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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/10/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA C IVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Giuliana Guardo - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1035/2024 R.G.V.G., avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa
DA
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Davide Cammarata,
[...
, nata a [...], il [...], Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Pecoraro.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda, con omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e depositato il 12 giugno 2025, e hanno esposto: di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio a Caltanissetta il 17 settembre 2022, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caltanissetta dell'anno 2022, parte II, Serie A, n. 141; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la comunione di vita materiale e spirituale tra loro è
1 2
venuta meno, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni;
di essersi di fatto separati dal 29/11/2023.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'omologazione della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso. In esso, in particolare, è stato previsto quanto segue: che i mobili di arredamento della casa familiare, in locazione e lasciata da entrambi, fossero assegnati alla moglie;
che nessun contributo economico fosse reciprocamente dovuto, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti.
Su accordo delle parti, che hanno anche dichiarato anche di non volersi riconciliare,
l'udienza di comparizione è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Alla suddetta udienza, del 27 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Ritiene il collegio che ricorrano le condizioni per l'omologa della separazione, alle condizioni di cui al ricorso, che non presentano profili di contrarietà a norme imperative ed ai principi di ordine pubblic
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e prende atto degli accordi tra loro intervenuti.
Nulla sulle spese.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA C IVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Giuliana Guardo - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1035/2024 R.G.V.G., avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa
DA
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Davide Cammarata,
[...
, nata a [...], il [...], Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Pecoraro.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda, con omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e depositato il 12 giugno 2025, e hanno esposto: di Parte_1 Parte_2
avere contratto matrimonio a Caltanissetta il 17 settembre 2022, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caltanissetta dell'anno 2022, parte II, Serie A, n. 141; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la comunione di vita materiale e spirituale tra loro è
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venuta meno, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni;
di essersi di fatto separati dal 29/11/2023.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'omologazione della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso. In esso, in particolare, è stato previsto quanto segue: che i mobili di arredamento della casa familiare, in locazione e lasciata da entrambi, fossero assegnati alla moglie;
che nessun contributo economico fosse reciprocamente dovuto, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti.
Su accordo delle parti, che hanno anche dichiarato anche di non volersi riconciliare,
l'udienza di comparizione è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Alla suddetta udienza, del 27 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Ritiene il collegio che ricorrano le condizioni per l'omologa della separazione, alle condizioni di cui al ricorso, che non presentano profili di contrarietà a norme imperative ed ai principi di ordine pubblic
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e prende atto degli accordi tra loro intervenuti.
Nulla sulle spese.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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