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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 04/09/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 914 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosaria Sciurpa ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 914 /2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso il Difensore Avv. VAGO PAOLO FRANCESCO ATTORE contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_1 P.IVA_1
Telematico presso il Difensore Avv. GARRONE GIOVANNA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice opponente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Piacenza, ogni contraria istanza disattesa: in via preliminare: accertati gli intervenuti pagamenti anche successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: ritenere e dichiarare nullo, inefficacie ed inammissibile il decreto ingiuntivo opposto, da revocarsi, perché infondato in fatto ed in diritto, nonché carente dei presupposti di legge per la sua emissione e per l'effetto dire che nulla è più dovuto dalla opponente Parte_2 alla opposta Controparte_1 in via subordinata e di mera eccezione riconvenzionale: previo ogni accertamento del caso, qualora l'opposta nel corso del giudizio fornisse adeguata prova della sua prestazione e dell'entità del corrispondente suo credito (servizi contestati per importi, entità e soggetto committente tenuto al pagamento) compensare in parte o per intero ogni residuo credito della opposta col maggior/minor credito dalla opponente vantato a titolo di risarcimento danni per inadempienza contrattuale della Controparte_1
Con condanna del gamento delle spese di lite, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali come per legge. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già indicate in atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e 3 cpc, da intendersi qui integralmente ritrascritte.” pagina 1 di 5 parte convenuta opposta “Si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice
− respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
− previa la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto o in subordine la pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'intera somma ingiunta;
− in via principale, respinga l'opposizione proposta e confermi il decreto ingiuntivo opposto;
− in ogni caso, dichiari tenuti e condanni , in persona del titolare rappresentata Parte_1
e difesa come in atti, a pagare a favo in persona del legale Controparte_1 rappresentante, la somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto o la diversa somma di giustizia meglio vista, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo;
− con vittoria di spese, diritti ed onorari gravati di I.V.A. e C.P.A.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'impresa agricola ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.170/2022 – R.G.n. 428/2022, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 3.3.2022 col quale è stato ingiunto alla ditta individuale di pagare a Parte_1 la somma di € 37.766,79= per sorte capitale, oltre interessi Controparte_1 moratori commerciali di cui al d. l.vo 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo, oltre alle spese e competenze legali della fase monitoria, in relazione a fatture su fornitura di mangimi.
2. Parte attrice opponente eccepisce l'illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo sotto un duplice aspetto: a) perché la ricorrente non avrebbe conteggiato una serie di acconti ricevuti sulle fatture per cui è causa ed in particolare, per la fattura n.1048/2021, producendo copia della stessa quietanzata dall'opposta; b) perché il mangime fornito, contestato nella quantità indicata e nella qualità, era risultato non appropriato alla mandria lattifera dell'attore cagionando danni al bestiame con esso alimentato consistiti in un vistoso calo della produzione del latte sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, oltre che nel nocumento agli animali, precisando che la scelta del tipo di mangime era stata effettuata dall'alimentarista della convenuta. Chiede quindi in considerazione del danno patito afferente i minori utili conseguiti a cagione delle problematiche legate alla produzione lattifera quantificandolo in € 18.720,00, chiedendone la compensazione con l'eventuale credito ancora vantato dall'opposta.
3. Si è costituita in giudizio sostenendo che: a) i pagamenti Controparte_1 effettuati dall'opponente sono stati imputati a fatture diverse e precedenti, rispetto a quelle indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, mentre l'ultimo acconto di €.1.000,00, intervenuto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, sarà oggetto di considerazione sul dovuto senza che però la circostanza possa inficiare la conferma del decreto stesso;
b) quanto al calo produttivo, eccepisce che sull'alimentazione del bestiame da latte devono essere considerati molteplici fattori quali la commistione con bestiame non destinato alla produzione lattifera, la rottura del carro miscelatore, l'aggiunta da parte del Parte_1 di foraggio e erba medica non quantificabile e comunque suscettibile di incidere sulla dieta degli animali tanto che si era rivelato pressoché impossibile formulare una dieta appropriata. Viene contestato, in ogni caso, che i presunti vizi siano ascrivibili alla partita di merce di cui alle forniture azionate in fase monitoria o a chi e quando siano state fatte le presunte contestazioni. pagina 2 di 5 4. Ammesse ed escusse le prove per testi dedotte dalle parti, la causa, dopo vari rinvii concessi per la pendenza di trattative volte ad una composizione bonaria della vertenza, veniva tratta in decisione previa la precisazione delle conclusioni e la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.. Parte attrice opponente dava altresì atto che nelle more del giudizio era stata versata all'opposta l'ulteriore somma di € 11.000,00 a tacitazione di ogni pretesa avversaria.
5. In punto pagamenti antecedenti all'emissione del decreto ingiuntivo, parte convenuta sostiene che la in assenza di specifica dichiarazione di Controparte_1 imputazione da parte della , ha correttamente applicato i criteri Parte_1 sussidiari di cui all'art. 1193 c.c. ed ha imputato i pagamenti effettuati dal debitore alle fatture più vecchie ancora insolute. Tale asserzione, però, non può essere completamente condivisa alla luce del documento 4 di parte attrice opponente – fattura n.1048 del 17.4.2021 di €.1.638,00- la quale reca in calce la dizione “pagato 18.6.2021” e la firma di quetanza. Infatti, il documento in questione, che non risulta disconosciuto da parte convenuta, dimostra senza dubbio che al contrario, e quantomeno per detta fattura, vi era stata una precisa imputazione di pagamento fra le parti in data di molto antecedente all'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo, circostanza che va ad inficiare in radice il conteggio operato dall'opposta per l'imputazione dei pagamenti ricevuti.
6. Il rilevato errore circa il citato pagamento comporta che il decreto ingiuntivo, così come richiesto ed ottenuto, deve essere revocato atteso il diverso credito a monte del dovuto rispetto a quello portato dall'intimazione di pagamento da cui va espunto il corrispettivo portato dalla fattura n.1048 del 17.4.2021 di €.1.638,00 e che comunque inficia la complessiva ricostruzione del debito e le sue imputazioni anche in rapporto agli interessi richiesti e concessi.
7. Quanto all'ammontare del credito dell'opposta, va osservato che, a prescindere dalla scheda contabile che in quanto documento interno di parte non può di per sé costituire prova a favore dell'opposta, è comunque circostanza pacifica fra le parti che negli anni 2020/2021 la ia stata l'unica fornitrice dei mangimi utilizzati Controparte_1 per l'alimentazione del bestiame dell'azienda agricola;
inoltre è parimenti Parte_1 dimostrato che, alla richiesta di pagamento proveniente dalla società di recupero crediti per conto della società opposta, l'attrice a mezzo del proprio legale Controparte_2 abbia opposto unicamente il danno cagionato dalla scarsa qualità del mangime fornito chiedendo una compensazione del risarcimento del danno subito con il proprio debito e contestualmente affermando di aver sospeso i pagamenti comunque ripresi in forma rateale ( cfr. doc. 6 di parte attrice) senza tuttavia sollevare contestazione né in merito alle fatture emesse dall'opposta né di mancata consegna delle forniture in rapporto alle singole fatture. Da quanto precede, pertanto, deriva che le contestazioni in merito alle quantità dei mangimi forniti ed alle corrispondenti fatture sono da ritenersi tardive e contraddittorie rispetto al contenuto del documento citato dal quale si evince confessoriamente il riconoscimento di un debito sussistente in quel momento verso l'opposta. Del resto, se così non fosse, gli ulteriori pagamenti eseguiti dall'opponente anche in corso di giudizio sarebbero privi di giustificativo.
Va, in ogni caso, preso atto che parte opposta in comparsa conclusionale, riconoscendo i pagamenti effettuati dall'attrice prima e dopo l'emissione del decreto ingiuntivo abbia pagina 3 di 5 ridotto la consistenza del proprio credito ad €. 29.766,79.
Tuttavia i conti non tornano ugualmente. Infatti, facendo un semplice conto matematico, se dalla somma ingiunta per sorte capitale pari ad €.37.766,79 si sottrae anche solo l'ulteriore somma pacificamente versata dall'attore in corso di causa pari ad €.11.000,00, la differenza risulterebbe di €.26.766.79 e non quella indicata il cui sviluppo non viene meglio esplicitato in atti.
Peraltro, sono riconosciuti pagamenti per €.19.301,44 a mezzo assegni bancari incassati, per €.5.000,00 avvenuti in data antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo a mezzo bonifici bancari ed €.11.000,00 in corso di giudizio, per un totale complessivo di
€.35.301,44.
Per quanto precede allora, se da un lato e per le ragioni indicate deve affermarsi che un debito dell'attrice verso la convenuta era comunque sussistente all'atto della richiesta monitoria, la quantificazione non può essere né quella proposta nel ricorso per decreto ingiuntivo né quella da ultimo proposta, vuoi perché vi è stata inclusa la fattura n.1048/2021- pari ad €.1.638,00 che risulta antecedentemente pagata, vuoi perché, dall'analisi della scheda contabile cliente prodotta da parte opposta ( cfr.doc.5 di parte opposta) alla data del 22.2.2022 -corrispondente all'ultima contabilizzazione prima della richiesta monitoria- il residuo effettivo fra dare/avere risulta pari ad €.32.773,80 non dovendosi considerare la somma inizialmente esposta di €.4.992,99 priva di qualsivoglia riferimento a fatture emesse e dunque una somma ancora diversa. Se poi da tale importo si sottrae la somma corrisposta in corso di causa (successivamente al 22.2.2022) pari ad
€.11.000,00, a tutto voler concedere, il totale del credito residuo in rapporto a tutte le fatture emesse nel tempo ammonterebbe ad €.21.773,80 per sorte capitale.
Tuttavia, considerata la domanda di parte convenuta opposta afferente unicamente al pagamento delle sole fatture oggetto del procedimento monitorio, deve concludersi per la totale incertezza circa l'ammontare dell'effettivo credito residuo dell'opposta, né soccorrono al riguardo, per la rilevata contraddittorietà, i documenti prodotti o prove orali mai dedotte in punto dalla convenuta.
8. In relazione all'eccezione di compensazione in ragione del danno subito avanzata da parte attrice va osservato quanto segue. Dall'escussione dei testi, fra i quali per inciso non compare affatto tal ripetutamente citato dalla convenuta, è emerso CP_3 che: a) la produzione di latte nel periodo che va da fine anno 2020 ad agosto 2021 è stata più scarsa e qualitativamente inidonea (oltre alle affermazioni dei testi ne sono prova documentale le fatture emesse nel periodo di alimentazione con i mangimi al CP_1 poste a confronto con quelle emesse nel periodo Controparte_4 successivo con alimentazione costituita da mangimi di altro produttore nelle quali sono riportate le quantità del latte prodotto oltre ai documenti 9 e 10 relativi ai i controlli esterni di Produzioni Rilevate); b) i vari alimentaristi della CP_1 succedutisi nel tempo hanno modificato ripetutamente la dieta degli animali senza conseguire un effettivo mutamento della condizione del bestiame da latte;
c) l'alimentazione delle vacche da latte era costituita in parte dai mangimi forniti dall'opposta ed in parte dal fieno prodotto o acquistato direttamente dalla d) Parte_1 il ha più volte contestato all'opposta la scarsa qualità del latte prodotto dal Parte_1
pagina 4 di 5 bestiame e la correlazione di tale circostanza con l'alimentazione indicata e fornita per il medesimo.
Non può, invece, riconoscersi alcuna valenza probatoria dirimente alle dichiarazioni rese dal circa la scarsità di nutrienti contenuti nei mangimi forniti Testimone_1 dall'opposta posto che le analisi effettuate hanno avuto carattere ufficioso e nessun documento proveniente da ente certificatore e dotato di data certa in merito è stato prodotto.
In altri termini, e per quanto emerso dall'istruzione probatoria, sussistono presunzioni, suffragate anche dalla documentazione dimessa (cfr. doc.11 in relazione alla penale di
€.1.452,13 per scarsa qualità del latte prodotto) che nel periodo di alimentazione del bestiame con i mangimi dell'opposta le vacche del abbiano registrato una Parte_1 produzione di latte quantitativamente e qualitativamente più scarsa in assenza di patologie esterne o fattori di stalla che avrebbero potuto influenzare negativamente la stessa (cfr. doc.7 e 8 di parte attrice).
Tuttavia, poiché l'alimentazione del bestiame era composta anche da foraggi di varia natura procacciati dalla stessa attrice, l'assenza di un documento che accerti inequivocabilmente che la fonte delle problematiche riscontrate dal bestiame sia ascrivibile in via esclusiva alla scarsa qualità nutrizionale dei mangimi forniti dalla convenuta, non consente di ritenere provato il nesso di causalità fra il danno lamentato e le forniture di mangime dell'opposta.
Parimenti, al di là del fatto che dopo il cambio dei mangimi la produzione di latte è aumentata, resta comunque incerto e non provato che tale incremento dipenda esclusivamente dai mangimi e non anche dalla modifica dell'alimentazione del bestiame con riferimento alla componente foraggi.
9. Alla luce di tutto quanto precede deve allora concludersi che né la domanda attorea di riconoscimento di somme per danni compensabili con un credito residuo dell'opposta, né la domanda di riconoscimento di un credito residuo della CP_1 possono trovare accoglimento.
10. Le spese del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo n.170/2022 – R.G.n. 428/2022, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 3.3.2022;
- Respinge le domande formulate da parte attrice opponente Parte_1
- Respinge le domande formulate da parte convenuta opposta Controparte_1
- Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Piacenza, 04/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Sciurpa
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