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Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 8379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8379 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) LE MA nato a [...] il [...] 2) DE OS UE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/09/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UE CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. LE MA e DE OS UE, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 21 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 3 febbraio 2021, ha condannato i ricorrenti alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, commi primo e terzo, 582 e 585 cod. pen. 2. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 628, comma terzo, cod. pen., nonché la carenza ed apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante delle persone riunite. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8379 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 22/11/2022 Secondo la difesa le dichiarazioni della persona offesa dimostrerebbero che la condotta violenta sarebbero stata realizzata esclusivamente da un rapinatore mentre il complice attendeva in luogo appartato e non prossimo;
la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la contestata aggravante in assenza del presupposto della simultanea presenza di almeno due persone nel luogo ed al momento in cui si realizza la condotta violenta. 3. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., nonché l'inesistenza della motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante invocata dalla difesa. A giudizio della difesa i giudici di merito dovevano riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in considerazione dell'avvenuta restituzione alla persona offesa dell'orologio in precedenza sottrattogli dai rapinatori. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono. 1. Appare opportuno premettere che si è in presenza di una c.d. doppia conforme con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). I motivi di ricorso sono reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna un ulteriore premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si 2 realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La mancanza di specificità del motivo, pertanto, va valutata non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 2. Il primo motivo addotto dai ricorrenti, oltre a non confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni di merito, è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen. in considerazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa PE AN e del testimone LE AN i quali riferivano che il rapinatore, dopo aver strappato l'orologio dal polso della vittima, si dirigeva verso un complice che lo attendeva a bordo di uno scooter per poi darsi alla fuga, ricostruzione che trova piena conferma nella immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del condominio adiacente la scena del MI e nelle dichiarazioni confessorie degli imputati (vedi pagg. da 3 a 5 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello). Né può giovare ai ricorrenti la deduzione difensiva secondo cui il LE si è limitato ad attendere il DE OS a bordo dello scooter senza esercitare alcuna costrizione, atteso che, ai fini dell'esistenza dell'aggravante in parola, è necessaria la simultanea, effettiva presenza delle più persone nel luogo in cui la violenza e la minaccia si realizzano ed è del tutto irrilevante che il fatto venga 3 commesso materialmente da una sola persona, qualora l'altra si trovi a breve distanza a fare "da palo" e così contribuisca attivamente alla realizzazione del MI (vedi Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916). La Corte territoriale, invero, ha fatto buon uso del principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la contestata aggravante è integrata ogniqualvolta sia accertata la contestuale presenza, nel momento della violenza o della minaccia, di almeno due persone pur se la condotta sia posta in essere da uno soltanto di essi (vedi in tal senso Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Bandjougou, Rv. 282785 - 01, Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, De Luca, Rv. 276116 - 01), Deve esser, peraltro, ribadito il principio di diritto secondo cui non rileva che la persona offesa, al momento dell'esplicazione della condotta violenta, abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto, la ratio dell'aggravamento non deriva, infatti, dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva connpresenza di più persone nel luogo del delitto (Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Cappello, Rv. 277776; Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, Jakimi, Rv. 278521). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente affermato, con motivazione sintetica ma esaustiva, la non concedibilità dell'invocata attenuante in considerazione del fatto che gli imputati si sono limitati alla restituzione della refurtiva (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). L'univoca giurisprudenza di questa Corte ha affermato, infatti, che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, il risarcimento del danno per esser considerato integrale deve esser satisfattivo di ogni conseguenza pregiudizievole del reato, non essendo sufficiente la mera restituzione della refurtiva in assenza di un adeguato ristoro del danno morale e fisico subito dalla persona offesa (vedi Sez. 5 n. 44562 del 28/05/2015, Talij, Rv. 265092-01-; Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793-01; e da ultimo Sez. 7, Ordinanza n. 32540 del 13/07/2022, Oliva, non massimata). 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2022 Il Cons tensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere UE CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. LE MA e DE OS UE, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 21 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 3 febbraio 2021, ha condannato i ricorrenti alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, commi primo e terzo, 582 e 585 cod. pen. 2. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 628, comma terzo, cod. pen., nonché la carenza ed apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante delle persone riunite. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8379 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 22/11/2022 Secondo la difesa le dichiarazioni della persona offesa dimostrerebbero che la condotta violenta sarebbero stata realizzata esclusivamente da un rapinatore mentre il complice attendeva in luogo appartato e non prossimo;
la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la contestata aggravante in assenza del presupposto della simultanea presenza di almeno due persone nel luogo ed al momento in cui si realizza la condotta violenta. 3. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., nonché l'inesistenza della motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante invocata dalla difesa. A giudizio della difesa i giudici di merito dovevano riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in considerazione dell'avvenuta restituzione alla persona offesa dell'orologio in precedenza sottrattogli dai rapinatori. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono. 1. Appare opportuno premettere che si è in presenza di una c.d. doppia conforme con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). I motivi di ricorso sono reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna un ulteriore premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si 2 realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La mancanza di specificità del motivo, pertanto, va valutata non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 2. Il primo motivo addotto dai ricorrenti, oltre a non confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni di merito, è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen. in considerazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa PE AN e del testimone LE AN i quali riferivano che il rapinatore, dopo aver strappato l'orologio dal polso della vittima, si dirigeva verso un complice che lo attendeva a bordo di uno scooter per poi darsi alla fuga, ricostruzione che trova piena conferma nella immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del condominio adiacente la scena del MI e nelle dichiarazioni confessorie degli imputati (vedi pagg. da 3 a 5 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello). Né può giovare ai ricorrenti la deduzione difensiva secondo cui il LE si è limitato ad attendere il DE OS a bordo dello scooter senza esercitare alcuna costrizione, atteso che, ai fini dell'esistenza dell'aggravante in parola, è necessaria la simultanea, effettiva presenza delle più persone nel luogo in cui la violenza e la minaccia si realizzano ed è del tutto irrilevante che il fatto venga 3 commesso materialmente da una sola persona, qualora l'altra si trovi a breve distanza a fare "da palo" e così contribuisca attivamente alla realizzazione del MI (vedi Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916). La Corte territoriale, invero, ha fatto buon uso del principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la contestata aggravante è integrata ogniqualvolta sia accertata la contestuale presenza, nel momento della violenza o della minaccia, di almeno due persone pur se la condotta sia posta in essere da uno soltanto di essi (vedi in tal senso Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Bandjougou, Rv. 282785 - 01, Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, De Luca, Rv. 276116 - 01), Deve esser, peraltro, ribadito il principio di diritto secondo cui non rileva che la persona offesa, al momento dell'esplicazione della condotta violenta, abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto, la ratio dell'aggravamento non deriva, infatti, dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva connpresenza di più persone nel luogo del delitto (Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Cappello, Rv. 277776; Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, Jakimi, Rv. 278521). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente affermato, con motivazione sintetica ma esaustiva, la non concedibilità dell'invocata attenuante in considerazione del fatto che gli imputati si sono limitati alla restituzione della refurtiva (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). L'univoca giurisprudenza di questa Corte ha affermato, infatti, che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, il risarcimento del danno per esser considerato integrale deve esser satisfattivo di ogni conseguenza pregiudizievole del reato, non essendo sufficiente la mera restituzione della refurtiva in assenza di un adeguato ristoro del danno morale e fisico subito dalla persona offesa (vedi Sez. 5 n. 44562 del 28/05/2015, Talij, Rv. 265092-01-; Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793-01; e da ultimo Sez. 7, Ordinanza n. 32540 del 13/07/2022, Oliva, non massimata). 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2022 Il Cons tensore Il Presidente