Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Successivamente, all'udienza del giorno 25/03/2025, avanti al sottoscritto dott. F. Venier, sono comparsi il procuratore della società opponente avv.
BERNARDIS SARA e la convenuta opposta avv. BELTRAMINI
CAMILLA.
Il procuratore della società opponente precisa che gli acconti versati ammontano a € 54.000,00 oltre accessori e precisa le conclusioni richiamandosi a quelle formulate nelle note conclusive.
La convenuta opposta precisa le conclusioni richiamandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta ed insiste nella richiesta di correzione proposta con le note conclusive.
Il Giudice istruttore invita le parti a discutere la causa e, dopo breve discussione, pronuncia sentenza come da fogli allegati al presente verbale,
dei quali dà integrale lettura.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott.
Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1196/2024 del R.G. in data 6
maggio 2024, iniziata con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 4
maggio 2024
d a
- in persona del legale rappresentante, con i Parte_1
procuratori e domiciliatari avvocati BERNARDIS SARA e ORTIS
GIORGIO per procura speciale allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore,
a t t o r e – o p p o n e n t e
c o n t r o
- avv. MAURIZIO CAMILLO e BELTRAMINI avv. CP_1
CAMILLA, in proprio,
c o n v e n u t i – o p p o s t i
avente per oggetto: prestazione d'opera professionale – 1.42.001.
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
La società ha proposto opposizione avverso il decreto con il Parte_1
quale le è stato ingiunto il pagamento in favore degli avvocati AU
AM BO e dell'avvocato LL NI della somma di €
156.000,00, oltre interessi e spese, richiesta a titolo di compenso dell'attività
SENTENZA 25.3.2025 N° 1196/24 R.A.C.C. Pag. 1 professionale prestata dai due legali in favore della società.
La legale rappresentante della società opponente, ha Parte_2
dedotto che l'incarico professionale conferito ai ricorrenti rientrava nell'ambito delle attività svolte dai due professionisti in relazione alla successione di già titolare di una impresa individuale e Persona_1
delle quote della e di altra società, la Costruzioni Azimut Parte_1
s.r.l., al fine di risanare la ingente situazione debitoria del de cuius e delle due società.
L'opponente ha dedotto che, pur essendo l'incarico professionale unitario, i legali avevano ottenuto la sottoscrizione di quattro distinti accordi sugli onorari, relativi alle persone fisiche di e , Parte_2 Persona_2
alle stesse in qualità di eredi del de cuius e alle due società da quest'ultimo partecipate, con una indebita moltiplicazione dei compensi.
L'opponente ha poi eccepito che l'incarico professionale oggetto dell'accordo concluso da su cui si fondava il credito oggetto Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto non aveva avuto integrale esecuzione,
essendo i due legali receduti dal mandato prima che l'operazione di ristrutturazione dei debiti della società o di risanamento di questa fosse portata a termine e ha eccepito che ai ricorrenti erano già stati versati
133.000,00 euro, da essi imputati ai diversi incarichi ricevuti.
ha quindi chiesto che venga accertato che nulla essa deve ai Parte_1
ricorrenti o, in via subordinata, che il compenso dovuto per le sole attività
professionali svolte venga quantificato sulla base dei parametri tabellari,
detratti i compensi già corrisposti.
Gli avvocati e NI si sono costituiti rilevando la autonomia CP_1
della posizione di in quanto dotata di una propria Parte_1
personalità giuridica, nell'ambito delle vicende successorie di Persona_1
e hanno illustrato le attività specificamente svolte per il
[...]
risanamento della società, alle quali si riferiva il compenso richiesto con il
SENTENZA 25.3.2025 N° 1196/24 R.A.C.C. Pag. 2 decreto ingiuntivo, la cui debenza era stata riconosciuta per iscritto dalla amministratrice della società opponente;
affermata la prevalenza degli accordi intercorso tra le parti sulla determinazione del compenso professionale rispetto alle tariffe e alla determinazione giudiziale, i convenuti hanno chiesto la reiezione della richiesta di riunione dei procedimenti relativi ai compensi richiesti dagli avvocati e NI CP_1
ai vari soggetti del “gruppo e, nel merito, la reiezione Parte_2
dell'opposizione.
Nell'udienza di prima comparizione delle parti il decreto ingiuntivo opposto
è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo e la causa è stata poi istruita,
oltre che con la acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con la assunzione di dodici testimoni ed è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo gli avvocati e NI hanno CP_1
chiesto il pagamento del compenso asseritamente loro dovuto in forza del
“contratto di consulenza professionale” concluso con la società Parte_1
in data 2 novembre 2021 (doc. 1 del fascicolo di parte del
[...]
procedimento monitorio).
Nel contratto sono state previste le attività stragiudiziali che gli avvocati si sono obbligati a svolgere, sono state descritte le modalità di esecuzione di tali attività e sono stati determinati i relativi corrispettivi.
In dettaglio, l'incarico conferito ai legali ha avuto ad oggetto “i seguenti obiettivi”:
- al punto 2.2 del contratto la “Ristrutturazione delle esposizioni debitorie
nel rispetto della par condicio creditorum eventualmente anche con
l'utilizzo degli strumenti che le norme relative al sovraindebitamento e alle società di capitali prevedono perseguendo da subito l'obiettivo di un
pagamento a saldo e stralcio o una rateizzazione dei debiti previo accordi con i creditori”, obiettivo per il cui conseguimento, al punto 2.5 (i) è stato
SENTENZA 25.3.2025 N° 1196/24 R.A.C.C. Pag. 3 previsto che i legali avrebbero proceduto: “(A) all'esame e studio di tutta la
documentazione societaria e contrattuale, nonché quella contabile e
finanziaria – con l'ausilio del consulente fiscale delle società – di Pt_1
per verificare le posizioni di tutti i creditori e i loro gradi di Parte_1
prelazione; (B) gestione dei rapporti con tutto il Ceto Creditorio (Istituti
Bancari, Agenzia delle Entrate, Professionisti, etc.); (C) avviare le trattative
con il ceto creditorio al fine di ottenere un pagamento a saldo e stralcio o
una rateizzazione dello stesso;
(D) predisposizione e redazione delle
Proposte di pagamento dei debiti, delle Offerte, degli Accordi transattivi e
di tutta la contrattualistica necessaria fino al closing”;
- al punto 2.3 la “Verifica di tutti gli atti societari e contabili, assistenza per
la predisposizione della regolarizzazione relativa ai bilanci non ancora
approvati e depositati, redazione dei verbali delle assemblee dei soci e delle
'determine' dell'amministratore unico”, fini in vista dei quali i legali avrebbero proceduto (punto 2.5 (ii)) a: “(A) conseguire l'obiettivo di far
redigere dal consulente incaricato la bozza di bilancio inerenti al
31.12.2020, previa verifica delle singole voci appostate, ai fini della loro
approvazione tramite delibere assembleari e il conseguente deposito nel
Registro delle Imprese;
(B) assistenza per la puntuale verifica dell'operato del consulente fiscale al fine dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi fiscali e contabili;
(C) assistenza per tutti gli atti e delibere da predisporre”;
- al punto 2.4 la “Predisposizione del beauty contest per la miglior
valorizzazione dei cespiti immobiliari, previa analisi dei valori periziati o da periziare”, mediante le seguenti attività (punto 2.5.(iii)): “(A) selezione
degli investitori/acquirenti; (B) patto di riservatezza (NDA/confidentiality
agreement); (C) sollecitazione delle lettere di intenti (LOI); (D) assistenza
nella Due Diligence che verrà sviluppata dai potenziali acquirenti;
(E)
reperimento delle Offerte;
(F) assistenza nelle conseguenti trattative;
(G)
supporto nella redazione del contratto preliminare di compravendita o dei
SENTENZA 25.3.2025 N° 1196/24 R.A.C.C. Pag. 4 diversi contratti comunque propedeutici a realizzare il perfezionamento
negoziale dell'Operazione; (H) Redazione contratto di compravendita e assistenza al rogito notarile”.
A ciascuno degli obiettivi assegnati ai legali è stato correlato, nei punti 5.1,
5.2 e 5.3 del contratto, uno specifico compenso: € 80.000,00 per quello oggetto del pinto 2.2, € 50.000,00 per quello oggetto del punto 2.3 e €
80.000,00 per quello oggetto del punto 2.4 e tali somme, al netto dell'acconto di € 53.980,00 già pagato e fatturato a sono Parte_1
appunto oggetto della richiesta formulata con il ricorso monitorio.
A comprova della spettanza del compenso pattuito, i ricorrenti hanno prodotto una dichiarazione, sottoscritta dalla legale rappresentante della società opponente, datata 6 marzo 2023, nella quale quest'ultima “riconosce
il buon operato dei legali Avv. LL NI e AU C. BO e
l'adempimento delle obbligazioni di cui ai contratti di consulenza
professionale in favore di di data 2 novembre 2021 e Parte_1
specificamente indicate ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 riconoscendo che gli Avvocati
hanno diritto al compenso così come indicato al punto 5.1, 5.2 e 5.3 del suddetto incarico”.
Non è possibile attribuire a tale dichiarazione valore di confessione, così
precludendo ogni ulteriore valutazione in ordine alla debenza delle somme richieste.
La confessione, come è noto, consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza, che però deve vertere, appunto, su fatti nel mentre l'adempimento di una obbligazione è una valutazione giuridica di spettanza del giudice.
Allo stesso modo non può valere come confessione il riconoscimento ai legali di avere bene operato;
piuttosto, l'esplicito riferimento alla spettanza del “compenso così come indicato al punto 5.1, 5.2 e 5.3 del suddetto incarico” ha il valore di un riconoscimento di debito che costituisce una
SENTENZA 25.3.2025 N° 1196/24 R.A.C.C. Pag. 5 dichiarazione di volontà e comporta solamente la presunzione relativa dell'esistenza del rapporto fondamentale, fatta salva la possibilità per il debitore di dimostrarne l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia (Cass. sez. I,
12 dicembre 2023, n. 34733).
Assume dunque rilevanza l'accertamento dell'effettiva esecuzione delle prestazioni cui i legali convenuti si erano obbligati.
La prestazione professionale dell'avvocato è, per sua natura, una obbligazione di mezzi e non di risultato ed impone al legale di svolgere l'incarico conferitogli con la diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., da commisurare alla natura dell'attività richiestagli.
Alla luce di tale criterio vanno lette le previsioni del contratto concluso dalle parti che, peraltro, anche sul piano letterale hanno un contenuto diverso da quello che la società opponente gli attribuisce.
Gli obiettivi indicati ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 non costituiscono i risultati che i due legali dovevano necessariamente raggiungere, ma i risultati ai quali l'incarico loro affidato era finalizzato, come esplicitato dal punto 2.1 del contratto: “i Mandanti conferiscono agli Advisor Legali (…) incarico affinché si raggiungano i seguenti obbiettivi” (sottolineatura dell'estensore).
Quella assunta dai legali non era dunque, né poteva esserlo, una obbligazione di risultato, almeno con riferimento ai menzionati “obbiettivi”;
l'”incarico” e dunque l'oggetto delle prestazioni professionali, era piuttosto quello che costituiva le “modalità d'esecuzione” descritte al punto 2.5 ed è alla stregua del compimento di tali attività che va valutato l'adempimento del contratto e, quindi, la spettanza dei compensi pattuiti.
Anche a voler ammettere che il pagamento dei compensi potesse venire condizionato al conseguimento dei determinati risultati, che esulavano dalle possibilità dei legali di conseguirli, essendo dipendenti da plurimi fattori ad essi estranei, così rendendo il contratto d'opera professionale un contratto
SENTENZA 25.3.2025 N° 1196/24 R.A.C.C. Pag. 6 aleatorio, come affermato dai convenuti nelle loro note conclusive, sulla scorta di Cass. sez. II, 14 agosto 2012, n. 14510, sarebbe stato necessario che la tale volontà contrattuale delle parti in questo senso venisse espressa con chiarezza, nel mentre le clausole contrattuali, nel loro significato letterale, appaiono conformi a quello che è il contenuto proprio di un contratto d'opera professionale, ovvero quello di una obbligazione di mezzi.
Oltre alla mancata esecuzione delle prestazioni contrattualmente pattuite, la società opponente ha eccepito che l'incarico professionale conferito agli avvocati e NI si sovrapponeva agli analoghi incarichi loro CP_1
conferiti dalle persone fisiche delle eredi di in proprio, Persona_1
dalle stesse nella loro qualità di eredi e dalla società Costruzioni Azimut
s.r.l., anch'essa facente capo al de cuius, tutti soggetti collegati sotto il profilo finanziario, le cui posizioni non potevano essere e non erano state trattate separatamente, sicché le richieste di pagamento fondate sui contratti conclusi con i legali da ciascuno dei menzionati soggetti erano indebite,
avendo riguardo alle medesime prestazioni.
Ciò, secondo la società opponente, risultava evidente in particolare in relazione al contratto di “Consulenza Professionale” concluso il 4.10.2021
con tutti i soggetti coinvolti, che tra le “modalità d'esecuzione” finalizzate alla “ristrutturazione delle esposizioni debitorie facenti capo a vario titolo all' alla Costruzioni Azimut s.r.l., a alle Parte_3 Parte_1
signore e comprendeva l'“esame e Persona_3 Parte_2
studio di tutta la documentazione societaria e contrattuale, nonché quella
contabile e finanziaria – con l'ausilio del consulente fiscale delle società –
di Costruzioni Azimut s.r.l. e di per verificare le posizioni Parte_1
di tutti i creditori e i loro gradi di prelazione al fine di condividere con i
Soci e con il nominando organo amministrativo la Strategia per la ristrutturazione dei debiti delle rispettive società” (doc. 6 di parte opponente).
SENTENZA 25.3.2025 N° 1196/24 R.A.C.C. Pag. 7 Vi è effettivamente coincidenza tra il compito affidato ai legali al pinto 3 (ii)
del contratto del 4 ottobre 2021 e il punto 2.5 (i) (A) del contratto del
2.11.2021, ma è evidente la differenza del contesto in cui detti punti sono inseriti, il primo nell'ambito di un incarico di valutazione preliminare della complessiva situazione ereditaria di il secondo Persona_1
nell'ambito di una definizione della situazione debitoria della sola società
che presupponeva un esame ben più approfondito della Parte_1
documentazione contabile e societaria, strumentale alla gestione dei rapporti con il ceto creditorio e al ripianamento dei debiti che costituiscono gli altri adempimenti compresi nel punto 2.5 (i) del contratto oggetto del presente giudizio.
E' indubbio che l'intreccio di rapporti economici e finanziari che risulterebbe sussistere tra i soggetti coinvolti nella vicenda successoria richiedeva analisi e interventi collegati, ma ciò non fa venir meno la autonomia dei soggetti e degli incarichi che a ciascuno di essi si riferivano.
Piuttosto, un elemento che induce a dubitare della spettanza agli attori del compenso pattuito in misura integrale è dato dal fatto che sono stati i convenuti a rinunciare al mandato ricevuto da come agli Parte_1
altri mandati, il che non avrebbe avuto senso se la loro attività fosse stata già
portata a termine, come essi sostengono.
Assume dunque rilevanza, anche sotto questo profilo, la ricostruzione della attività svolta dai legali, quale emerge dai documenti prodotti e dalle testimonianze assunte.
E' vero che, a fronte del riconoscimento di debito contenuto nella dichiarazione del 6 marzo 2023, sarebbe onere della società opponente provare l'insistenza del credito, ma a tal fine ben può Parte_1
avvalersi anche delle prove assunte su richiesta dei convenuti opposti, nella parte in cui i testimoni sentiti avessero escluso che i legali abbiano svolto determinate attività loro demandate.
SENTENZA 25.3.2025 N° 1196/24 R.A.C.C. Pag. 8 L'unico testimone assunto su indicazione della società opponente,
[...]
, che si è occupato della assistenza contabile e fiscale della società Tes_1
presso lo studio dei commercialisti incaricati di seguire i profili finanziari della operazione, ha negato che un piano di ristrutturazione vero e proprio della situazione debitoria di sia stato predisposto;
tale piano, Parte_1
come si è detto, costituiva uno degli obiettivi della attività dei legali convenuti opposti, ma ciò che rileva è se siano state da questi compiute le attività finalizzate alla elaborazione di un tale piano e in che misura, come elencate al punto 2.5 i) del contratto.
Della partecipazione degli avvocati e NI all'esame della CP_1
documentazione societaria e fiscale hanno riferito i testimoni , che ha Tes_1
gestito i rapporti con Civibank s.p.a. (“Io mi sono sentito principalmente con l'avv. NI, per un periodo pressoché quotidianamente;
per la
ricostruzione delle poste contabili mi relazionavo principalmente con
l'arch. con l'avv. NI ho avuto rapporti per quanto atteneva Per_4
alle sue competenze, ad esempio per le vendite dei terreni”); sempre tramite i legali convenuti è stata acquisita la documentazione contabile e fiscale in possesso dei precedenti commercialisti del (teste Parte_4
). Tes_2
Il teste ha riferito anche che “era l'avvocato NI ad Tes_1
informar(lo) delle posizioni creditorie che emergevano e (gli) forniva i documenti relativi”.
Il teste storico impiegato delle imprese facenti capo a Testimone_3
ha riferito che “l'avv. NI si è confrontata con Persona_1
(lui) quotidianamente sulle questioni tecniche e catastali relative agli immobili della che rilevavano sia al fine di ricostruire la Parte_1
situazione patrimoniale della società, sia per la successiva dismissione degli asset.
La partecipazione dei convenuti ai colloqui con i funzionari delle banche e
25.3.2025 N° 1196/24 R.A.C.C. Pag. 9 CP_2 delle trattative con questi intercorse è stata confermata dai testimoni
[...]
(“i nostri referenti per quanto riguarda l'operazione erano gli Tes_4
avvocati e NI e, per la parte contabile, lo studio di CP_1 Tes_2
Pordenone”) e Zampieri US. Parte_5
In particolare, il teste ha affermato di avere avuto con gli avvocati Tes_4
“una decina” di incontri e che tali trattative siano sfociate in accordi le banche creditrici risulta dal fatto che i debiti nei loro confronti sono stati saldati mediante il finanziamento ottenuto da Banca di Cividale s.p.a. (teste
. Tes_4
Allo stesso modo, il teste ha riferito che “Gli avvocati e Tes_1 CP_1
NI hanno condotto trattative con i creditori, principalmente con i
professionisti o relative a contenziosi con i clienti e anche con le banche” e ha precisato che lui aveva “seguito direttamente il rapporto con la Banca di
Cividale, mentre l'avv. NI ha seguito i rapporti con i creditori” e ancora il teste ha riferito che “Gli avvocati e NI hanno Tes_4 CP_1
concordato con i creditori piani di rientro, pagamenti a stralcio o rateizzati
e mi hanno tenuto informato, in particolare quando venivamo direttamente
a conoscenza di posizioni creditorie”.
Si tratta di attività tutte rientranti tra quelle previste ai punti C) e D) del pinto 2.5 i) del contratto, finalizzate al perseguimento dell'obiettivo di cui al punto 2.2 del “contratto di consulenza professionale”: alla Banca di Cividale erano stati chiesti “i finanziamenti necessari per consolidare le esposizioni
debitorie e per individuare le fonti di rientro, sia a mezzo della dismissione
di cespiti immobiliari che per flussi finanziari da destinare al rientro della esposizione” e “Civibank ha erogato contestualmente tre finanziamenti”, uno dei quali “di € 650.000,00 in favore della (teste . Parte_1 Tes_4
Dalle testimonianze assunte risulta che l'avvocato NI abbia partecipato attivamente anche alla predisposizione del bilancio dell'esercizio 2020, oggetto del punto 2.5 ii) del contratto (teste : “La Tes_1
SENTENZA 25.3.2025 N° 1196/24 R.A.C.C. Pag. 10 stesura e le pratiche relative alla approvazione dei bilanci le seguivo io;
ci
siamo confrontati con gli avvocati in ordine ad alcuni debiti nei confronti di
professionisti terzi per stabilire se si trattava di voci che dovevano rimanere
nei bilanci o potevano essere stralciate”) bilancio che poi è stato depositato
(teste ) Tes_1
Quanto alla attività di dismissione degli asset immobiliari, oggetto del punto
2.5 iii) del contratto, il teste ha riferito che “Gli avvocati e Tes_1 CP_1
NI si sono occupati delle vendite degli immobili, tutte le
informazioni in merito mi venivano date dall'avv. NI;
anche alle richieste dei notai veniva data risposta in accordo con l'avv. NI“ e il teste ha riferito che “l'avv. NI ha contattato numerosi Tes_5
imprenditori per vedere se erano interessati all'acquisto delle proprietà della , i quali poi parlavano con il testimone “per avere Parte_1
informazioni relative ai profili urbanistici ed edilizi”, si è occupata delle vendita dei terreni della lottizzazione di e ha condotto anche le Per_5
trattative con la società Biene s.r.l. che ad un certo punto sembrava intenzionata a rilevare gli immobili di Parte_1
Era sempre l'avv. NI a tenere al corrente la banca che aveva erogato il finanziamento delle vendite immobiliari e ad aggiornarla sulle trattative in corso (testi e Zampieri US). Testimone_6
Relativamente alla vendita dei terreni di l'avv. NI è risultata Per_5
avere trattato personalmente sia con la società Astro s.r.l. (teste Tes_7
), sia con la società AR s.r.l. (teste ) ed essere
[...] Testimone_8
intervenuta in occasione dei rogiti notarili (testi e ), mentre Tes_7 Tes_9
relativamente ad altre vendite aveva fornito al notaio i documenti Per_6
necessari (teste . Per_6
Il teste , il cui studio di Pordenone era stato incaricato Testimone_10
della “sistemazione complessiva di tutte le attività del gruppo Parte_2
sotto il profilo successorio, contabile e fiscale e che era stato contattato
SENTENZA 25.3.2025 N° 1196/24 R.A.C.C. Pag. 11 dall'avvocato ha seguito la vicenda sin dall'autunno del 2021 e ha CP_1
potuto riferire del ruolo svolto dai legali convenuti in relazione a tutti gli obiettivi che erano stati incaricati di perseguire.
Così, il teste ha riferito che i legali sono stati il tramite per il recupero della documentazione contabile dai precedenti commercialisti, che hanno condotto con lui i rapporti con la Banca di Cividale partecipando agli incontri tenutisi, che hanno trattato e concluso transazioni con i creditori e condotto direttamente le operazioni di dismissione immobiliare, limitandosi ad informarne il commercialista.
Dalle testimonianze assunte è emerso che la attività finalizzata agli obiettivi previsti dal contratto concluso con i due legali è stata svolta con la collaborazione di altri soggetti, ma che gli avvocati e NI (in CP_1
particolare quest'ultima) non vi sono mai stati estranei.
Il fatto che per i profili contabili e fiscali essi si siano avvalsi della collaborazione di altri soggetti (in particolare lo studio ) era Tes_2
inevitabile, dovendo ritenersi l'incarico conferito limitato agli aspetti che rientravano nella loro professionalità specifica;
allo stesso modo, il fatto che agli incontri con le banche e alla stipula dei contratti sia intervenuta in prima persona la legale rappresentante della società opponente era giustificato appunto dal ruolo da essa ricoperto e non sminuisce il contributo dei due professionisti legali.
Rimane il fatto che questi ultimi hanno rinunciato all'incarico prima che gli obiettivi fossero stati interamente conseguiti, sicché può dubitarsi che i compensi pattuiti con riguardo al complesso delle attività indicate alle voci del punto 2.5 del contratto siano interamente dovuti.
Come si è detto, il fatto che l'articolo del contratto relativo alla
“remunerazione” correlasse i compensi alle “attività di cui all'art. 2 paragrafi 2.2”, “2.3” e “2.4” non va letto con riferimento agli obiettivi previsti dai punti richiamati, non essendo quella dei professionisti legali una
SENTENZA 25.3.2025 N° 1196/24 R.A.C.C. Pag. 12 obbligazione di risultato, quanto piuttosto con riferimento alle attività
finalizzate a quegli obiettivi, ovvero, appunto, quelle elencate nel punto 2.5
del contratto.
L'accordo prevedeva che il compenso fosse integralmente dovuto “anche in ipotesi di revoca, nelle more, del mandato”, ma nulla prevedeva in caso di adempimento parziale dell'incarico assunto e, in particolare, di rinuncia al mandato da parte dei professionisti.
Appare ovvio che, se la attività dei legali si fosse interrotta al suo inizio, il pagamento dell'intero compenso pattuito sarebbe ingiustificato, pur dovendo comunque trovare applicazione il principio stabilito dall'art. 25 del d.m. 55 del 2014 secondo cui “per l'attività prestata dall'avvocato negli
incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per
l'opera svolta fino alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto professionale”.
Il riconoscimento di debito contenuto nella dichiarazione del 6 marzo 2023,
con la quale è stato riconosciuto anche “l'adempimento delle obbligazioni di cui ai contratti di consulenza professionale”, ha posto a carico della società opponente l'onere di provare la mancata esecuzione delle attività elencate al punto 2.5 del contratto su cui il credito si fonda.
E' palese che, trattandosi di una prova negativa ed essendo tali attività
definite solamente in relazione alla loro finalità e non anche sotto il profilo
“quantitativo”, la prova della misura delle prestazioni cui i due legali erano ancora tenuti in base al contratto al momento della loro rinuncia al mandato si rivela una prova diabolica (quanti colloqui avrebbero dovuto avere ancora con le banche? Quante e quali trattative avrebbero dovuto avviare con il ceto creditorio? Quante e quali vendite degli immobili della società
avrebbero dovuto promuovere?).
La società opponente si è limitata a dedurre che di parte degli immobili di sua proprietà non era stata tentata la vendita e il fatto che ciò potesse essere
SENTENZA 25.3.2025 N° 1196/24 R.A.C.C. Pag. 13 necessario ai fini della ristrutturazione delle posizioni debitorie (risultato il cui mancato integrale conseguimento è attestato dal bilancio al 31.12.2023),
ma tale affermazione non è supportata da concreti elementi di prova (quale avrebbe potuto essere una articolata perizia contabile)
Neppure la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i compensi richiesti dal precedente legale e dai precedenti commercialisti di può Parte_1
essere apprezzata quale inadempimento dei convenuti opposti, non dipendendo dalla loro iniziativa, né da loro scelte, se non quella,
condivisibile, di appoggiarsi a professionisti diversi da quelli che sino a quel momento avevano assistito la società in crisi.
In definitiva, l'unico elemento di prova della mancata integrale esecuzione delle prestazioni richieste è la rinuncia al mandato da parte dei professionisti, che lascia spazio ad una liquidazione ad opera del giudice, a norma dell'art. 2233 c.c. (Cass. sez. II, 31 gennaio 2023, n. 2788).
Considerata l'attività concretamente svolta dai due professionisti in favore della società quale è emersa dai documenti prodotti e dalle Parte_1
prove testimoniali assunte e la sua idoneità a conseguire i risultati programmati dalle parti, tenuto altresì conto della rilevanza attribuita dalle parti alle prestazioni dei legali, attestata dall'ingente corrispettivo pattuito, il compenso spettante agli avvocati e NI, al netto degli acconti CP_1
già versati, può venire quantificato complessivamente in € 120.000,00, oltre agli accessori, e così complessivamente € .
Il decreto ingiuntivo opposto può venire quindi revocato e la società
opponente condannata al pagamento di detta somma, oltre agli interessi legali dalla data della messa in mora, effettuata con la raccomandata ricevuta il 20.3.2024 (doc. 8 del fascicolo di parte del procedimento monitorio.
I convenuti opposti hanno altresì diritto di essere tenuti indenni delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
SENTENZA 25.3.2025 N° 1196/24 R.A.C.C. Pag. 14
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione,
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 361/2024 pronunciato in data 17-18 aprile
2024 nei confronti di;
Parte_1
2) NA “ , in persona del legale rappresentante, a Parte_1
pagare a NI LL e BO AU AM la somma di CP_3
€ 120.000,00, oltre 15% per spese generali, contributo previdenziale e
I.V.A. ed oltre agli interessi legali dal 20 marzo 2024 al saldo;
3) NA “ , in persona del legale rappresentante, a Parte_1
rimborsare a NI LL e BO AU AM, in solido tra loro, le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.500,00 per la fase di studio, in € 1.600,00 per la fase introduttiva, in € 5.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in € 2.200,00 per la fase decisionale e in € 945,00
per rimborso forfettario delle spese, oltre IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Udine, il 25/03/2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
SENTENZA 25.3.2025 N° 1196/24 R.A.C.C. Pag. 15