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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6736 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – II sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato – Presidente dott.ssa Paola Martorana – Consigliere relatore dott.ssa Maria Luisa Arienzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5216/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 9526/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 19.10.2023, vertente
TRA Part
per brevità anche (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con sede in (80132) Napoli, alla Via Generale Orsini, n.42, in persona del liquidatore, Pt_2
, per brevità anche (C.F.
[...] Parte_3 Parte_3
, con sede in (80132) Napoli, alla Via Generale Orsini, n.42, in persona del P.IVA_2 liquidatore sig. ; per brevità anche Parte_2 Controparte_1
(cf: con sede legale in Afragola (NA), III Traversa via Controparte_1 P.IVA_3
Cinquevie n. 5 in persona dell'amministratore unico sig. , nato a [...] CP_2
(NA) il 29 aprile 1982, d'ora in poi tutte anche “le Conferenti” nonché per le società
, con sede in Afragola (NA) alla Via Ugo la Controparte_3
Malfa n. 2 (p.iva. e cf. in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_4
nato ad [...] il [...], nonché la società Controparte_4 on sede in Afragola (NA) alla Via Ugo la Malfa n. Controparte_5
1 2 (p.iva. e cf. in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_5 Parte_4
nato a [...] il [...], rappresentate e difese in virtù di procura in atti
[...] dall'Avv. Bruno Pacileo, codice fiscale - C.F._1
ed elettivamente domiciliate presso lo studio in Email_1
Napoli alla via G. Carducci n.42 appellanti
CONTRO
(capitale sociale € 2.076.940.000,00 Controparte_6 interamente versato, codice fiscale, numero iscrizione Reg. Imprese di Roma e partita IVA
, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della P.IVA_6 [...] con sede legale in Roma, al Viale Altiero Spinelli n.30, in Controparte_7
persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti registrata il 26/10/07, racc. 32937, rep. 151152 per Notaio di Roma, dall'avv. Persona_1
LD VI (c.f. ) del Foro di Napoli con il quale ha eletto C.F._2
domicilio digitale presso la casella di p.e.c. e ha dichiarato di Email_2 voler ricevere comunicazioni e notifiche ai seguenti recapiti: fax 081/5517315 e pec
Email_3
Appellata
NONCHE' nei confronti di
(già in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_8 Controparte_9
in persona del legale rappresentante p.t., nonché CP_10 Controparte_11
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 26 novembre 2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il
Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza - nel termine perentorio assegnato con decreto comunicato il 30 ottobre 2025-
2 assegnava, ai sensi dell'art. 127ter, comma 4, cpc, nuovo termine fino al 17 dicembre 2025 per il deposito di note scritte.
Tuttavia, anche per il nuovo termine del 17 dicembre 2025 le parti non depositavano note scritte, contegno parificabile all'omessa comparizione all'udienza; pertanto, il Consigliere
Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
E' sufficiente richiamare al riguardo, la previsione del precitato art. 127 ter c.p.c., quarto comma, alla cui stregua “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”
Orbene, considerato il mancato deposito di note scritte anche per il nuovo termine del 17 dicembre 2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne la conseguente estinzione.
Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine, determina infatti l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come prevede l'articolo
127-ter citato, applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
Circa la forma del provvedimento da adottare, in conformità di ripetute pronunce emesse da questa Corte distrettuale, anche in diversa composizione, tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), si ritiene che il relativo provvedimento debba assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione.
Questa conclusione - secondo una prima lettura, resa piuttosto complessa dal succedersi di disposizioni normative il cui regime transitorio è parzialmente divergente- va confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha aggiunto i commi 5 e 6 all'articolo 350 c.p.c. (sui modi e le forme della dichiarazione di estinzione del processo), considerato appunto che le disposizioni del predetto decreto legislativo si applicano (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) ai “procedimenti” introdotti successivamente
3 al 28 febbraio 2023: si tratta, infatti, di disposizione intertemporale diversa da quella contenuta nella cd. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438
c.p.c. - per come modificati - anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). La novità legislativa introdotta con il correttivo trova, dunque, applicazione per i soli procedimenti iniziati in primo grado a partire dal 28 febbraio 2023.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 30.10.2025 e del
26.11.2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c.), va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.9526/2023, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Maria Teresa Onorato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – II sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato – Presidente dott.ssa Paola Martorana – Consigliere relatore dott.ssa Maria Luisa Arienzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5216/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 9526/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 19.10.2023, vertente
TRA Part
per brevità anche (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con sede in (80132) Napoli, alla Via Generale Orsini, n.42, in persona del liquidatore, Pt_2
, per brevità anche (C.F.
[...] Parte_3 Parte_3
, con sede in (80132) Napoli, alla Via Generale Orsini, n.42, in persona del P.IVA_2 liquidatore sig. ; per brevità anche Parte_2 Controparte_1
(cf: con sede legale in Afragola (NA), III Traversa via Controparte_1 P.IVA_3
Cinquevie n. 5 in persona dell'amministratore unico sig. , nato a [...] CP_2
(NA) il 29 aprile 1982, d'ora in poi tutte anche “le Conferenti” nonché per le società
, con sede in Afragola (NA) alla Via Ugo la Controparte_3
Malfa n. 2 (p.iva. e cf. in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_4
nato ad [...] il [...], nonché la società Controparte_4 on sede in Afragola (NA) alla Via Ugo la Malfa n. Controparte_5
1 2 (p.iva. e cf. in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_5 Parte_4
nato a [...] il [...], rappresentate e difese in virtù di procura in atti
[...] dall'Avv. Bruno Pacileo, codice fiscale - C.F._1
ed elettivamente domiciliate presso lo studio in Email_1
Napoli alla via G. Carducci n.42 appellanti
CONTRO
(capitale sociale € 2.076.940.000,00 Controparte_6 interamente versato, codice fiscale, numero iscrizione Reg. Imprese di Roma e partita IVA
, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della P.IVA_6 [...] con sede legale in Roma, al Viale Altiero Spinelli n.30, in Controparte_7
persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti registrata il 26/10/07, racc. 32937, rep. 151152 per Notaio di Roma, dall'avv. Persona_1
LD VI (c.f. ) del Foro di Napoli con il quale ha eletto C.F._2
domicilio digitale presso la casella di p.e.c. e ha dichiarato di Email_2 voler ricevere comunicazioni e notifiche ai seguenti recapiti: fax 081/5517315 e pec
Email_3
Appellata
NONCHE' nei confronti di
(già in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_8 Controparte_9
in persona del legale rappresentante p.t., nonché CP_10 Controparte_11
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 26 novembre 2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127ter cpc, il
Consigliere Istruttore, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza - nel termine perentorio assegnato con decreto comunicato il 30 ottobre 2025-
2 assegnava, ai sensi dell'art. 127ter, comma 4, cpc, nuovo termine fino al 17 dicembre 2025 per il deposito di note scritte.
Tuttavia, anche per il nuovo termine del 17 dicembre 2025 le parti non depositavano note scritte, contegno parificabile all'omessa comparizione all'udienza; pertanto, il Consigliere
Istruttore riservava la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
E' sufficiente richiamare al riguardo, la previsione del precitato art. 127 ter c.p.c., quarto comma, alla cui stregua “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”
Orbene, considerato il mancato deposito di note scritte anche per il nuovo termine del 17 dicembre 2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne la conseguente estinzione.
Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine, determina infatti l'estinzione del processo, previa cancellazione della causa dal ruolo, come prevede l'articolo
127-ter citato, applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti alla data del 1° gennaio 2023.
Circa la forma del provvedimento da adottare, in conformità di ripetute pronunce emesse da questa Corte distrettuale, anche in diversa composizione, tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), si ritiene che il relativo provvedimento debba assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione.
Questa conclusione - secondo una prima lettura, resa piuttosto complessa dal succedersi di disposizioni normative il cui regime transitorio è parzialmente divergente- va confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha aggiunto i commi 5 e 6 all'articolo 350 c.p.c. (sui modi e le forme della dichiarazione di estinzione del processo), considerato appunto che le disposizioni del predetto decreto legislativo si applicano (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) ai “procedimenti” introdotti successivamente
3 al 28 febbraio 2023: si tratta, infatti, di disposizione intertemporale diversa da quella contenuta nella cd. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438
c.p.c. - per come modificati - anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). La novità legislativa introdotta con il correttivo trova, dunque, applicazione per i soli procedimenti iniziati in primo grado a partire dal 28 febbraio 2023.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 30.10.2025 e del
26.11.2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c.), va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, restando le relative spese a carico delle parti che le hanno anticipate (così come previsto dall'art. 310 c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.9526/2023, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Maria Teresa Onorato
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