Sentenza 12 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2019, n. 25838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25838 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AD DI nato il [...] avverso la sentenza del 15/06/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per: si proceda alla correzione. udito il difensore Per HA AD e' presente l'avv. Del Sasso Cristina del foro di Roma in sostituzione dell'avv. Cacia Antonino, nomina a sostituto depositata in udienza che si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Messina, parzialmente riformandola in punto di pena, confermava nel resto la sentenza emessa dal Tribunale di Messina nei confronti di AD HA in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente e dall'essere il reato stato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (accertato in Messina il 10/10/2013).
2. Avverso la prefata sentenza di appello, ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato sollevando un unico motivo con cui deduce erronea applicazione della legge penale per avere la sentenza impugnata applicato la pena della "reclusione" invece dell'arresto, così violando il divieto di reformatio in peius, principio cui il giudice deve attenersi in caso di appello del solo imputato. Ne chiede, pertanto, l'annullamento.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto al solo fine di ottenere che la Corte di cassazione provveda a rettificare la specie della pena, errata nella denominazione (qualificazione della pena detentiva come reclusione e non come arresto). Il rimedio applicabile nella specie, cioè la correzione dell'errore ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è attuato dal giudice della impugnazione solo quando quest'ultima non sia dichiarata inammissibile, e d'altra parte la necessità della rettificazione non è motivo riconducibile alle previsioni dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 4114 del 10/01/2014, P.G. in proc. Cipollone, Rv. 258187; Sez. 6, n. 30576 del 29/05/2003, P.G. in proc. Jamal, Rv. 225716).
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 marzo 2019 Il Consi