Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/1999, n. 4002
CASS
Sentenza 18 febbraio 1999

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La natura precaria di un manufatto, ai fini della esenzione dalla concessione edilizia, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/1999, n. 4002
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4002
    Data del deposito : 18 febbraio 1999

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