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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/11/2025, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 729 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Boccuni Presidente
dott. Silvia Barison Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 729 2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cattaneo IA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Padova,
Via Facciolati, n. 23
APPELLANTE
contro
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Fabbris Giulia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Rovigo
Vicolo Leoncino, n. 3
APPELLATA
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1 Oggetto: Separazione giudiziale, appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 374/2025 del
25.2.2025, pubblicata il 05/03/2025
Conclusioni di parte attrice: “In via preliminare, di rito: dichiarare la nullità della sentenza impugnata per effetto della contestata violazione dell'art. 473-bis.22 c.p.c. e, conseguentemente del diritto di difesa;
In via principale, nel merito: in accoglimento del presente appello 1) fissare nel complessivo importo di € 800,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, la somma a cui il sig. è tenuto a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra ; Parte_1 Controparte_1
2) dichiarare la raggiunta piena indipendenza economica del figlio maggiorenne e, Persona_1 per l'effetto, nulla prevedere per il medesimo in ordine al contributo al suo mantenimento da parte del padre;
3) assegnare la casa familiare in conformità al titolo al sig. , che ne è pieno Parte_1 ed esclusivo proprietario;
4) condannare la sig.ra alla restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente percepite a titolo di contributo per il mantenimento proprio e del figlio maggiorenne
In via istruttoria: ammettersi tutte le istanze formulate dall'appellante nella Persona_1 propria comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., con riserva di ogni ulteriore produzione ed istanza sia nel merito e/o istruttoria. In ogni caso: condannare la sig.ra alla refusione dei diritti, delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Controparte_1
Conclusioni di parte convenuta: “Contrariis rejectis, Voglia l'Onorevole Giustizia adita: rigettare integralmente l'avversa impugnazione, perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, ed in particolare per assoluta mancanza dei requisiti necessari all'accoglimento delle avverse richieste, con conseguente conferma della sentenza resa dal Tribunale di Padova in data
5.3.2025 nell'ambito del procedimento n. 2590/2024 R.G. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande e nel caso in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse revocare l'assegnazione disposta in favore della GN , dell'immobile CP_1 adibito ad abitazione familiare, quantificarsi il contributo al mantenimento dovuto dal sig. in Pt_1 favore della GN nella misura di € 4.500,00 mensili o altra diversa, anche maggiore CP_1 somma, ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso: - si ripropongono le eccezioni, contestazioni, istanze, anche istruttorie, e difese proposte in primo grado, da intendersi richiamate nel presente atto.
Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite del presente giudizio”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. radicava giudizio di separazione personale innanzi al Tribunale di Padova n. Controparte_1
2590 2024 r.g., allegando di aver contratto matrimonio con , in data 18.4.1993, in Parte_1
2 EL (PD), unione dalla quale sono nati i figli IA (5.7.1995) e (14.2.1998), Per_1 quest'ultimo non economicamente indipendente in quanto, sebbene laureato in data 21.3.2024 in
Urbanistica e Pianificazione del Territorio presso lo IUAV di Venezia, tuttavia ancora privo di occupazione.
1.2. Esponeva che il coniuge svolgeva attività di libero professionista – Parte_1 commercialista in proprio con studio professionale ubicato in Padova, Via E. Degli Scrovegni n. 9 percependo ingenti redditi (doc. 3), solo in parte noti all'esponente, mentre la GN , Controparte_1 in possesso del solo diploma magistrale, solamente dall'anno 2015, aveva iniziato a prestare attività lavorativa quale insegnante precaria cd. “a chiamata” con contratto a tempo determinato, attualmente presso la Scuola Elementare “Bonaventura da Peraga” di Vigonza (PD), percependo un reddito annuo pari a circa €15.000,00 (doc. 4).
1.3. Chiedeva pertanto dichiararsi la separazione con addebito al marito per violazione del dovere di fedeltà coniugale, un assegno, a titolo di contributo per il proprio mantenimento ex art. 156 c.c. per
€4.500,00 mensili, oltre €1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio infine l'assegnazione della casa coniugale sita in Padova, via Vesalio, n. 6, di proprietà Per_1 esclusiva del . Pt_1
1.4.Il Tribunale di Padova, con la sentenza oggi impugnata, rigettava la domanda di addebito formulata da , per mancato assolvimento dell'onere probatorio e, sulla base della Controparte_1 ritenuta notevole disparità reddituale tra i coniugi e dell'elevato tenore di vita serbato in costanza di matrimonio, poneva a carico di un assegno, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 coniuge, per €3.000,00 mensili, ratificando sul punto i provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22,
c.p.c., confermati in sede di reclamo da questa Corte con ordinanza del 6.6.2025; poneva altresì a carico di il pagamento in favore del coniuge della somma di €250,00 per il Parte_1 mantenimento ordinario di ritenuto ancora non economicamente indipendente, Persona_1 oltre al 70% delle spese straordinarie, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e compensando integralmente le spese di lite. CP_1
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. ha promosso appello avverso la decisione, eccependo, quale primo motivo di Parte_1 doglianza, la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge con riferimento all'art. 473- bis.22 c.p.c. in quanto il Giudice di prime cure, alla prima udienza di comparizione dei coniugi svoltasi in data 13/12/2024, dopo aver sentito le parti e formulato una proposta conciliativa (non accettata dall'odierno appellante), aveva invitato le parti a concludere e si era riservato (cfr. verbale
3 di udienza del 13.12.2024). Con l'ordinanza emessa in data 6.1.2025, a scioglimento della riserva assunta, oltre ad emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti, il Tribunale aveva rigettato tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa istruita dal punto di vista documentale,
l'aveva trattenuta in decisione, omettendo totalmente di ordinare la discussione della causa, determinando così la violazione dell'art. 473-bis.22, comma 3, c.p.c.
2.2.Quale secondo motivo di censura viene dedotta: violazione di legge con riferimento agli artt. 156
e 2697 c.c. - Mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e con riguardo all'incapacità del coniuge richiedente l'assegno, di mantenere tale tenore con redditi propri - Erronea, contraddittoria, carente e/o apparente motivazione in ordine alla determinazione del contributo al mantenimento per la moglie e omessa indicazione dei criteri seguiti per giungere alla quantificazione ritenuta più conveniente.
2.2.1. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe effettuato una corretta indagine sul tenore di vita effettivamente goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, ponendosi così in contrasto con le emergenze processuali che avevano dimostrato un tenore di vita umile e modesto;
aveva altresì considerato che i redditi percepiti dalla sig.ra fossero inadeguati a mantenere siffatto tenore, CP_1 incorrendo così nella palese violazione di legge con riferimento degli artt. 156 e 2697 c.c. anche in considerazione del fatto che i coniugi avevano vite separate dal oltre dieci anni.
2.2.2.Evidenzia che nel ricorso introduttivo, parte appellata aveva allegato, senza provarle, circostanze non dimostrate, quali lo svolgimento di cene con cadenza almeno settimanale in ristoranti di lusso, senza specificare né quali ristoranti né le relative occasioni;
vacanze in barca già di proprietà del sig. della durata finanche di un mese, senza dare atto della vendita per inutilizzo di tale Pt_1 imbarcazione da parte del resistente ancora nel lontano 2012; lunghi soggiorni in località montane, senza evidenziare che da oltre un decennio ella si rifiutava di trascorre le vacanze con il marito, preferendo impiegare il proprio tempo in compagnia della madre e della sorella.
2.3. Quale terzo motivo viene dedotta l'erronea valutazione circa la effettiva capacità reddituale dei coniugi.
2.3.1.L'appellante deduce che dalla disamina degli estratti conto dimessi dall'odierna appellata (cfr. doc. 17 di parte ricorrente) emergerebbe per l'anno d'imposta 2023 un reddito annuale per €
20.071,00, e netto mensile pari ad € 1.672,58 per dodici mensilità (sommatoria del reddito e Naspi), oltre €45.000,00 depositata sul proprio conto corrente (cfr. doc. 17 di parte ricorrente), cifra assolutamente in grado di garantirle un'esistenza libera e dignitosa.
4 2.4. Quale quarto motivo di appello viene dedotta la erronea ritenuta non indipendenza economica del figlio e mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al richiedente il Persona_1 contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne – Erronea, illogica, contraddittoria e/o carente motivazione in merito alla statuizione concernente l'obbligo del padre di provvedere al 70% delle spese straordinarie per il figlio maggiorenne.
3. Si è costituita parte appellata, la quale ha concluso per il rigetto del gravame ed in subordine per l'aumento dell'assegno di mantenimento ad €4.500,00 nel caso di revoca dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
3.1. Quanto al primo motivo, relativo all'eccepita nullità della sentenza per violazione dell'art 473- bis.22, c.p.c., rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, all'esito dell'udienza del
13.12.2024, il Giudice Delegato invitava espressamente le parti a concludere senza che l'avversa difesa, come in sua facoltà, richiedesse la fissazione di successiva udienza per la discussione e che, dalla semplice lettura del verbale d'udienza, risulterebbe come entrambi i difensori abbiano discusso riportandosi ai propri atti e, del pari, rassegnando le conclusioni.
3.2. Quanto al secondo motivo - relativo alla mancata prova dell'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - rileva che le avverse doglianze risulterebbero smentite dalle stesse avverse deduzioni di parte appellante, essendo documentato ed ammesso anche da controparte il tenore di vita goduto dall'intero nucleo familiare e dai coniugi in costanza di matrimonio, confermato dallo stesso in atti ed a verbale d'udienza. Pt_1
3.2.1.Invero lo stesso appellante avrebbe provveduto a documentare l'esistenza di numerosi gioielli donati alla moglie, le innumerevoli occasioni di svago, i viaggi (ben 30 solo nell'ultimo periodo), le vacanze in barca effettuate nel corso del rapporto coniugale, l'intervenuta vendita dell'imbarcazione unitamente alla contestuale proprietà di un posto barca, la titolarità di quote relative a società operante proprio nel settore nautico, la disponibilità di numerosi immobili tra cui anche un immobile in Selva di Cadore ed uno in Caorle, nonché infine la risorsa di innumerevoli autovetture e motocicli, anche d'epoca.
3.3. Circa il quarto motivo di appello – relativo alla sopraggiunta indipendenza economica del figlio
– eccepisce la tardività ed inammissibilità della documentazione prodotta ed in ogni caso Per_1 la mancata prova del requisito.
3.4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.10.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5 DIRITTO
1.In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità spiegata da parte appellante.
1.1.L'art. 473-bis.22, c. IV, c.p.c. prevede che: “Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande”.
1.1.2. Dalla semplice disamina del verbale di udienza del 13.12.2024, ove si legge: “il Giudice invita le parti a concludere. Il procuratore di parte ricorrente si riporta agli atti e conclude come in atti. Il procuratore di parte resistente si riporta ai propri atti e conclude come in atti. Il Giudice si riserva.”, emerge come entrambe parti le parti abbiano discusso oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti e formulato le conclusioni, né parte appellante ha in quella sede chiesto la fissazione di una successiva udienza di discussione orale.
1.1.3. Pertanto, non vi è stato alcun vulnus del diritto di difesa e del contraddittorio.
2. Nel merito l'appello è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
2.1. Deve essere delibato ed accolto il quarto motivo, afferente la dimostrata sopraggiunta indipendenza economica di , con decorrenza gennaio 2025. Persona_1
2.1.2.Invero i presupposti su cui si fonda il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento ordinario da parte dei genitori ex art. 337 septies c.c., oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che ne richiede il pagamento, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (cfr. Cass. 38366/2021); inoltre, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento - che è a carico del richiedente il mantenimento - vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del "figlio adulto" in ragione del principio
6 dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. nn. 12123/2024;26875/2023).
2.1.3.Orbene nel caso di specie, pur non essendone tenuto, il ha documentato la sopraggiunta Pt_1 indipendenza economica del figlio il quale, nato il [...], attualmente di anni 27, si Per_1 era iscritto all'Università di Venezia, indirizzo triennale urbanistica e pianificazione del territorio, a far data dal 2018, conseguendo il relativo titolo solo in data 21/03/2024, non ha proseguito il percorso professionalizzante universitario, né svolto attività lavorativa in linea con il percorso di studi intrapreso, di fatto continuando a lavorare alle dipendenze della società che lo assumeva CP_2 con contratto a tempo determinato già durante il percorso universitario, contratto trasformato a tempo indeterminato a far data dal 01/01/2025 (doc. 5), con redditi medi netti mensili di €1.200,00 (doc. nn.
6,7, 8). inoltre percepisce reddito da canone di sub locazione dell'appartamento sito in Per_1
Padova, via Vesalio n. 6, di proprietà della zia , conseguendo così un ulteriore ricavo Parte_2 netto mensile di €1.000,00.
2.1.4. Tali nuovi elementi, già parzialmente dedotti in sede di reclamo avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22, c.p.c., - allegazioni e documenti ritenuti valutabili dal giudice del merito di primo grado ex art 473-bis.23, c.p.c.- in parte integrati questa fase, sono ammissibili poiché valutabili dal giudice del gravame anche ex art. 473-bis.35, c.p.c., il quale prevede che il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritto disponibili, così come il parallelo art. 473-bis.
19 c.p.c. per il giudizio di primo grado prevede che le decadenze previste dagli art. 473-bis.14 e 473- bis.17 c.p.c., operano solo in riferimento alle domande aventi ad oggetti a diritti disponibili. Inoltre, il comma secondo del citato art. 473-bis.19, c.p.c., prevede che le parti possono sempre introdurre domande nuove e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori e possono altresì proporre, nella prima difesa utile e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni e non economicamente indipendenti ed i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti delle circostanze o a seguito di accertamenti istruttori.
2.1.5. Nel giudizio di appello del nuovo rito famiglia, pertanto, anche dopo l'eliminazione del rito camerale ante riforma Cartabia, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (Cass. 27234/2020; n.
5876/2012), ciò perché in questo tipo di procedimenti, tutti gli elementi che si siano verificati in corso
7 di causa e che abbiano contribuito a modificare l'assetto economico delle parti, devono essere presi in esame.
2.1.6. Pertanto, può dirsi intervenuta la piena indipendenza economica di con Persona_1 decorrenza da gennaio 2025, all'esito di una precisa scelta lavorativa contrassegnata dall'assunzione con contratto a tempo indeterminato e da un ulteriore reddito da locazione, con importi medi netti mensili di oltre €2.000,00.
2.1.7. Ne discende di conseguenza la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della parte appellata . Controparte_1
2.2. Il secondo ed il terzo motivo, relativi ai parametri utilizzati dal Tribunale in punto quantum dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., delibati congiuntamente, vanno rigettati, sul punto richiamando quanto già osservato da Questa Corte nell'ordinanza del 6.6.2025 già citata, emessa nel giudizio di reclamo avverso i provvedimenti temporanei ex art.- 473 bis.22, c.p.c.
2.2.1. Com'è noto, l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
2.3.La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati", cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017).
2.4. In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la
8 conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica. (v. già Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 9915 del 24/04/2007; da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024).
2.5. Il Tribunale patavino, ad avviso dell'appellante, avrebbe omesso totalmente di ricostruire il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio oltreché di esplicitare le ragioni per le quali il reddito della sig.ra sarebbe inidoneo a mantenere tale tenore. CP_1
2.6. Osserva la Corte come la ricostruzione del tenore di vita sia stata correttamente ricavata dal
Tribunale in concreto non solo sulla base del patrimonio e dell'attività di lavoro prestata dal reclamante ma anche delle allegazioni dettagliatamente indicate nel ricorso per separazione parzialmente non contestate – afferenti la circostanza che il negli anni aveva sempre Pt_1 provveduto pressoché integralmente al mantenimento del nucleo familiare, alle ingenti spese dell'immobile adibito ad abitazione familiare, al pagamento delle spese condominiali e di tutte le utenze nonché al mantenimento di un ben più che elevato tenore di vita (cene con cadenza almeno settimanale in ristoranti di lusso, vacanze in barca già di proprietà personale del signor della Pt_1 durata finanche di un mese, lunghi soggiorni in località montane, ecc.) – infine dalle stesse allegazioni di parte appellante, il quale, nel costituirsi, confermava di aver fatto numerose vacanze in località rinomate estere e nazionali da solo o assieme ai figli (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta e doc.
5 e 6 primo grado).
2.7. In particolare, il Tribunale ha rilevato che: “Il resistente dal 1994 svolge attività libero professionale di commercialista. È inoltre titolare di varie cariche e quote societarie. È inoltre proprietario di un rilevante patrimonio immobiliare. Dalle dichiarazioni dei redditi in atti risultano
i seguenti dati: UNICO 2022 per l'anno 2021 reddito netto euro 54.324, UNICO C.F._3 Pt_3 per l'anno 2022 reddito netto euro 60.961, UNICO 2024 per l'anno reddito netto C.F._3 Pt_3
( euro 59.277. Egli è unico proprietario dei seguenti beni immobili:
1.casa coniugale sita C.F._3 in Padova via Vesalio n. 6; 2. ufficio sito in Padova via Vesalio n. 6; 3. appartamento in Selva di
Cadore loc. Santa Fosca e relativi posti auto;
3. Negozio sito in Padova via Jappelli n. 9; 4.
Appartamento e garage sito in Padova via Monterotondo n. 38; 5. Appartamento e garage siti in
Padova via Palermo n. 3; 6. Appartamento sito in Caorle via del Leone 56; 7. Posto barca sito in
Caorle. Buona parte di detti immobili sono locati a terzi. Egli inoltre è socio e amministratore unico della soc. Oceano s.r.l., attiva dal 2003, che svolge attività di locazione di immobili ed è proprietaria di 5 capannoni dislocati nella provincia di Padova e parimenti locati a terzi. La redditività di tale
9 società è interamente riferibile alla persona del resistente. E' socio dal 2011 della Italia Yacht s.r.l., società avente ad oggetto la costruzione di imbarcazioni da diporto. E' proprietario dei seguenti beni mobili registrati: Lexus UX 250; Fiat Grande Punto;
Mercedes SL300; Ducati Multistrada;
Bmw
R50/5; Bmw R80G/S; Suzuki DRZ 400; Piaggio Liberti 125. Egli infine è titolare di vari conti presso
Credit Agricole, RA e Intesa San PA sui quali vi è una disponibilità superiore a €. 1.000.000
(doc. 15-16-17 21-22-23-27)”.
2.8. Invero dalle dichiarazioni dei redditi emerge che il ha percepito un reddito medio mensile Pt_1 netto (da lavoro e da locazione di beni immobili) dal 2021 al (complessivo - imposta netta :12) Pt_3 rispettivamente per €5.144,00, €5.597 ed €5.980,00, con giacenze in conto corrente e deposito titoli per oltre un milione di euro, mentre la sig.ra ha percepito redditi mesi netti mensili per CP_1
€1.376, €1535, €1.602 e nel 2024 €1.625.
2.9. Inoltre, la sig.ra non è proprietaria di alcun bene immobile, dall'anno 2015 svolge CP_1 attività lavorativa quale insegnante precaria con contratti a tempo determinato ed ha una giacenza attuale sul conto corrente pari a euro 42.000 circa (doc. 17).
2.10. La misura quantificata dal Tribunale appare pertanto congrua e proporzionata ai criteri sopra indicati.
3.Ritiene il Collegio che, in assenza di proposizione di appello incidentale condizionato da parte della appellata, anche alla luce delle difese e conclusioni spiegate in primo grado, nella comparsa di risposta in fase di appello e nella memoria successiva, non possa essere delibata la domanda subordinata di aumento dell'assegno di mantenimento.
3.1.Alla luce della parziale e reciproca soccombenza, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate ex art. 92, c.2, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza del Tribunale di Padova n.
374/2025 del 25.2.2025, pubblicata il 05/03/2025, dichiara che è divenuto Persona_1 economicamente indipendente e per l'effetto revoca il contributo dovuto da in Parte_1 favore di a titolo di contributo al mantenimento ordinario e spese Controparte_1 straordinarie, il tutto con decorrenza dal 1.1.2025;
10 2. condanna alla restituzione in favore di degli importi ricevuti Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario e spese straordinarie per il figlio Per_1 dal 1.1.2025 fino alla data della presente sentenza;
[...]
3. revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Controparte_1
4. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
5. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott. Luca Boccuni
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Boccuni Presidente
dott. Silvia Barison Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 729 2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cattaneo IA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Padova,
Via Facciolati, n. 23
APPELLANTE
contro
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Fabbris Giulia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Rovigo
Vicolo Leoncino, n. 3
APPELLATA
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1 Oggetto: Separazione giudiziale, appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 374/2025 del
25.2.2025, pubblicata il 05/03/2025
Conclusioni di parte attrice: “In via preliminare, di rito: dichiarare la nullità della sentenza impugnata per effetto della contestata violazione dell'art. 473-bis.22 c.p.c. e, conseguentemente del diritto di difesa;
In via principale, nel merito: in accoglimento del presente appello 1) fissare nel complessivo importo di € 800,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, la somma a cui il sig. è tenuto a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra ; Parte_1 Controparte_1
2) dichiarare la raggiunta piena indipendenza economica del figlio maggiorenne e, Persona_1 per l'effetto, nulla prevedere per il medesimo in ordine al contributo al suo mantenimento da parte del padre;
3) assegnare la casa familiare in conformità al titolo al sig. , che ne è pieno Parte_1 ed esclusivo proprietario;
4) condannare la sig.ra alla restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente percepite a titolo di contributo per il mantenimento proprio e del figlio maggiorenne
In via istruttoria: ammettersi tutte le istanze formulate dall'appellante nella Persona_1 propria comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., con riserva di ogni ulteriore produzione ed istanza sia nel merito e/o istruttoria. In ogni caso: condannare la sig.ra alla refusione dei diritti, delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Controparte_1
Conclusioni di parte convenuta: “Contrariis rejectis, Voglia l'Onorevole Giustizia adita: rigettare integralmente l'avversa impugnazione, perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, ed in particolare per assoluta mancanza dei requisiti necessari all'accoglimento delle avverse richieste, con conseguente conferma della sentenza resa dal Tribunale di Padova in data
5.3.2025 nell'ambito del procedimento n. 2590/2024 R.G. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande e nel caso in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse revocare l'assegnazione disposta in favore della GN , dell'immobile CP_1 adibito ad abitazione familiare, quantificarsi il contributo al mantenimento dovuto dal sig. in Pt_1 favore della GN nella misura di € 4.500,00 mensili o altra diversa, anche maggiore CP_1 somma, ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso: - si ripropongono le eccezioni, contestazioni, istanze, anche istruttorie, e difese proposte in primo grado, da intendersi richiamate nel presente atto.
Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite del presente giudizio”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. radicava giudizio di separazione personale innanzi al Tribunale di Padova n. Controparte_1
2590 2024 r.g., allegando di aver contratto matrimonio con , in data 18.4.1993, in Parte_1
2 EL (PD), unione dalla quale sono nati i figli IA (5.7.1995) e (14.2.1998), Per_1 quest'ultimo non economicamente indipendente in quanto, sebbene laureato in data 21.3.2024 in
Urbanistica e Pianificazione del Territorio presso lo IUAV di Venezia, tuttavia ancora privo di occupazione.
1.2. Esponeva che il coniuge svolgeva attività di libero professionista – Parte_1 commercialista in proprio con studio professionale ubicato in Padova, Via E. Degli Scrovegni n. 9 percependo ingenti redditi (doc. 3), solo in parte noti all'esponente, mentre la GN , Controparte_1 in possesso del solo diploma magistrale, solamente dall'anno 2015, aveva iniziato a prestare attività lavorativa quale insegnante precaria cd. “a chiamata” con contratto a tempo determinato, attualmente presso la Scuola Elementare “Bonaventura da Peraga” di Vigonza (PD), percependo un reddito annuo pari a circa €15.000,00 (doc. 4).
1.3. Chiedeva pertanto dichiararsi la separazione con addebito al marito per violazione del dovere di fedeltà coniugale, un assegno, a titolo di contributo per il proprio mantenimento ex art. 156 c.c. per
€4.500,00 mensili, oltre €1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio infine l'assegnazione della casa coniugale sita in Padova, via Vesalio, n. 6, di proprietà Per_1 esclusiva del . Pt_1
1.4.Il Tribunale di Padova, con la sentenza oggi impugnata, rigettava la domanda di addebito formulata da , per mancato assolvimento dell'onere probatorio e, sulla base della Controparte_1 ritenuta notevole disparità reddituale tra i coniugi e dell'elevato tenore di vita serbato in costanza di matrimonio, poneva a carico di un assegno, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 coniuge, per €3.000,00 mensili, ratificando sul punto i provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22,
c.p.c., confermati in sede di reclamo da questa Corte con ordinanza del 6.6.2025; poneva altresì a carico di il pagamento in favore del coniuge della somma di €250,00 per il Parte_1 mantenimento ordinario di ritenuto ancora non economicamente indipendente, Persona_1 oltre al 70% delle spese straordinarie, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e compensando integralmente le spese di lite. CP_1
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. ha promosso appello avverso la decisione, eccependo, quale primo motivo di Parte_1 doglianza, la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge con riferimento all'art. 473- bis.22 c.p.c. in quanto il Giudice di prime cure, alla prima udienza di comparizione dei coniugi svoltasi in data 13/12/2024, dopo aver sentito le parti e formulato una proposta conciliativa (non accettata dall'odierno appellante), aveva invitato le parti a concludere e si era riservato (cfr. verbale
3 di udienza del 13.12.2024). Con l'ordinanza emessa in data 6.1.2025, a scioglimento della riserva assunta, oltre ad emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti, il Tribunale aveva rigettato tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa istruita dal punto di vista documentale,
l'aveva trattenuta in decisione, omettendo totalmente di ordinare la discussione della causa, determinando così la violazione dell'art. 473-bis.22, comma 3, c.p.c.
2.2.Quale secondo motivo di censura viene dedotta: violazione di legge con riferimento agli artt. 156
e 2697 c.c. - Mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e con riguardo all'incapacità del coniuge richiedente l'assegno, di mantenere tale tenore con redditi propri - Erronea, contraddittoria, carente e/o apparente motivazione in ordine alla determinazione del contributo al mantenimento per la moglie e omessa indicazione dei criteri seguiti per giungere alla quantificazione ritenuta più conveniente.
2.2.1. Ad avviso dell'appellante, il Tribunale non avrebbe effettuato una corretta indagine sul tenore di vita effettivamente goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, ponendosi così in contrasto con le emergenze processuali che avevano dimostrato un tenore di vita umile e modesto;
aveva altresì considerato che i redditi percepiti dalla sig.ra fossero inadeguati a mantenere siffatto tenore, CP_1 incorrendo così nella palese violazione di legge con riferimento degli artt. 156 e 2697 c.c. anche in considerazione del fatto che i coniugi avevano vite separate dal oltre dieci anni.
2.2.2.Evidenzia che nel ricorso introduttivo, parte appellata aveva allegato, senza provarle, circostanze non dimostrate, quali lo svolgimento di cene con cadenza almeno settimanale in ristoranti di lusso, senza specificare né quali ristoranti né le relative occasioni;
vacanze in barca già di proprietà del sig. della durata finanche di un mese, senza dare atto della vendita per inutilizzo di tale Pt_1 imbarcazione da parte del resistente ancora nel lontano 2012; lunghi soggiorni in località montane, senza evidenziare che da oltre un decennio ella si rifiutava di trascorre le vacanze con il marito, preferendo impiegare il proprio tempo in compagnia della madre e della sorella.
2.3. Quale terzo motivo viene dedotta l'erronea valutazione circa la effettiva capacità reddituale dei coniugi.
2.3.1.L'appellante deduce che dalla disamina degli estratti conto dimessi dall'odierna appellata (cfr. doc. 17 di parte ricorrente) emergerebbe per l'anno d'imposta 2023 un reddito annuale per €
20.071,00, e netto mensile pari ad € 1.672,58 per dodici mensilità (sommatoria del reddito e Naspi), oltre €45.000,00 depositata sul proprio conto corrente (cfr. doc. 17 di parte ricorrente), cifra assolutamente in grado di garantirle un'esistenza libera e dignitosa.
4 2.4. Quale quarto motivo di appello viene dedotta la erronea ritenuta non indipendenza economica del figlio e mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al richiedente il Persona_1 contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne – Erronea, illogica, contraddittoria e/o carente motivazione in merito alla statuizione concernente l'obbligo del padre di provvedere al 70% delle spese straordinarie per il figlio maggiorenne.
3. Si è costituita parte appellata, la quale ha concluso per il rigetto del gravame ed in subordine per l'aumento dell'assegno di mantenimento ad €4.500,00 nel caso di revoca dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
3.1. Quanto al primo motivo, relativo all'eccepita nullità della sentenza per violazione dell'art 473- bis.22, c.p.c., rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, all'esito dell'udienza del
13.12.2024, il Giudice Delegato invitava espressamente le parti a concludere senza che l'avversa difesa, come in sua facoltà, richiedesse la fissazione di successiva udienza per la discussione e che, dalla semplice lettura del verbale d'udienza, risulterebbe come entrambi i difensori abbiano discusso riportandosi ai propri atti e, del pari, rassegnando le conclusioni.
3.2. Quanto al secondo motivo - relativo alla mancata prova dell'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - rileva che le avverse doglianze risulterebbero smentite dalle stesse avverse deduzioni di parte appellante, essendo documentato ed ammesso anche da controparte il tenore di vita goduto dall'intero nucleo familiare e dai coniugi in costanza di matrimonio, confermato dallo stesso in atti ed a verbale d'udienza. Pt_1
3.2.1.Invero lo stesso appellante avrebbe provveduto a documentare l'esistenza di numerosi gioielli donati alla moglie, le innumerevoli occasioni di svago, i viaggi (ben 30 solo nell'ultimo periodo), le vacanze in barca effettuate nel corso del rapporto coniugale, l'intervenuta vendita dell'imbarcazione unitamente alla contestuale proprietà di un posto barca, la titolarità di quote relative a società operante proprio nel settore nautico, la disponibilità di numerosi immobili tra cui anche un immobile in Selva di Cadore ed uno in Caorle, nonché infine la risorsa di innumerevoli autovetture e motocicli, anche d'epoca.
3.3. Circa il quarto motivo di appello – relativo alla sopraggiunta indipendenza economica del figlio
– eccepisce la tardività ed inammissibilità della documentazione prodotta ed in ogni caso Per_1 la mancata prova del requisito.
3.4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.10.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5 DIRITTO
1.In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di nullità spiegata da parte appellante.
1.1.L'art. 473-bis.22, c. IV, c.p.c. prevede che: “Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande”.
1.1.2. Dalla semplice disamina del verbale di udienza del 13.12.2024, ove si legge: “il Giudice invita le parti a concludere. Il procuratore di parte ricorrente si riporta agli atti e conclude come in atti. Il procuratore di parte resistente si riporta ai propri atti e conclude come in atti. Il Giudice si riserva.”, emerge come entrambe parti le parti abbiano discusso oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti e formulato le conclusioni, né parte appellante ha in quella sede chiesto la fissazione di una successiva udienza di discussione orale.
1.1.3. Pertanto, non vi è stato alcun vulnus del diritto di difesa e del contraddittorio.
2. Nel merito l'appello è parzialmente fondato per i motivi che seguono.
2.1. Deve essere delibato ed accolto il quarto motivo, afferente la dimostrata sopraggiunta indipendenza economica di , con decorrenza gennaio 2025. Persona_1
2.1.2.Invero i presupposti su cui si fonda il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento ordinario da parte dei genitori ex art. 337 septies c.c., oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che ne richiede il pagamento, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (cfr. Cass. 38366/2021); inoltre, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento - che è a carico del richiedente il mantenimento - vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del "figlio adulto" in ragione del principio
6 dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. nn. 12123/2024;26875/2023).
2.1.3.Orbene nel caso di specie, pur non essendone tenuto, il ha documentato la sopraggiunta Pt_1 indipendenza economica del figlio il quale, nato il [...], attualmente di anni 27, si Per_1 era iscritto all'Università di Venezia, indirizzo triennale urbanistica e pianificazione del territorio, a far data dal 2018, conseguendo il relativo titolo solo in data 21/03/2024, non ha proseguito il percorso professionalizzante universitario, né svolto attività lavorativa in linea con il percorso di studi intrapreso, di fatto continuando a lavorare alle dipendenze della società che lo assumeva CP_2 con contratto a tempo determinato già durante il percorso universitario, contratto trasformato a tempo indeterminato a far data dal 01/01/2025 (doc. 5), con redditi medi netti mensili di €1.200,00 (doc. nn.
6,7, 8). inoltre percepisce reddito da canone di sub locazione dell'appartamento sito in Per_1
Padova, via Vesalio n. 6, di proprietà della zia , conseguendo così un ulteriore ricavo Parte_2 netto mensile di €1.000,00.
2.1.4. Tali nuovi elementi, già parzialmente dedotti in sede di reclamo avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22, c.p.c., - allegazioni e documenti ritenuti valutabili dal giudice del merito di primo grado ex art 473-bis.23, c.p.c.- in parte integrati questa fase, sono ammissibili poiché valutabili dal giudice del gravame anche ex art. 473-bis.35, c.p.c., il quale prevede che il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritto disponibili, così come il parallelo art. 473-bis.
19 c.p.c. per il giudizio di primo grado prevede che le decadenze previste dagli art. 473-bis.14 e 473- bis.17 c.p.c., operano solo in riferimento alle domande aventi ad oggetti a diritti disponibili. Inoltre, il comma secondo del citato art. 473-bis.19, c.p.c., prevede che le parti possono sempre introdurre domande nuove e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori e possono altresì proporre, nella prima difesa utile e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni e non economicamente indipendenti ed i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti delle circostanze o a seguito di accertamenti istruttori.
2.1.5. Nel giudizio di appello del nuovo rito famiglia, pertanto, anche dopo l'eliminazione del rito camerale ante riforma Cartabia, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (Cass. 27234/2020; n.
5876/2012), ciò perché in questo tipo di procedimenti, tutti gli elementi che si siano verificati in corso
7 di causa e che abbiano contribuito a modificare l'assetto economico delle parti, devono essere presi in esame.
2.1.6. Pertanto, può dirsi intervenuta la piena indipendenza economica di con Persona_1 decorrenza da gennaio 2025, all'esito di una precisa scelta lavorativa contrassegnata dall'assunzione con contratto a tempo indeterminato e da un ulteriore reddito da locazione, con importi medi netti mensili di oltre €2.000,00.
2.1.7. Ne discende di conseguenza la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della parte appellata . Controparte_1
2.2. Il secondo ed il terzo motivo, relativi ai parametri utilizzati dal Tribunale in punto quantum dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., delibati congiuntamente, vanno rigettati, sul punto richiamando quanto già osservato da Questa Corte nell'ordinanza del 6.6.2025 già citata, emessa nel giudizio di reclamo avverso i provvedimenti temporanei ex art.- 473 bis.22, c.p.c.
2.2.1. Com'è noto, l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
2.3.La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati", cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017).
2.4. In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la
8 conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica. (v. già Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 9915 del 24/04/2007; da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024).
2.5. Il Tribunale patavino, ad avviso dell'appellante, avrebbe omesso totalmente di ricostruire il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio oltreché di esplicitare le ragioni per le quali il reddito della sig.ra sarebbe inidoneo a mantenere tale tenore. CP_1
2.6. Osserva la Corte come la ricostruzione del tenore di vita sia stata correttamente ricavata dal
Tribunale in concreto non solo sulla base del patrimonio e dell'attività di lavoro prestata dal reclamante ma anche delle allegazioni dettagliatamente indicate nel ricorso per separazione parzialmente non contestate – afferenti la circostanza che il negli anni aveva sempre Pt_1 provveduto pressoché integralmente al mantenimento del nucleo familiare, alle ingenti spese dell'immobile adibito ad abitazione familiare, al pagamento delle spese condominiali e di tutte le utenze nonché al mantenimento di un ben più che elevato tenore di vita (cene con cadenza almeno settimanale in ristoranti di lusso, vacanze in barca già di proprietà personale del signor della Pt_1 durata finanche di un mese, lunghi soggiorni in località montane, ecc.) – infine dalle stesse allegazioni di parte appellante, il quale, nel costituirsi, confermava di aver fatto numerose vacanze in località rinomate estere e nazionali da solo o assieme ai figli (pag. 5 comparsa di costituzione e risposta e doc.
5 e 6 primo grado).
2.7. In particolare, il Tribunale ha rilevato che: “Il resistente dal 1994 svolge attività libero professionale di commercialista. È inoltre titolare di varie cariche e quote societarie. È inoltre proprietario di un rilevante patrimonio immobiliare. Dalle dichiarazioni dei redditi in atti risultano
i seguenti dati: UNICO 2022 per l'anno 2021 reddito netto euro 54.324, UNICO C.F._3 Pt_3 per l'anno 2022 reddito netto euro 60.961, UNICO 2024 per l'anno reddito netto C.F._3 Pt_3
( euro 59.277. Egli è unico proprietario dei seguenti beni immobili:
1.casa coniugale sita C.F._3 in Padova via Vesalio n. 6; 2. ufficio sito in Padova via Vesalio n. 6; 3. appartamento in Selva di
Cadore loc. Santa Fosca e relativi posti auto;
3. Negozio sito in Padova via Jappelli n. 9; 4.
Appartamento e garage sito in Padova via Monterotondo n. 38; 5. Appartamento e garage siti in
Padova via Palermo n. 3; 6. Appartamento sito in Caorle via del Leone 56; 7. Posto barca sito in
Caorle. Buona parte di detti immobili sono locati a terzi. Egli inoltre è socio e amministratore unico della soc. Oceano s.r.l., attiva dal 2003, che svolge attività di locazione di immobili ed è proprietaria di 5 capannoni dislocati nella provincia di Padova e parimenti locati a terzi. La redditività di tale
9 società è interamente riferibile alla persona del resistente. E' socio dal 2011 della Italia Yacht s.r.l., società avente ad oggetto la costruzione di imbarcazioni da diporto. E' proprietario dei seguenti beni mobili registrati: Lexus UX 250; Fiat Grande Punto;
Mercedes SL300; Ducati Multistrada;
Bmw
R50/5; Bmw R80G/S; Suzuki DRZ 400; Piaggio Liberti 125. Egli infine è titolare di vari conti presso
Credit Agricole, RA e Intesa San PA sui quali vi è una disponibilità superiore a €. 1.000.000
(doc. 15-16-17 21-22-23-27)”.
2.8. Invero dalle dichiarazioni dei redditi emerge che il ha percepito un reddito medio mensile Pt_1 netto (da lavoro e da locazione di beni immobili) dal 2021 al (complessivo - imposta netta :12) Pt_3 rispettivamente per €5.144,00, €5.597 ed €5.980,00, con giacenze in conto corrente e deposito titoli per oltre un milione di euro, mentre la sig.ra ha percepito redditi mesi netti mensili per CP_1
€1.376, €1535, €1.602 e nel 2024 €1.625.
2.9. Inoltre, la sig.ra non è proprietaria di alcun bene immobile, dall'anno 2015 svolge CP_1 attività lavorativa quale insegnante precaria con contratti a tempo determinato ed ha una giacenza attuale sul conto corrente pari a euro 42.000 circa (doc. 17).
2.10. La misura quantificata dal Tribunale appare pertanto congrua e proporzionata ai criteri sopra indicati.
3.Ritiene il Collegio che, in assenza di proposizione di appello incidentale condizionato da parte della appellata, anche alla luce delle difese e conclusioni spiegate in primo grado, nella comparsa di risposta in fase di appello e nella memoria successiva, non possa essere delibata la domanda subordinata di aumento dell'assegno di mantenimento.
3.1.Alla luce della parziale e reciproca soccombenza, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate ex art. 92, c.2, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza del Tribunale di Padova n.
374/2025 del 25.2.2025, pubblicata il 05/03/2025, dichiara che è divenuto Persona_1 economicamente indipendente e per l'effetto revoca il contributo dovuto da in Parte_1 favore di a titolo di contributo al mantenimento ordinario e spese Controparte_1 straordinarie, il tutto con decorrenza dal 1.1.2025;
10 2. condanna alla restituzione in favore di degli importi ricevuti Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario e spese straordinarie per il figlio Per_1 dal 1.1.2025 fino alla data della presente sentenza;
[...]
3. revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore di;
Controparte_1
4. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
5. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott. Luca Boccuni
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