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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/07/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7862/2016 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 14.7.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 7862/2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , elettivamente domiciliati in Foggia
[...] C.F._2 alla via Napoli n. 6/D, presso lo studio dell'avv. Michele Colangelo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTI APPELLANTI –
CONTRO
c.f. , quale titolare della Controparte_1 C.F._3 ditta “IN Soluzioni Elettriche”, elettivamente domiciliato in Via De
Pretis 23 - Serracapriola, presso lo studio dell'avv. TT NZ, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE APPELLATA
Avverso: la sentenza n. 240/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lucera, depositata in data 27.04.2016 e non notificata TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_2 epigrafe, chiedendo di accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
75/2011, con ogni conseguente effetto di legge;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
, ritualmente costituitosi, ha chiesto di rigettare Controparte_1
l'appello proposto dai sig.ri e , in Parte_1 Parte_2 quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
In primo grado, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 75/2011, emesso dal Giudice di
Pace di Torremaggiore, a mezzo del quale sono stati intimati al pagamento della somma pari ad € 1.800,00 oltre interessi legali e spese di procedura,
a saldo della fattura n. 006 del 01.04.2011 scaduta e insoluta, relativa ai lavori di installazione di un nuovo impianto elettrico effettuato dall'appellato presso l'immobile sito in Serracapriola alla Via Trinità n. 11.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto il loro difetto di legittimazione passiva: per non essere il proprietario dell'abitazione Parte_2 oggetto dei lavori;
per aver commissionato i lavori di Parte_1 rifacimento dell'impianto elettrico alla “IN Soluzioni Elettriche” ma alla “Edilserra” di . Persona_1
Il giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 75/2011 e tutti gli atti dipendenti dal medesimo, condannando altresì gli opponenti al pagamento delle spese di lite ex art 93 c.p.c. e di CTU.
Proc. n. 7862/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Gli appellanti censurano, con il primo motivo di gravame, la nullità della sentenza impugnata ex art 132 c.p.c., per l'omessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di prime cure, nel disattendere ogni corretta applicazione in materia dell'onere della prova, ha ritenuto erroneamente provato il contratto tra le parti in causa, anche se non consacrato in forma scritta, omettendo di pronunciarsi sulla preliminare eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva in capo agli opponenti.
Con il terzo motivo, infine, gli odierni appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui sono stati condannati alla refusione delle spese di lite e di CTU.
Le doglianze sono infondate e vanno disattese.
Il primo e il secondo motivo di appello, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e non sono meritevoli di accoglimento.
Nessuno dei profili di nullità del provvedimento, come sollevati da parte appellante, può dirsi ricorrere nel caso di specie. Premesso, infatti, che per espressa disposizione di legge, contenuta appunto nell'art.132 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione ben può essere, come avvenuto nel caso di specie, concisa, il giudicante ha compiutamente ed esaustivamente espresso, nella parte motiva del provvedimento, l'iter logico argomentativo sotteso alla decisione. Dall'esame della documentazione versata in atti, dalle deposizioni oggetto di testimonianza diretta e dalle risultanze della espletata CTU, il giudice di primo grado ha ritenuto provato il negozio giuridico intercorso tra le parti in causa,
l'esecuzione a regola d'arte dei lavori indicati in fattura e la corretta quantificazione del corrispettivo richiesto.
D'altra parte, dall'esame stesso delle doglianze e delle considerazioni in diritto contenute nell'atto di appello si comprende come parte appellante abbia ben compreso le ragioni di diritto poste dal giudicante a fondamento della sentenza impugnata.
Proc. n. 7862/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Anche il secondo motivo di gravame non merita accoglimento. Risulta evidente come il giudice di prime cure abbia fatto un buon governo del suo potere discrezionale di valutazione della prova, correttamente applicando i principi normativi in materia di valutazione del materiale probatorio offerto dalle parti. Ed invero, secondo il costante orientamento giurisprudenziale,
“La stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia” (Cass. Civ., Sez.I, 5 agosto 2016,
n. 16530; Cass. 26 ottobre 2009, n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del 16 luglio
1983).
Ne consegue che la prova del contratto può essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art
2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più
d'una, della concordanza (Cass. Civ., Sez. I, 24 maggio 2018, n. 12971).
Nel caso di specie, il primo giudice ha correttamente valorizzato e posto alla base della sua decisione la deposizione del teste il Testimone_1 quale, escusso all'udienza del 28.03.2014, ha dichiarato di aver partecipato ad un incontro tra le parti in causa, avvenuto intorno alla metà di maggio
2010, presso l'abitazione della . Parte_1
Il teste ha aggiunto che, in occasione di tale incontro, i germani Parte_2
e , entrambi presenti nel corso della trattativa,
[...] Parte_1 dopo aver preso visione del preventivo di spesa, hanno conferito incarico al
IN per eseguire i lavori di costruzione del nuovo impianto elettrico, impegnandosi personalmente a corrispondergli il compenso pattuito.
Il teste, terzo ed indifferente rispetto alle parti in causa, risulta attendibile perché la sua deposizione è ricca di particolari ed è anche, in talune parti, caratterizzata da usuali dimenticanze, proprie del trascorrere del tempo
(«non ricordo la data precisa, ma ricordo che era la metà di maggio 2010»).
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha implicitamente rigettato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva (i.e. titolarità passiva del rapporto obbligatorio) in capo ai resistenti, ritenendoli titolari del lato passivo del rapporto azionato.
Proc. n. 7862/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Del resto, gli odierni appellanti non hanno contestato l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di costruzione del nuovo impianto elettrico, né è emerso nel corso dell'istruttoria documentale e dell'espletata prova testimoniale,
l'esistenza di un eventuale contratto di subappalto tra la ditta CP_2 ed il .
[...] Controparte_1
Dalla lettura della relazione peritale in atti emerge altresì che il compenso richiesto da , in qualità di titolare della ditta “IN Controparte_1
Soluzioni Elettriche”, risulta congruo rispetto alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere eseguite presso l'immobile sito in Serracapriola Via
Trinità n. 11.
In particolare, il nominato C.T.U. ing. , previa ispezione Persona_2 dei luoghi, ha quantificato il costo dei lavori per la costruzione del nuovo impianto elettrico nella misura pari ad € 1.869,60, iva inclusa;
somma coerente con quella indicata nella fattura n. 006/2011 oggetto del D.I. opposto.
Va anche rigettato il terzo motivo di appello, avendo il giudice di primo grado, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., correttamente condannato gli opponenti soccombenti al pagamento delle spese di lite e di CTU, calcolate in modo proporzionato al valore della domanda.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente la piena prova del contratto stipulato tra le parti in causa, sia dal punto di vista dell'an, sia dal punto di vista del quantum, correttamente rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
75/2011.
Per tali motivi, l'appello va rigettato con condanna dell'appellante siccome soccombente (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), al rimborso delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ.
n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte
(e, dunque, esclusa la fase istruttoria poiché non espletata), ai valori medi
Proc. n. 7862/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
(art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore della controversia non superiore ad € 5.200,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.), in favore dell'avv. NZ TT dichiaratosi antistatario.
Si dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.P.R. 30.5.02 n.
115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado n. 240/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lucera;
2. condanna gli appellanti al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese di lite pari alla somma di € 1.701,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, in favore dell'avv. NZ TT dichiaratosi antistatario.
3. dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.P.R.
30.5.02 n. 115.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 7862/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 14.7.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 7862/2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , elettivamente domiciliati in Foggia
[...] C.F._2 alla via Napoli n. 6/D, presso lo studio dell'avv. Michele Colangelo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTI APPELLANTI –
CONTRO
c.f. , quale titolare della Controparte_1 C.F._3 ditta “IN Soluzioni Elettriche”, elettivamente domiciliato in Via De
Pretis 23 - Serracapriola, presso lo studio dell'avv. TT NZ, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE APPELLATA
Avverso: la sentenza n. 240/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lucera, depositata in data 27.04.2016 e non notificata TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_2 epigrafe, chiedendo di accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
75/2011, con ogni conseguente effetto di legge;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
, ritualmente costituitosi, ha chiesto di rigettare Controparte_1
l'appello proposto dai sig.ri e , in Parte_1 Parte_2 quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
In primo grado, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 75/2011, emesso dal Giudice di
Pace di Torremaggiore, a mezzo del quale sono stati intimati al pagamento della somma pari ad € 1.800,00 oltre interessi legali e spese di procedura,
a saldo della fattura n. 006 del 01.04.2011 scaduta e insoluta, relativa ai lavori di installazione di un nuovo impianto elettrico effettuato dall'appellato presso l'immobile sito in Serracapriola alla Via Trinità n. 11.
In particolare, gli opponenti hanno dedotto il loro difetto di legittimazione passiva: per non essere il proprietario dell'abitazione Parte_2 oggetto dei lavori;
per aver commissionato i lavori di Parte_1 rifacimento dell'impianto elettrico alla “IN Soluzioni Elettriche” ma alla “Edilserra” di . Persona_1
Il giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 75/2011 e tutti gli atti dipendenti dal medesimo, condannando altresì gli opponenti al pagamento delle spese di lite ex art 93 c.p.c. e di CTU.
Proc. n. 7862/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Gli appellanti censurano, con il primo motivo di gravame, la nullità della sentenza impugnata ex art 132 c.p.c., per l'omessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
Con il secondo motivo, gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di prime cure, nel disattendere ogni corretta applicazione in materia dell'onere della prova, ha ritenuto erroneamente provato il contratto tra le parti in causa, anche se non consacrato in forma scritta, omettendo di pronunciarsi sulla preliminare eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva in capo agli opponenti.
Con il terzo motivo, infine, gli odierni appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui sono stati condannati alla refusione delle spese di lite e di CTU.
Le doglianze sono infondate e vanno disattese.
Il primo e il secondo motivo di appello, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e non sono meritevoli di accoglimento.
Nessuno dei profili di nullità del provvedimento, come sollevati da parte appellante, può dirsi ricorrere nel caso di specie. Premesso, infatti, che per espressa disposizione di legge, contenuta appunto nell'art.132 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione ben può essere, come avvenuto nel caso di specie, concisa, il giudicante ha compiutamente ed esaustivamente espresso, nella parte motiva del provvedimento, l'iter logico argomentativo sotteso alla decisione. Dall'esame della documentazione versata in atti, dalle deposizioni oggetto di testimonianza diretta e dalle risultanze della espletata CTU, il giudice di primo grado ha ritenuto provato il negozio giuridico intercorso tra le parti in causa,
l'esecuzione a regola d'arte dei lavori indicati in fattura e la corretta quantificazione del corrispettivo richiesto.
D'altra parte, dall'esame stesso delle doglianze e delle considerazioni in diritto contenute nell'atto di appello si comprende come parte appellante abbia ben compreso le ragioni di diritto poste dal giudicante a fondamento della sentenza impugnata.
Proc. n. 7862/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Anche il secondo motivo di gravame non merita accoglimento. Risulta evidente come il giudice di prime cure abbia fatto un buon governo del suo potere discrezionale di valutazione della prova, correttamente applicando i principi normativi in materia di valutazione del materiale probatorio offerto dalle parti. Ed invero, secondo il costante orientamento giurisprudenziale,
“La stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia” (Cass. Civ., Sez.I, 5 agosto 2016,
n. 16530; Cass. 26 ottobre 2009, n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del 16 luglio
1983).
Ne consegue che la prova del contratto può essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art
2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più
d'una, della concordanza (Cass. Civ., Sez. I, 24 maggio 2018, n. 12971).
Nel caso di specie, il primo giudice ha correttamente valorizzato e posto alla base della sua decisione la deposizione del teste il Testimone_1 quale, escusso all'udienza del 28.03.2014, ha dichiarato di aver partecipato ad un incontro tra le parti in causa, avvenuto intorno alla metà di maggio
2010, presso l'abitazione della . Parte_1
Il teste ha aggiunto che, in occasione di tale incontro, i germani Parte_2
e , entrambi presenti nel corso della trattativa,
[...] Parte_1 dopo aver preso visione del preventivo di spesa, hanno conferito incarico al
IN per eseguire i lavori di costruzione del nuovo impianto elettrico, impegnandosi personalmente a corrispondergli il compenso pattuito.
Il teste, terzo ed indifferente rispetto alle parti in causa, risulta attendibile perché la sua deposizione è ricca di particolari ed è anche, in talune parti, caratterizzata da usuali dimenticanze, proprie del trascorrere del tempo
(«non ricordo la data precisa, ma ricordo che era la metà di maggio 2010»).
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha implicitamente rigettato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva (i.e. titolarità passiva del rapporto obbligatorio) in capo ai resistenti, ritenendoli titolari del lato passivo del rapporto azionato.
Proc. n. 7862/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Del resto, gli odierni appellanti non hanno contestato l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di costruzione del nuovo impianto elettrico, né è emerso nel corso dell'istruttoria documentale e dell'espletata prova testimoniale,
l'esistenza di un eventuale contratto di subappalto tra la ditta CP_2 ed il .
[...] Controparte_1
Dalla lettura della relazione peritale in atti emerge altresì che il compenso richiesto da , in qualità di titolare della ditta “IN Controparte_1
Soluzioni Elettriche”, risulta congruo rispetto alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere eseguite presso l'immobile sito in Serracapriola Via
Trinità n. 11.
In particolare, il nominato C.T.U. ing. , previa ispezione Persona_2 dei luoghi, ha quantificato il costo dei lavori per la costruzione del nuovo impianto elettrico nella misura pari ad € 1.869,60, iva inclusa;
somma coerente con quella indicata nella fattura n. 006/2011 oggetto del D.I. opposto.
Va anche rigettato il terzo motivo di appello, avendo il giudice di primo grado, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., correttamente condannato gli opponenti soccombenti al pagamento delle spese di lite e di CTU, calcolate in modo proporzionato al valore della domanda.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente la piena prova del contratto stipulato tra le parti in causa, sia dal punto di vista dell'an, sia dal punto di vista del quantum, correttamente rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
75/2011.
Per tali motivi, l'appello va rigettato con condanna dell'appellante siccome soccombente (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), al rimborso delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ.
n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte
(e, dunque, esclusa la fase istruttoria poiché non espletata), ai valori medi
Proc. n. 7862/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
(art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore della controversia non superiore ad € 5.200,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.), in favore dell'avv. NZ TT dichiaratosi antistatario.
Si dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.P.R. 30.5.02 n.
115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado n. 240/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lucera;
2. condanna gli appellanti al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese di lite pari alla somma di € 1.701,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, in favore dell'avv. NZ TT dichiaratosi antistatario.
3. dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.P.R.
30.5.02 n. 115.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 7862/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 6