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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 122/2023 depositato il 23/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ. n. TL9CO1100945 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TL9CO1100945/2022, per i seguenti motivi di ricorso/reclamo
L'avviso di accertamento è stato emesso per sanzioni asseritamente dovute in conseguenza dell'avvenuta compensazione del credito IVA dell'anno d'imposta 2016.
L'Ufficio fa risalire il mancato riconoscimento del diritto alla compensazione del credito IVA, a seguito di proprio atto di accertamento, con il quale vorrebbe classificare la società ricorrente quale "società di comodo".
Evidenzia il ricorrente che le motivazioni poste a base del presente ricorso sono pertanto quelle già esposte nel ricorso principale (avviso di accertamento TL9CO11000945), a cui il ricorrente fa riferimento e che riporta anche nel presente ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che con sentenza 15/2026 depositata il 7.1.2026 la Corte di Giustizia
Tributaria di Savona, in composizione collegiale, ha respinto il ricorso relativo all'avviso di accertamento.
I motivi di ricorso sono identici come evidenziato anche dal contribuente e sono tre.
In relazione a tali motivi la Corte riteneva quanto segue:
1. Il primo motivo è infondato.
Risulta dagli atti che la Ricorrente_1 s.r.l. ha acquisito gli immobili nel 2010, all'atto della costituzione della stessa, per effetto del conferimento dei soci che, pertanto, si sono privati della proprietà dei beni che è stata, invece, ceduta alla società. Come evidenziato dall'ufficio sin dall'atto della costituzione la società si è mostrata del tutto inattiva, rilevando solo costi di gestione o di manutenzione relativi ai terreni di proprietà. Il conferimento degli immobili nell'ambito della società, da parte dei soci, ha dato agli stessi la possibilità di dedurre i costi sostenuti e di detrarre la relativa IVA. In assenza del conferimento, sia i costi che la relativa IVA, avrebbero inciso le singole persone fisiche titolari del diritto di proprietà degli immobili. La scelta di lasciare la società non operativa è una legittima scelta imprenditoriale determinata dall'intenzione di rinviare al futuro l'attività di costruzione/ristrutturazione, perché la stessa non appariva economicamente positiva Pertanto la società va ritenuta non operativa e i soci hanno ottenuto un vantaggio fiscale dal conferimento degli immobili alla stessa.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato
In risposta al questionario Q00583/2021 era stato indicato che il bene in questione era “immobilizzazione materiale in corso”: ma successivamente è stato dichiarato che il fabbricato era, in realtà, un “bene merce”.
E' quindi corretto il ragionamento dell'ufficio che evidenzia che dal momento che la società, ad oggi non ha concretamente avviato la propria attività d'impresa, non è possibile individuare con certezza la destinazione economica del bene in questione, mentre appare, invece, incontrovertibile il fatto che l'immobile, nel triennio
2014 - 2016, non sia stato considerato dalla società quale un “bene merce”. Ciò trova conferma nell'analisi degli studi di settore allegati alle dichiarazioni Modello Unico SC presentate per gli anni d'imposta 2014,
2015 e 2016 dove non è indicato alcun valore in corrispondenza delle esistenze iniziali delle rimanenze finali di merci o di prodotti in corso di lavorazione.
Il bene in questione non può quindi essere considerato una rimanenza di bene merce.
3. Va respinto anche il terzo motivo di ricorso.
In data 11/05/2023, a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio, il ricorrente inviava, in aggiunta alla documentazione già presentata, la risposta del Comune di Pietra Ligure datata 13/04/2023 dalla quale si evince che la parte solo in data 13/02/2023 si è attivata a presentare l'istanza di permesso a costruire relativa ad un intervento di ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, con ricomposizione volumetrica, dell'immobile sito a Pietra Ligure, Indirizzo_1 dati catastali. Pur avendo il Comune espresso parere favorevole, lo stesso risulta essere condizionato da una serie di attività vincolati per la parte, al fine di poter proseguire con l'iter istruttorio propedeutico, al rilascio del titolo edilizio richiesto. Di fatto il permesso a costruire sarà rilasciato solo dopo che il Comune avrà ricevuto il parere favorevole dalla Provincia, il versamento degli oneri di costruzione nonché dell'atto notarile con cui verrà ceduto lo spazio del marciapiede e tutta la documentazione richiesta nella comunicazione del 13/04/2023 n. prot.. La presentazione del progetto nell'anno 2023 di fatto conferma quanto ritenuto con l'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2016 sia sulla non operatività della società che sulla sussistenza di un bene da sottoporre al test di operatività.
Alla luce di tale decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Savona in composizione collegiale anche il presente ricorso va respinto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2 in composizione monocratica definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 500,00
Il Giudice Monocratico
Dr. Domenico Pellegrini
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 122/2023 depositato il 23/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ. n. TL9CO1100945 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TL9CO1100945/2022, per i seguenti motivi di ricorso/reclamo
L'avviso di accertamento è stato emesso per sanzioni asseritamente dovute in conseguenza dell'avvenuta compensazione del credito IVA dell'anno d'imposta 2016.
L'Ufficio fa risalire il mancato riconoscimento del diritto alla compensazione del credito IVA, a seguito di proprio atto di accertamento, con il quale vorrebbe classificare la società ricorrente quale "società di comodo".
Evidenzia il ricorrente che le motivazioni poste a base del presente ricorso sono pertanto quelle già esposte nel ricorso principale (avviso di accertamento TL9CO11000945), a cui il ricorrente fa riferimento e che riporta anche nel presente ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che con sentenza 15/2026 depositata il 7.1.2026 la Corte di Giustizia
Tributaria di Savona, in composizione collegiale, ha respinto il ricorso relativo all'avviso di accertamento.
I motivi di ricorso sono identici come evidenziato anche dal contribuente e sono tre.
In relazione a tali motivi la Corte riteneva quanto segue:
1. Il primo motivo è infondato.
Risulta dagli atti che la Ricorrente_1 s.r.l. ha acquisito gli immobili nel 2010, all'atto della costituzione della stessa, per effetto del conferimento dei soci che, pertanto, si sono privati della proprietà dei beni che è stata, invece, ceduta alla società. Come evidenziato dall'ufficio sin dall'atto della costituzione la società si è mostrata del tutto inattiva, rilevando solo costi di gestione o di manutenzione relativi ai terreni di proprietà. Il conferimento degli immobili nell'ambito della società, da parte dei soci, ha dato agli stessi la possibilità di dedurre i costi sostenuti e di detrarre la relativa IVA. In assenza del conferimento, sia i costi che la relativa IVA, avrebbero inciso le singole persone fisiche titolari del diritto di proprietà degli immobili. La scelta di lasciare la società non operativa è una legittima scelta imprenditoriale determinata dall'intenzione di rinviare al futuro l'attività di costruzione/ristrutturazione, perché la stessa non appariva economicamente positiva Pertanto la società va ritenuta non operativa e i soci hanno ottenuto un vantaggio fiscale dal conferimento degli immobili alla stessa.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato
In risposta al questionario Q00583/2021 era stato indicato che il bene in questione era “immobilizzazione materiale in corso”: ma successivamente è stato dichiarato che il fabbricato era, in realtà, un “bene merce”.
E' quindi corretto il ragionamento dell'ufficio che evidenzia che dal momento che la società, ad oggi non ha concretamente avviato la propria attività d'impresa, non è possibile individuare con certezza la destinazione economica del bene in questione, mentre appare, invece, incontrovertibile il fatto che l'immobile, nel triennio
2014 - 2016, non sia stato considerato dalla società quale un “bene merce”. Ciò trova conferma nell'analisi degli studi di settore allegati alle dichiarazioni Modello Unico SC presentate per gli anni d'imposta 2014,
2015 e 2016 dove non è indicato alcun valore in corrispondenza delle esistenze iniziali delle rimanenze finali di merci o di prodotti in corso di lavorazione.
Il bene in questione non può quindi essere considerato una rimanenza di bene merce.
3. Va respinto anche il terzo motivo di ricorso.
In data 11/05/2023, a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio, il ricorrente inviava, in aggiunta alla documentazione già presentata, la risposta del Comune di Pietra Ligure datata 13/04/2023 dalla quale si evince che la parte solo in data 13/02/2023 si è attivata a presentare l'istanza di permesso a costruire relativa ad un intervento di ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, con ricomposizione volumetrica, dell'immobile sito a Pietra Ligure, Indirizzo_1 dati catastali. Pur avendo il Comune espresso parere favorevole, lo stesso risulta essere condizionato da una serie di attività vincolati per la parte, al fine di poter proseguire con l'iter istruttorio propedeutico, al rilascio del titolo edilizio richiesto. Di fatto il permesso a costruire sarà rilasciato solo dopo che il Comune avrà ricevuto il parere favorevole dalla Provincia, il versamento degli oneri di costruzione nonché dell'atto notarile con cui verrà ceduto lo spazio del marciapiede e tutta la documentazione richiesta nella comunicazione del 13/04/2023 n. prot.. La presentazione del progetto nell'anno 2023 di fatto conferma quanto ritenuto con l'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2016 sia sulla non operatività della società che sulla sussistenza di un bene da sottoporre al test di operatività.
Alla luce di tale decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Savona in composizione collegiale anche il presente ricorso va respinto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2 in composizione monocratica definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 500,00
Il Giudice Monocratico
Dr. Domenico Pellegrini