Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11054 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
0 1 1 0 5 4/0 2 0 e 6 iv AL L IN NOME DEL POPOLO ITA NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto locazion SEZIONE TERZA CIVILE altative Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20677/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron.28660 Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere Rep.2840 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 11/03/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: SOLE 24 ORE per diritti AN IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 29LUG 2002 CANCELLIERE NIZZA 45, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FIORENTINI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA
contro
IMPRESA EDILE OP PA, in persona dell'omonimo in ROMA VIA titolare, elettivamente domiciliata BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato ELENA BRUSA, che la difende unitamente all'avvocato RICCARDO OLIVATI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente - 614 avverso la sentenza n. 910/98 del Tribunale di BERGAMO, sezione III CIVILE emessa il 16/7/1998, depositata il 20/08/98; rg.2194/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato STEFANO FIORENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 13.10.1997 la Impresa edile DI OL, proprietaria di un appartamento condotto in lo- che da diversi cazione da IZ PE, premesso il conduttore pagava canoni di importo inferiore mesi al pattuito, gli intimò sfratto per morosità e lo con- venne dinanzi al Pretore di Bergamo per la convalida. L'intimato propose opposizione. Eccepi pregiudizialmen- te la nullità dell'atto di intimazione per indetermina- tezza dell'oggetto della domanda, sostenendo che l'appartamento indicato nell'atto era diverso da quello da lui occupato. Nel merito chiese il rigetto della do- manda. Con sentenza del 3.2.1998 il Pretore dichiarò risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore. Su appello del IZ il Tribunale di Ber- gamo, con sentenza del 20.8.1998, ha confermato la sen- tenza del Pretore, osservando: 1) che l'atto di intima- zione non poteva considerarsi nullo perché aveva rag- giunto il suo scopo, dal momento che il IZ, con le sue difese, aveva mostrato di aver ben compreso che l'appartamento a cui l'atto si riferiva era proprio quello da lui occupato;
2) che illegittimamente il Tiz- zano aveva ridotto unilateralmente l'importo dei canoni spettanti al locatore. Ricorre il IZ con tre moti- vi. Resiste la Impresa edile DI OL con
contro
- ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente ripropone la eccezione di nullità (già esaminata e disattesa dal Tribunale) della intimazione di sfratto e di tutti gli D atti del giudizio di primo grado sul rilievo che l'appartamento indicato nella intimazione era diverso da quello effettivamente occupato dal conduttore. La eccezione non ha fondamento, giacchè come ha osservato il Tribunale- la intimazione di sfratto non avrebbe po- tuto ritenersi affetta da nullità perché aveva raggiun- to il suo scopo, dal momento che il conduttore aveva pienamente compreso che la intimante intendeva riferir- si all'appartamento da lui occupato, essendosi difeso nel merito proprio con riferimento a tale appartamento, 3 né quest'ultima considerazione di fatto risulta assog- gettata dal ricorrente ad alcuna specifica contestazio- ne. Col terzo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 658 cod. proc. civ., nonché vizi di motivazio- ne. Sostiene che il contratto di locazione stipulato dal IZ con 1'Impresa edile riguardò l'appartamento situato al II piano dello stabile di via Monti 6 in Osio (e cioè l'appartamento indicato nella intimazione di sfratto) e non l'appartamento (di proprietà della stessa locatrice) situato al piano rialzato dello stes- so edificio ed effettivamente occupato dal IZ. Os- serva che, quindi, per quest'ultimo appartamento nessun contratto avrebbe potuto ritenersi stipulato e nessun canone avrebbe potuto essere preteso dalla Impresa pro- prietaria e lamenta che il Tribunale gli abbia addebi- tato di aver ridotto un canone che, per la ragione in- nanzi detta, egli non avrebbe potuto ritenersi obbliga- to a corrispondere. La doglianza è palesemente infonda- ta. Il tribunale ha accertato che dopo la stipulazione del contratto di locazione i contraenti addivennero ad una novazione oggettiva del rapporto, nel senso che, fermo restando il canone pattuito, il conduttore accet- to di occupare l'appartamento del piano rialzato, anzi- ché quello del secondo piano. Ne consegue che, essendo 4 26 6 161,77 GEN 007 1 3 77 .4 il IZ tenuto comunque a corrispondere il pattuito canone di locazione per l'appartamento del piano rial- zato, da lui occupato, non merita censura la impugnata decisione, con cui il Tribunale ha ritenuto che egli fosse incorso in morosità per avere unilateralmente ri- dotto il canone, non potendo tale riduzione unilaterale trovare giustificazione nel fatto -prospettato dal Tiz- n i d zano con le difese svolte nel giudizio di appello- che l'appartamento attribuitogli dalla locatrice in sosti- tuzione di quello considerato nel contratto di locazio- ne fosse meno ampio e meno confortevole di 109T129,11 456T 2,66 quest'ultimo. TOT.149.77 Il ricorso va, dunque, rigettato. Il controricorso risulta depositato oltre il termi- ne (stabilito dall'art. 370 comma III cod. proc. civ.) di venti giorni dalla sua notificazione e va, pertanto, dichiarato inammissibile. Ciò comporta che a carico del ricorrente non possano farsi gravare le spese del giu- dizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e dichia- ra inammissibile il controricorso. Nulla per le spese. Roma, 11.3.2002. ILCONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Арь брик QUANCED THE 01 Dott.ssa Maria Aiello