Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19942
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del motivo nuovo

    La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo nuovo relativo ai limiti soggettivi del provvedimento amministrativo di sospensione dell'attività d'impresa in quanto depositato oltre il termine di legge, ma ha valutato gli ulteriori motivi in quanto mero sviluppo di quelli già proposti.

  • Accolto
    Mancanza e manifesta illogicità della motivazione

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non abbia fatto corretta applicazione dei principi in materia di revoca della semilibertà, non avendo adeguatamente motivato le ragioni che hanno indotto a ritenere la condotta del condannato fraudolenta e non valutando adeguatamente la documentazione prodotta e l'atteggiamento soggettivo del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19942
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19942
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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