TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6882 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sabrina Frongia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sabrina Frongia, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 01/10/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villamassargia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 4 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori , nato il [...] e , nata il Persona_1 Persona_2
06.07.2018, saranno affidati ad entrambi i genitori, e dovranno ricevere da ambedue cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3) I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli, e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità separatamente.
4) I figli minori dimoreranno stabilmente presso l'abitazione materna, ove saranno residenti anche ai fini delle registrazioni anagrafiche.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro nonché con gli impegni scolastici, di cure e ricreativi dei minori, accordandosi di volta in volta con la madre e previo congruo preavviso da effettuarsi due giorni prima;
in caso di disaccordo e nel pieno rispetto delle esigenze dei minori, il SI. potrà vedere i figli Pt_1 secondo le seguenti modalità:
- due pomeriggi infrasettimanali, il lunedì ed il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago dei minori, previo avviso telefonico alla SI.ra ; CP_1
- nei weekend, a fine settimana alternati, dalle 15.00 del sabato e sino alle 18.00 della domenica;
- i periodi festivi (natalizi e pasquali) secondo il criterio dell'alternanza: durante le vacanze natalizie, per un periodo continuativo di due giorni che
Pag. 2 di 4 potranno comprendere alternativamente o il giorno di Natale o Capodanno e durante le festività pasquali ad anni alterni con ciascun genitore, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, fatta sempre salva la possibilità di diverso accordo nonché compatibilità con gli impegni lavorativi delle parti e ricreativi dei minori;
- per le vacanze estive, i minori staranno con il padre per un periodo di giorni sette (anche non consecutivi) nel mese di agosto, previa comunicazione alla SI.ra con preavviso di almeno un mese, salvo diverso accordo tra le CP_1 parti in merito a tempi e modalità.
5) Tenuto conto delle necessità dei bambini legate alla somministrazione delle terapie farmacologiche, i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente ogni informazione utile al riguardo ed a rendersi costantemente reperibili.
6) La casa familiare condotta in locazione, sita in IG, nella Via Valverde n. 34, con tutti gli arredi ed i mobili ivi esistenti, verrà assegnata alla SI.ra CP_1
, per abitarci con i figli minori e ed il SI.
[...] Per_1 Per_2 Pt_1 manifesta sin d'ora il proprio consenso affinché la moglie presenti
[...] domanda di voltura del contratto di locazione a suo esclusivo nome.
7) Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT con decorrenza dall'anno successivo al deposito del presente ricorso.
L'assegno unico universale per i minori, attualmente percepito dalla madre, continuerà ad essere richiesto ed erogato integralmente alla stessa.
Con riferimento al contratto di deposito a risparmio nominativo Genius Bimbi, numero rapporto: 000105630109, intestato a , ed al contratto Persona_1 di deposito a risparmio nominativo Genius Bimbi, numero rapporto:
, intestato a , entrambi accesi presso l'Istituto P.IVA_1 Persona_2
Bancario Unicredit di IG, su cui vengono accreditate le indennità di frequenza e di accompagnamento dei minori, i coniugi convengono che la signora possa compiere tutte le operazioni relative ai suddetti Controparte_1 rapporti in via autonoma.
8) Ciascun genitore si obbliga altresì a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, dietro presentazione della relativa documentazione, relative ai due figli minori:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari;
Pag. 3 di 4 b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
c) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (babysitter), viaggi e vacanze.
9) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi l'uno nei confronti dell'altro per il proprio mantenimento.
10) Il veicolo Dacia Sandero tg. EV005MJ rimane in uso esclusivo della SI.ra
, che ne è l'unica intestataria e continuerà a pagare le rate mensili, fino CP_1 alla loro scadenza contrattuale e alla conseguente estinzione del debito, relative al finanziamento n. 20825731 con la il veicolo Ssangyong tg. Controparte_2
EJ829WM, intestato al sig. , resta a disposizione di questi. Pt_1
11) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , entro il 30 Pt_1 CP_1 settembre 2025, la somma di € 2.800,00 quale quota gravante sullo stesso per debiti contratti nell'interesse della famiglia (di cui € 1.450,00 per scoperto su carta di credito, ed € 1.350,00 per affitti arretrati, bollette, campo estivo e spese mediche).
12) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente di espatrio, con facoltà di iscrivere i figli minori sul proprio passaporto o altro documento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6882 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sabrina Frongia, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sabrina Frongia, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 01/10/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villamassargia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 4 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori , nato il [...] e , nata il Persona_1 Persona_2
06.07.2018, saranno affidati ad entrambi i genitori, e dovranno ricevere da ambedue cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3) I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli, e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità separatamente.
4) I figli minori dimoreranno stabilmente presso l'abitazione materna, ove saranno residenti anche ai fini delle registrazioni anagrafiche.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro nonché con gli impegni scolastici, di cure e ricreativi dei minori, accordandosi di volta in volta con la madre e previo congruo preavviso da effettuarsi due giorni prima;
in caso di disaccordo e nel pieno rispetto delle esigenze dei minori, il SI. potrà vedere i figli Pt_1 secondo le seguenti modalità:
- due pomeriggi infrasettimanali, il lunedì ed il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago dei minori, previo avviso telefonico alla SI.ra ; CP_1
- nei weekend, a fine settimana alternati, dalle 15.00 del sabato e sino alle 18.00 della domenica;
- i periodi festivi (natalizi e pasquali) secondo il criterio dell'alternanza: durante le vacanze natalizie, per un periodo continuativo di due giorni che
Pag. 2 di 4 potranno comprendere alternativamente o il giorno di Natale o Capodanno e durante le festività pasquali ad anni alterni con ciascun genitore, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, fatta sempre salva la possibilità di diverso accordo nonché compatibilità con gli impegni lavorativi delle parti e ricreativi dei minori;
- per le vacanze estive, i minori staranno con il padre per un periodo di giorni sette (anche non consecutivi) nel mese di agosto, previa comunicazione alla SI.ra con preavviso di almeno un mese, salvo diverso accordo tra le CP_1 parti in merito a tempi e modalità.
5) Tenuto conto delle necessità dei bambini legate alla somministrazione delle terapie farmacologiche, i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente ogni informazione utile al riguardo ed a rendersi costantemente reperibili.
6) La casa familiare condotta in locazione, sita in IG, nella Via Valverde n. 34, con tutti gli arredi ed i mobili ivi esistenti, verrà assegnata alla SI.ra CP_1
, per abitarci con i figli minori e ed il SI.
[...] Per_1 Per_2 Pt_1 manifesta sin d'ora il proprio consenso affinché la moglie presenti
[...] domanda di voltura del contratto di locazione a suo esclusivo nome.
7) Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT con decorrenza dall'anno successivo al deposito del presente ricorso.
L'assegno unico universale per i minori, attualmente percepito dalla madre, continuerà ad essere richiesto ed erogato integralmente alla stessa.
Con riferimento al contratto di deposito a risparmio nominativo Genius Bimbi, numero rapporto: 000105630109, intestato a , ed al contratto Persona_1 di deposito a risparmio nominativo Genius Bimbi, numero rapporto:
, intestato a , entrambi accesi presso l'Istituto P.IVA_1 Persona_2
Bancario Unicredit di IG, su cui vengono accreditate le indennità di frequenza e di accompagnamento dei minori, i coniugi convengono che la signora possa compiere tutte le operazioni relative ai suddetti Controparte_1 rapporti in via autonoma.
8) Ciascun genitore si obbliga altresì a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, dietro presentazione della relativa documentazione, relative ai due figli minori:
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari;
Pag. 3 di 4 b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
c) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (babysitter), viaggi e vacanze.
9) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi l'uno nei confronti dell'altro per il proprio mantenimento.
10) Il veicolo Dacia Sandero tg. EV005MJ rimane in uso esclusivo della SI.ra
, che ne è l'unica intestataria e continuerà a pagare le rate mensili, fino CP_1 alla loro scadenza contrattuale e alla conseguente estinzione del debito, relative al finanziamento n. 20825731 con la il veicolo Ssangyong tg. Controparte_2
EJ829WM, intestato al sig. , resta a disposizione di questi. Pt_1
11) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , entro il 30 Pt_1 CP_1 settembre 2025, la somma di € 2.800,00 quale quota gravante sullo stesso per debiti contratti nell'interesse della famiglia (di cui € 1.450,00 per scoperto su carta di credito, ed € 1.350,00 per affitti arretrati, bollette, campo estivo e spese mediche).
12) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente di espatrio, con facoltà di iscrivere i figli minori sul proprio passaporto o altro documento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4