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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 773/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 00799960158
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PPT 602/73 n. 01784202500003048001 ALTRO 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Nominativo_1 rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso da parte resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento presso terzi n. 01784202500003048/001, notificato in data 10.10.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava alla Soc. Ricorrente_1 Srl, con sede in Montesarchio, di aver proceduto al pignoramento ed alla conseguenziale richiesta di pagamento di tutte le somme dovute o debende dalla Resistente_1 Spa ad esso debitore per l'ammontare di € 17.317,34, sulla base di n.4 cartelle di pagamento ed una intimazione notificata in data 6.5.2025.
Propone ricorso la società, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 sia nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che della Resistente_1 Spa, rilevando la illegittimità dell'atto emesso, concludendo per l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi, con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ad esso difensore antistatario.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- la competenza della giustitributaria nel caso di contestazione in ordine alla omessa notifica delle cartelle sottostanti;
- la inesistenza dei titoli di cui alle cartelle di pagamento e della omessa notifica della intimazione;
- la nullità del pignoramento per omesso computo degli interessi e sanzioni maturati in violazione dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv.
Difensore_2 rilevando l'assoluta inconferenza ed infondatezza di quanto lamentato dalla ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso, con refusione delle spese di lite, con attribuzione.
Evidenzia l'avvenuta notifica della cartelle di pagamento, effettuata a mezzo PEC, come da documentazione prodotta in atti, nonché dell'intimazione di pagamento per le due cartelle il cui anno era trascorso, sempre a amezzo PEC.
Rileva che la mancata impugnazione delle cartelle e della intimazione comporta la cristallizzazione del credito, con preclusione per la contribuente a sollevare qualsiasi eccezione relativa all'atto prodromico, anche in ordine alle sanzioni ed interessi.
Ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla mancata notificazione degli atti presupposti alle cartelle di pagamento.
Presenta memorie illustrative l'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando l'avvenuta presentazione del ricorso anche davanti al G.O., con diversità di tesi difensive, giungendo successivamente all'ottenimento della sospensiva, con successiva rinuncia al ricorso.
Ribadisce l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e della successiva intimazione, atti avverso i quali alcuna impugnazione è stata sollevata, con cristallizzazione delle pretese contenute anche in riferimento alle sanzioni ed interessi. Insiste per il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente ai sensi dell'art.96 cpc per lite temeraria.
In data 27.6.2026 la ricorrente deposita memorie illustrative, con le quali comunica l'avvenuta presentazione della domanda di rottamazione di cui alla Legge n. 199/2025, con espressa rinuncia al giudizio pendente.
Chiede, pertanto, la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese del giudizio.
Contesta la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per mancato deposito della procura speciale che avrebbe conferito il potere di conferire l'incarico al difensore al dott. Nominativo_2, con invalidità della stessa.
Rileva che la contestazione in ordine alla omessa produzione in giudizio della procura speciale al conferente l'incarico processuale era stata sollevata già nelle memorie illustrative depositate in data 10.12.2025, con onere della parte al deposito di tale atto pena la invalidità della costituzione in giudizio.
Ribadisce che la mancata produzione comporta la invalidità della costituzione, che non risulta sanabile ai sensi dell'art.182 cpc.
All'udienza di discussione pubblica del 18 febbraio 2026 il rappresentante della ricorrente si riporta ai propri scritti ed alle conclusioni in esse rassegnate.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte prende atto che a seguito della domanda di definizione agevolta, ai sensi della
Legge 199/2025, la ricorrente ha dichiarato, come confermato all'udienza, di rinunciare al giudizio, per cui la Corte preso atto di quanto disposto dall'art.44 del D.Lgs n.546/92 procede alla estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinzione del giudizio. Compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
CAPOBIANCO FRANCESCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 773/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. - 00799960158
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PPT 602/73 n. 01784202500003048001 ALTRO 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Nominativo_1 rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso da parte resistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento presso terzi n. 01784202500003048/001, notificato in data 10.10.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava alla Soc. Ricorrente_1 Srl, con sede in Montesarchio, di aver proceduto al pignoramento ed alla conseguenziale richiesta di pagamento di tutte le somme dovute o debende dalla Resistente_1 Spa ad esso debitore per l'ammontare di € 17.317,34, sulla base di n.4 cartelle di pagamento ed una intimazione notificata in data 6.5.2025.
Propone ricorso la società, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 sia nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che della Resistente_1 Spa, rilevando la illegittimità dell'atto emesso, concludendo per l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi, con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ad esso difensore antistatario.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- la competenza della giustitributaria nel caso di contestazione in ordine alla omessa notifica delle cartelle sottostanti;
- la inesistenza dei titoli di cui alle cartelle di pagamento e della omessa notifica della intimazione;
- la nullità del pignoramento per omesso computo degli interessi e sanzioni maturati in violazione dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv.
Difensore_2 rilevando l'assoluta inconferenza ed infondatezza di quanto lamentato dalla ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso, con refusione delle spese di lite, con attribuzione.
Evidenzia l'avvenuta notifica della cartelle di pagamento, effettuata a mezzo PEC, come da documentazione prodotta in atti, nonché dell'intimazione di pagamento per le due cartelle il cui anno era trascorso, sempre a amezzo PEC.
Rileva che la mancata impugnazione delle cartelle e della intimazione comporta la cristallizzazione del credito, con preclusione per la contribuente a sollevare qualsiasi eccezione relativa all'atto prodromico, anche in ordine alle sanzioni ed interessi.
Ribadisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla mancata notificazione degli atti presupposti alle cartelle di pagamento.
Presenta memorie illustrative l'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando l'avvenuta presentazione del ricorso anche davanti al G.O., con diversità di tesi difensive, giungendo successivamente all'ottenimento della sospensiva, con successiva rinuncia al ricorso.
Ribadisce l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e della successiva intimazione, atti avverso i quali alcuna impugnazione è stata sollevata, con cristallizzazione delle pretese contenute anche in riferimento alle sanzioni ed interessi. Insiste per il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente ai sensi dell'art.96 cpc per lite temeraria.
In data 27.6.2026 la ricorrente deposita memorie illustrative, con le quali comunica l'avvenuta presentazione della domanda di rottamazione di cui alla Legge n. 199/2025, con espressa rinuncia al giudizio pendente.
Chiede, pertanto, la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese del giudizio.
Contesta la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per mancato deposito della procura speciale che avrebbe conferito il potere di conferire l'incarico al difensore al dott. Nominativo_2, con invalidità della stessa.
Rileva che la contestazione in ordine alla omessa produzione in giudizio della procura speciale al conferente l'incarico processuale era stata sollevata già nelle memorie illustrative depositate in data 10.12.2025, con onere della parte al deposito di tale atto pena la invalidità della costituzione in giudizio.
Ribadisce che la mancata produzione comporta la invalidità della costituzione, che non risulta sanabile ai sensi dell'art.182 cpc.
All'udienza di discussione pubblica del 18 febbraio 2026 il rappresentante della ricorrente si riporta ai propri scritti ed alle conclusioni in esse rassegnate.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte prende atto che a seguito della domanda di definizione agevolta, ai sensi della
Legge 199/2025, la ricorrente ha dichiarato, come confermato all'udienza, di rinunciare al giudizio, per cui la Corte preso atto di quanto disposto dall'art.44 del D.Lgs n.546/92 procede alla estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinzione del giudizio. Compensa le spese.