “ambito boscato”, “area ambientalmente sensibile” e parte dell' “ambito P3/H” della Carta PGRA-PAI, connotata da elevato rischio alluvionale (doc.5).
L' precisa, inoltre, che la superficie in oggetto risulta classificata come area a CP_1 pericolosità molto elevata (3E - Ee), rientrante nella Categoria R4 della Direttiva Alluvioni, ricadendo nelle fattispecie di cui all'Allegato A del D.R. Lombardia n. 15946/2017, che esclude la sdemanializzazione e l'alienabilità di tali aree (doc. 6).
Chiarisce inoltre che, anche laddove fosse avviato un procedimento formale di sdemanializzazione, l' avrebbe comunque dovuto accertare la perdita dei Controparte_1 requisiti morfologici e funzionali, considerando gli interessi pubblici ambientali, dominicali, idrogeologici e paesaggistici, in presenza di rischi idraulici o idrogeologici, posto che la prassi consolidata impone il mantenimento della natura pubblica del bene, a tutela della pubblica incolumità, a prescindere dall'utilizzo, essendo prevalente l'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica.
Infine, in via analogica con il demanio marittimo, richiamando principi giurisprudenziali in materia, la convenuta deduce che la sdemanializzazione non può avvenire per facta concludentia, ma solo per legge o con provvedimento formale dell'autorità competente, con efficacia costitutiva.
Con riferimento alla sdemanializzazione implicita dell'area deduce l'agenzia del che CP_1 dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni difensive delle parti, non emergono elementi idonei a comprovare, neppure in via indiretta, l'avvenuta sdemanializzazione – anche tacita – del bene oggetto di causa, segnalando che la non aveva fornito alcuna prova Pt_1 idonea a dimostrare comportamenti concludenti da parte dell'Amministrazione, che avrebbe dovuto, quantomeno, manifestare in modo inequivoco l'intento di dismettere il bene e sottrarlo al regime demaniale.
Da ultimo, l' evidenzia che secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la CP_1 qualificazione pubblica o demaniale di un bene non dipende esclusivamente dalla titolarità pagina 7 di 12 formale, ma dalla sua oggettiva destinazione alla realizzazione di interessi collettivi, secondo una lettura sistematica dell'ordinamento in linea con i principi costituzionali: nel caso di specie, gli atti e i comportamenti della Pubblica Amministrazione erano confermativi della persistente volontà di mantenere la funzione pubblica del bene, escludendo qualsiasi intento abdicativo.
Circa il rivendicato acquisto della proprietà per usucapione, l'amministrazione convenuta deduce che, nella denegata ipotesi in cui non fosse riconosciuta la natura demaniale dell'area, parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'intervenuto acquisto per usucapione: nella specie dagli atti non emergeva alcuna allegazione puntuale né prova relativa agli elementi costitutivi del possesso utile ai fini dell'usucapione, quali la continuità, l'assenza di interruzioni, la pacificità e l'evidenza esterna del possesso, né tantomeno risultava dimostrato l'animus rem sibi habendi. Al contrario, il possesso allegato dalla controparte appariva del tutto generico e non qualificabile giuridicamente come signoria corrispondente all'esercizio di un diritto reale. Quanto alle istanze istruttorie, l' si è opposta all'ammissione della CTU, evidenziando CP_1 che la domanda risultava formulata in termini generici e privi di un'esatta individuazione dell'area oggetto di accertamento sicché la CTU, ove ammessa avrebbe avuto carattere meramente esplorativo, a fronte della carenza di allegazioni e di prova sui presupposti costitutivi della pretesa.
Concessi i termini per memorie, la parte ricorrente ha precisato che, pur non essendo individuata catastalmente l'area oggetto di domanda, era stata richiesto l'accertamento tecnico per definirne i confini e verificare, in contraddittorio, la cessazione della demanialità fluviale prima dell'entrata in vigore della L. n. 37/1994.
La società ha contestato tutto quanto dedotto in sede di comparsa dall' con Pt_1 CP_1 particolare riferimento ai criteri di rappresentazione catastale, aventi mera natura fiscale. Sulla perdurante demanialità dell'area in oggetto in assenza di un atto formale dell'amministrazione demaniale, parte ricorrente, ha ribadito che l'area aveva perso da tempo ogni funzione pubblica, non essendo più destinata ad uso collettivo, e che l'inerzia protratta dell'Amministrazione, unita alla propria utilizzazione pacifica, pubblica e ininterrotta da parte
- e in primis - dei danti causa della società comproverebbe una volontà implicita di Pt_1 dismissione, contestando infine che le richiamate prescrizioni del P.G.T. del Comune di Ponte San Pietro evidenziano un rischio idrogeologico su tutto il territorio, ragione, peraltro, non destinata ad escludere l'avvenuta sdemanializzazione dell'area.
Quanto, infine, alle eccezioni svolte dall' con riguardo alle richieste istruttorie della CP_1 società quest'ultima ne ha rilevato l'infondatezza, in quanto la consulenza tecnica Pt_1 richiesta non rivestiva natura esplorativa, ma era volta ad accertare i fatti stessi. In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha reiterato le domande ed istanze già rassegnate con il ricorso introduttivo.
Parimenti, l' si è riportata ai propri scritti difensivi, opponendosi a quanto Controparte_3 ex adverso dedotto e richiamando le conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione. pagina 8 di 12 Il giudice delegato, sciolta la riserva assunta ad esito dell'udienza istruttoria, tenutasi in data 1.4.2025, rigettava ogni diversa istanza ritenutane la superfluità, trattandosi di causa matura per la decisione. All'udienza del 6 maggio 2025, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed il giudice delegato ha rinviato all'udienza del 29 ottobre 2025 per la discussione innanzi al Collegio, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi finali. La causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 29.10.2024 e decisa nella camera di consiglio tenutasi in pari data.
&&&
Il ricorso introdotto dalla società è infondato e come tale va rigettato per le ragioni che Pt_1 seguono.
La domanda svolta dalla parte ricorrente ha per oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione dell'area rappresentata nelle piante catastali e nelle fotografie versate in atti (cfr docc. 3 e 5 di parte : la stessa è di fatto non meglio identificata né identificabile, tant'è Pt_1 vero che la ricorrente fa riferimento ad “una porzione di area, sita nel Comune di Ponte San Pietro (BG), da individuarsi a mezzo di nuovo frazionamento, prospiciente i mappali 2044 e 2045 del foglio logico 1 e fisico 5 del C.T. del Comune di Ponte San Pietro, di proprietà dei soci della ditta istante”.
A sostegno dei propri assunti, la pone la circostanza in base alla quale tale area “non Pt_1 assolvendo ad alcuna funzione idraulica e/o pubblica” sia entrata, di fatto, nell'ambito del patrimonio demaniale disponibile e dunque, in virtù del possesso uti dominus, pacifico, continuativo ed ultraventennale, sia stata dalla medesima usucapita.
L'affermazione non solo è del tutto priva di idoneo supporto probatorio, non avendo la ricorrente prodotto alcun provvedimento di sdemanializzazione né essendo l'intento altrimenti desumibile in capo all'Amministrazione, ma risulta smentita in virtù di quanto si andrà ad esporre.
In primo luogo, non sfugge a questo Tribunale che la società ricorrente risulta iscritta nel Registro delle Imprese, come da visura in atti a far data dal 19 febbraio 1996 (doc. 3 comparsa di costituzione): è ben vero che l'iscrizione delle società di persone al registro delle imprese ha natura dichiarativa e non costitutiva;
tuttavia, l'iscrizione ha valore al fine di rendere l'atto costitutivo opponibile ai terzi e di certificare l'esistenza dell'impresa. Ne consegue che, correttamente, l' ha rilevato che la propria controparte processuale può Controparte_1 invocare l'opponibilità giuridica del possesso soltanto successivamente all'entrata in vigore della legge n. 37/1994, normativa modificativa degli artt. 946 e 947 c.c. – che ha sancito l'esclusione dall'ordinamento della possibilità di sdemanializzazione tacita dei beni del Demanio idrico, dovendosi ritenere che, da tale data, l'eventuale sdemanializzazione dell'area a norma dell'art. 829 c.c. possa essere dichiarata solo con un atto formale dell'autorità amministrativa, nel caso di specie mai intervenuto.
Parimenti condivisibile è poi la prospettazione difensiva della parte resistente secondo cui, in pagina 9 di 12 contrasto con la dedotta perdita della funziona idraulica, l'area in oggetto appartiene al demanio idrico fluviale, mantenendone natura e funzione idraulica, come attestato dall'Ufficio del Genio Civile di Bergamo: nota della Regione Lombardia – Assessorato ai Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Bergamo n. 5082 del 18 ottobre 1982, con la quale si confermava la natura demaniale dell'area di riferimento e si rilevava che dal sopralluogo svolto era emerso che sulla sponda sinistra del Torrente Quisa e del fiume Brembo, era stato costruito un muro di circa 150 ml e dell'altezza di circa 2.50 ml, in assenza di prescritta autorizzazione, con riserva di ogni azione in merito.
A fronte di ciò, va posto in debita evidenza che i criteri di rappresentazione catastale non distinguono graficamente tra alveo attivo e aree spondali, rientrando entrambe nel demanio idrico tanto più che, sempre dal contenuto della citata nota, emerge che l'area in questione sarebbe stato oggetto di futura sistemazione idraulica da parte delle Regione Lombardia.
Tanto vale ad escludere la dedotta sdemanializzazione ante 1994, mai espressamente intervenuta né altrimenti desumibile a far data dal 1975, come affermato dalla Società Pt_1
L'asserzione risulta inoltre smentita dalle stesse produzioni della società che, anziché Pt_1 escludere la natura pubblica dell'area, al contrario la attestano (cfr. parere favorevole del Genio Civile (1976), rilasciato alla società per la costruzione del muro di sponda sul torrente Quisa, in data 6 dicembre 1976, recante la condizione che il “nulla osta potrà essere revocato in ogni momento ove necessario in rapporto al regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi causa di forza maggiore” (doc. 6 memoria autorizzata) nonché Licenza edilizia rilasciata dal Comune di Ponte San Pietro alla ditta F.lli OL, in data 26 gennaio 1977, per la costruzione del muro di sostegno sulla sponda del torrente Quisa (doc. 6 memoria autorizzata)).
Da ultimo, osserva il Collegio che la demanialità dell'area trova riscontro anche nelle risultanze dal vigente P.G.T. del Comune di Ponte San Pietro (doc.4 ), che classifica Controparte_1
l'area come “ambito boscato”, “area ambientalmente sensibile” e parte dell' “ambito P3/H” della Carta PGRA-PAI, connotata da elevato rischio alluvionale (doc.5 ). Controparte_1
Ragion per cui parte ricorrente non può in alcun modo invocare a proprio favore l'acquisto della proprietà dell'area per intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., in ragione del “possesso continuo, pacifico, pubblico ed ininterrotto esercitato uti dominus per oltre vent'anni” posto che la qualificazione pubblica o demaniale del bene oggetto di causa, non dipende esclusivamente dalla titolarità formale, ma dalla sua oggettiva destinazione alla realizzazione di interessi collettivi (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 7 aprile 2020, n. 7739 nonché Cass. sez. II, sent. 16 ottobre 2020, n. 22569; Cass. sez. I, 25 maggio 2021 n. 14371; Cass. sez. II, sent. 15 dicembre 2021, n. 40294 in termini per quanto concerne i beni appartenenti al demanio idrico).
Nella specie, e per quanto può in concreto rilevare – atteso e richiamato quanto si è detto in merito all'avvenuta iscrizione della società nel registro delle Imprese a far data dal Pt_1
1996 - gli atti ed i comportamenti della Pubblica Amministrazione, nel loro insieme, risultano confermativi della persistente volontà di mantenere la funzione pubblica del bene, escludendo qualsiasi intento abdicativo, e ciò con riguardo al periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 37/1994, normativa modificativa degli artt. 946 e 947 II comma c.c. che, quanto al pagina 10 di 12 demanio idrico, ha definitivamente escluso la declassificazione implicita del bene dal demanio idrico al patrimonio disponibile.
Da quanto sopra evidenziato emerge infine l'inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate dalla parte ricorrente che sono in contrasto o comunque risultano ininfluenti rispetto al valore pregnante delle risultanze documentali sopra richiamate e, quanto alla CTU, consentono di attribuire al mezzo un valore meramente esplorativo.
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo tra le quali, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della controparte.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia e fatta applicazione dei parametri medi per cause di media difficoltà, in relazione alle fasi difensive effettivamente svolte, con esclusione di quella istruttoria non espletata.
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte d'Appello di Milano, sul ricorso introdotto da nei confronti Parte_1 di , ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede: Controparte_1
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di che si liquidano in complessivi € 6.713,00 oltre oneri accessori, Controparte_1 se dovuti.
Così deciso in Milano il 29.10.2025
Il Giudice del. est.
RI RL RO
Il Presidente
RT NT
.
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pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile
nelle persone dei magistrati:
Dr. RT NT Presidente
Dr. RI RL RO Giudice del. est.
Dr. Fulvio Bernabei Esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa pendente tra:
(P. Parte_1
IVA ), in persona dei soci amministratori pro-tempore, e P.IVA_1 Parte_1
con sede in Ponte San Pietro (BG), Via Cavour n. 24, rappresentata, Parte_2 difesa ed assistita dall'Avv. Bruno Bianchi presso il cui studio in Milano, Via San Giovanni sul Muro n. 18, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ricorrente-
contro
(CF. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, Via Freguglia n. 1 è domiciliata;
-resistente- pagina 1 di 12
Oggetto: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, causa assunta in decisione all'udienza collegiale del 29.10.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Nel merito
- accertare e dichiarare che una porzione di area, sita nel Comune di Ponte San Pietro (BG), da individuarsi a mezzo di nuovo frazionamento, prospiciente i mappali 2044 e 2045 del foglio logico 1 e fisico 5 del C.T. del Comune di Ponte San Pietro, di proprietà dei soci della ditta istante, non assolvendo ad alcuna funzione idraulica e/o pubblica, non è più appartenente al Demanio Pubblico dello Stato;
- accertare che la società ha Parte_1 esercitato e mantenuto il possesso esclusivo continuato pluriventennale uti dominus della sopra meglio specificata area, ubicata nel Comune di Ponte San Pietro (BG), da individuarsi a mezzo di nuovo frazionamento, e per l'effetto, dichiarare il trasferimento della proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., a favore dell'odierna attrice, dell'area in questione;
- ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la relativa trascrizione della sentenza accertante l'intervenuta usucapione a favore della società
[...]
, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria;
A) Si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova di seguito dedotti
1) Vero che a far data almeno dal 1975, la famiglia e successivamente la società Pt_1 occupano di fatto ed in via Parte_1 esclusiva, in modo continuato e pacifico, una porzione di area appartenente al demanio pubblico, sita nel Comune di Ponte San Pietro (BG), prospiciente i mappali 2044 e 2045 (docc. 3, 4 e 5).
2) Vero che nello specifico su detta area, a far data almeno dal 1975, la famiglia Pt_1
e successivamente la società Parte_1 esercitano la loro attività nel settore della produzione di manufatti in cemento, marmo, granito e ferro.
3) Vero che quindi la società attrice, alla luce della ricostruzione sopra illustrata, occupa di fatto, a far data almeno dal 1975, detta area, esercitando il possesso in via esclusiva e continuata da oltre venti anni, senza alcuna contestazione od opposizione da parte dell' , conservando a tutt'oggi la disponibilità della medesima. Controparte_1
4) Vero che l'area summenzionata (docc.3, 4 e 5) risulta ormai integrata, e interclusa con una recinzione, alla proprietà privata adiacente della ricorrente, di cui ai mappali 2044 e 2045. pagina 2 di 12 5) Vero che l'occupazione da parte della società della porzione immobiliare Parte_1 oggetto di causa, rappresentata nella documentazione che viene mostrata ( docc. 3, 4 e 5) è avvenuta durante lo svolgimento delle attività produttive, da parte anche del personale dipendente della società.
6) Vero che presso il sito produttivo della società , sito in Ponte San Pietro Parte_1
(BG), quantomeno dal 1975 opera il personale dipendente della società (impiegati e operai) intento nell'esecuzione di attività di lavorazione nel settore della produzione di manufatti in cemento, marmo, granito e ferro, mediante gli impianti ivi presenti
7) Vero che presso il sito produttivo di da almeno il 1975 opera personale Parte_1 dipendente di società terziste (quali imprese di autotrasporto, imprese di installazione e manutenzione di impianti di produzione, imprese di vigilanza) ed è frequentato dai clienti della società per trattative commerciali e ritiro di merci.
Si indicano a testi: sig. , residente in [...]; Testimone_1 sig. , residente in [...]
3; sig. residente in [...]. Testimone_3
B) Occorrendo si chiede inoltre l'ammissione di C.T.U. finalizzata ad accertare, attraverso rilevamenti, ispezioni e verifiche, tenuto conto dei documenti agli atti e delle alterazioni dello stato dei luoghi avvenute, che la porzione di area, sita nel Comune di Ponte San Pietro (BG ), da individuarsi a mezzo di nuovo frazionamento, prospiciente i mappali 2044 e 2045 del foglio logico 1 e fisico 5 del C.T. del Comune di Ponte San Pietro, di proprietà dei soci della ditta istante, a seguito dei mutamenti naturali intervenuti, risulta estromessa dal demanio idrico fluviale, in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 37/1994.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e prescritte. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La (di qui innanzi anche Parte_1 Pt_1
o società adiva il Tribunale di Bergamo al fine di sentir accertare l'avvenuta Pt_1 sdemanializzazione, per mancato assolvimento della funzione idraulica, di un'area ubicata nel Comune di Ponte San Pietro, da individuarsi mediante nuovo frazionamento, prospiciente i mappali 2044 e 2045 del relativo catasto dei terreni.
Chiedeva, per l'effetto, all'adito Tribunale di dichiarare l'usucapione dell'area in oggetto a proprio favore, sostenendo di aver esercitato un possesso pacifico, esclusivo, ininterrotto e duraturo per oltre vent'anni, a partire dal 1975 sull'area in oggetto.
Sul punto, asseriva quindi che la perdita della funziona idraulica dell'area sarebbe intervenuta in data anteriore alla riforma della disciplina del demanio idrico, operata con l'entrata in vigore della legge n.37/1994, normativa attraverso la quale erano stati modificati gli artt. 946 e 947 c.c. pagina 3 di 12 Si costituiva in giudizio l' (di qui innanzi anche solo l' ed Controparte_1 CP_1 eccepiva, in via pregiudiziale di rito, l'incompetenza del giudice ordinario a favore del Pt_3
e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda avversaria. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2650/2023 del 05.12.2023, chiarito che la porzione oggetto della domanda di usucapione, avrebbe, secondo la tesi di parte attrice, perso la sua funzione pubblica/idraulica, e secondo la tesi di parte convenuta, mantenuto la natura di demanio idrico, accoglieva l'eccezione di incompetenza richiamando il seguente principio di diritto: qualora sussistano “contestazioni che attengono ai limiti dell'alveo e/o alle sponde di corsi d'acqua pubblici, il criterio di discrimine ai fini della competenza per materia sta nella necessità o meno di indagini tecniche ai fine di stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri (o sia rientrata in passato, se ciò assume rilievo ai fini dell'oggetto del giudizio) nel demanio idrico fluviale o lacuale, in quanto inclusa nell'alveo del corso d'acqua pubblico”; nell'evenienza da ultimo prospettata, "la competenza del giudice specializzato sussiste anche se la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, fermo restando che solo allorché non sia necessaria una siffatta indagine, in quanto è pacifico tra le parti che il terreno, pur originariamente appartenente all'alveo del corso d'acqua, abbia cessato di farne parte e si controverte sulla sua titolarità (o su diritti ad esso legati) in base a questioni di fatto o giuridiche diverse da quelle che riguardano la sua materiale inclusione nell'alveo del corso d'acqua pubblico (…), sussiste la competenza del giudice ordinario” (Cass. 9279/2017, richiamata da Cass. n. 3047/2022)”.
La predetta sentenza veniva impugnata dalla Società attrice con regolamento di competenza.
La Corte di Cassazione, sezione II, con sentenza n. 21495 del 31.07.2024, rigettava il ricorso ritenendolo infondato, condividendo quanto disposto dal Tribunale di Bergamo, così ritenendo:
“poiché è richiesta un'indagine volta a stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, la competenza a decidere appartiene per materia al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e non al Tribunale ordinario.”
Con ricorso in riassunzione del 18 settembre 2024, iscritto al n. 3362/2024 R.G., la
[...]
ha reiterato dinanzi al TRAP, Parte_4 presso la Corte d'Appello di Milano, la domanda di accertamento di avvenuta sdemanializzazione della porzione di area sita nel Comune di Ponte San Pietro (BG), da individuarsi a mezzo di nuovo frazionamento, prospiciente i mappali 2044 e 2045 del relativo catasto dei terreni, con conseguente accertamento del trasferimento della proprietà della summenzionata area per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. a proprio favore, per aver mantenuto ed esercitato il possesso esclusivo uti dominus dal 1975.
A sostegno delle proprie deduzioni parte ricorrente ha dedotto:
- che l'area in oggetto risultava occupata, sin dall'anno 1975, a seguito di uno sconfinamento perpetrato dalla società Parte_1
la quale, già all'epoca, svolgeva la propria attività all'interno
[...] del compendio immobiliare sito in Ponte San Pietro, Via Cavour n. 24;
pagina 4 di 12 - che la porzione di superficie oggetto di causa aveva da tempo cessato di rivestire natura demaniale, avendo perso — in via di fatto e in via di diritto — l'originaria destinazione a fini pubblici, con conseguente venir meno del presupposto funzionale necessario a giustificare la sua appartenenza al demanio pubblico. Sul punto, richiama la Pt_1 giurisprudenza di legittimità in punto di c.d. sdemanializzazione di fatto, secondo la quale un bene può perdere la propria natura demaniale, anche in assenza di un formale atto di declassificazione, qualora emergano comportamenti inequivocabili della Pubblica Amministrazione volti a sottrarre il bene alla destinazione pubblicistica originaria e a rinunciare definitivamente al suo ripristino. In tale contesto, il provvedimento previsto dall'art. 829 c.c. per il passaggio del bene dal demanio al patrimonio disponibile assumerebbe carattere meramente dichiarativo, limitandosi a riconoscere un effetto già concretamente verificatosi nella realtà, ossia la cessazione della demanialità in presenza di condizioni di fatto incompatibili con la conservazione della destinazione pubblica;
- di aver esercitato sull'area in questione un possesso continuo, pacifico, ininterrotto e pubblico, con modalità corrispondenti all'esercizio della proprietà (uti dominus), per un periodo superiore a vent'anni, rappresentando, inoltre, che l'area in questione risultava interclusa nella proprietà dell'attrice che, come sopra indicato, la occupava da oltre venti anni, avvalendosi di opere inamovibili o comunque di difficile rimozione (doc. 4);
- poiché la perdita della funzione idraulica dell'area era anteriore all'entrata in vigore della legge n. 37/1994, normativa modificativa degli artt. 946 e 947 c.c. - con esclusione dall'ordinamento la possibilità di sdemanializzazione tacita dei beni del Demanio idrico
- e tenuto conto dell'irretroattività di tale norma, OL afferma l'intervenuta sdemanializzazione tacita sin dal periodo precedente all'entrata in vigore della citata normativa. In conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, la società ricorrente rappresenta infatti che il verificarsi delle condizioni descritte non determina la perdita della proprietà del bene da parte dell'ente pubblico, bensì il suo passaggio nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, con conseguente assoggettamento al regime della proprietà privata. Di talché, il bene era divenuto suscettibile di possesso a fini acquisitivi della proprietà da parte dei privati. Infine, la società mette in Pt_1 luce che l'eventuale mancanza di un formale atto amministrativo di sdemanializzazione, come nel caso di specie, non comporta alcuna nullità o inefficacia, a fronte della natura meramente accertativa e dichiarativa, e non costitutiva, della cessazione della demanialità.
Sulla base delle predette allegazioni, parte ricorrente afferma il proprio interesse ad ottenere l'accertamento e la declaratoria giudiziale dell'intervenuto acquisto della proprietà dell'area per intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., in ragione del possesso continuo, pacifico, pubblico ed ininterrotto esercitato uti dominus per oltre vent'anni, chiedendo, a sostegno della domanda, in via istruttoria, l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale di cui al ricorso nonché l'ammissione di CTU finalizzata ad individuare, a mezzo di nuovo frazionamento, l'area estromessa dal demanio idrico fluviale.
pagina 5 di 12 Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande avversarie Controparte_1 in quanto infondate in fatto e diritto.
L'amministrazione resistente ha rilevato, dal canto proprio, che la domanda di parte ricorrente è affetta da indeterminatezza prima ancora che da infondatezza, in quanto non risulta indicata con precisione l'area oggetto del contendere né la data dalla quale far decorrere l'esercizio del potere di fatto sull'area, genericamente indicata nell'anno 1975.
Sul punto, l' rappresenta che tale affermazione risulta smentita dalla Controparte_1 lettura della visura camerale della società, dalla quale era dato evincere la sua costituzione a partire dal 29 aprile 1982, con successiva iscrizione al registro delle imprese a partire dal 19 febbraio 1996 (doc. 3 comparsa di costituzione).
Deduce, pertanto, che il terreno oggetto di causa, così come rappresentato da parte ricorrente, ha natura demaniale, desumibile dalle visure storiche, nonché dai documenti prodotti da parte ricorrente con atto introduttivo, in particolare con riferimento:
- al parere favorevole del Genio Civile (1976), rilasciato alla società per la costruzione del muro di sponda sul torrente Quisa, in data 6 dicembre 1976, recante la condizione che il “nulla osta potrà essere revocato in ogni momento ove necessario in rapporto al regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi causa di forza maggiore” (doc. 6 memoria autorizzata)
- alla Licenza edilizia rilasciata dal Comune di Ponte San Pietro alla ditta F.lli OL, in data 26 gennaio 1977, per la costruzione del muro di sostegno sulla sponda del torrente Quisa (doc. 6 memoria autorizzata);
- alla nota della Regione Lombardia – Assessorato ai Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Bergamo n. 5082 del 18 ottobre 1982, con la quale si confermava la natura demaniale dell'area di riferimento e si rilevava che dal sopralluogo svolto era emerso che sulla sponda sinistra del Torrente Quisa e del fiume Brembo, era stato costruito un muro di circa 150 ml e dell'altezza di circa 2.50 ml, in assenza di prescritta autorizzazione. Dalla sopra menzionata nota, emergeva che l'area in questione sarebbe stato oggetto di futura sistemazione idraulica da parte delle Regione Lombardia, Ente quest'ultimo che in assenza delle opportune autorizzazioni avrebbe adottato gli opportuni provvedimenti. Deduceva, pertanto, l'Agenzia del Demanio che la Società non poteva aver acquistato il bene in oggetto per usucapione, trattandosi di bene appartenente al demanio pubblico, la cui natura imprescrittibile e inalienabile è sancita dall'art. 823 c.c. Inoltre, in relazione al caso concreto, deduceva che anche il combinato disposto degli artt. 942, 945, 946 e 947 c.c. attribuisce espressamente al demanio pubblico la proprietà dei terreni abbandonati, sia per cause naturali sia per intervento umano.
Sull'asserita sdemanializzazione tacita, l' ha poi rilevato quanto la stessa sia contraria CP_1 al disposto dell'art. 947, comma 3, c.c. introdotto dalla L. n. 37/1994, che prevede espressamente l'impossibilità di sdemanializzare i beni del demanio idrico, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine ad una sdemanializzazione anteriore al 1994, risalendo pagina 6 di 12 l'iscrizione al registro delle imprese della società al 1996. L'eventuale sdemanializzazione dell'area a norma dell'art. 829 c.c. dovrebbe, pertanto, essere dichiarata con un atto formale dell'autorità amministrativa.
Deduce la resistente, che, contrariamente alla perdita della funziona idraulica dedotta da parte ricorrente, l'area in oggetto appartiene al demanio idrico fluviale, mantenendone natura e funzione idraulica, come attestato dall'Ufficio del Genio Civile di Bergamo, segnalando che i criteri di rappresentazione catastale non distinguono graficamente tra alveo attivo e aree spondali, rientrando entrambi nel demanio idrico.
Non risulta poi, secondo l'amministrazione, alcun atto di estromissione dell'alveo da parte dell'Autorità idraulica, e l'area in questione deve considerarsi soggetta al regime delle piene ordinarie, circostanza che aveva determinato il parere tecnico favorevole alla costruzione di un muro di sponda da parte del Genio Civile, che includeva anche le aree spondali del torrente Quisa. La demanialità sarebbe, ulteriormente, confermata dal vigente P.G.T. del Comune di Ponte San Pietro (doc.4), che classifica l'area come “ambito boscato”, “area ambientalmente sensibile” e parte dell' “ambito P3/H” della Carta PGRA-PAI, connotata da elevato rischio alluvionale (doc.5).
L' precisa, inoltre, che la superficie in oggetto risulta classificata come area a CP_1 pericolosità molto elevata (3E - Ee), rientrante nella Categoria R4 della Direttiva Alluvioni, ricadendo nelle fattispecie di cui all'Allegato A del D.R. Lombardia n. 15946/2017, che esclude la sdemanializzazione e l'alienabilità di tali aree (doc. 6).
Chiarisce inoltre che, anche laddove fosse avviato un procedimento formale di sdemanializzazione, l' avrebbe comunque dovuto accertare la perdita dei Controparte_1 requisiti morfologici e funzionali, considerando gli interessi pubblici ambientali, dominicali, idrogeologici e paesaggistici, in presenza di rischi idraulici o idrogeologici, posto che la prassi consolidata impone il mantenimento della natura pubblica del bene, a tutela della pubblica incolumità, a prescindere dall'utilizzo, essendo prevalente l'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica.
Infine, in via analogica con il demanio marittimo, richiamando principi giurisprudenziali in materia, la convenuta deduce che la sdemanializzazione non può avvenire per facta concludentia, ma solo per legge o con provvedimento formale dell'autorità competente, con efficacia costitutiva.
Con riferimento alla sdemanializzazione implicita dell'area deduce l'agenzia del che CP_1 dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni difensive delle parti, non emergono elementi idonei a comprovare, neppure in via indiretta, l'avvenuta sdemanializzazione – anche tacita – del bene oggetto di causa, segnalando che la non aveva fornito alcuna prova Pt_1 idonea a dimostrare comportamenti concludenti da parte dell'Amministrazione, che avrebbe dovuto, quantomeno, manifestare in modo inequivoco l'intento di dismettere il bene e sottrarlo al regime demaniale.
Da ultimo, l' evidenzia che secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la CP_1 qualificazione pubblica o demaniale di un bene non dipende esclusivamente dalla titolarità pagina 7 di 12 formale, ma dalla sua oggettiva destinazione alla realizzazione di interessi collettivi, secondo una lettura sistematica dell'ordinamento in linea con i principi costituzionali: nel caso di specie, gli atti e i comportamenti della Pubblica Amministrazione erano confermativi della persistente volontà di mantenere la funzione pubblica del bene, escludendo qualsiasi intento abdicativo.
Circa il rivendicato acquisto della proprietà per usucapione, l'amministrazione convenuta deduce che, nella denegata ipotesi in cui non fosse riconosciuta la natura demaniale dell'area, parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'intervenuto acquisto per usucapione: nella specie dagli atti non emergeva alcuna allegazione puntuale né prova relativa agli elementi costitutivi del possesso utile ai fini dell'usucapione, quali la continuità, l'assenza di interruzioni, la pacificità e l'evidenza esterna del possesso, né tantomeno risultava dimostrato l'animus rem sibi habendi. Al contrario, il possesso allegato dalla controparte appariva del tutto generico e non qualificabile giuridicamente come signoria corrispondente all'esercizio di un diritto reale. Quanto alle istanze istruttorie, l' si è opposta all'ammissione della CTU, evidenziando CP_1 che la domanda risultava formulata in termini generici e privi di un'esatta individuazione dell'area oggetto di accertamento sicché la CTU, ove ammessa avrebbe avuto carattere meramente esplorativo, a fronte della carenza di allegazioni e di prova sui presupposti costitutivi della pretesa.
Concessi i termini per memorie, la parte ricorrente ha precisato che, pur non essendo individuata catastalmente l'area oggetto di domanda, era stata richiesto l'accertamento tecnico per definirne i confini e verificare, in contraddittorio, la cessazione della demanialità fluviale prima dell'entrata in vigore della L. n. 37/1994.
La società ha contestato tutto quanto dedotto in sede di comparsa dall' con Pt_1 CP_1 particolare riferimento ai criteri di rappresentazione catastale, aventi mera natura fiscale. Sulla perdurante demanialità dell'area in oggetto in assenza di un atto formale dell'amministrazione demaniale, parte ricorrente, ha ribadito che l'area aveva perso da tempo ogni funzione pubblica, non essendo più destinata ad uso collettivo, e che l'inerzia protratta dell'Amministrazione, unita alla propria utilizzazione pacifica, pubblica e ininterrotta da parte
- e in primis - dei danti causa della società comproverebbe una volontà implicita di Pt_1 dismissione, contestando infine che le richiamate prescrizioni del P.G.T. del Comune di Ponte San Pietro evidenziano un rischio idrogeologico su tutto il territorio, ragione, peraltro, non destinata ad escludere l'avvenuta sdemanializzazione dell'area.
Quanto, infine, alle eccezioni svolte dall' con riguardo alle richieste istruttorie della CP_1 società quest'ultima ne ha rilevato l'infondatezza, in quanto la consulenza tecnica Pt_1 richiesta non rivestiva natura esplorativa, ma era volta ad accertare i fatti stessi. In sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha reiterato le domande ed istanze già rassegnate con il ricorso introduttivo.
Parimenti, l' si è riportata ai propri scritti difensivi, opponendosi a quanto Controparte_3 ex adverso dedotto e richiamando le conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione. pagina 8 di 12 Il giudice delegato, sciolta la riserva assunta ad esito dell'udienza istruttoria, tenutasi in data 1.4.2025, rigettava ogni diversa istanza ritenutane la superfluità, trattandosi di causa matura per la decisione. All'udienza del 6 maggio 2025, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed il giudice delegato ha rinviato all'udienza del 29 ottobre 2025 per la discussione innanzi al Collegio, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi finali. La causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio all'udienza del 29.10.2024 e decisa nella camera di consiglio tenutasi in pari data.
&&&
Il ricorso introdotto dalla società è infondato e come tale va rigettato per le ragioni che Pt_1 seguono.
La domanda svolta dalla parte ricorrente ha per oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione dell'area rappresentata nelle piante catastali e nelle fotografie versate in atti (cfr docc. 3 e 5 di parte : la stessa è di fatto non meglio identificata né identificabile, tant'è Pt_1 vero che la ricorrente fa riferimento ad “una porzione di area, sita nel Comune di Ponte San Pietro (BG), da individuarsi a mezzo di nuovo frazionamento, prospiciente i mappali 2044 e 2045 del foglio logico 1 e fisico 5 del C.T. del Comune di Ponte San Pietro, di proprietà dei soci della ditta istante”.
A sostegno dei propri assunti, la pone la circostanza in base alla quale tale area “non Pt_1 assolvendo ad alcuna funzione idraulica e/o pubblica” sia entrata, di fatto, nell'ambito del patrimonio demaniale disponibile e dunque, in virtù del possesso uti dominus, pacifico, continuativo ed ultraventennale, sia stata dalla medesima usucapita.
L'affermazione non solo è del tutto priva di idoneo supporto probatorio, non avendo la ricorrente prodotto alcun provvedimento di sdemanializzazione né essendo l'intento altrimenti desumibile in capo all'Amministrazione, ma risulta smentita in virtù di quanto si andrà ad esporre.
In primo luogo, non sfugge a questo Tribunale che la società ricorrente risulta iscritta nel Registro delle Imprese, come da visura in atti a far data dal 19 febbraio 1996 (doc. 3 comparsa di costituzione): è ben vero che l'iscrizione delle società di persone al registro delle imprese ha natura dichiarativa e non costitutiva;
tuttavia, l'iscrizione ha valore al fine di rendere l'atto costitutivo opponibile ai terzi e di certificare l'esistenza dell'impresa. Ne consegue che, correttamente, l' ha rilevato che la propria controparte processuale può Controparte_1 invocare l'opponibilità giuridica del possesso soltanto successivamente all'entrata in vigore della legge n. 37/1994, normativa modificativa degli artt. 946 e 947 c.c. – che ha sancito l'esclusione dall'ordinamento della possibilità di sdemanializzazione tacita dei beni del Demanio idrico, dovendosi ritenere che, da tale data, l'eventuale sdemanializzazione dell'area a norma dell'art. 829 c.c. possa essere dichiarata solo con un atto formale dell'autorità amministrativa, nel caso di specie mai intervenuto.
Parimenti condivisibile è poi la prospettazione difensiva della parte resistente secondo cui, in pagina 9 di 12 contrasto con la dedotta perdita della funziona idraulica, l'area in oggetto appartiene al demanio idrico fluviale, mantenendone natura e funzione idraulica, come attestato dall'Ufficio del Genio Civile di Bergamo: nota della Regione Lombardia – Assessorato ai Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Bergamo n. 5082 del 18 ottobre 1982, con la quale si confermava la natura demaniale dell'area di riferimento e si rilevava che dal sopralluogo svolto era emerso che sulla sponda sinistra del Torrente Quisa e del fiume Brembo, era stato costruito un muro di circa 150 ml e dell'altezza di circa 2.50 ml, in assenza di prescritta autorizzazione, con riserva di ogni azione in merito.
A fronte di ciò, va posto in debita evidenza che i criteri di rappresentazione catastale non distinguono graficamente tra alveo attivo e aree spondali, rientrando entrambe nel demanio idrico tanto più che, sempre dal contenuto della citata nota, emerge che l'area in questione sarebbe stato oggetto di futura sistemazione idraulica da parte delle Regione Lombardia.
Tanto vale ad escludere la dedotta sdemanializzazione ante 1994, mai espressamente intervenuta né altrimenti desumibile a far data dal 1975, come affermato dalla Società Pt_1
L'asserzione risulta inoltre smentita dalle stesse produzioni della società che, anziché Pt_1 escludere la natura pubblica dell'area, al contrario la attestano (cfr. parere favorevole del Genio Civile (1976), rilasciato alla società per la costruzione del muro di sponda sul torrente Quisa, in data 6 dicembre 1976, recante la condizione che il “nulla osta potrà essere revocato in ogni momento ove necessario in rapporto al regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi causa di forza maggiore” (doc. 6 memoria autorizzata) nonché Licenza edilizia rilasciata dal Comune di Ponte San Pietro alla ditta F.lli OL, in data 26 gennaio 1977, per la costruzione del muro di sostegno sulla sponda del torrente Quisa (doc. 6 memoria autorizzata)).
Da ultimo, osserva il Collegio che la demanialità dell'area trova riscontro anche nelle risultanze dal vigente P.G.T. del Comune di Ponte San Pietro (doc.4 ), che classifica Controparte_1
l'area come “ambito boscato”, “area ambientalmente sensibile” e parte dell' “ambito P3/H” della Carta PGRA-PAI, connotata da elevato rischio alluvionale (doc.5 ). Controparte_1
Ragion per cui parte ricorrente non può in alcun modo invocare a proprio favore l'acquisto della proprietà dell'area per intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., in ragione del “possesso continuo, pacifico, pubblico ed ininterrotto esercitato uti dominus per oltre vent'anni” posto che la qualificazione pubblica o demaniale del bene oggetto di causa, non dipende esclusivamente dalla titolarità formale, ma dalla sua oggettiva destinazione alla realizzazione di interessi collettivi (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 7 aprile 2020, n. 7739 nonché Cass. sez. II, sent. 16 ottobre 2020, n. 22569; Cass. sez. I, 25 maggio 2021 n. 14371; Cass. sez. II, sent. 15 dicembre 2021, n. 40294 in termini per quanto concerne i beni appartenenti al demanio idrico).
Nella specie, e per quanto può in concreto rilevare – atteso e richiamato quanto si è detto in merito all'avvenuta iscrizione della società nel registro delle Imprese a far data dal Pt_1
1996 - gli atti ed i comportamenti della Pubblica Amministrazione, nel loro insieme, risultano confermativi della persistente volontà di mantenere la funzione pubblica del bene, escludendo qualsiasi intento abdicativo, e ciò con riguardo al periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 37/1994, normativa modificativa degli artt. 946 e 947 II comma c.c. che, quanto al pagina 10 di 12 demanio idrico, ha definitivamente escluso la declassificazione implicita del bene dal demanio idrico al patrimonio disponibile.
Da quanto sopra evidenziato emerge infine l'inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate dalla parte ricorrente che sono in contrasto o comunque risultano ininfluenti rispetto al valore pregnante delle risultanze documentali sopra richiamate e, quanto alla CTU, consentono di attribuire al mezzo un valore meramente esplorativo.
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo tra le quali, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della controparte.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia e fatta applicazione dei parametri medi per cause di media difficoltà, in relazione alle fasi difensive effettivamente svolte, con esclusione di quella istruttoria non espletata.
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte d'Appello di Milano, sul ricorso introdotto da nei confronti Parte_1 di , ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede: Controparte_1
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di che si liquidano in complessivi € 6.713,00 oltre oneri accessori, Controparte_1 se dovuti.
Così deciso in Milano il 29.10.2025
Il Giudice del. est.
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Il Presidente
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