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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 3585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3585 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - NO DI GI RA GI R.G.N. 24841/2025 CO IA AC SENTENZA Sul ricorso proposto da: UI RG EL nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO TRENTO SEZ.DIST. di NO vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 10 giugno 2025 la Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano – ha respinto l’istanza per riconoscimento della continuazione introdotta da UI RG EL. La domanda ha ad oggetto fatti di reato (per traffico di migranti) giudicati con due distinte sentenze emesse dalla autorità giudiziaria rumena oggetto di riconoscimento in data 30 luglio 2024. La pena è in corso di esecuzione in Italia. La seconda decisione rumena tiene conto del primo episodio già giudicato e determina la pena complessiva in anni tre e mesi quattro di reclusione. Secondo la Corte di Appello la domanda non può trovare accoglimento in ragione del fatto che il riconoscimento riguarda una sentenza straniera che già determina un complessivo trattamento sanzionatorio per i due distinti episodi delittuosi. Dunque l’eventuale applicazione della continuazione si porrebbe in contrasto con i principi generali che governano il riconoscimento delle sentenze emesse, anche in ambito UE.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - UI RG EL. Il ricorso deduce erronea applicazione di legge in riferimento a quanto previsto dall’art. 16 comma 1 del d.lgs. n. 161 del 2010. Secondo detta disposizione in caso di riconoscimento della sentenza straniera la pena deve essere eseguita secondo la legge italiana. Dunque deve trovare applicazione- in tesi - la disposizione di cui all’art. 671 cod. proc. pen., ingiustamente esclusa dal giudice dell’esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 3585 Anno 2026 Presidente: DE MA PE Relatore: GI RA Data Udienza: 14/11/2025 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
2. Il tema introdotto dalla difesa è stato correttamente esaminato nella decisione impugnata, sulla base dei precedenti relativi alla esecuzione di sentenze oggetto di riconoscimento ed in ragione dei contenuti del d.lgs. n. 161 del 7 settembre 2010 (con cui si è conformato il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008 in tema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali nella UE). In particolare, se è vero che ai sensi dell’art. 16 del citato d.lgs. “...quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana. Si applicano altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia.La pena espiata nello Stato di emissione è computata ai fini dell'esecuzione...”, da ciò non deriva l’applicabilità della particolare previsione di legge di cui all’art.671 cod. proc. pen. La disposizione in parola apre, per il vero, una «parentesi di cognizione» in sede esecutiva, in rapporto alla eventualità di una definizione di giudizi in tempi diversi su fatti tra loro correlati, come evidenziato in Corte cost. n.184 del 2016 183 del 9 luglio 2013, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671. In detta decisione, invero, il giudice delle leggi – anche richiamando la ratio delle proprie precedenti decisioni in punto di eguaglianza e parità di trattamento, ha preso atto della natura di «parentesi cognitiva» che la domanda di applicazione dell'istituto della continuazione apre eccezionalmente in sede esecutiva, con poteri di apprezzamento di caratteristiche intrinseche del fatto, al fine di riconoscere o meno la medesimezza del disegno criminoso, del tutto assimilabili ad un «giudizio» in senso proprio (sì da richiedere in caso di annullamento con rinvio la alterità del soggetto giudicante). Non si tratta dunque di un tipico istituto regolativo delle modalità di esecuzione della pena in senso stretto. 3. Inoltre, secondo l’orientamento espresso da Sez. 6, n. 52235 del 10/11/2017, Starzyk, Rv. 271578 – 01,in tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione europea, è preclusa l'applicazione dell'istituto della continuazione, atteso che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs.7 settembre 2010, n. 161, il giudice italiano è vincolato a rispettare la durata e la natura della pena stabilita nello Stato di condanna, salvo un circoscritto potere di adattamento, entro i limiti stabiliti dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo, qualora la stessa sia incompatibile, per natura e durata, con la legge italiana. Nel caso in esame, peraltro, come ben spiegato nella decisione impugnata, vi è un ulteriore dato di estrema rilevanza, in senso ostativo all’ampliamento richiesto dalla difesa, rappresentato dal fatto che la seconda decisione emessa dalla autorità rumena ha tenuto conto del primo reato con una determinazione ‘complessiva’ della sanzione per entrambe le violazioni. Dunque, anche ove si volesse ritenere possibile una applicazione della previsione di legge di cui all’art. 671 cod. proc. pen. (posteriore al riconoscimento), vi sarebbe il limite ontologico della avvenuta considerazione in cognizione di entrambe le vicende delittuose con una determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio anche secondo la lex loci. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA GI PE DE MA 3
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 10 giugno 2025 la Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano – ha respinto l’istanza per riconoscimento della continuazione introdotta da UI RG EL. La domanda ha ad oggetto fatti di reato (per traffico di migranti) giudicati con due distinte sentenze emesse dalla autorità giudiziaria rumena oggetto di riconoscimento in data 30 luglio 2024. La pena è in corso di esecuzione in Italia. La seconda decisione rumena tiene conto del primo episodio già giudicato e determina la pena complessiva in anni tre e mesi quattro di reclusione. Secondo la Corte di Appello la domanda non può trovare accoglimento in ragione del fatto che il riconoscimento riguarda una sentenza straniera che già determina un complessivo trattamento sanzionatorio per i due distinti episodi delittuosi. Dunque l’eventuale applicazione della continuazione si porrebbe in contrasto con i principi generali che governano il riconoscimento delle sentenze emesse, anche in ambito UE.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - UI RG EL. Il ricorso deduce erronea applicazione di legge in riferimento a quanto previsto dall’art. 16 comma 1 del d.lgs. n. 161 del 2010. Secondo detta disposizione in caso di riconoscimento della sentenza straniera la pena deve essere eseguita secondo la legge italiana. Dunque deve trovare applicazione- in tesi - la disposizione di cui all’art. 671 cod. proc. pen., ingiustamente esclusa dal giudice dell’esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 3585 Anno 2026 Presidente: DE MA PE Relatore: GI RA Data Udienza: 14/11/2025 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
2. Il tema introdotto dalla difesa è stato correttamente esaminato nella decisione impugnata, sulla base dei precedenti relativi alla esecuzione di sentenze oggetto di riconoscimento ed in ragione dei contenuti del d.lgs. n. 161 del 7 settembre 2010 (con cui si è conformato il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008 in tema di reciproco riconoscimento delle sentenze penali nella UE). In particolare, se è vero che ai sensi dell’art. 16 del citato d.lgs. “...quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana. Si applicano altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia.La pena espiata nello Stato di emissione è computata ai fini dell'esecuzione...”, da ciò non deriva l’applicabilità della particolare previsione di legge di cui all’art.671 cod. proc. pen. La disposizione in parola apre, per il vero, una «parentesi di cognizione» in sede esecutiva, in rapporto alla eventualità di una definizione di giudizi in tempi diversi su fatti tra loro correlati, come evidenziato in Corte cost. n.184 del 2016 183 del 9 luglio 2013, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671. In detta decisione, invero, il giudice delle leggi – anche richiamando la ratio delle proprie precedenti decisioni in punto di eguaglianza e parità di trattamento, ha preso atto della natura di «parentesi cognitiva» che la domanda di applicazione dell'istituto della continuazione apre eccezionalmente in sede esecutiva, con poteri di apprezzamento di caratteristiche intrinseche del fatto, al fine di riconoscere o meno la medesimezza del disegno criminoso, del tutto assimilabili ad un «giudizio» in senso proprio (sì da richiedere in caso di annullamento con rinvio la alterità del soggetto giudicante). Non si tratta dunque di un tipico istituto regolativo delle modalità di esecuzione della pena in senso stretto. 3. Inoltre, secondo l’orientamento espresso da Sez. 6, n. 52235 del 10/11/2017, Starzyk, Rv. 271578 – 01,in tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione europea, è preclusa l'applicazione dell'istituto della continuazione, atteso che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs.7 settembre 2010, n. 161, il giudice italiano è vincolato a rispettare la durata e la natura della pena stabilita nello Stato di condanna, salvo un circoscritto potere di adattamento, entro i limiti stabiliti dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo, qualora la stessa sia incompatibile, per natura e durata, con la legge italiana. Nel caso in esame, peraltro, come ben spiegato nella decisione impugnata, vi è un ulteriore dato di estrema rilevanza, in senso ostativo all’ampliamento richiesto dalla difesa, rappresentato dal fatto che la seconda decisione emessa dalla autorità rumena ha tenuto conto del primo reato con una determinazione ‘complessiva’ della sanzione per entrambe le violazioni. Dunque, anche ove si volesse ritenere possibile una applicazione della previsione di legge di cui all’art. 671 cod. proc. pen. (posteriore al riconoscimento), vi sarebbe il limite ontologico della avvenuta considerazione in cognizione di entrambe le vicende delittuose con una determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio anche secondo la lex loci. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RA GI PE DE MA 3