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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 9231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9231 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1988/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1988 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione in data 16.6.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Napoli al Corso Secondigliano n. 94, presso lo studio dell'Avv. Luigi Matrullo
C.F. dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura C.F._2 in atti;
APPELLANTE -
E con sede legale in Trieste, alla Via Machiavelli n. 4, Controparte_1 codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Trieste
, in persona dei legali rapp.ti p.t. dott. e P.IVA_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli alla CP_3
Riviera di Chiaia n.255 dell'Avv. Roberto CO che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA –
NONCHE'
residente in [...]
Cavalleggeri D'Aosta n. 126;
APPELLATO CONTUMACE –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 46660/2019 resa dal Giudice di Pace di Napoli depositata in data 11/11/2019;
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del
13.6.2025 e da comparse conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva innanzi all'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, la nonché , Controparte_1 Controparte_4 deducendo: - di essere proprietario del veicolo Audi A3 tg AP413RA; - che in data 24.10.11, alle ore 19.00 circa, mentre si trovava alla guida della propria autovettura in Agnano (Napoli), alla Via Sartania, subiva un impatto frontale causato dal conducente del veicolo Chrysler Tg. CC592EH assicurato per la
RCA con la il quale, proveniente dal senso di marcia Controparte_1 opposto, effettuava una manovra di sorpasso azzardata;
- che, a causa dell'impatto, il veicolo Audi A3 di proprietà di esso attore, riportava ingenti danni da urto diretto lungo la parte anteriore sinistra, spigolo sinistro, compreso passaruota, parafanghi, indicatore di direzione e ruota.
Tanto premesso, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto della CP_1 domanda stante la sua infondatezza, vinte le spese.
restava invece contumace. Controparte_4
Istruita la causa, il Giudice di Pace con la sentenza n. 46660/2019 depositata in data 11/11/2019 rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma per non avere il giudice di prime cure correttamente valutato il materiale istruttorio raccolto, vinte le spese del doppio grado.
- 2 -
Si è costituita in giudizio la eccependo l'infondatezza CP_1 dell'appello e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
non si è costituito, restando contumace. Controparte_4
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 16.6.2025.
L'appello è infondato e va rigettato.
A giudizio di questo Tribunale deve condividersi quanto statuito dal giudice di primo grado in ordine alle dichiarazioni rilasciate dall'unico teste escusso,
, che ha reso deposizioni inidonee a supportare adeguatamente Testimone_1 la pretesa attorea.
Invero, il teste non ha precisamente descritto la dinamica dell'incidente.
Innanzitutto, non ha chiarito: la posizione dei veicoli al momento dell'impatto; se l'autovettura Chrysler abbia tentato il sorpasso rimanendo all'interno della propria semicarreggiata o invadendo la carreggiata opposta;
se l'Audi viaggiasse in prossimità della linea di mezzeria o mantenendo la destra.
Non ha chiarito se vi fossero più corsie di marcia in ogni semicarreggiata e se vi fossero altri veicoli in circolazione al momento del sinistro.
Non ha fornito dettagli sul punto della carreggiata ove sarebbe avvenuta la collisione, né in cosa sia consistita la manovra “azzardata” posta in essere dal conducente della che avrebbe portato allo scontro. CP_5
Orbene, va detto che la Corte di Cassazione ha trattato con numerose pronunce la tematica dei giudizi scaturiti da sinistri derivanti da circolazione stradale, sottolineando il rigore con cui va trattata la materia, in particolare la necessità per le parti di provare accuratamente i fatti di causa ed escludendo che sia il Giudice a dover colmare le lacune di ricostruzioni insufficienti o le richieste di danni troppo generiche.
La mancanza di una prova rigorosa in merito alla verificazione del sinistro, secondo i Giudici di Cassazione, deve comportare il rigetto della domanda nel
- 3 -
caso in cui il materiale probatorio, su cui si fonda la richiesta risarcitoria, non sia sufficiente a provare la stessa verificazione del sinistro.
Al riguardo, si impone, quindi, una considerazione di carattere generale in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, visto che grava sull'attore/ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno.
L'articolo 2697 cc, su richiamato, infatti, recita: "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma
1); il Giudice, pertanto, è tenuto a verificare se l'attore abbia adempiuto il proprio onere probatorio, in quanto l'obbligo del convenuto di dimostrare l'infondatezza della domanda azionata sorge esclusivamente solo dopo che l'attore abbia dato prova dell'esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio. (Cass. sent. n. 13390/2007).
Secondo l'indirizzo prevalente della Corte di Cassazione, il Giudice di merito, ove intenda colmare le lacune probatorie di una parte, violerebbe l'art. 2697
c.c., nel caso in cui attribuisse l'onere probatorio di un fatto a una parte diversa da quella che ne sarebbe effettivamente gravata (in tal senso v. Cass. sent. n. 13395/2018; Cass. sent. n. 5009/2017; Cass. sent. n. 25029/2015;
Cass. sent. n. 5411/2014).
Va ricordato, inoltre, che l'apprezzamento del Giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, anche succintamente, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis Cass. sent. n. 21187/2019
- Cass. sent. n. 9245/2007).
- 4 -
Dalla disamina dell'iter processuale e dei documenti fascicolari si ritiene che il
Giudice di Pace abbia adottato una soluzione corretta, in quanto ha riscontrato grave lacunosità nella descrizione della dinamica del sinistro.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben argomentato e chiaramente spiegato il filo conduttore del proprio ragionamento che trae origine dall'assunto che l'appellante non abbia fornito un solido impianto probatorio a supporto delle proprie richieste risarcitorie.
Va, in ogni caso, rilevato che il teste escusso viaggiava a bordo del veicolo
Audi in qualità di trasportato ragion per cui sussistono fondati motivi per ritenere lo stesso portatore di un interesse giuridico all'esito della lite che mina la sua attendibilità.
Peraltro, occorre tenere conto altresì della circostanza che non è chiaro se il
CO abbia riportato o meno lesioni o comunque conseguenze pregiudizievoli autonomamente risarcibili che legittimerebbero la sua partecipazione al giudizio, circostanza questa che inficerebbe in radice la sua deposizione, rendendola del tutto inammissibile, incidendo sulla sua capacità di testimoniare ex art. 246 cpc.
Infine, ma non da ultimo, va evidenziato che non è stata prodotta alcuna fotografia dalla quale desumere che il dedotto sinistro si verificò così come riportato nell'atto di citazione e poi nell'appello.
La mancata produzione di qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro e della posizione dei veicoli a seguito dello stesso basterebbe, ad avviso di questo Tribunale, per affermare l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato. (cfr. Ord. Cass. n. 28924/2022 del 05.10.2022).
L'appellante avrebbe dovuto dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata in applicazione del generale principio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. Tali fatti, tuttavia, non si ritengono sufficientemente provati.
La domanda risarcitoria non può, pertanto, essere accolta, atteso che il tenore delle risultanze testimoniali, affidate al racconto di un unico teste - della cui
- 5 -
attendibilità si ha motivo di dubitare in ragione dei rilievi finora esposti - non consente di escludere, in via logica, che i danni di cui si chiede il ristoro si siano verificati per effetto di un dinamismo eziologico del tutto diverso da quello dedotto in citazione.
L'appello deve essere pertanto rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
In caso di conferma della sentenza impugnata (come nel caso di specie), la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass.
n. 11423 del 2016).
Orbene, non avendo la proposto appello incidentale sul capo Controparte_1 della sentenza in cui il GDP ha compensato le spese di lite, la sentenza va interamente confermata anche in punto di spese.
Per il presente grado di giudizio, invece, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (giudizi davanti al Tribunale valore della controversia sino ad € 5.200,00).
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 46660/2019:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- 6 -
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
- dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 15.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1988 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione in data 16.6.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Napoli al Corso Secondigliano n. 94, presso lo studio dell'Avv. Luigi Matrullo
C.F. dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura C.F._2 in atti;
APPELLANTE -
E con sede legale in Trieste, alla Via Machiavelli n. 4, Controparte_1 codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Trieste
, in persona dei legali rapp.ti p.t. dott. e P.IVA_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli alla CP_3
Riviera di Chiaia n.255 dell'Avv. Roberto CO che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA –
NONCHE'
residente in [...]
Cavalleggeri D'Aosta n. 126;
APPELLATO CONTUMACE –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 46660/2019 resa dal Giudice di Pace di Napoli depositata in data 11/11/2019;
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza del
13.6.2025 e da comparse conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva innanzi all'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, la nonché , Controparte_1 Controparte_4 deducendo: - di essere proprietario del veicolo Audi A3 tg AP413RA; - che in data 24.10.11, alle ore 19.00 circa, mentre si trovava alla guida della propria autovettura in Agnano (Napoli), alla Via Sartania, subiva un impatto frontale causato dal conducente del veicolo Chrysler Tg. CC592EH assicurato per la
RCA con la il quale, proveniente dal senso di marcia Controparte_1 opposto, effettuava una manovra di sorpasso azzardata;
- che, a causa dell'impatto, il veicolo Audi A3 di proprietà di esso attore, riportava ingenti danni da urto diretto lungo la parte anteriore sinistra, spigolo sinistro, compreso passaruota, parafanghi, indicatore di direzione e ruota.
Tanto premesso, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto della CP_1 domanda stante la sua infondatezza, vinte le spese.
restava invece contumace. Controparte_4
Istruita la causa, il Giudice di Pace con la sentenza n. 46660/2019 depositata in data 11/11/2019 rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma per non avere il giudice di prime cure correttamente valutato il materiale istruttorio raccolto, vinte le spese del doppio grado.
- 2 -
Si è costituita in giudizio la eccependo l'infondatezza CP_1 dell'appello e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
non si è costituito, restando contumace. Controparte_4
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 16.6.2025.
L'appello è infondato e va rigettato.
A giudizio di questo Tribunale deve condividersi quanto statuito dal giudice di primo grado in ordine alle dichiarazioni rilasciate dall'unico teste escusso,
, che ha reso deposizioni inidonee a supportare adeguatamente Testimone_1 la pretesa attorea.
Invero, il teste non ha precisamente descritto la dinamica dell'incidente.
Innanzitutto, non ha chiarito: la posizione dei veicoli al momento dell'impatto; se l'autovettura Chrysler abbia tentato il sorpasso rimanendo all'interno della propria semicarreggiata o invadendo la carreggiata opposta;
se l'Audi viaggiasse in prossimità della linea di mezzeria o mantenendo la destra.
Non ha chiarito se vi fossero più corsie di marcia in ogni semicarreggiata e se vi fossero altri veicoli in circolazione al momento del sinistro.
Non ha fornito dettagli sul punto della carreggiata ove sarebbe avvenuta la collisione, né in cosa sia consistita la manovra “azzardata” posta in essere dal conducente della che avrebbe portato allo scontro. CP_5
Orbene, va detto che la Corte di Cassazione ha trattato con numerose pronunce la tematica dei giudizi scaturiti da sinistri derivanti da circolazione stradale, sottolineando il rigore con cui va trattata la materia, in particolare la necessità per le parti di provare accuratamente i fatti di causa ed escludendo che sia il Giudice a dover colmare le lacune di ricostruzioni insufficienti o le richieste di danni troppo generiche.
La mancanza di una prova rigorosa in merito alla verificazione del sinistro, secondo i Giudici di Cassazione, deve comportare il rigetto della domanda nel
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caso in cui il materiale probatorio, su cui si fonda la richiesta risarcitoria, non sia sufficiente a provare la stessa verificazione del sinistro.
Al riguardo, si impone, quindi, una considerazione di carattere generale in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, visto che grava sull'attore/ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno.
L'articolo 2697 cc, su richiamato, infatti, recita: "chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (comma
1); il Giudice, pertanto, è tenuto a verificare se l'attore abbia adempiuto il proprio onere probatorio, in quanto l'obbligo del convenuto di dimostrare l'infondatezza della domanda azionata sorge esclusivamente solo dopo che l'attore abbia dato prova dell'esistenza dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio. (Cass. sent. n. 13390/2007).
Secondo l'indirizzo prevalente della Corte di Cassazione, il Giudice di merito, ove intenda colmare le lacune probatorie di una parte, violerebbe l'art. 2697
c.c., nel caso in cui attribuisse l'onere probatorio di un fatto a una parte diversa da quella che ne sarebbe effettivamente gravata (in tal senso v. Cass. sent. n. 13395/2018; Cass. sent. n. 5009/2017; Cass. sent. n. 25029/2015;
Cass. sent. n. 5411/2014).
Va ricordato, inoltre, che l'apprezzamento del Giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, anche succintamente, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis Cass. sent. n. 21187/2019
- Cass. sent. n. 9245/2007).
- 4 -
Dalla disamina dell'iter processuale e dei documenti fascicolari si ritiene che il
Giudice di Pace abbia adottato una soluzione corretta, in quanto ha riscontrato grave lacunosità nella descrizione della dinamica del sinistro.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben argomentato e chiaramente spiegato il filo conduttore del proprio ragionamento che trae origine dall'assunto che l'appellante non abbia fornito un solido impianto probatorio a supporto delle proprie richieste risarcitorie.
Va, in ogni caso, rilevato che il teste escusso viaggiava a bordo del veicolo
Audi in qualità di trasportato ragion per cui sussistono fondati motivi per ritenere lo stesso portatore di un interesse giuridico all'esito della lite che mina la sua attendibilità.
Peraltro, occorre tenere conto altresì della circostanza che non è chiaro se il
CO abbia riportato o meno lesioni o comunque conseguenze pregiudizievoli autonomamente risarcibili che legittimerebbero la sua partecipazione al giudizio, circostanza questa che inficerebbe in radice la sua deposizione, rendendola del tutto inammissibile, incidendo sulla sua capacità di testimoniare ex art. 246 cpc.
Infine, ma non da ultimo, va evidenziato che non è stata prodotta alcuna fotografia dalla quale desumere che il dedotto sinistro si verificò così come riportato nell'atto di citazione e poi nell'appello.
La mancata produzione di qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro e della posizione dei veicoli a seguito dello stesso basterebbe, ad avviso di questo Tribunale, per affermare l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato. (cfr. Ord. Cass. n. 28924/2022 del 05.10.2022).
L'appellante avrebbe dovuto dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata in applicazione del generale principio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. Tali fatti, tuttavia, non si ritengono sufficientemente provati.
La domanda risarcitoria non può, pertanto, essere accolta, atteso che il tenore delle risultanze testimoniali, affidate al racconto di un unico teste - della cui
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attendibilità si ha motivo di dubitare in ragione dei rilievi finora esposti - non consente di escludere, in via logica, che i danni di cui si chiede il ristoro si siano verificati per effetto di un dinamismo eziologico del tutto diverso da quello dedotto in citazione.
L'appello deve essere pertanto rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
In caso di conferma della sentenza impugnata (come nel caso di specie), la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass.
n. 11423 del 2016).
Orbene, non avendo la proposto appello incidentale sul capo Controparte_1 della sentenza in cui il GDP ha compensato le spese di lite, la sentenza va interamente confermata anche in punto di spese.
Per il presente grado di giudizio, invece, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (giudizi davanti al Tribunale valore della controversia sino ad € 5.200,00).
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 46660/2019:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
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- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 della che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
- dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 15.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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