TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 709 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 709 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. DEL BIANCO FABIOMASSIMO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. DEL BIANCO FABIOMASSIMO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 11/04/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che i ricorrenti hanno adottato, in data 4.01.2007, il figlio , maggiorenne, ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.06.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato presso il Comune di Verucchio (RN) il giorno 12 ottobre 1996 - atto n. 53, Parte 2, Serie A, anno 1996 tra la signora ed il signor Parte_1 Parte_2
, ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda
[...] sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Revocare gli assegni di mantenimento previsti a titolo di contributo al mantenimento del figlio e al mantenimento della signora previsti nella sentenza definitiva di separazione. Parte_1
3) Disporre che il figlio maggiorenne continuerà ad abitare presso la madre in via Bondeno n. 14. Per_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e l 12.10.1996 in Verucchio (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2 qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 53 Parte II Serie A Anno 1996 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 709 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. DEL BIANCO FABIOMASSIMO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( con il Parte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. DEL BIANCO FABIOMASSIMO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 11/04/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che i ricorrenti hanno adottato, in data 4.01.2007, il figlio , maggiorenne, ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.06.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato presso il Comune di Verucchio (RN) il giorno 12 ottobre 1996 - atto n. 53, Parte 2, Serie A, anno 1996 tra la signora ed il signor Parte_1 Parte_2
, ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda
[...] sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Revocare gli assegni di mantenimento previsti a titolo di contributo al mantenimento del figlio e al mantenimento della signora previsti nella sentenza definitiva di separazione. Parte_1
3) Disporre che il figlio maggiorenne continuerà ad abitare presso la madre in via Bondeno n. 14. Per_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e l 12.10.1996 in Verucchio (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2 qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Verucchio (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 53 Parte II Serie A Anno 1996 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3