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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3468/2024 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 218/2024 TRA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano De Parte_1
Stefano, congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato Nicola Sammartino, giusta procura apposta in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia, alla via G. Marconi 87; APPELLANTE E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Esposito, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gragnano alla via Castellammare 263. APPELLATO
********* CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. l'appellante ha rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 25 novembre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, la parte appellante si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nell'accoglimento del gravame. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gragnano Manzo Gennaro e CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., per sentir dichiarare la CP_1 esclusiva responsabilità del Manzo, nella qualità di proprietario del veicolo Ford Fiesta tg. DG338EC, nella produzione del sinistro e, per l'effetto, condannare il sig. e la Compagnia convenuta al pagamento della Controparte_3 somma, che si quantifica in euro 4.426,03 i.v.a. esclusa, per le necessarie riparazioni e sostituzioni al veicolo Audi Q3 tg. GB853FA. A tal fine deduceva che: il 3. 6.2020, verso le ore 20:30, in Gragnano, alla via Madonna delle Grazie, il veicolo tipo Audi Q3 targato GB853FA, di sua proprietà, veniva coinvolto in un sinistro stradale causato esclusivamente dal conducente del veicolo Ford Fiesta DG338EC; nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, giunto all'altezza dell'intersezione della via Madonna delle Grazie con la via Dante Alighieri il proprio autoveicolo veniva investito dal veicolo tipo Ford Fiesta targato DG338EC il quale, giunto alla richiama intersezione, non arrestava la propria marcia, in ossequio alla segnaletica “stop”, e si immetteva nel flusso veicolare della circolazione, urtando e danneggiando, con la parte anteriore e laterale destra la parte laterale sinistra del veicolo dell'attrice; quest'ultima, nel cercare di evitare la collisione, perdeva il controllo del veicolo, rovinando con la propria parte antero-laterale destra contro un muro di cinta delimitante il margine destro della carreggiata di via Madonna delle Grazie;
i danni conseguenti al sinistro veniva quantificati in euro 4.426,03. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava la domanda, chiedendone il rigetto;
eccepiva l'inammissibilità della stessa, la nullità dell'atto di citazione, l'improponibilità della domanda per non essere la dinamica coerente coi danni riportati dai veicoli;
infine, eccepiva l'inammissibilità del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria e la mancanza di prova dei fatti e dell'assenza di colpa in capo all'attore nella produzione dell'evento. restava, invece, contumace. Controparte_3
Espletata l'attività istruttoria mediante l'escussione dei testimoni e disposta c.t.u., con sentenza n. 218/2024 il giudice di Pace di Gragnano accoglieva parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiarava la responsabilità da parte del conducente della Ford Fiesta nel sinistro per cui era causa, condannando tutti i convenuti in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice di euro 1500,00, oltre gli interessi legali dall'evento e sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dell'attore delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 700,00 oltre euro 150,00 per spese e rimb forf. del 15% ex art 2 Dm 55 del 2014 oltre VA e Cpa con attribuzione in favore dell'avv. Massimo Fiorentino dichiaratosi anticipatario.
1.1. Con atto notificato in data 22.07.2024 all'impresa assicuratrice, Parte_1 ha proposto appello chiedendo, in riforma alla suindicata sentenza,
[...] la condanna al pagamento della maggior somma a titolo di risarcimento del danno diretto subìto dall'Audi Q3 tgt GB853FA in occasione del sinistro per cui è causa, della somma di danaro pari a euro 1.832,65, oltre VA ( pari a euro 403,18 ), per complessivi euro 2.235,83, come quantificato dal Consulente tecnico di Ufficio;
ovvero, alla somma di danaro pari a euro 1.991,55 oltre VA (euro 438,14), per complessivi euro 2.429,69 come quantificata dal Consulente tecnico di parte appellata, soc. ; ovvero ancora, a quella diversa CP_4 somma, maggiore che l'adito Giudice vorrà liquidare in Sua Giustizia, detratto quanto già riconosciuto dal giudice di prime cure. A fondamento dell'appello ha dedotto: a) la errata valutazione degli allegata e probata partium;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., vizio di motivazione, in relazione a un fatto decisivo della controversia;
b) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia;
c) la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., oltre che 91 e 92 c.p.c.; d) la violazione artt. 91 e 92 c.p.c. nonché violazione del DM 147 del 2022.
opponendosi all'appello, ha eccepito l'infondatezza della CP_5 domanda, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese;
in subordine, ha chiesto di contenere la condanna nei limiti dell'importo quantificato dal CTU. 2. In limine litis va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.1. Sempre in via preliminare, priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione della prescrizione contemplata dalla formulazione dell'art. 342, commi 1 e 2 c.p.c. A norma dell'art. 342, comma 1, c.p.c., la motivazione dell'appello deve contenere: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La giurisprudenza, pronunciatasi sull'interpretazione della norma, ha ritenuto che gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal d.l. 22-06- 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7-8-2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da controparte a quella di primo grado (Cass. civ., sez. un., 16.11.17 n. 27199; conf., Cass., civ., ord., 30.05.2018, n. 13535; Cass. civ., ord., 8.9.2020 n. 18699). Nella specie, parte appellante ha lamentato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie nonché il vizio di motivazione;
ha descritto dettagliatamente le ragioni degli asseriti errori;
ha richiesto la condanna al risarcimento del danno subito. L'atto di appello contiene, pertanto, elementi sufficienti per la individuazione sia del petitum che della causa petendi della domanda.
3. Nel merito, in ordine al primo motivo di censura si espone quanto segue. L'oggetto di doglianza è costituito dall'accertamento circa l'errata quantificazione della somma di euro 1.500,00, frutto di una “palese assenza dell'iter logico- giuridico”. Il giudice di prime cure, sulla base del compendio probatorio versato in atti (le risultanze della CTU e della CTP, il modello CAI e le dichiarazioni testimoniali), ha riconosciuto in favore dell'attrice la somma di euro 1.500,00 a titolo di ristoro dei danni diretti. Sulla base della prospettazione di parte appellante, è assente nella parte motiva della sentenza del giudice di prime cure qualsivoglia argomentazione in ordine alla giunta quantificazione della somma di euro 1.500,00, indicata nel dispositivo. Invero, sostiene parte appellante, che il giudice di prime cure se avesse correttamente vagliato le inferenze istruttorie – richiamate a fondamento della decisione – sarebbe giunto a una somma diversa da quella, poi, riconosciuta. In particolare, ponendo l'accento sui documenti prodotti in primo grado, parte appellante richiama la consulenza tecnica di parte convenuta , redatta CP_1 dallo Studio di Infortunistica Gaetano Falanga di Napoli, ove risulta una valutazione maggiore del danno pari ad euro 1.991,55 oltre VA (euro 438,14), per complessivi euro 2.429,69; nonché la stessa c.t.u. espletata in primo grado che riporta e quantifica il danno diretto in euro 1.832,65, oltre VA, pari a euro 403,18, per complessivi euro 2.235,83. Invero, parte appellante ha depositato la perizia redatta dal fiduciario di
[...] con allegate foto del veicolo danneggiato, in cui il danno è stimato CP_1 in euro 2.429,69. Dalla disamina della relazione di consulenza tecnica d'ufficio – risultante del fascicolo di primo grado acquisito agli atti – emerge che l'autoveicolo danneggiato Audi Q3 non veniva sottoposto alle operazioni peritali, poiché era stata oggetto di alienazione. Tuttavia, raffrontando la dinamica del sinistro con la produzione fotografica in atti, il consulente giungeva alla conclusione che la conformazione dello stato dei luoghi risultava coerente con l'urto diretto, mentre, per quanto concerneva l'urto indiretto, evidenziava che l'estensione del danno e profondità del veicolo attoreo mal si conciliavano con urto contro ostacolo fisso posto alla propria destra nel senso di percorrenza. I danni derivanti dall'urto diretto venivano quantificati in euro 2.235,83, individuando quali voci danno “parafango ant. Xs;
; CP_6 CP_7
Non essendovi valide ragioni per discostarsi dalla relazione peritale, svolta con criteri logici e fondata sull'attento esame della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, il primo motivo di appello va accolto.
3.1. Per quanto concerne la doglianza relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c. per pretermessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sulla liquidazione del danno da svalutazione monetaria, la censura va accolta. Secondo la giurisprudenza condivisa dal Tribunale, “Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. civ., sentenza n. 5234 del 10-3-2006; Cass. civ., ordinanza n. 8766 del 10-4-2018; Cass. civ., ordinanza n. 2979 del 1-2-2023). Va rammentato che “in ordine alla liquidazione del danno e ai criteri seguiti in proposito dal tribunale, che nel caso di domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione” (Cass. civ., 18243/2015, 4028/2017).
3.2. Va ora esaminato il terzo motivo, con specifico riferimento alla mancata liquidazione dei costi della consulenza tecnica di parte. Sul punto, è stato affermato che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)”. Alla luce dell'indirizzo ermeneutico, le spese della consulenza tecnica di parte possono essere annoverate nelle spese processuali ex art. 91 c.p.c. L'art. 91 c.p. deve coniugarsi con l'art. 92 c.p.c., che prevede la facoltà del giudice di escludere dalla ripetizione delle spese della parte vincitrice, le spese che si connotano in termini eccessivi o superflui. Sono da considerarsi esorbitanti quelle spese effettuate, a titolo esemplificativo, per la nomina di consulenti di parte allorquando la difficoltà della causa poteva essere superata ovvero lo scopo poteva essere raggiunto con l'esperimento di altri strumenti processuali. Sono, invece, ritenute superflue quelle spese affrontate dalla parte che non hanno apportato alcun significativo dato da porre a fondamento della decisione. Nella specie, la consulenza tecnica d'ufficio ha rappresentato, di per sé, strumento in grado di districare la questione circa la corrispondenza del dato sostanziale alla ricostruzione operata dalla parte appellante. La perizia di parte si è limitata a quantificare le voci di danno, ma non ha contribuito anche a lumeggiare le sorgenti causative dei danni, nel senso di avvallare la tesi difensiva di parte appellante apparendo come un semplice preventivo di spesa. Pertanto, la somma sborsata dall'attrice per la nomina del consulente di parte devono riconoscersi ma nella misura ridotta di euro 80,00 in ragione dell'esiguità del lavoro svolto dall'ausiliario di parte e del minimo apporto fornito al giudizio.
3.3. L'appellante ha, poi, lamentato la violazione degli artt. 91 e 92, nonché violazione del DM 147/2022. Le spese vive riconosciute in primo grado e quantificate in euro 150,00 vanno rideterminate. Invero, sulla scorta della documentazione agli atti (ricevute c.u.; marche cancelleria;
notifica atto di citazione, certificati cronologici P.R.A.; intimazione teste), deve essere riconosciuta la somma di euro 26,27 per spese di notifica dell'atto di citazione, euro 174,00, per marca da bollo e contributo unificato, euro 25,00, per certificato cronologico al P.R.A su auto attorea, euro 6,00, per ispezione al P.R.A su auto convenuta, euro 6,40, per raccomandata a/r intimazione teste. Pertanto, va riconosciuta la somma di euro 237,67 per spese vive, cui va, per le ragioni esposte in precedenza, sommata la somma di euro 80,00 per spese di c.t.p.
3.4. Fondata, infine, è anche la censura relativa alla liquidazione delle spese di lite che risulta effettuata in misura inferiore ai minimi previsti nei parametri stabiliti dal d.m. 55/2014 per le controversie innanzi al giudice di pace di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00. Al di là della circostanza che nella specie, anche per il giudizio svoltosi innanzi al giudice di pace (conclusosi nel 2024) andavano, e vanno, applicati i parametri di cui al D.M. 147/2022 - va, difatti, evidenziato che, con riferimento alla disciplina delle spese processuali, i parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che li preveda e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate (in termini giurisprudenza consolidata;
da ultimo, Cass. 13.11.2020 n. 25788) – gli stessi vanno rideterminati nella misura compresa tra i minimi e medi, tenuto conto del valore della controversia. del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate e la liquidazione quantificata nel complessivo importo di euro 900,00. 4. In ragione dell'accoglimento del gravame, le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza degli appellati e si liquidano, di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, nella misura compresa tra i minimi e medi, tenuto conto del valore della controversia prossimo allo scaglione inferiore, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, da distrarre in favore degli avvocati Gaetano De Stefano e Nicola Sammartino dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., e in solido, al Controparte_3 pagamento in favore di , a titolo di risarcimento danni, Parte_1 della complessiva somma di euro 2.235,83, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data odierna sino al soddisfo;
B. in riforma delle spese di lite riconosciute in primo grado, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e CP_1 CP_3
in solido, al pagamento delle spese processuali di primo grado in
[...] favore di che liquida in euro 317,67 per spese vive ed Parte_1 euro 900,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarre in favore degli avvocati Gaetano De Stefano e Nicola Sammartino dichiaratisi antistatari;
C. in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 [...]
in solido, al pagamento delle spese processuali di secondo CP_3 grado in favore di che liquida in euro 174,00 per spese Parte_1 vive ed euro 1.800,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarre in favore degli avvocati Gaetano De Stefano e Nicola Sammartino dichiaratisi antistatari. Così deciso in Torre Annunziata in data 11 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano De Parte_1
Stefano, congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato Nicola Sammartino, giusta procura apposta in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia, alla via G. Marconi 87; APPELLANTE E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Esposito, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gragnano alla via Castellammare 263. APPELLATO
********* CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. l'appellante ha rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 25 novembre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, la parte appellante si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nell'accoglimento del gravame. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gragnano Manzo Gennaro e CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., per sentir dichiarare la CP_1 esclusiva responsabilità del Manzo, nella qualità di proprietario del veicolo Ford Fiesta tg. DG338EC, nella produzione del sinistro e, per l'effetto, condannare il sig. e la Compagnia convenuta al pagamento della Controparte_3 somma, che si quantifica in euro 4.426,03 i.v.a. esclusa, per le necessarie riparazioni e sostituzioni al veicolo Audi Q3 tg. GB853FA. A tal fine deduceva che: il 3. 6.2020, verso le ore 20:30, in Gragnano, alla via Madonna delle Grazie, il veicolo tipo Audi Q3 targato GB853FA, di sua proprietà, veniva coinvolto in un sinistro stradale causato esclusivamente dal conducente del veicolo Ford Fiesta DG338EC; nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, giunto all'altezza dell'intersezione della via Madonna delle Grazie con la via Dante Alighieri il proprio autoveicolo veniva investito dal veicolo tipo Ford Fiesta targato DG338EC il quale, giunto alla richiama intersezione, non arrestava la propria marcia, in ossequio alla segnaletica “stop”, e si immetteva nel flusso veicolare della circolazione, urtando e danneggiando, con la parte anteriore e laterale destra la parte laterale sinistra del veicolo dell'attrice; quest'ultima, nel cercare di evitare la collisione, perdeva il controllo del veicolo, rovinando con la propria parte antero-laterale destra contro un muro di cinta delimitante il margine destro della carreggiata di via Madonna delle Grazie;
i danni conseguenti al sinistro veniva quantificati in euro 4.426,03. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava la domanda, chiedendone il rigetto;
eccepiva l'inammissibilità della stessa, la nullità dell'atto di citazione, l'improponibilità della domanda per non essere la dinamica coerente coi danni riportati dai veicoli;
infine, eccepiva l'inammissibilità del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria e la mancanza di prova dei fatti e dell'assenza di colpa in capo all'attore nella produzione dell'evento. restava, invece, contumace. Controparte_3
Espletata l'attività istruttoria mediante l'escussione dei testimoni e disposta c.t.u., con sentenza n. 218/2024 il giudice di Pace di Gragnano accoglieva parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiarava la responsabilità da parte del conducente della Ford Fiesta nel sinistro per cui era causa, condannando tutti i convenuti in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice di euro 1500,00, oltre gli interessi legali dall'evento e sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dell'attore delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 700,00 oltre euro 150,00 per spese e rimb forf. del 15% ex art 2 Dm 55 del 2014 oltre VA e Cpa con attribuzione in favore dell'avv. Massimo Fiorentino dichiaratosi anticipatario.
1.1. Con atto notificato in data 22.07.2024 all'impresa assicuratrice, Parte_1 ha proposto appello chiedendo, in riforma alla suindicata sentenza,
[...] la condanna al pagamento della maggior somma a titolo di risarcimento del danno diretto subìto dall'Audi Q3 tgt GB853FA in occasione del sinistro per cui è causa, della somma di danaro pari a euro 1.832,65, oltre VA ( pari a euro 403,18 ), per complessivi euro 2.235,83, come quantificato dal Consulente tecnico di Ufficio;
ovvero, alla somma di danaro pari a euro 1.991,55 oltre VA (euro 438,14), per complessivi euro 2.429,69 come quantificata dal Consulente tecnico di parte appellata, soc. ; ovvero ancora, a quella diversa CP_4 somma, maggiore che l'adito Giudice vorrà liquidare in Sua Giustizia, detratto quanto già riconosciuto dal giudice di prime cure. A fondamento dell'appello ha dedotto: a) la errata valutazione degli allegata e probata partium;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., vizio di motivazione, in relazione a un fatto decisivo della controversia;
b) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia;
c) la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., oltre che 91 e 92 c.p.c.; d) la violazione artt. 91 e 92 c.p.c. nonché violazione del DM 147 del 2022.
opponendosi all'appello, ha eccepito l'infondatezza della CP_5 domanda, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto con vittoria di spese;
in subordine, ha chiesto di contenere la condanna nei limiti dell'importo quantificato dal CTU. 2. In limine litis va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.1. Sempre in via preliminare, priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione della prescrizione contemplata dalla formulazione dell'art. 342, commi 1 e 2 c.p.c. A norma dell'art. 342, comma 1, c.p.c., la motivazione dell'appello deve contenere: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La giurisprudenza, pronunciatasi sull'interpretazione della norma, ha ritenuto che gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal d.l. 22-06- 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7-8-2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da controparte a quella di primo grado (Cass. civ., sez. un., 16.11.17 n. 27199; conf., Cass., civ., ord., 30.05.2018, n. 13535; Cass. civ., ord., 8.9.2020 n. 18699). Nella specie, parte appellante ha lamentato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie nonché il vizio di motivazione;
ha descritto dettagliatamente le ragioni degli asseriti errori;
ha richiesto la condanna al risarcimento del danno subito. L'atto di appello contiene, pertanto, elementi sufficienti per la individuazione sia del petitum che della causa petendi della domanda.
3. Nel merito, in ordine al primo motivo di censura si espone quanto segue. L'oggetto di doglianza è costituito dall'accertamento circa l'errata quantificazione della somma di euro 1.500,00, frutto di una “palese assenza dell'iter logico- giuridico”. Il giudice di prime cure, sulla base del compendio probatorio versato in atti (le risultanze della CTU e della CTP, il modello CAI e le dichiarazioni testimoniali), ha riconosciuto in favore dell'attrice la somma di euro 1.500,00 a titolo di ristoro dei danni diretti. Sulla base della prospettazione di parte appellante, è assente nella parte motiva della sentenza del giudice di prime cure qualsivoglia argomentazione in ordine alla giunta quantificazione della somma di euro 1.500,00, indicata nel dispositivo. Invero, sostiene parte appellante, che il giudice di prime cure se avesse correttamente vagliato le inferenze istruttorie – richiamate a fondamento della decisione – sarebbe giunto a una somma diversa da quella, poi, riconosciuta. In particolare, ponendo l'accento sui documenti prodotti in primo grado, parte appellante richiama la consulenza tecnica di parte convenuta , redatta CP_1 dallo Studio di Infortunistica Gaetano Falanga di Napoli, ove risulta una valutazione maggiore del danno pari ad euro 1.991,55 oltre VA (euro 438,14), per complessivi euro 2.429,69; nonché la stessa c.t.u. espletata in primo grado che riporta e quantifica il danno diretto in euro 1.832,65, oltre VA, pari a euro 403,18, per complessivi euro 2.235,83. Invero, parte appellante ha depositato la perizia redatta dal fiduciario di
[...] con allegate foto del veicolo danneggiato, in cui il danno è stimato CP_1 in euro 2.429,69. Dalla disamina della relazione di consulenza tecnica d'ufficio – risultante del fascicolo di primo grado acquisito agli atti – emerge che l'autoveicolo danneggiato Audi Q3 non veniva sottoposto alle operazioni peritali, poiché era stata oggetto di alienazione. Tuttavia, raffrontando la dinamica del sinistro con la produzione fotografica in atti, il consulente giungeva alla conclusione che la conformazione dello stato dei luoghi risultava coerente con l'urto diretto, mentre, per quanto concerneva l'urto indiretto, evidenziava che l'estensione del danno e profondità del veicolo attoreo mal si conciliavano con urto contro ostacolo fisso posto alla propria destra nel senso di percorrenza. I danni derivanti dall'urto diretto venivano quantificati in euro 2.235,83, individuando quali voci danno “parafango ant. Xs;
; CP_6 CP_7
Non essendovi valide ragioni per discostarsi dalla relazione peritale, svolta con criteri logici e fondata sull'attento esame della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, il primo motivo di appello va accolto.
3.1. Per quanto concerne la doglianza relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c. per pretermessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sulla liquidazione del danno da svalutazione monetaria, la censura va accolta. Secondo la giurisprudenza condivisa dal Tribunale, “Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass. civ., sentenza n. 5234 del 10-3-2006; Cass. civ., ordinanza n. 8766 del 10-4-2018; Cass. civ., ordinanza n. 2979 del 1-2-2023). Va rammentato che “in ordine alla liquidazione del danno e ai criteri seguiti in proposito dal tribunale, che nel caso di domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione” (Cass. civ., 18243/2015, 4028/2017).
3.2. Va ora esaminato il terzo motivo, con specifico riferimento alla mancata liquidazione dei costi della consulenza tecnica di parte. Sul punto, è stato affermato che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)”. Alla luce dell'indirizzo ermeneutico, le spese della consulenza tecnica di parte possono essere annoverate nelle spese processuali ex art. 91 c.p.c. L'art. 91 c.p. deve coniugarsi con l'art. 92 c.p.c., che prevede la facoltà del giudice di escludere dalla ripetizione delle spese della parte vincitrice, le spese che si connotano in termini eccessivi o superflui. Sono da considerarsi esorbitanti quelle spese effettuate, a titolo esemplificativo, per la nomina di consulenti di parte allorquando la difficoltà della causa poteva essere superata ovvero lo scopo poteva essere raggiunto con l'esperimento di altri strumenti processuali. Sono, invece, ritenute superflue quelle spese affrontate dalla parte che non hanno apportato alcun significativo dato da porre a fondamento della decisione. Nella specie, la consulenza tecnica d'ufficio ha rappresentato, di per sé, strumento in grado di districare la questione circa la corrispondenza del dato sostanziale alla ricostruzione operata dalla parte appellante. La perizia di parte si è limitata a quantificare le voci di danno, ma non ha contribuito anche a lumeggiare le sorgenti causative dei danni, nel senso di avvallare la tesi difensiva di parte appellante apparendo come un semplice preventivo di spesa. Pertanto, la somma sborsata dall'attrice per la nomina del consulente di parte devono riconoscersi ma nella misura ridotta di euro 80,00 in ragione dell'esiguità del lavoro svolto dall'ausiliario di parte e del minimo apporto fornito al giudizio.
3.3. L'appellante ha, poi, lamentato la violazione degli artt. 91 e 92, nonché violazione del DM 147/2022. Le spese vive riconosciute in primo grado e quantificate in euro 150,00 vanno rideterminate. Invero, sulla scorta della documentazione agli atti (ricevute c.u.; marche cancelleria;
notifica atto di citazione, certificati cronologici P.R.A.; intimazione teste), deve essere riconosciuta la somma di euro 26,27 per spese di notifica dell'atto di citazione, euro 174,00, per marca da bollo e contributo unificato, euro 25,00, per certificato cronologico al P.R.A su auto attorea, euro 6,00, per ispezione al P.R.A su auto convenuta, euro 6,40, per raccomandata a/r intimazione teste. Pertanto, va riconosciuta la somma di euro 237,67 per spese vive, cui va, per le ragioni esposte in precedenza, sommata la somma di euro 80,00 per spese di c.t.p.
3.4. Fondata, infine, è anche la censura relativa alla liquidazione delle spese di lite che risulta effettuata in misura inferiore ai minimi previsti nei parametri stabiliti dal d.m. 55/2014 per le controversie innanzi al giudice di pace di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00. Al di là della circostanza che nella specie, anche per il giudizio svoltosi innanzi al giudice di pace (conclusosi nel 2024) andavano, e vanno, applicati i parametri di cui al D.M. 147/2022 - va, difatti, evidenziato che, con riferimento alla disciplina delle spese processuali, i parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che li preveda e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate (in termini giurisprudenza consolidata;
da ultimo, Cass. 13.11.2020 n. 25788) – gli stessi vanno rideterminati nella misura compresa tra i minimi e medi, tenuto conto del valore della controversia. del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate e la liquidazione quantificata nel complessivo importo di euro 900,00. 4. In ragione dell'accoglimento del gravame, le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono il principio della soccombenza degli appellati e si liquidano, di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, nella misura compresa tra i minimi e medi, tenuto conto del valore della controversia prossimo allo scaglione inferiore, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, da distrarre in favore degli avvocati Gaetano De Stefano e Nicola Sammartino dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., e in solido, al Controparte_3 pagamento in favore di , a titolo di risarcimento danni, Parte_1 della complessiva somma di euro 2.235,83, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data odierna sino al soddisfo;
B. in riforma delle spese di lite riconosciute in primo grado, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e CP_1 CP_3
in solido, al pagamento delle spese processuali di primo grado in
[...] favore di che liquida in euro 317,67 per spese vive ed Parte_1 euro 900,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarre in favore degli avvocati Gaetano De Stefano e Nicola Sammartino dichiaratisi antistatari;
C. in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 [...]
in solido, al pagamento delle spese processuali di secondo CP_3 grado in favore di che liquida in euro 174,00 per spese Parte_1 vive ed euro 1.800,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, da distrarre in favore degli avvocati Gaetano De Stefano e Nicola Sammartino dichiaratisi antistatari. Così deciso in Torre Annunziata in data 11 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo