Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2024, n. 40746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40746 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza gravata perché il fatto non sussiste. uditi i difensori: L'avvocato RUGGIER1, per la Parte Civile TRILLÒ GABRIELE ANTONIO, chiede il rigetto del ricorso riportandosi ai propri scritti, ivi compresa la comparsa che deposita unitamente a nota spese. L'avvocato MARCUCCI per Parte Civile TRILLÒ ROSANNA FEDERICA, si associa a quanto esposto dal Collega che lo ha preceduto, chiede il rigetto del ricorso riportandosi ai propri scritti, ivi compresa la comparsa, che deposita unitamente a nota spese. L'avvocato FRATTARELLI, per l'imputato ricorrente, chiede accogliersi il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40746 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 25/09/2024 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza del 26 febbraio 2023 con cui la Corte d'appello di Roma, ha confermato -per quanto d'interesse in questa sede- la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di IV RO per il delitto di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen., per avere leso, mediante la pubblicazione di un cd. post su soda! network (segnatamente, sulla piattaforma Facebook) la reputazione di PA RI. Le parti civili OS RI e LE RI, a vantaggio delle quali è stato disposto il risarcimento del danno e la refusione delle spese, sono i due figli della persona offesa, deceduta prima dell'instaurazione del primo grado di giudizio. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Col primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale, per un verso, ammesso esplicitamente che la persona offesa non fosse identificabile, atteso che nel post in questione è fatto generico riferimento a un "noto personaggio pontecorvese che critica tutti" e, per altro verso, mancato di pronunciare sentenza assolutoria, ai sensi dell'art. 129 del codice di rito. Illogica, oltre che errata in diritto, sarebbe la motivazione resa sul punto dai giudici d'appello, i quali, pur dopo aver osservato come l'allora appellante non avesse dedotto specificamente il punto della mancata riconoscibilità della persona diffamata, hanno ritenuto di non potersi pronunciare su un punto non espressamente devoluto all'attenzione della Corte stessa. Sostiene invece la difesa che la Corte distrettuale avrebbe dovuto pronunciarsi d'ufficio, assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento all'art. 597, comma 1, del codice di rito, per avere la Corte d'appello ritenuto non devoluto alla sua cognizione il punto sulla mancata riconoscibilità della persona offesa. Nell'atto d'appello -osserva la difesa- l'imputato aveva dichiarato di proporre impugnazione avverso tutti i capi della sentenza di primo grado, ciò che includeva anche il profilo relativo alla riconoscibilità della persona offesa. In ogni caso, pur in assenza di specificità del motivo dedotto, si era comunque criticata la sentenza di primo grado alla luce della acritica adesione al narrato delle persone offese. 2.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione di legge, con riferimento all'art. 74 cod. proc. pen., e art. 8 d. m. n. 55/2014, per avere i giudici di merito pronunciato condanna dell'imputato al pagamento delle spese di lite a favore di entrambe le parti civili, ciascuna rappresentata da un diverso avvocato. Osserva la difesa che le odierne parti civili sono subentrate quali eredi della persona offesa deceduta;
la Corte d'appello avrebbe dunque dovuto considerarle portatrici di un unico interesse risarcitorio. Nel duplicare iniquamente le spese processuali, liquidandole in euro 3.400 per ciascuna parte civile, la Corte distrettuale avrebbe malinteso la lettera delle citate disposizioni di legge. 3. All'udienza di è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, M. SC OY, ha chiesto pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste. È pervenuta memoria, nell'interesse delle parti civili OS RI n(-3 e LE RI, a firma congiunta dei due difensori, in cui si osserva che il giudice di primo grado aveva affrontato e risolto il profilo della riconoscibilità della persona offesa, citando passaggi del post incriminato, in cui l'imputato riferiva maggiori dettagli ai suoi lettori rispetto a quanto indicato nel capo d'imputazione, ciò che consentiva -a parere del Tribunale- di individuare la persona offesa;
si contesta, inoltre, la mancata deduzione in appello di tutte le censure poi espresse con ricorso in cassazione. Le difese delle parti civili chiedono, dunque, il rigetto del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato, la conferma delle statuizioni civili e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese legali per il presente grado di giudizio. Considerato in diritto 1. I primi due motivi del ricorso sono fondati e assorbono il terzo, per le ragioni di seguito esposte. In premessa, gioverà ricordare che «in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, P.g., p.c. in proc. Demofonti, Rv. 261284 - 01; più di recente, v. anche Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01). Ciò ribadito, il Collegio ritiene di dover disattendere l'iter argomentativo con cui la Corte d'appello ha circoscritto l'effetto devolutivo dell'appello ai soli profili (effettivamente dedotti in maniera specifica dalla difesa) relativi all'esistenza del messaggio diffamatorio e alla sua riconducibilità all'imputato. Pur avendo quest'ultimo omesso di evidenziare, con atto d'appello, il profilo della mancata riconoscibilità della persona offesa, è pur vero che egli aveva sottoposto alla Corte territoriale censure vertenti -come poc'anzi ricordato- sull'elemento materiale del fatto. Ora, tanto le questioni su cui si è soffermata diffusamente la Corte d'appello (vale a dire, l'esistenza del messaggio diffamatorio e alla sua riconducibilità all'imputato) quanto il profilo, non dedotto specificamente (ma soltanto in forma generica, e, cioè, come critica alla sentenza di primo grado per la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni delle parti civili), della riconoscibilità della persona offesa attengono strettamente all'elemento oggettivo del reato in contestazione (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 6910 del 23/11/2022, dep. 2023, Capone, Rv. 284302 - 01, per un caso opposto -nel senso che la sentenza pronunciava l'assoluzione dell'imputato- ma speculare rispetto al tema in scrutinio: «in tema di diffamazione, non incorre nella violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. il giudice di appello che, nel caso di impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" per difetto di offensività delle espressioni, confermi l'assoluzione per mancanza di prova quanto all'individuazione del destinatario della condotta, in quanto entrambe le questioni sono riconducibili al Medesimo "punto" della decisione - relativo all'elemento materiale del fatto - devoluto alla sua cognizione»). Deve considerarsi, inoltre, che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del destinatario dell'offesa deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione dell'offesa, sicché è necessario fare ricorso a un criterio oggettivo, non essendo consentito il ricorso ad intuizioni o soggettive congetture di persone che ritengano di potere essere destinatari dell'offesa (v. già Sez. 5, n. 11747 del 05/12/2008, dep. 2009, Ferrara, Rv. 243329 - 01, corsivi nostri). Ebbene, che tale affidabile certezza circa il destinatario dell'offesa ricorra nel caso in esame è proprio quanto la Corte d'appello ha ragionevolmente ed esplicitamente escluso, convenendo infatti con il ricorrente nel ritenere che «l'indicazione del "noto personaggio pontecorvese che critica tutti" appare quanto mai generica e non consente di individuare con certezza il destinatario delle espressioni offensive, apparendo dunque infondato il rilievo, contenuto nel capo d'imputazione, secondo cui egli sarebbe facilmente individuabile;
non può infatti omettersi di rilevare come l'attribuzione della caratteristica di essere una persona che è solita criticare tutti non valga a connotare in termini di certezza l'odierna persona offesa» (pp. 3 e 4 dell'impugnata sentenza, corsivo aggiunto). Neppure applicabile al caso in esame è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, e i riferimenti personali e temporali» (Sez. 6, n. 2598 del 06/12/2021, dep. 2022, F., Rv. 282679 - 01; Sez. 5, n. 7410 del 20/12/2010, dep. 2021, A., Rv. 249601). Nel caso di specie, infatti, gli elementi indicati nel capo d'accusa sono privi di tale attitudine individualizzante, come correttamente ricordato dalla stessa Corte d'appello. A fronte di tale netta affermazione della Corte d'appello, non possono ritenersi decisive le scarne e anodine parole poste in chiusura del post incriminato (sulle quali riporta l'attenzione la difesa di parte civile nella memoria pervenuta), aggiunte dall'imputato in replica a taluni utenti che chiedevano lumi sul destinatario dell'espressione. Ribadito, dunque, il principio secondo cui l'individuazione del soggetto passivo del delitto di diffamazione deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali, appunto, «la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così da potersi individuare;
con ragionevole certezza, l'offeso e desumere la piena e immediata consapevolezza, da parte di chiunque abbia letto l'espressione pubblicata, dell'identità del destinatario della diffamazione» (Sez. 5, n. 8208 del 10/01/2022, Ciocchetto, Rv. 282899 - 01), si ritiene che la difesa colga nel segno nel lamentare la lesione degli artt. 129 e 597 del codice di rito. Infatti, una volta ammessa -come ammesso dalla Corte d'appello- l'impossibilità di individuare con ragionevole certezza, in base alla lettera e al contesto della frase incriminata, il destinatario dell'offesa, i giudici del merito avrebbero dovuto ammettere anche la mancata ricorrenza, nel caso di specie, di uno dei profili essenziali che sostanziano l'elemento oggettivo del reato in parola e, conseguentemente, assolvere l'imputato. 2. Per i motivi fin qui illustrati, il Collegio ritiene che l'impugnata sentenza vada annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 25/09/2024 Il consigliere estensore