CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19942 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: VA TE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/10/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Venezia udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria depositata dalla difesa;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Venezia, accogliendo la proposta del magistrato di sorveglianza in sede del 30 settembre 2025, revocava la misura alternativa alla detenzione della semilibertà concessa a VA TE con provvedimento dell’8 ottobre 2024. Osservava che il condannato si era mostrato immeritevole della fiducia accordatagli e aveva reso manifesto il fallimento del percorso di reinserimento sociale, per non aver avvisato i propri referenti della sospensione del rapporto di lavoro a seguito di intervento dell’Ispettorato del lavoro, rientrando nella casa di detenzione solo alle 18 (nonostante la sospensione del lavoro avvenuta alle 12 circa) e tentando di uscire Penale Sent. Sez. 1 Num. 19942 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/03/2026 anche il giorno successivo, pur nella consapevolezza della persistente sospensione dell’attività lavorativa. Osservava che gli screenshot e la mail prodotta al fine di dimostrare il tentativo di comunicazione dell’accaduto ai propri referenti non costituivano prova idonea in quanto dai documenti non si comprendeva il destinatario delle chiamate e in quanto, comunque, il ricorrente non aveva fatto rientro in istituto.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente deducendo che il 26.9.2025, nel cantiere ove egli prestava attività lavorativa vi era stata una visita dell’Ispettorato del lavoro, a seguito della quale gli ispettori allontanavano due operai privi di contratto di assunzione, dicendo a VA che egli, invece, poteva continuare a lavorare. Per tale motivo, egli era rimasto nella sede di lavoro, provando, al contempo, di avvisare sia il datore di lavoro sia i propri referenti, senza riuscirvi. Riferiva, inoltre, che il datore di lavoro gli aveva comunicato che, a causa della sospensione, nei giorni successivi avrebbe dovuto effettuare alcuni lavori e, per tale motivo, il giorno successivo egli era convinto di doversi recare al lavoro. A conferma di quanto affermato, allegava documenti e rivendicava la propria buona fede e affermava che non era stata sua intenzione violare le prescrizioni.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ha osservato che, ai fini della revoca del beneficio, assumono rilievo condotte che, per natura e modalità di commissione, siano tali da arrecare un grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento e che, nel caso di specie, il tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che hanno determinato il venir meno della fiducia.
4. Con memoria depositata l’11.3.2026, il difensore ha integrato i motivi di ricorso denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Ha rilevato che il provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa, presso la quale il ricorrente presta la sua attività, era rivolto alla sola impresa e non esplicava i propri effetti sul ricorrente il quale, quindi, in assenza di qualsiasi prescrizione proveniente dai soggetti competenti ad impartire l’ordine di rientro, non era tenuto a rientrare in istituto. Con tale circostanza, il Tribunale non si è confrontato, così incorrendo nel vizio di motivazione denunciato. Con un secondo motivo, lamenta che il Tribunale abbia omesso di valutare l’atteggiamento soggettivo della condotta del ricorrente, il quale, pur in assenza di prescrizione di abbandonare il luogo di lavoro, ha tentato di contattare i suoi referenti, ma invano, con comportamento incompatibile con una volontaria violazione delle prescrizioni. Con il terzo motivo, lamenta che il tribunale non abbia tenuto in alcuna considerazione la documentazione costituita dalla dichiarazione del datore di lavoro che, invece, costituisce importante elemento di conferma della veridicità della tesi sostenuta dal ricorrente. Con il quarto motivo, eccepisce la sproporzione tra la violazione e la revoca della misura, tenuto conto che il ricorrente era ammesso alla semilibertà dall’ottobre 2024 ed era in fase avanzata nel percorso di reinserimento, avendo il fine pena fissato all’aprile 2026. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., le parti possono presentare motivi nuovi fino a quindici giorni prima dell’udienza. Nel caso in esame, la memoria della difesa è stata depositata l’11.3.2026 e quindi ben oltre la scadenza del termine. Tale circostanza comporta l’inammissibilità del motivo nuovo relativo ai limiti soggettivi del provvedimento amministrativo di sospensione dell’attività d’impresa. Possono essere, invece, valutati gli ulteriori motivi in quanto costituiscono mero sviluppo di quelli già proposti, e integrano una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
2. L’art. 51 Ord. pen. dispone che il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento. Ai fini del giudizio occorre stabilire se il comportamento complessivamente valutato sia tale da dimostrare l'inidoneità al trattamento stesso e l'esito conseguentemente negativo dell'esperimento. Non è quindi, sufficiente la mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma è necessario che il giudice, nell’esercizio della propria discrezionalità, valuti se la condotta sia tale, in relazione alle caratteristiche della stessa e al contesto, da determinare un vulnus nel rapporto fiduciario e da costituire condotta incompatibile con la prosecuzione della prova, dando conto, con adeguata motivazione, delle ragioni sottese alla valutazione. 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione di tali principi. A fronte delle giustificazioni addotte e della documentazione allegata, non ha fornito motivazione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere che la condotta del condannato sia stata caratterizzata da un connotato fraudolento, avendo volutamente taciuto la sospensione del lavoro ed avendo tentato di raggiungere il posto di lavoro il giorno successivo. Invero, il Tribunale non ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante, sotto il profilo soggettivo, la mail inviata all’educatrice per avvisarla dell’accaduto ed ha del tutto mancato di argomentare sulle ragioni per le quali ha ritenuto inadeguata a giustificare la condotta o, quantomeno, a caratterizzarla sotto il profilo soggettivo, la lettera del datore di lavoro che dava conto della ragioni per le quali, l’odierno ricorrente si era trattenuto presso l’azienda fino al ritorno del datore di lavoro. Tali carenze motivazionali, valutate unitamente alla circostanza che nessuna 3 valutazione comparativa ha fatto il Tribunale circa la condotta complessivamente tenuta dal condannato nei mesi precedenti al fine di verificare se, effettivamente, l’episodio, per le sue caratteristiche, fosse idoneo ad inficiare e a porre nel nulla il giudizio prognostico a base della concessione della misura alternativa, determinano l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia perché proceda a nuovo giudizio tenendo conto dei principi di diritto enunciati e colmando le lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria depositata dalla difesa;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Venezia, accogliendo la proposta del magistrato di sorveglianza in sede del 30 settembre 2025, revocava la misura alternativa alla detenzione della semilibertà concessa a VA TE con provvedimento dell’8 ottobre 2024. Osservava che il condannato si era mostrato immeritevole della fiducia accordatagli e aveva reso manifesto il fallimento del percorso di reinserimento sociale, per non aver avvisato i propri referenti della sospensione del rapporto di lavoro a seguito di intervento dell’Ispettorato del lavoro, rientrando nella casa di detenzione solo alle 18 (nonostante la sospensione del lavoro avvenuta alle 12 circa) e tentando di uscire Penale Sent. Sez. 1 Num. 19942 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/03/2026 anche il giorno successivo, pur nella consapevolezza della persistente sospensione dell’attività lavorativa. Osservava che gli screenshot e la mail prodotta al fine di dimostrare il tentativo di comunicazione dell’accaduto ai propri referenti non costituivano prova idonea in quanto dai documenti non si comprendeva il destinatario delle chiamate e in quanto, comunque, il ricorrente non aveva fatto rientro in istituto.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente deducendo che il 26.9.2025, nel cantiere ove egli prestava attività lavorativa vi era stata una visita dell’Ispettorato del lavoro, a seguito della quale gli ispettori allontanavano due operai privi di contratto di assunzione, dicendo a VA che egli, invece, poteva continuare a lavorare. Per tale motivo, egli era rimasto nella sede di lavoro, provando, al contempo, di avvisare sia il datore di lavoro sia i propri referenti, senza riuscirvi. Riferiva, inoltre, che il datore di lavoro gli aveva comunicato che, a causa della sospensione, nei giorni successivi avrebbe dovuto effettuare alcuni lavori e, per tale motivo, il giorno successivo egli era convinto di doversi recare al lavoro. A conferma di quanto affermato, allegava documenti e rivendicava la propria buona fede e affermava che non era stata sua intenzione violare le prescrizioni.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ha osservato che, ai fini della revoca del beneficio, assumono rilievo condotte che, per natura e modalità di commissione, siano tali da arrecare un grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento e che, nel caso di specie, il tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che hanno determinato il venir meno della fiducia.
4. Con memoria depositata l’11.3.2026, il difensore ha integrato i motivi di ricorso denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Ha rilevato che il provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa, presso la quale il ricorrente presta la sua attività, era rivolto alla sola impresa e non esplicava i propri effetti sul ricorrente il quale, quindi, in assenza di qualsiasi prescrizione proveniente dai soggetti competenti ad impartire l’ordine di rientro, non era tenuto a rientrare in istituto. Con tale circostanza, il Tribunale non si è confrontato, così incorrendo nel vizio di motivazione denunciato. Con un secondo motivo, lamenta che il Tribunale abbia omesso di valutare l’atteggiamento soggettivo della condotta del ricorrente, il quale, pur in assenza di prescrizione di abbandonare il luogo di lavoro, ha tentato di contattare i suoi referenti, ma invano, con comportamento incompatibile con una volontaria violazione delle prescrizioni. Con il terzo motivo, lamenta che il tribunale non abbia tenuto in alcuna considerazione la documentazione costituita dalla dichiarazione del datore di lavoro che, invece, costituisce importante elemento di conferma della veridicità della tesi sostenuta dal ricorrente. Con il quarto motivo, eccepisce la sproporzione tra la violazione e la revoca della misura, tenuto conto che il ricorrente era ammesso alla semilibertà dall’ottobre 2024 ed era in fase avanzata nel percorso di reinserimento, avendo il fine pena fissato all’aprile 2026. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., le parti possono presentare motivi nuovi fino a quindici giorni prima dell’udienza. Nel caso in esame, la memoria della difesa è stata depositata l’11.3.2026 e quindi ben oltre la scadenza del termine. Tale circostanza comporta l’inammissibilità del motivo nuovo relativo ai limiti soggettivi del provvedimento amministrativo di sospensione dell’attività d’impresa. Possono essere, invece, valutati gli ulteriori motivi in quanto costituiscono mero sviluppo di quelli già proposti, e integrano una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
2. L’art. 51 Ord. pen. dispone che il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento. Ai fini del giudizio occorre stabilire se il comportamento complessivamente valutato sia tale da dimostrare l'inidoneità al trattamento stesso e l'esito conseguentemente negativo dell'esperimento. Non è quindi, sufficiente la mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma è necessario che il giudice, nell’esercizio della propria discrezionalità, valuti se la condotta sia tale, in relazione alle caratteristiche della stessa e al contesto, da determinare un vulnus nel rapporto fiduciario e da costituire condotta incompatibile con la prosecuzione della prova, dando conto, con adeguata motivazione, delle ragioni sottese alla valutazione. 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione di tali principi. A fronte delle giustificazioni addotte e della documentazione allegata, non ha fornito motivazione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere che la condotta del condannato sia stata caratterizzata da un connotato fraudolento, avendo volutamente taciuto la sospensione del lavoro ed avendo tentato di raggiungere il posto di lavoro il giorno successivo. Invero, il Tribunale non ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante, sotto il profilo soggettivo, la mail inviata all’educatrice per avvisarla dell’accaduto ed ha del tutto mancato di argomentare sulle ragioni per le quali ha ritenuto inadeguata a giustificare la condotta o, quantomeno, a caratterizzarla sotto il profilo soggettivo, la lettera del datore di lavoro che dava conto della ragioni per le quali, l’odierno ricorrente si era trattenuto presso l’azienda fino al ritorno del datore di lavoro. Tali carenze motivazionali, valutate unitamente alla circostanza che nessuna 3 valutazione comparativa ha fatto il Tribunale circa la condotta complessivamente tenuta dal condannato nei mesi precedenti al fine di verificare se, effettivamente, l’episodio, per le sue caratteristiche, fosse idoneo ad inficiare e a porre nel nulla il giudizio prognostico a base della concessione della misura alternativa, determinano l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia perché proceda a nuovo giudizio tenendo conto dei principi di diritto enunciati e colmando le lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4