Art. 1.
Oggetto e finalita' della delega
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, uno o piu' decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualita' e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 .
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Oggetto e finalita' della delega
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, uno o piu' decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualita' e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 .
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.