Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 2
Nel caso di rinuncia alla solidarietà a favore di taluno dei condebitori, mentre nei rapporti esterni con il creditore il beneficiario della rinuncia rimane tenuto al pagamento soltanto della sua quota, per altro verso lo stesso creditore conserva l'azione "in solido" contro gli altri debitori, non destinatari della rinuncia, per l'intero suo credito, compresa, perciò, la quota del beneficiario ex art. 1311 cod. civ.. Il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di taluno dei condebitori non può, infatti, mutare la qualificazione della natura dell'obbligazione, la quale, se dipende da un medesimo titolo, non può atteggiarsi consolidale soltanto nei confronti di alcuni e non di tutti i coobbligati. Rafforza ulteriormente tale conclusione la norma di cui all'art. 1313 cod. civ., che specifica la regola generale dell'art. 1299, secondo comma, cod. civ. e che è applicabile sia ai rapporti interni di regresso tra i condebitori, sia a quelli esterni. Quanto ai rapporti interni, essa comporta che il condebitore solidale che ha pagato per l'intero e non riesce ad ottenere la quota di un condebitore insolvente, ha regresso verso il beneficiario della rinuncia sia della parte proporzionale della quota dell'insolvente sia dell'intera quota propria dello stesso beneficiario.
Nell'azione di regresso fra condebitori, prevista dall'art. 1299 cod. civ., il debitore che ha adempiuto il debito comune fa valere il suo diritto alla surrogazione legale a norma dell'art. 1203 n. 3 cod. civ., con la conseguenza che diventano a lui opponibili non solo le eccezioni relative al rapporto interno di solidarietà, ma anche quelle opponibili al creditore in solido, relative a limitazioni, decadenze e prescrizioni inerenti al diritto che ha formato oggetto di surrogazione. In tale azione, inoltre, il termine d'inizio della prescrizione coincide con quello in cui il debitore in solido abbia adempiuto l'intera obbligazione.
Commentario • 1
- 1. Infortunio sul lavoro: condotta omissiva del datore e risarcimento dei danniAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 22 agosto 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4507 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, difeso dall'avvocato GIORGIO LA MALFA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati VENIERO ZORZI, EUGENIO TONOZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 507/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 14/03/97 e depositata il 16/04/97 (R.G. 843/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Giorgio LA MALFA;
udito l'Avvocato Antonino SMIROLDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 23.2.1990 ER CA conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Ferrara, RA AP per ottenerne la condanna al pagamento della somma di lire 14.802.500, oltre accessori, a titolo di regresso per la quota di responsabilità del convenuto, di quanto corrisposto quale risarcimento dei danni a AR TT, che aveva riportato lesioni a seguito di sinistro stradale, per il quale, con sentenza penale definitiva, i conducenti dei mezzi coinvolti CA e AP erano stati condannati in solido ai danni da liquidare in separata sede.
Il convenuto contrastava la domanda, sia ai sensi dell'art. 1299 cod. civ. sia ai sensi dell'art. 2055 stesso codice, in quanto in data 17.06.1981 era intervenuta tra la danneggiata e la società di assicurazione del suo veicolo una transazione sui danni con conseguente sua totale liberazione.
Il Tribunale, con sentenza depositata il 10.01.1995, rigettava la domanda, con condanna dell'attore alle spese, considerando che, ai sensi dell'art. 1306 cod. civ. la sentenza emessa nei confronti di uno dei debitori non ha effetto contro gli altri solidalmente obbligati e che, comunque, il CA male aveva soddisfatto l'intero credito risarcitorio della danneggiata, cui, a norma dell'art. 1304 cod. civ., avrebbe potuto opporre la intervenuta transazione dichiarando di volerne profittare.
Sulla impugnazione di ER CA, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza depositata il 16.04.1997, in riforma della decisione di primo grado, condannava RA AP al pagamento in favore dell'appellante della somma di lire 14.802.500 pari alla metà di quanto corrisposto già dallo stesso CA alla danneggiata. I giudici di appello consideravano che entrambi i motivi di doglianza esposti erano fondati, ritenuto che con l'atto in data 9.6.1989 la danneggiata TT non si era impegnata affatto a richiedere all'altro responsabile soltanto il risarcimento corrispondente alla quota di responsabilità già attenuata, sicché non si versava ne' in ipotesi di contratto a favore di terzi;
ne' in ipotesi di transazione ai sensi dell'art. 1304 cod. civ.. L'atto in questione, invece, aveva concretato una rinuncia alla solidarietà, ai sensi dell'art. 1311 cod. civ., per cui in forza del primo comma della norma, la creditrice aveva mantenuto il diritto di escutere per l'intero il condebitore, restando in tal modo il AP obbligato nei confronti del CA, ai sensi dell'art. 1299 cod. civ., senza che a ciò fosse di ostacolo la norma di cui all'art. 1306 stesso codice, giacché l'appellato non aveva contestato la complessiva entità dell'obbligazione risarcitoria a favore della TT. In ordine alla eccezione di prescrizione dell'azione, i giudici di appello ritenevano che per l'azione di regresso il relativo termine decorreva dalla data del pagamento, avvenuto nel 1985 per effetto della sentenza del tribunale e nel 1989 per effetto della sentenza di secondo grado, per cui il termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 cod. civ. non era decorso. Infine, riteneva la Corte territoriale che la presenza in giudizio in primo grado del AP, nella controversia avente ad oggetto la liquidazione del danno alla TT, confortava il giudizio di totale acquiescenza dello stesso alla determinazione del danno.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso RA AP, che affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza. Resiste con controricorso ER CA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di doglianza il ricorrente, deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1311 e 1304 cod. civ., lamenta che il giudice di merito non avrebbe valutato che la norma del predetto art. 1311 cod. civ. non attribuisce al debitore adempiente il diritto di ripetere dal coobligato, a favore del quale il creditore ha rinunciato alla solidarietà, la quota di spettanza dello stesso in via di regresso ex art. 1299 stesso codice, giacché l'art. 1311 è norma diretta a regolare anche il rapporto di solidarietà interna tra debitori. Aggiunge, altresì, il ricorrente che, in virtù della norma di cui all'art. 1304 cod. civ. la quale non esclude la transazione parziale, il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere sciolto il vincolo solidale tra esso istante, che aveva transatto in ordine alla sua quota, e gli altri consorti e insussistente, perciò, la solidarietà per l'intero.
A sostegno di quanto innanzi il ricorrente richiama il precedente n. 8957/90 di questa Corte, secondo cui - premesso che l'art. 1304, 1^ comma, cod. civ., relativo agli effetti della transazione del debito solidale ad opera di uno solo dei condebitori, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale - quando la transazione è limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula, la transazione medesima rimane al di fuori della previsione normativa e, riducendo l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri consorti.
La censura - nel suo complesso basata sulla tesi che, per effetto dell'avvenuta rinuncia con atto del 9.6.1989 della danneggiata TT a favore del ricorrente, nei confronti di esso AP sarebbero cessati gli effetti della solidarietà interna, nel senso che, per il beneficiario della rinuncia medesima, l'obbligazione sarebbe divenuta parziaria e sarebbe, perciò venuto meno il regresso ex art. 1299 cod. civ. del debitore adempiente - per l'intero - non è fondata per nessuno dei due profili prospettati. Osserva questa Corte, innanzitutto, che la rinuncia alla solidarietà ex art. 1311 cod. civ. - che è istituto del tutto diverso sia dalla remissione del debito che dalla transazione ex art. 1304 cod. civ. - costituisce soltanto rinuncia a quel particolare modo di essere dell'obbligazione, consistente nella solidarietà, nei confronti di uno dei debitori. Essa lascia, tuttavia, inalterata ed in vita la intera obbligazione, in tutti i suoi aspetti, nei confronti, degli altri debitori non beneficiari della rinuncia medesima.
Di riflesso, mentre nei rapporti esterni con il creditore il beneficiario della rinuncia rimane tenuto al pagamento soltanto della sua quota, peraltro verso lo stesso creditore conserva l'azione "in solido", contro gli altri debitori non destinatari della rinuncia, per l'intero suo credito, compresa perciò la quota del beneficiario ex art. 1311 cod. civ.; sicché l'obbligazione di quest'ultimo non diviene affatto parziaria, giacché, in caso contrario, la conseguenza logica sarebbe dovuta essere, contrariamente alla previsione espressa della norma, che gli altri debitori, nei rapporti esterni, non potevano più essere tenuti anche per l'originaria quota interna del debitore beneficiario della rinuncia.
Deve, pertanto, ribadirsi, a conferma anche di un lontano precedente di questo giudice di legittimità secondo Cassa., 3.7.1954, n. 2301, che il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di taluno dei condebitori non può mutare la qualificazione della natura dell'obbligazione, la quale, se dipenda da un medesimo titolo, non può atteggiarsi consolidale soltanto nei confronti di alcuni e non di tutti i coobligati.
La conclusione di cui innanzi, del resto, risulta ulteriormente rafforzata dalla norma di cui all'art. 1313 cod. civ., che, a specificazione della regola generale dell'art. 1299, 2^ comma, stesso codice, dispone che se uno degli altri debitori è insolvente, tutti i rimanenti obbligati, compreso quello che è stato liberato dalla solidarietà, sono tenuti a pagare la parte di rispettiva spettanza della quota dell'insolvente.
La suddetta norma dell'art. 1313 cod. civ., infatti, deve ritenersi applicabile - secondo la esegesi che ne ha offerto la dottrina - sia ai rapporti interni di regresso tra i condebitori, sia a quelli esterni e comporta, quanto ai rapporti interni, che il condebitore che ha pagato per l'intero e non riesce ad ottenere la quota di un consorte insolvente, ha regresso verso il beneficiario della rinuncia sia della parte proporzionale della quota dell'insolvente sia della intera quota propria dello stesso beneficiario.
Il giudice di merito si è puntualmente attenuto ala corretta interpretazione dell'art. 1311 cod. civ. circa la spettanza dell'azione di regresso nei confronti del ricorrente, onde deve essere esclusa la dedotta violazione della suddetta norma. Nè ha pregio la dedotta violazione della norma di cui all'art. 1304 cod. civ. nel senso che la transazione parziale stipulata da esso ricorrente avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a considerarlo sciolto dal vincolo solidale e, perciò, non più obbligato in via di regresso ex art. 1299, 1^ comma, cod. civ. La Corte territoriale, invero, secondo motivazione sottratta al sindacato del giudice di legittimità (in quanto immune da vizi logici e giuridici e riferita alla interpretazione dell'atto negoziale), ha qualificato la quietanza rilasciata al ricorrente, in virtù della presunzione di cui all'art. 1311 c.p.v. n. 1 cod. civ., come rinuncia alla solidarietà, escludendo espressamente che essa potesse concretare un accordo transattivo, suscettibile di definire anche il rapporto con gli altri debitori, e che, di conseguenza, il CA avesse potuto invocarne gli effetti favorevoli, dichiarando di volerne profittare.
Con il secondo mezzo di doglianza, deducendo la insufficiente motivazione in relazione agli artt. 1306, 1299 e 2055 cod. civ., il ricorrente assume che il giudice di merito, ritenendo che alla domanda del CA non era di ostacolo la disposizione del predetto art. 1306, avrebbe omesso ogni compiuta argomentazione esplicativa del ragionamento logico adottato per la decisione sul punto. Anche detta censura - mirante sostanzialmente a rendere inopponibile al ricorrente l'entità complessiva del debito solidale (nella misura accertata a carico del CA e da costui corrisposta alla danneggiata TT) e, di riflesso, ad impedire l'azione di regresso in difetto di determinazione attuale del "quantum" dovuto da esso AP - non è fondata.
Rileva in proposito questo giudice di legittimità che, non essendo in contestazione tra le parti la solidarietà passiva, il convenuto AP - siccome sul punto chiarisce la impugnata sentenza della Corte bolognese - non aveva mai contestato, come pure avrebbe potuto fare, la entità complessiva del debito quale adempiuto dal condebitore CA, sicché nessun'altra giustificazione la Corte di merito doveva dare circa la sussistenza ed i limiti dell'obbligazione di regresso a carico del ricorrente, anche perché la obbligazione solidale dello stesso AP non derivava da sentenza pronunciata in giudizio dal quale il ricorrente medesimo era stato estromesso (quello, cioè, concluso, in primo grado, con sentenza n. 176/85 del tribunale di Rovigo e, in appello, con la sentenza n. 967/88, entrambe di condanna del CA per i danni della TT); ma trovava il suo fatto genetico, definitivo ed inoppugnabile, nella sentenza penale del pretore di Ferrara in data 10.12.1976, che, affermata la responsabilità concorrente dei due conducenti AP e CA, aveva condannato entrambi, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidare nella separata sede civile.
Non ha pregio, infine, il terzo motivo di impugnazione, con il quale, deducendo in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2946 e 2947 cod. civ., il ricorrente lamenta che il giudice di merito non aveva accolto la sua eccezione di prescrizione dell'azione di regresso in quanto proposta nei suoi confronti oltre il termine di due anni, previsto dalla predetta norma dell'art. 2947, 2^ comma in tema di risarcimento dei danni derivati dalla circolazione di veicoli.
La Corte territoriale, invero, ha esattamente affermato che, alla stregua dell'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, per l'azione di regresso ex art. 1299 cod. civ. il giorno di inizio del periodo di prescrizione coincide con quello in cui il debitore in solido abbia per intero adempiuto l'obbligazione. Nel caso in esame, pertanto, nel quale il giudice di merito ha accertato che il CA completò la intera prestazione risarcitoria nell'anno 1989, per effetto della sentenza d'appello, risulta di tutta evidenza come neppure il termine biennale fosse decorso al momento della introduzione della domanda di regresso, onde non occorrerebbe nemmeno precisare che, essendo intervenuto il giudicato di condanna in ordine al risarcimento del danno con conseguente trasformazione della prescrizione biennale in prescrizione decennale ex art. 2953 cod. civ., il riferimento avrebbe dovuto tener conto proprio del termine decennale, dato che il debitore che ha adempiuto il debito comune fa valere il suo diritto alla surrogazione legale a norma dell'art. 1203, n. 3, cod. civ., con la conseguenza che diventano a lui opponibili non solo le eccezioni relative al rapporto interno di solidarietà, ma anche quelle opponibili al creditore in solido, relative a limitazioni, decadenze e prescrizioni inerenti al diritto che ha formato oggetto di surrogazione.
Il ricorso, perciò, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente a pagare le spese di questo giudizio di legittimità come da liquidazione contenuta in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 129.100=, oltre lire 2.000.000 (duemilioni) per onorario.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001