TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1501/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.3.2025, assunto in decisione in data 31.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Pt_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Vittoria Scandroglio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Giussano, Via Piola n.
19;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi in cui il minore è presso di sé.
3) Il minore continuerà a risiedere nell'abitazione già coniugale di Briosco – Largo Rebattini n. 4.
4) In considerazione dell'età di , i genitori concorderanno direttamente con lo stesso la frequentazione Per_1
Part ed i tempi di permanenza presso ciascuno di loro, dopo che la sig.ra avrà rilasciato la casa coniugale, curando che il minore mantenga, comunque, un rapporto significativo con entrambi.
5) I genitori provvederanno al mantenimento diretto di entrambi i figli nei periodi in cui staranno presso l'abitazione di ciascuno.
6) Per quanto riguarda le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di e , come da Linee Per_2 Per_1
Guida del Tribunale di Monza 07.05.2018, che le parti dichiarano di ben conoscere, i genitori suddivideranno le stesse in ragione del 50% ciascuno. A tal fine manterranno in essere il conto corrente cointestato già esistente presso - filiale di Milano – Via Padova n. 21 sul quale verseranno gli importi CP_1 necessari per sostenere tali spese.
7) L'assegno unico già percepito dai coniugi verrà anch'esso versato sul predetto conto corrente. Part
8) Nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la sig.ra i impegna a cedere al sig. che si impegna ad acquistare, con accollo liberatorio da parte di quest'ultimo del Pt_2 mutuo residuo gravante sull'immobile, la propria quota di proprietà, pari al 60%, dei seguenti beni ubicati in
Briosco – Largo Rebattini n. 4 nel complesso immobiliare denominato “Residenza Fornaci 2000”:
- Villetta del tipo a schiera in due piani fuori terra oltre al piano sottotetto ed al piano interrato con annesse aree nude in proprietà esclusiva, composta da un locale, cucina, disimpegno, ingresso, servizio e logge al piano terra, due locali, servizio, disimpegno, ripostiglio e balcone al piano primo, vano ad uso cantina al piano interrato, tre vani sottotetto accessibili e non abitabili e due vani sottotetto non accessibili e non abitabili al piano sottotetto, con scala interna di collegamento tra i piani, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Briosco come segue:
Foglio 7, mappali – graffati –
- 152, sub. 2, Largo Augusto Rebattini n. 4, p. S1-T-1-2, Cat. A/7, Cl. 2, Vani 5, rendita euro 387,34
(abitazione);
-150, sub. 34 (area antistante); pagina 2 di 5 - 150, sub. 35 (area retrostante).
Coerenze in un solo corpo della villetta e delle aree da nord verso est all'ingiro: passaggio distinto con il mapp. 150 sub 10 comune alle villette mapp. 152 sub 2 e 152 sub 3, area nuda al mapp. 150 sub. 36, villetta al mapp. 152 sub. 3, area nuda al mapp. 150 sub. 37, passaggio comune al mapp. 150 sub. 2, area nuda al mapp. 150 sub. 33, villetta al mapp. 152 sub. 1, ancora area nuda al mapp. 150 sub. 33 e prospetto su scivolo al mapp. 150 sub 18 qui in oggetto, tutti mappali del foglio 7.
- Box ad uso autorimessa privata con annesso scivolo in proprietà esclusiva al piano interrato, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Briosco come segue:
Foglio 7, mappali – graffati –
-152 sub. 7 Largo Augusto Rebattini n. 4, P S1, Cat. C/6, Cl 2, mq 32, rendita euro 74,37 (box);
- 150 sub 18 (scivolo).
Coerenze in un sol corpo del box e dello scivolo da nord verso est all'ingiro: passaggio distinto con il mapp. 150 sub. 10, comune alle villette mapp. 152 sub. 2 e 152 sub. 3, box al mapp.
152 sub. 8, cantina al mapp. 152 sub. 2 qui in oggetto, box al mapp. 152 sub. 6, area nuda al mapp. 150 sub.
17 e area al mapp. 142 ceduta al Comune di Briosco, tutti mappali del foglio 7.
Salvo errori e come meglio in fatto.
Il tutto come meglio identificato nell'atto di assegnazione di alloggio a soci di cooperativa edilizia Notaio
Dott.ssa di Seregno rep. n. 40576, racc. n. 10951 in data 22.03.2005, cui le parti fanno Persona_3 espresso riferimento, anche in relazione ai proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dello stabile compresi nella assegnazione.
Le parti convengono che il trasferimento di proprietà dovrà aver luogo, entro mesi sei dalla data della sentenza di omologa della separazione, innanzi Notaio a scelta ed a spese del sig. al corrispettivo di Pt_2
Part
€ 70.000,00=, che il sig. corrisponderà alla sig.ra ontestualmente al rogito, oltre all'importo del Pt_2
Part residuo mutuo gravante sugli immobili (per quanto di spettanza della sig.ra risultante alla data dell'atto, che sarà contestualmente oggetto di accollo liberatorio da parte del sig. con impegno dello stesso Pt_2
Part a pagare in via esclusiva le rate a scadere, ottenendo la liberazione immediata della sig.ra a ogni debenza in merito.
Tale condizione è da intendersi tassativa ai fini del trasferimento della quota. Part 9) La sig.ra vrà facoltà di rimanere nell'immobile per ulteriori mesi sei dalla data del rogito, onde reperire nel frattempo una nuova abitazione ed eseguire tutti i lavori di ristrutturazione per la stessa necessari.
A far tempo dalla sottoscrizione del ricorso, il pagamento delle rate di mutuo a scadere relative all'immobile sarà di competenza esclusiva del sig. mentre tutte le spese ordinarie e di gestione familiare verranno Pt_2
Part sostenute anche dalla sig.ra ino all'effettiva liberazione dell'immobile in quota pari al 50%.
pagina 3 di 5 Part 10) I sig.ri concordano sin d'ora che qualora quest'ultimo dovesse successivamente alienare Pt_2
l'immobile già coniugale a terzi ad un corrispettivo superiore ad € 220.000,00=, la differenza tra il ricavato della vendita ed € 220.000,00= verrà suddiviso in ragione del 50% ciascun coniuge. Qualora il sig. Pt_2 non dovesse comunque alienare l'immobile entro i sette anni dalla data dell'acquisto da parte sua, in ogni Part caso egli dovrà riconoscere e versare alla sig.ra 'ulteriore importo di € 15.000,00=.
11) Essendo i coniugi entrambi dotati di reddito proprio ed autosufficienti, gli stessi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 17.6.2006 a Briosco;
Pt_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 24.8.2005 e , in data 8.7.2009. Per_2 Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
31.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 24.8.2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e , 8.7.2009) Per_2 Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Pt_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 4.3.2025, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Pt_1 Parte_2 contratto matrimonio in Briosco in data 17.6.2006 (Atto n. 7, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Briosco), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Briosco, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
4.3.2025, assunto in decisione in data 31.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Pt_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Vittoria Scandroglio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Giussano, Via Piola n.
19;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi in cui il minore è presso di sé.
3) Il minore continuerà a risiedere nell'abitazione già coniugale di Briosco – Largo Rebattini n. 4.
4) In considerazione dell'età di , i genitori concorderanno direttamente con lo stesso la frequentazione Per_1
Part ed i tempi di permanenza presso ciascuno di loro, dopo che la sig.ra avrà rilasciato la casa coniugale, curando che il minore mantenga, comunque, un rapporto significativo con entrambi.
5) I genitori provvederanno al mantenimento diretto di entrambi i figli nei periodi in cui staranno presso l'abitazione di ciascuno.
6) Per quanto riguarda le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di e , come da Linee Per_2 Per_1
Guida del Tribunale di Monza 07.05.2018, che le parti dichiarano di ben conoscere, i genitori suddivideranno le stesse in ragione del 50% ciascuno. A tal fine manterranno in essere il conto corrente cointestato già esistente presso - filiale di Milano – Via Padova n. 21 sul quale verseranno gli importi CP_1 necessari per sostenere tali spese.
7) L'assegno unico già percepito dai coniugi verrà anch'esso versato sul predetto conto corrente. Part
8) Nell'ambito della definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la sig.ra i impegna a cedere al sig. che si impegna ad acquistare, con accollo liberatorio da parte di quest'ultimo del Pt_2 mutuo residuo gravante sull'immobile, la propria quota di proprietà, pari al 60%, dei seguenti beni ubicati in
Briosco – Largo Rebattini n. 4 nel complesso immobiliare denominato “Residenza Fornaci 2000”:
- Villetta del tipo a schiera in due piani fuori terra oltre al piano sottotetto ed al piano interrato con annesse aree nude in proprietà esclusiva, composta da un locale, cucina, disimpegno, ingresso, servizio e logge al piano terra, due locali, servizio, disimpegno, ripostiglio e balcone al piano primo, vano ad uso cantina al piano interrato, tre vani sottotetto accessibili e non abitabili e due vani sottotetto non accessibili e non abitabili al piano sottotetto, con scala interna di collegamento tra i piani, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Briosco come segue:
Foglio 7, mappali – graffati –
- 152, sub. 2, Largo Augusto Rebattini n. 4, p. S1-T-1-2, Cat. A/7, Cl. 2, Vani 5, rendita euro 387,34
(abitazione);
-150, sub. 34 (area antistante); pagina 2 di 5 - 150, sub. 35 (area retrostante).
Coerenze in un solo corpo della villetta e delle aree da nord verso est all'ingiro: passaggio distinto con il mapp. 150 sub 10 comune alle villette mapp. 152 sub 2 e 152 sub 3, area nuda al mapp. 150 sub. 36, villetta al mapp. 152 sub. 3, area nuda al mapp. 150 sub. 37, passaggio comune al mapp. 150 sub. 2, area nuda al mapp. 150 sub. 33, villetta al mapp. 152 sub. 1, ancora area nuda al mapp. 150 sub. 33 e prospetto su scivolo al mapp. 150 sub 18 qui in oggetto, tutti mappali del foglio 7.
- Box ad uso autorimessa privata con annesso scivolo in proprietà esclusiva al piano interrato, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Briosco come segue:
Foglio 7, mappali – graffati –
-152 sub. 7 Largo Augusto Rebattini n. 4, P S1, Cat. C/6, Cl 2, mq 32, rendita euro 74,37 (box);
- 150 sub 18 (scivolo).
Coerenze in un sol corpo del box e dello scivolo da nord verso est all'ingiro: passaggio distinto con il mapp. 150 sub. 10, comune alle villette mapp. 152 sub. 2 e 152 sub. 3, box al mapp.
152 sub. 8, cantina al mapp. 152 sub. 2 qui in oggetto, box al mapp. 152 sub. 6, area nuda al mapp. 150 sub.
17 e area al mapp. 142 ceduta al Comune di Briosco, tutti mappali del foglio 7.
Salvo errori e come meglio in fatto.
Il tutto come meglio identificato nell'atto di assegnazione di alloggio a soci di cooperativa edilizia Notaio
Dott.ssa di Seregno rep. n. 40576, racc. n. 10951 in data 22.03.2005, cui le parti fanno Persona_3 espresso riferimento, anche in relazione ai proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dello stabile compresi nella assegnazione.
Le parti convengono che il trasferimento di proprietà dovrà aver luogo, entro mesi sei dalla data della sentenza di omologa della separazione, innanzi Notaio a scelta ed a spese del sig. al corrispettivo di Pt_2
Part
€ 70.000,00=, che il sig. corrisponderà alla sig.ra ontestualmente al rogito, oltre all'importo del Pt_2
Part residuo mutuo gravante sugli immobili (per quanto di spettanza della sig.ra risultante alla data dell'atto, che sarà contestualmente oggetto di accollo liberatorio da parte del sig. con impegno dello stesso Pt_2
Part a pagare in via esclusiva le rate a scadere, ottenendo la liberazione immediata della sig.ra a ogni debenza in merito.
Tale condizione è da intendersi tassativa ai fini del trasferimento della quota. Part 9) La sig.ra vrà facoltà di rimanere nell'immobile per ulteriori mesi sei dalla data del rogito, onde reperire nel frattempo una nuova abitazione ed eseguire tutti i lavori di ristrutturazione per la stessa necessari.
A far tempo dalla sottoscrizione del ricorso, il pagamento delle rate di mutuo a scadere relative all'immobile sarà di competenza esclusiva del sig. mentre tutte le spese ordinarie e di gestione familiare verranno Pt_2
Part sostenute anche dalla sig.ra ino all'effettiva liberazione dell'immobile in quota pari al 50%.
pagina 3 di 5 Part 10) I sig.ri concordano sin d'ora che qualora quest'ultimo dovesse successivamente alienare Pt_2
l'immobile già coniugale a terzi ad un corrispettivo superiore ad € 220.000,00=, la differenza tra il ricavato della vendita ed € 220.000,00= verrà suddiviso in ragione del 50% ciascun coniuge. Qualora il sig. Pt_2 non dovesse comunque alienare l'immobile entro i sette anni dalla data dell'acquisto da parte sua, in ogni Part caso egli dovrà riconoscere e versare alla sig.ra 'ulteriore importo di € 15.000,00=.
11) Essendo i coniugi entrambi dotati di reddito proprio ed autosufficienti, gli stessi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 17.6.2006 a Briosco;
Pt_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 24.8.2005 e , in data 8.7.2009. Per_2 Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
31.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 24.8.2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e , 8.7.2009) Per_2 Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Pt_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 4.3.2025, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Pt_1 Parte_2 contratto matrimonio in Briosco in data 17.6.2006 (Atto n. 7, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Briosco), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Briosco, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5