Versione
27 aprile 1991
27 aprile 1991
Art. 20. Pagamenti dei contributi 1. I contributi minimi di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.
2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per meta' contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 19 e per l'altra meta' entro il 31 dicembre successivo.
3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione dell'Ente.
4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.
5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele cumunicazione all'Ente, gli interessi di mora decorrono dal 1' gennaio dell'anno nel quale deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 19, comma 5.
6. L'Ente puo' provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 19, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
7. Ai fini della riscossione l'Ente puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
8. Le date e le modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per meta' contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 19 e per l'altra meta' entro il 31 dicembre successivo.
3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione dell'Ente.
4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.
5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele cumunicazione all'Ente, gli interessi di mora decorrono dal 1' gennaio dell'anno nel quale deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 19, comma 5.
6. L'Ente puo' provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 19, a mezzo di ruoli da esso compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
7. Ai fini della riscossione l'Ente puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
8. Le date e le modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Avellino, sentenza 30/01/2024, n. 106Provvedimento: […] Fino al medesimo termine, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo non si applicano le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991”.Leggi di più...
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- prescrizione contributiva·
- decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999·
- contributo minimo obbligatorio·
- opposizione agli atti esecutivi·
- opposizione all'esecuzione·
- iscrizione d'ufficio·
- legittimazione passiva·
- art. 24 L. 136/1991