Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
La natura precaria di un manufatto, ai fini della esenzione dalla concessione edilizia, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/1999, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Paolo Maria TONINI Presidente del 18/2/1999
1. Dott. Pietro GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo DI NUBILIA " N. 503
3. " Claudia SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 48422/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LO OR, n. a Cene (BG), l'8.2.1944
avverso la sentenza 20.10.1998 della Corte di Appello di Brescia Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Gioacchino IZZO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 20.10.1998 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza 22.5.1997 del ET di Bergamo, che aveva affermato la penale responsabilità di LO OR in ordine al reato di cui:
- all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, senza la necessaria concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo fluviale, un capannone per deposito materiali edili costituito da una struttura in ferro con tettoia avente le dimensioni di mt. 11 x 6 x 3,25 - acc. in Cene, nel settembre 1994)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giorni venti di arresto e lire 12 milioni di ammenda, concedendo i doppi benefici di legge ed ordinando la demolizione dell'opera abusiva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il LO, il quale ha eccepito: a) violazione di legge, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto al disconoscimento, da parte dei giudici del merito, della natura precaria del manufatto, realizzato invece per apprestare un riparo temporaneo ad attrezzi e materie prime impiegati nell'esecuzione di altri lavori edilizi;
b) violazione dell'art. 133 cod. pen. e mancanza di motivazione quanto alla determinazione concreta della pena, non essendo stati considerati i profili di natura soggettiva "connessi all'intensità del dolo, che fu ridottissima".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché entrambe le doglianze anzidette sono manifestamente infondate.
1. La natura "precaria" di un manufatto, invero - secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema (vedi Cass., Sez. III:
12.7.1995, ric. Bottai;
2.7.1996, ric. De Marco;
4.10.1996, ric. Di Meo;
28.1.1997, ric. Arcucci) - ai fini dell'esenzione dalla concessione edilizia, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione subiettivamente data all'opera dal costruttore ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essi ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo.
In base a tale principio non potrebbe negarsì evidente "precarietà" ad una costruzione per il ricovero degli attrezzi e dei materiali destinata a durare soltanto per il tempo occorrente alla gestione di un cantiere e ad essere subito dopo eliminata. Nella fattispecie in esame, però, i giudici del merito hanno escluso proprio che vi fosse una connessione tra il manufatto installato ed il cantiere indicato dall'imputato ed a tale esclusione è pervenuta con motivazione adeguata, coerente ed immune da vizi logico-giuridici, considerando:
- che i lavori svolgentisi nel cantiere anzidetto erano stati sospesi nel giugno del 1993, mentre l'installazione del capannone abusivo (accertata nel settembre del 1994) venne eseguita in epoca notevolmente successiva a quel provvedimento amministrativo, sì da non potersi razionalmente ricollegare ad un'attività edilizia ferma ormai da lungo tempo;
- che il capannone abusivo veniva effettivamente utilizzato come deposito, dall'imputato, ancora nel maggio del 1997 (a distanza, cioè, di quasi tre anni dalla sua installazione);
- che lo stesso LO, in sede di dichiarazioni spontanee, aveva asserito "che il deposito gli sarebbe servito genericamente per il suo lavoro" e, in un'istanza rivolta all'Amministrazione comunale per ottenere la revoca dell'ordine di sospensione dei lavori di installazione del capannone, aveva indicato la necessità di servirsi di quel manufatto, per circa cinque anni, per la sua attività di imprenditore edile, "mentre successivamente avrebbe avuto a disposizione soluzioni alternative".
La correttezza della motivazione rende il suddetto accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità: esula, invero, dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura" degli elementi probatori e di una nuova valutazione delle risultanze processuali, poiché detta valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
2. Nella determinazione della pena già il ET aveva correttamente operato una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'autore, dando conto dell'esercizio del proprio potere discrezionale con motivazione sufficiente, espressamente riferita anche alla incensuratezza dell'imputato. Con i motivi di appello il LO aveva chiesto che la pena venisse applicata "nel minimo edittale ed ulteriormente diminuita, nella misura massima consentita, per effetto delle concesse circostanze attenuanti generiche", prospettando che "si tratta di una costruzione modestissima, del tutto provvisoria e destinata unicamente al ricovero di attrezzi: essa non reca alcun danno all'ambiente ne' a terzi".
A fronte di tale prospettazione, la Corte territoriale, invece, con motivazione congrua e razionale, ha ritenuto adeguata e non riducibile la pena medesima, "in considerazione delle non irrilevanti dimensioni del manufatto" (trattasi, infatti, di un capannone di mt. 11 x 6 x 3,25 abusivamente realizzato in zona di rispetto fluviale), conferendo in tal modo rilevante valenza alla entità oggettiva del fatto nella valutazione complessiva degli elementi specificati dall'art. 133 cod. pen.
3. A norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un milione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire un milione in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999