CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/02/2023, n. 4216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4216 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TA FR MA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza in data 2.2.2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. Giorgio Amato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con rinuncia al terzo motivo RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 2.2.2022 il Tribunale di Roma ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato, ai sensi dell'art. 12 bis d. Igs. 74/2000, alla confisca per equivalente avente ad oggetto il profitto di plurimi reati tributari contestati a LU TA, in qualità di amministratore di numerose società, esteso in fase esecutiva, stante l'incapienza sia delle persone giuridiche nell'ambito della cui gestione erano stati consumati i delitti in contestazione, sia del patrimonio dell'indagato, anche a beni immobili formalmente nella proprietà della moglie e del figlio per un valore di C 5.412.000, ritenendo che costoro ne fossero soltanto intestatari fittizi. Ha pertanto rigettato la richiesta di annullamento della misura Penale Sent. Sez. 3 Num. 4216 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 28/09/2022 proposta dal figlio, analogamente a quella della madre, nonché moglie dell'indagato, sui beni da costui assunti nella sua effettiva titolarità, costituiti da immobili siti in Anzio in via Gaio n. 27 e in piazza Sant'Antonio n.3, nonché in Roma in via Montesanto n. 27. 2. Avverso il suddetto provvedimento CO MA TA, figlio dell'indagato, ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 12 bis d. 1gs. 74/2000 e 321 secondo comma cod. proc. pen., che i beni attinti dalla misura cautelare, regolarmente acquistati dalla madre e dall'istante, come comprovato dalla documentazione prodotta e di cui la ER D'RO aveva corrisposto in prima persona il corrispettivo comprovando anche l'origine della provvista con l'accensione di un mutuo, potessero ritenersi nella disponibilità dell'indagato. Rileva in primo luogo come il compendio intercettato tra l'8 luglio ed il 20 agosto 2019, da cui sarebbe emersa, secondo il Tribunale, la gestione effettiva degli immobili siti in Anzio in via Gaio n.27 da parte del TA, non solo non potesse estendersi ai beni acquistati anni prima, ma neppure rivelasse nulla di più del compimento di atti di gestione da parte di costui per conto e nell'interesse della madre che si era limitata a chiedergli consigli sui canoni da applicare agli inquilini o sulla tipologia dei contratti da concludere o informazioni sulla consegna dei canoni di locazione che l'indagato, avendo il suo studio nei pressi degli appartamenti locati, riscuoteva per conto dei proprietari, cui versava regolarmente i relativi importi come comprovato dagli estratti conto della moglie e del figlio. Deduce in ogni caso, lamentando la natura congetturale dei rilievi spesi dal Tribunale del riesame, la mancanza di un ragionamento logico che consentisse di inferire dalla mera ricezione dei canoni relativi ai contratti di affitto stipulati dalla ex moglie per gli appartamenti di via Gaio n. 27 un ruolo decisionale del TA, nonché per quelli ubicati in piazzale Sant'Antonio n.3 la riconducibilità degli atti di acquisto, avvenuti nel 2019 e nel 2020, a quest'ultimo il quale aveva solo prestato la sua attività di consulente fiscale per l'erogazione dei mutui, laddove la produzione dei contratti di compravendita e dei relativi pagamenti imponeva di ricondurre al solo ricorrente, che peraltro era anche colui che gestiva direttamente, insieme alla madre, l'attività di Bed & Breakfast ivi svolta in forma di ditte individuali, la proprietà formale e sostanziale dei beni. Contesta la mancanza di alcun elemento che consentisse di attribuire a decisioni del TA la vendita, funzionale all'acquisto degli immobili di piazza Sant'Antonio, del locale sito a via Muggia in Roma, di proprietà del ricorrente, vendita che comunque era avvenuta successivamente, ovverosia nel febbraio 2020, agli acquisti degli immobili di p.le Sant'Antonio in Anzio, perfezionatisi nel novembre 2019 e nel gennaio 2020. 2 Lamenta altresì sul piano motivazionale la mancata disamina della copiosa documentazione prodotta dalla difesa, ivi compresi gli assegni circolari riferiti ai conti correnti intestati alla ER o cointestati con il figlio e i contratti di mutuo, a fondamento dell'acquisto diretto dei suddetti beni da parte del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione, integrante il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in ordine alle consistenze finanziarie devolute dal TA ai suddetti acquisti, censurando la presunzione, soltanto congetturale, secondo la quale costui avrebbe avuto la disponibilità di redditi elevati derivati da illeciti tributari, a sua volta impiegati per l'acquisto degli immobili in questione fittiziamente intestati alla moglie e al figlio. Rileva al riguardo, in primo luogo, l'erroneità della premessa atteso che gli accertamenti fiscali indicati, peraltro in parte annullati, non attengono ad evasioni fiscali del TA quale contribuente, ma ad atti di irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 9 d. Igs. 472/1997 per verifiche aventi ad oggetto irregolarità poste in essere da taluni clienti del suo studio professionale, ai quali soltanto sono da riferirsi le imposte evase e, in seconda battuta, che trattasi di atti tutti successivi, ad eccezione degli appartamenti siti in Anzio in piazza Sant'Antonio, alle acquisizioni immobiliari effettuate dalla moglie sin dal 1987, epoca in cui non potevano certo essere prevedibili i futuri inadempimenti tributari del marito. La difesa censura altresì sia la mancata dimostrazione di alcuna partecipazione o versamento di danaro da parte del coniuge negli acquisti dei singoli immobili, non essendo sufficiente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la prova in negativo della mancanza di redditi sufficienti all'acquisto da parte degli asseriti intestatari fittizi, sia la asserita mancanza di risorse economiche in capo alla moglie e al figlio sufficienti ad effettuare i suddetti acquisti, ampiamente smentita dalla copiosa documentazione prodotta, comprovante la derivazione della provvista impiegata dal patrimonio della ER, costituita da attività speculative di acquisti e rivendite immobiliari, quali quelli dei villini in Anzio in via Gaio n.27 (dai quali erano derivati oltre 760.000 euro), dalla vendita dell'appartamento di via Ambrosini n.3 (con un ricavo di C 460.000), dall'accensione di mutui personali, dalle entrate dei canoni degli immobili concessi in locazione e dalla quota parte di sette immobili pervenuti in eredità alla madre, per un ammontare complessivo di oltre 2 milioni di euro di entrate ricostruite anche con l'ausilio di una consulenza tecnica. A tale riguardo stigmatizza l'inconsistenza del rilievo da parte del Tribunale in ordine ai costi sostenuti dalla ricorrente per la realizzazione dei villini di via Gaio, osservando come tale attività si fosse autonomamente finanziata sia con i ricavi delle vendite di volta in volta effettuati, comprese le plusvalenze derivate dalla mancata tassazione per essere state le singole alienazioni effettuate dopo il decorso di cinque anni, sia con i mutui ottenuti, al pagamento dei cui ratei avevano regolarmente provveduto sia la ER che il figlio. 3 2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 125 cod. proc. pen., la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta disponibilità in capo all'indagato dell'appartamento sito in Roma, in via Montesanto n.7 con violazione del principio secondo il quale i beni formalmente intestati a terzi estranei possono ritenersi riconducibili all'indagato solo quando gli stessi sulla base di elementi specifici e non congetturali rientrino nella sfera degli interessi economici del reo o sussistano atti sintomatici di una simulata intestazione, requisiti entrambi del tutto carenti. Lamenta che la disamina del Tribunale si sia arrestata alla constatata incompatibilità dei redditi percepiti dalla madre che aveva finanziato il suddetto acquisto con l'accrescimento del suo patrimonio immobiliare, senza alcuno scrutinio in positivo del versamento della provvista necessaria al suo acquisto da parte dell'indagato, né l'evidenziazione di alcun elemento che consentisse di riferire a quest'ultimo un potere di fatto sull'immobile, desunto in via del tutto congetturale da una pretesa capacità decisionale sull'acquisizione del bene, così come dalla gestione da parte di costui di altri immobili al posto del figlio, laddove, invece, il danaro versato per la compravendita, avvenuta nel 2010, ossia ben nove anni prima del disposto sequestro, proveniva da conti intestati esclusivamente alla ER D'RO, dotata della relativa capacità economica e dall'accensione di un mutuo, da costei personalmente contratto, per 200.000 euro. 2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 267, primo comma, 271 cod. proc. pen. e 15 Cost. per essere stati i decreti autorizzativi così come quelli di proroga delle intercettazioni telefoniche emessi in assenza dei gravi indizi di reato, e della conseguente inutilizzabilità del compendio captato, rilevando in primo luogo come si trattasse di conversazioni di natura strettamente personale esulanti dall'indagine afferente ai reati di cui agli artt. 2 e 8 d. Igs. 74/2000 a carico del TA, in secondo luogo, come la ER fosse rispetto ad essa del tutto estranea e, da ultimo, che nessuna delle due utenze era intestata all'indagato, essendo entrambe riconducibili alla moglie senza che fino a quel momento fosse emerso alcun elemento che consentisse di supporne il coinvolgimento nelle condotte delittuose. All'udienza di discussione il difensore della ricorrente, nel chiedere l'accoglimento del ricorso, ha tuttavia precisato di rinunciare al terzo motivo stante il dissequestro dell'immobile di via Monte Santo, medio tempore disposto dal Gip del Tribunale di Velletri, e la conseguente restituzione del cespite all'avente diritto CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo ed il secondo motivo, tra loro intrinsecamente connessi attenendo entrambi ai presupposti del sequestro esteso ai beni immobili nella formale 4 titolarità della parte ricorrente e perciò suscettibili di esame congiunto, non possono ritenersi ammissibili. Con riguardo alla applicabilità della misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni solo formalmente o fittiziamente intestati a persona estranea al reato, va ricordato che il giudice è gravato di uno specifico onere di motivazione in ordine al fatto che detti beni siano nella disponibilità effettiva del soggetto indagato atteso che i beni in ordine ai quali deve intervenire il vincolo cautelare reale devono porsi, laddove non sia possibile fare ricorso al sequestro in via diretta, in rapporto di equivalenza rispetto al valore rappresentato pur sempre dal profitto del reato che costituisce il parametro primario cui rapportare la misura (tra le altre, Sez. 6, n. 18766 del 18/02/2014, dep. 06/05/2014, Giacchetto, Rv. 259131; Sez. 2, n. 5657 del 28/01/2014, dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Scozzaro, Rv. 258210). Se è vero che, nell'ambito di tale onere argomentativo, è stato affermato da questa Corte non essere sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo alla persona estranea, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, ovverosia il solo fatto negativo relativo alle ragioni per le quali il terzo non potrebbe essere l'effettivo acquirente dei beni apparentemente nella sua titolarità, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico dell'organo dell'accusa, della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato (Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, dep. 10/09/2015, Oksanych, Rv. 264763; Sez. 3, Sentenza n. 35771 del 20/01/2017, Akhnnedova, Rv. 270798), va tuttavia rilevato che la difesa confonde la dimostrazione da dare in positivo, che riguarda la disponibilità dei beni in capo all'indagato, con il versamento della provvista necessaria al loro acquisto. Mentre tale ultimo elemento è già insisto all'interno dell'accertamento compiuto dai giudici della cautela il quale si fonda, stando al fumus commissi delicti, su una pluralità di reati tributari con ingentissime evasioni di imposta contestati all'indagato e, conseguentemente, dalle relative sopravvenienze attive derivate dagli inadempimenti nei confronti del Fisco tali da potergli consentire di reinvestire il danaro sotto mentite spoglie ottenendone il coevo obiettivo di sottrarli alle pretese dell'Erario, il concetto di disponibilità, che trova il suo fondamento normativo nell'art. 12 bis d. Igs. 74/2000, concerne, invece, la relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, e dunque riconducibile alla nozione civilistica di possesso, ancorchè la proprietà dello stesso risulti formalmente in capo ad un terzo (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci e altri, Rv. 255950). E' proprio nella divergenza tra l'assetto giuridico formale e la realtà sostanziale che risiede il presupposto della confisca per equivalente, costituito dall'accertamento della riconducibilità di fatto, sulla base di elementi specifici e dunque non congetturali, del bene attinto dalla misura alla sfera degli interessi economici del reo e, nella fase cautelare in cui il 5 provvedimento emesso è il sequestro preventivo, dell'indagato (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola ed altri, Rv. 252378). Ciò premesso, l'ordinanza impugnata risulta avere fornito ampia motivazione, resa in maniera non certo apparente e, dunque, insindacabile da parte di questa Corte, delle ragioni per le quali i beni immobili sequestrati debbano ricondursi, sempre nei limiti del criterio probabilistico proprio della fase cautelare, all'indagato. I giudici capitolini hanno infatti posto in rilievo non solo come le condizioni reddituali e patrimoniali della parte istante non giustificassero gli ingenti esborsi sostenuti per l'acquisto degli immobili apparentemente nella sua proprietà, ma altresì la condotta uti dominus tenuta sugli stessi beni dal padre, che, al di là della formalizzazione del divorzio dalla moglie intervenuta in prossimità agli ultimi accertamenti fiscali notificati all'indagato, malgrado un rapporto interpersonale connotato da contatti continuativi tra i coniugi e da una mai cessata comunanza di intenti e, dunque nell'ambito di un clima distonico rispetto all'esperita azione giudiziaria finalizzata alla cessazione degli effetti del matrimonio, era comunque colui che decideva l'entità dei canoni da applicare agli appartamenti concessi in locazione, ne riscuoteva gli importi controllandone il regolare versamento da parte degli inquilini, programmava e deliberava gli acquisti delle nuove unità immobiliari quali quelle di piazzale Sant'Antonio, così come delle unità da vendere per finanziare il relativo investimento (v. il locale commerciale di via Muggia a Roma anch'esso nella titolarità del figlio), si occupava delle richieste di mutuo e ne pagava personalmente i relativi ratei. Trattasi all'evidenza di condotte tutte sintomatiche della titolarità in capo a costui della gestione tanto ordinaria quanto straordinaria degli immobili attinti dal vincolo cautelare, a confutare le quali non valgono le disquisizioni in ordine alla anteriorità temporale di taluni dei suddetti acquisti, posto che l'ordinanza impugnata ben evidenzia come già a partire dal 2011 LU TA fosse incorso, stando ai capi di imputazione, in ingenti inadempimenti tributari e come comunque l'obiettivo da costui perseguito fosse anche quello, in una gestione evidentemente priva della necessaria trasparenza, di sottrarre il suo patrimonio alle pretese dell'Erario. Né alcun pregio rivestono i rilievi difensivi con cui si vorrebbe limitare alle sole sanzioni amministrative, evidentemente anch'esse contestate all'indagato, l'aggressione del profitto conseguente ai numerosi reati tributari in contestazione che neppure la difesa mette in discussione. Quanto alle plurime contestazioni svolte in ordine all'insufficienza delle risorse economiche del ricorrente, trattasi di doglianze che, proponendo una lettura alternativa degli elementi passati in rassegna dai giudici del riesame, attaccano l'ordinanza impugnata esclusivamente sul piano della logicità motivazionale e, come tali non deducibili in questa sede. In ogni caso, il Tribunale capitolino, lungi dall'aver ignorato le censure dell'istante, ha compiutamente risposto sul punto non 6 solo evidenziando l'esiguità dei redditi personali percepiti dalla ER D'RO negli anni tra il 2008 ed il 2019 e a fortiori del figlio, percettore di modesti redditi, ma altresì confutando l'eccepito accrescimento delle sue entrate per effetto dell'implementazione patrimoniale conseguente all'operazione speculativa compiuta con l'acquisto del terreno ubicato in Anzio, poi diventato via Gaio, e la realizzazione su di esso di una serie di villini con destinazione abitativa: dirimente risulta il rilievo secondo il quale, proprio muovendo dalla consulenza della difesa, le somme in uscita si equivalgono nelle annualità complessivamente considerate a quelle in entrata, dovendo peraltro aggiungersi alle prime i costi sostenuti per la realizzazione dei villini e per il rimborso dei mutui. A fronte di una così articolata motivazione, per nulla mancante o meramente apparente, i motivi di ricorso ripropongono, invece, le medesime deduzioni in fatto, già precedentemente svolte e puntualmente disattese dai giudici del riesame, lamentando, sotto l'apparente deduzione di vizi attinenti alla violazione di legge, un'errata valutazione della documentazione prodotta, profilo questo alla radice precluso al sindacato di questa Corte stante il divieto fissato dall'art. 325 cod. proc. pen., ed introducendo disquisizioni di merito che esulano anch'esse dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità. 2. Il terzo motivo risulta invece rinunciato per sopravvenuta carenza di interesse avendo il ricorrente ottenuto, successivamente alla proposizione del presente ricorso, il dissequestro dell'immobile di via Montesanto a Roma e la sua conseguente restituzione, con conseguente caducazione dei presupposti per una pronuncia ad opera di questa Corte. 3. Il quarto motivo relativo all'eccepita inutilizzabilità del compendio intercettato per vizi afferenti tanto ai decreti autorizzativi iniziali quanto alle successive proroghe non può, invece, ritenersi ammissibile. Va infatti rilevato che nessuna contestazione sul punto risulta essere stata mai devoluta al Tribunale capitolino. Ebbene, nel giudizio di riesame, pur informato al principio decisorio, il quale si sostanzia nel potere per il Tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare (Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015 - dep. 28/01/2016, Lomonaco, Rv. 266003), resta ferma la regola secondo la quale la parte impugnante ha comunque l'onere di specificare le proprie doglianze, così da provocare risposte adeguate e complete da parte del giudice adito, il quale può altrimenti ritenere adempiuto il sindacato demandatogli alla verifica, in presenza di un provvedimento motivato, alla verifica dei presupposti essenziali, legittimanti l'adozione della misura a condizione che dimostri di averli valutati. 7 Peraltro, le devolute censure incorrono nella censura di inammissibilità anche in ragione del concorrente profilo della loro natura squisitamente fattuale, tale da sollecitare un sindacato di merito sul contenuto delle intercettazioni captate, sulla loro riferibilità all'utenza in uso all'indagato e sullo spessore degli indizi di reato posti a fondamento della richiesta, palesemente inibito a questa Corte di legittimità Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in data 28.9.2022
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. Giorgio Amato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con rinuncia al terzo motivo RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 2.2.2022 il Tribunale di Roma ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato, ai sensi dell'art. 12 bis d. Igs. 74/2000, alla confisca per equivalente avente ad oggetto il profitto di plurimi reati tributari contestati a LU TA, in qualità di amministratore di numerose società, esteso in fase esecutiva, stante l'incapienza sia delle persone giuridiche nell'ambito della cui gestione erano stati consumati i delitti in contestazione, sia del patrimonio dell'indagato, anche a beni immobili formalmente nella proprietà della moglie e del figlio per un valore di C 5.412.000, ritenendo che costoro ne fossero soltanto intestatari fittizi. Ha pertanto rigettato la richiesta di annullamento della misura Penale Sent. Sez. 3 Num. 4216 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 28/09/2022 proposta dal figlio, analogamente a quella della madre, nonché moglie dell'indagato, sui beni da costui assunti nella sua effettiva titolarità, costituiti da immobili siti in Anzio in via Gaio n. 27 e in piazza Sant'Antonio n.3, nonché in Roma in via Montesanto n. 27. 2. Avverso il suddetto provvedimento CO MA TA, figlio dell'indagato, ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 12 bis d. 1gs. 74/2000 e 321 secondo comma cod. proc. pen., che i beni attinti dalla misura cautelare, regolarmente acquistati dalla madre e dall'istante, come comprovato dalla documentazione prodotta e di cui la ER D'RO aveva corrisposto in prima persona il corrispettivo comprovando anche l'origine della provvista con l'accensione di un mutuo, potessero ritenersi nella disponibilità dell'indagato. Rileva in primo luogo come il compendio intercettato tra l'8 luglio ed il 20 agosto 2019, da cui sarebbe emersa, secondo il Tribunale, la gestione effettiva degli immobili siti in Anzio in via Gaio n.27 da parte del TA, non solo non potesse estendersi ai beni acquistati anni prima, ma neppure rivelasse nulla di più del compimento di atti di gestione da parte di costui per conto e nell'interesse della madre che si era limitata a chiedergli consigli sui canoni da applicare agli inquilini o sulla tipologia dei contratti da concludere o informazioni sulla consegna dei canoni di locazione che l'indagato, avendo il suo studio nei pressi degli appartamenti locati, riscuoteva per conto dei proprietari, cui versava regolarmente i relativi importi come comprovato dagli estratti conto della moglie e del figlio. Deduce in ogni caso, lamentando la natura congetturale dei rilievi spesi dal Tribunale del riesame, la mancanza di un ragionamento logico che consentisse di inferire dalla mera ricezione dei canoni relativi ai contratti di affitto stipulati dalla ex moglie per gli appartamenti di via Gaio n. 27 un ruolo decisionale del TA, nonché per quelli ubicati in piazzale Sant'Antonio n.3 la riconducibilità degli atti di acquisto, avvenuti nel 2019 e nel 2020, a quest'ultimo il quale aveva solo prestato la sua attività di consulente fiscale per l'erogazione dei mutui, laddove la produzione dei contratti di compravendita e dei relativi pagamenti imponeva di ricondurre al solo ricorrente, che peraltro era anche colui che gestiva direttamente, insieme alla madre, l'attività di Bed & Breakfast ivi svolta in forma di ditte individuali, la proprietà formale e sostanziale dei beni. Contesta la mancanza di alcun elemento che consentisse di attribuire a decisioni del TA la vendita, funzionale all'acquisto degli immobili di piazza Sant'Antonio, del locale sito a via Muggia in Roma, di proprietà del ricorrente, vendita che comunque era avvenuta successivamente, ovverosia nel febbraio 2020, agli acquisti degli immobili di p.le Sant'Antonio in Anzio, perfezionatisi nel novembre 2019 e nel gennaio 2020. 2 Lamenta altresì sul piano motivazionale la mancata disamina della copiosa documentazione prodotta dalla difesa, ivi compresi gli assegni circolari riferiti ai conti correnti intestati alla ER o cointestati con il figlio e i contratti di mutuo, a fondamento dell'acquisto diretto dei suddetti beni da parte del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione, integrante il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in ordine alle consistenze finanziarie devolute dal TA ai suddetti acquisti, censurando la presunzione, soltanto congetturale, secondo la quale costui avrebbe avuto la disponibilità di redditi elevati derivati da illeciti tributari, a sua volta impiegati per l'acquisto degli immobili in questione fittiziamente intestati alla moglie e al figlio. Rileva al riguardo, in primo luogo, l'erroneità della premessa atteso che gli accertamenti fiscali indicati, peraltro in parte annullati, non attengono ad evasioni fiscali del TA quale contribuente, ma ad atti di irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 9 d. Igs. 472/1997 per verifiche aventi ad oggetto irregolarità poste in essere da taluni clienti del suo studio professionale, ai quali soltanto sono da riferirsi le imposte evase e, in seconda battuta, che trattasi di atti tutti successivi, ad eccezione degli appartamenti siti in Anzio in piazza Sant'Antonio, alle acquisizioni immobiliari effettuate dalla moglie sin dal 1987, epoca in cui non potevano certo essere prevedibili i futuri inadempimenti tributari del marito. La difesa censura altresì sia la mancata dimostrazione di alcuna partecipazione o versamento di danaro da parte del coniuge negli acquisti dei singoli immobili, non essendo sufficiente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la prova in negativo della mancanza di redditi sufficienti all'acquisto da parte degli asseriti intestatari fittizi, sia la asserita mancanza di risorse economiche in capo alla moglie e al figlio sufficienti ad effettuare i suddetti acquisti, ampiamente smentita dalla copiosa documentazione prodotta, comprovante la derivazione della provvista impiegata dal patrimonio della ER, costituita da attività speculative di acquisti e rivendite immobiliari, quali quelli dei villini in Anzio in via Gaio n.27 (dai quali erano derivati oltre 760.000 euro), dalla vendita dell'appartamento di via Ambrosini n.3 (con un ricavo di C 460.000), dall'accensione di mutui personali, dalle entrate dei canoni degli immobili concessi in locazione e dalla quota parte di sette immobili pervenuti in eredità alla madre, per un ammontare complessivo di oltre 2 milioni di euro di entrate ricostruite anche con l'ausilio di una consulenza tecnica. A tale riguardo stigmatizza l'inconsistenza del rilievo da parte del Tribunale in ordine ai costi sostenuti dalla ricorrente per la realizzazione dei villini di via Gaio, osservando come tale attività si fosse autonomamente finanziata sia con i ricavi delle vendite di volta in volta effettuati, comprese le plusvalenze derivate dalla mancata tassazione per essere state le singole alienazioni effettuate dopo il decorso di cinque anni, sia con i mutui ottenuti, al pagamento dei cui ratei avevano regolarmente provveduto sia la ER che il figlio. 3 2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 125 cod. proc. pen., la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta disponibilità in capo all'indagato dell'appartamento sito in Roma, in via Montesanto n.7 con violazione del principio secondo il quale i beni formalmente intestati a terzi estranei possono ritenersi riconducibili all'indagato solo quando gli stessi sulla base di elementi specifici e non congetturali rientrino nella sfera degli interessi economici del reo o sussistano atti sintomatici di una simulata intestazione, requisiti entrambi del tutto carenti. Lamenta che la disamina del Tribunale si sia arrestata alla constatata incompatibilità dei redditi percepiti dalla madre che aveva finanziato il suddetto acquisto con l'accrescimento del suo patrimonio immobiliare, senza alcuno scrutinio in positivo del versamento della provvista necessaria al suo acquisto da parte dell'indagato, né l'evidenziazione di alcun elemento che consentisse di riferire a quest'ultimo un potere di fatto sull'immobile, desunto in via del tutto congetturale da una pretesa capacità decisionale sull'acquisizione del bene, così come dalla gestione da parte di costui di altri immobili al posto del figlio, laddove, invece, il danaro versato per la compravendita, avvenuta nel 2010, ossia ben nove anni prima del disposto sequestro, proveniva da conti intestati esclusivamente alla ER D'RO, dotata della relativa capacità economica e dall'accensione di un mutuo, da costei personalmente contratto, per 200.000 euro. 2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 267, primo comma, 271 cod. proc. pen. e 15 Cost. per essere stati i decreti autorizzativi così come quelli di proroga delle intercettazioni telefoniche emessi in assenza dei gravi indizi di reato, e della conseguente inutilizzabilità del compendio captato, rilevando in primo luogo come si trattasse di conversazioni di natura strettamente personale esulanti dall'indagine afferente ai reati di cui agli artt. 2 e 8 d. Igs. 74/2000 a carico del TA, in secondo luogo, come la ER fosse rispetto ad essa del tutto estranea e, da ultimo, che nessuna delle due utenze era intestata all'indagato, essendo entrambe riconducibili alla moglie senza che fino a quel momento fosse emerso alcun elemento che consentisse di supporne il coinvolgimento nelle condotte delittuose. All'udienza di discussione il difensore della ricorrente, nel chiedere l'accoglimento del ricorso, ha tuttavia precisato di rinunciare al terzo motivo stante il dissequestro dell'immobile di via Monte Santo, medio tempore disposto dal Gip del Tribunale di Velletri, e la conseguente restituzione del cespite all'avente diritto CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo ed il secondo motivo, tra loro intrinsecamente connessi attenendo entrambi ai presupposti del sequestro esteso ai beni immobili nella formale 4 titolarità della parte ricorrente e perciò suscettibili di esame congiunto, non possono ritenersi ammissibili. Con riguardo alla applicabilità della misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni solo formalmente o fittiziamente intestati a persona estranea al reato, va ricordato che il giudice è gravato di uno specifico onere di motivazione in ordine al fatto che detti beni siano nella disponibilità effettiva del soggetto indagato atteso che i beni in ordine ai quali deve intervenire il vincolo cautelare reale devono porsi, laddove non sia possibile fare ricorso al sequestro in via diretta, in rapporto di equivalenza rispetto al valore rappresentato pur sempre dal profitto del reato che costituisce il parametro primario cui rapportare la misura (tra le altre, Sez. 6, n. 18766 del 18/02/2014, dep. 06/05/2014, Giacchetto, Rv. 259131; Sez. 2, n. 5657 del 28/01/2014, dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Scozzaro, Rv. 258210). Se è vero che, nell'ambito di tale onere argomentativo, è stato affermato da questa Corte non essere sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo alla persona estranea, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, ovverosia il solo fatto negativo relativo alle ragioni per le quali il terzo non potrebbe essere l'effettivo acquirente dei beni apparentemente nella sua titolarità, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico dell'organo dell'accusa, della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato (Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, dep. 10/09/2015, Oksanych, Rv. 264763; Sez. 3, Sentenza n. 35771 del 20/01/2017, Akhnnedova, Rv. 270798), va tuttavia rilevato che la difesa confonde la dimostrazione da dare in positivo, che riguarda la disponibilità dei beni in capo all'indagato, con il versamento della provvista necessaria al loro acquisto. Mentre tale ultimo elemento è già insisto all'interno dell'accertamento compiuto dai giudici della cautela il quale si fonda, stando al fumus commissi delicti, su una pluralità di reati tributari con ingentissime evasioni di imposta contestati all'indagato e, conseguentemente, dalle relative sopravvenienze attive derivate dagli inadempimenti nei confronti del Fisco tali da potergli consentire di reinvestire il danaro sotto mentite spoglie ottenendone il coevo obiettivo di sottrarli alle pretese dell'Erario, il concetto di disponibilità, che trova il suo fondamento normativo nell'art. 12 bis d. Igs. 74/2000, concerne, invece, la relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, e dunque riconducibile alla nozione civilistica di possesso, ancorchè la proprietà dello stesso risulti formalmente in capo ad un terzo (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci e altri, Rv. 255950). E' proprio nella divergenza tra l'assetto giuridico formale e la realtà sostanziale che risiede il presupposto della confisca per equivalente, costituito dall'accertamento della riconducibilità di fatto, sulla base di elementi specifici e dunque non congetturali, del bene attinto dalla misura alla sfera degli interessi economici del reo e, nella fase cautelare in cui il 5 provvedimento emesso è il sequestro preventivo, dell'indagato (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola ed altri, Rv. 252378). Ciò premesso, l'ordinanza impugnata risulta avere fornito ampia motivazione, resa in maniera non certo apparente e, dunque, insindacabile da parte di questa Corte, delle ragioni per le quali i beni immobili sequestrati debbano ricondursi, sempre nei limiti del criterio probabilistico proprio della fase cautelare, all'indagato. I giudici capitolini hanno infatti posto in rilievo non solo come le condizioni reddituali e patrimoniali della parte istante non giustificassero gli ingenti esborsi sostenuti per l'acquisto degli immobili apparentemente nella sua proprietà, ma altresì la condotta uti dominus tenuta sugli stessi beni dal padre, che, al di là della formalizzazione del divorzio dalla moglie intervenuta in prossimità agli ultimi accertamenti fiscali notificati all'indagato, malgrado un rapporto interpersonale connotato da contatti continuativi tra i coniugi e da una mai cessata comunanza di intenti e, dunque nell'ambito di un clima distonico rispetto all'esperita azione giudiziaria finalizzata alla cessazione degli effetti del matrimonio, era comunque colui che decideva l'entità dei canoni da applicare agli appartamenti concessi in locazione, ne riscuoteva gli importi controllandone il regolare versamento da parte degli inquilini, programmava e deliberava gli acquisti delle nuove unità immobiliari quali quelle di piazzale Sant'Antonio, così come delle unità da vendere per finanziare il relativo investimento (v. il locale commerciale di via Muggia a Roma anch'esso nella titolarità del figlio), si occupava delle richieste di mutuo e ne pagava personalmente i relativi ratei. Trattasi all'evidenza di condotte tutte sintomatiche della titolarità in capo a costui della gestione tanto ordinaria quanto straordinaria degli immobili attinti dal vincolo cautelare, a confutare le quali non valgono le disquisizioni in ordine alla anteriorità temporale di taluni dei suddetti acquisti, posto che l'ordinanza impugnata ben evidenzia come già a partire dal 2011 LU TA fosse incorso, stando ai capi di imputazione, in ingenti inadempimenti tributari e come comunque l'obiettivo da costui perseguito fosse anche quello, in una gestione evidentemente priva della necessaria trasparenza, di sottrarre il suo patrimonio alle pretese dell'Erario. Né alcun pregio rivestono i rilievi difensivi con cui si vorrebbe limitare alle sole sanzioni amministrative, evidentemente anch'esse contestate all'indagato, l'aggressione del profitto conseguente ai numerosi reati tributari in contestazione che neppure la difesa mette in discussione. Quanto alle plurime contestazioni svolte in ordine all'insufficienza delle risorse economiche del ricorrente, trattasi di doglianze che, proponendo una lettura alternativa degli elementi passati in rassegna dai giudici del riesame, attaccano l'ordinanza impugnata esclusivamente sul piano della logicità motivazionale e, come tali non deducibili in questa sede. In ogni caso, il Tribunale capitolino, lungi dall'aver ignorato le censure dell'istante, ha compiutamente risposto sul punto non 6 solo evidenziando l'esiguità dei redditi personali percepiti dalla ER D'RO negli anni tra il 2008 ed il 2019 e a fortiori del figlio, percettore di modesti redditi, ma altresì confutando l'eccepito accrescimento delle sue entrate per effetto dell'implementazione patrimoniale conseguente all'operazione speculativa compiuta con l'acquisto del terreno ubicato in Anzio, poi diventato via Gaio, e la realizzazione su di esso di una serie di villini con destinazione abitativa: dirimente risulta il rilievo secondo il quale, proprio muovendo dalla consulenza della difesa, le somme in uscita si equivalgono nelle annualità complessivamente considerate a quelle in entrata, dovendo peraltro aggiungersi alle prime i costi sostenuti per la realizzazione dei villini e per il rimborso dei mutui. A fronte di una così articolata motivazione, per nulla mancante o meramente apparente, i motivi di ricorso ripropongono, invece, le medesime deduzioni in fatto, già precedentemente svolte e puntualmente disattese dai giudici del riesame, lamentando, sotto l'apparente deduzione di vizi attinenti alla violazione di legge, un'errata valutazione della documentazione prodotta, profilo questo alla radice precluso al sindacato di questa Corte stante il divieto fissato dall'art. 325 cod. proc. pen., ed introducendo disquisizioni di merito che esulano anch'esse dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità. 2. Il terzo motivo risulta invece rinunciato per sopravvenuta carenza di interesse avendo il ricorrente ottenuto, successivamente alla proposizione del presente ricorso, il dissequestro dell'immobile di via Montesanto a Roma e la sua conseguente restituzione, con conseguente caducazione dei presupposti per una pronuncia ad opera di questa Corte. 3. Il quarto motivo relativo all'eccepita inutilizzabilità del compendio intercettato per vizi afferenti tanto ai decreti autorizzativi iniziali quanto alle successive proroghe non può, invece, ritenersi ammissibile. Va infatti rilevato che nessuna contestazione sul punto risulta essere stata mai devoluta al Tribunale capitolino. Ebbene, nel giudizio di riesame, pur informato al principio decisorio, il quale si sostanzia nel potere per il Tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare (Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015 - dep. 28/01/2016, Lomonaco, Rv. 266003), resta ferma la regola secondo la quale la parte impugnante ha comunque l'onere di specificare le proprie doglianze, così da provocare risposte adeguate e complete da parte del giudice adito, il quale può altrimenti ritenere adempiuto il sindacato demandatogli alla verifica, in presenza di un provvedimento motivato, alla verifica dei presupposti essenziali, legittimanti l'adozione della misura a condizione che dimostri di averli valutati. 7 Peraltro, le devolute censure incorrono nella censura di inammissibilità anche in ragione del concorrente profilo della loro natura squisitamente fattuale, tale da sollecitare un sindacato di merito sul contenuto delle intercettazioni captate, sulla loro riferibilità all'utenza in uso all'indagato e sullo spessore degli indizi di reato posti a fondamento della richiesta, palesemente inibito a questa Corte di legittimità Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in data 28.9.2022