Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
La consultazione nel corso del dibattimento del verbale di accertamento delle violazioni previdenziali redatto da altri colleghi da parte del funzionario dell'INPS chiamato a deporre come testimone non è sanzionata da nullità e deve ritenersi consentita dall'imputato che non si sia ad essa opposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2006, n. 3968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3968 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 12/01/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 35
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 32273/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. PERSICHETTI Ulderico, difensore di fiducia di IO IO, n. a L'Aquila l'11/03/1958;
avverso la sentenza in data 15/04/2005 della Corte di Appello di L'Aquila, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di L'Aquila in data 23/04/2001, venne condannato alla pena di mesi uno di reclusione e L.
1.000.000 di multa, quale colpevole del reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art.
2. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Ulderico Persichetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia di colpevolezza di IO IO in ordine al reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, ascrittogli, perché, quale legale rappresentante della ditta bar ristorante "La Cabina", ometteva di versare all'I.N.P.S. le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il periodo dal febbraio 1997 al luglio 1998.
La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto, tra l'altro, la carenza di prove in ordine al fatto ascrittogli per essere fondata l'affermazione di colpevolezza su una deposizione testimoniale non utilizzabile.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 195 c.p.p., comma 1, 2 e 3, art. 499 c.p.p., comma 5, e art. 514 c.p.p., in relazione all'art. 191 c.p.p., nonché la carenza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza.
Si deduce che l'affermazione della colpevolezza dell'imputato è stata fondata dai giudici di merito sulla deposizione dell'unico teste escusso, che ha dichiarato di non avere partecipato alle operazioni di accertamento nei confronti della ditta dell'imputato, svolte da altro dipendente dell'I.N.P.S., mentre non è stata disposta l'escussione di quest'ultimo come prescritto dall'art. 195 c.p.p., comma 3. Si deduce inoltre che al predetto teste è stato irritualmente consentito di consultare un atto non redatto dallo stesso, mentre ai sensi del disposto di cui all'art. 495 c.p.p., comma 5, il teste può essere solo autorizzato a consultare atti predisposti dallo stesso testimone;
che, peraltro, il teste si è limitato a leggere il contenuto del verbale di accertamento, con la conseguenza che di detto verbale è stata data lettura ed è stato utilizzato in violazione del divieto di cui all'art. 514 c.p.p., comma 2. Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte, con riferimento al primo motivo di censura formulato in ricorso, che ai sensi dell'art. 195 c.p.p., comma 2 e 3, deve essere la parte a chiedere al giudice che venga chiamata a deporre la persona cui il teste si riferisce, sicché la escussione del teste di riferimento non deve essere disposta di ufficio dal giudice, mentre il ricorrente non ha dedotto di avere chiesto che venisse chiamato a deporre il dipendente dell'I.N.P.S. che ha eseguito gli accertamenti. Con riferimento alla asserita violazione del disposto di cui all'art. 499 c.p.p., comma 5, osserva inoltre la Corte che la prescrizione relativa non è sanzionata da nullità, ne' risulta che l'imputato si sia opposto alla lettura degli atti di accertamento.
Si deve, infine, rilevare che nel caso in esame l'atto alla cui lettura ha proceduto il teste non costituisce un processo verbale afferente ad una attività di polizia giudiziaria, di cui è vietata la lettura ai sensi dell'art. 514 c.p.p., comma 2, ma esclusivamente di un atto di constatazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali riferibile direttamente all'ente del quale il teste è dipendente, sicché non può ritenersi sussistente la violazione di cui al citato art. 514 c.p.p., comma 2. In punto di motivazione la sentenza impugnata, peraltro, ha rilevato, con valutazione del tutto immune da vizi logici, che era onere dell'imputato provare di avere effettuato il versamento delle ritenute previdenziali di cui alla contestazione, configurandosi la fattispecie criminosa quale comportamento omissivo, la cui prova è costituita dalla mera constatazione dell'omesso adempimento agli obblighi di legge da parte del soggetto su cui tali obblighi incombono.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 12 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2006