Sentenza 24 febbraio 2003
Massime • 1
Dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta. Ne consegue che - stante l'indifferenza del detto procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria - l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all'Istituto, salva restando l'azionabilità da parte sua, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., di una domanda di risarcimento del danno cagionato dal comportamento dell'Istituto medesimo. (Nella specie il privato aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia, respinta dall'INPS, ma dopo circa un anno, per avere il richiedente un rapporto di lavoro in atto; il privato aveva allora richiesto che la precedente domanda fosse qualificata come richiesta di pensione di anzianità, e, di fronte al diniego dell'Istituto - motivato sul rilievo che, alla data della seconda domanda, non sussistevano, a causa del sopraggiunto mutamento della normativa di settore, i requisiti per il conseguimento della richiesta prestazione previdenziale, - aveva agito in giudizio, deducendo a fatto costitutivo della pensione di anzianità il comportamento dell'INPS, che non aveva avvisato esso richiedente, nel prescritto termine, dell'incongruenza rappresentata dalla presentazione della domanda di pensione di vecchiaia in costanza di attività lavorativa, così impedendogli di rimediare tempestivamente all'errore, prima del sopravvenire della nuova disciplina legislativa, prevedente requisiti più restrittivi per l'accesso alla pensione).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LE, elettivamente domiciliato in Roma, via Bettolo, n. 22, presso l'avv. Rosarina Giuseppini, difesa dall'avv. Gabriella Del Rosso con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Inps - in persona del presidente Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17, presso gli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, che lo difendono con procura speciale apposta in calce al controricorso;
- resistente - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 53 in data 16 febbraio 2000 (R.G. 199);
sentiti, nella pubblica udienza del 30.10.2002: il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze, riformando la sentenza del Pretore della stessa sede in accoglimento dell'appello dell'Inps, ha rigettato la domanda di LE DI, di condanna dell'Istituto a corrispondergli la pensione di anzianità con decorrenza 1 maggio 1996.
Il DI aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia il 15 aprile 1996, ma l'Inps gli aveva comunicato in data 17 febbraio 1997 che tale domanda non poteva essere accolta per avere il richiedente un rapporto di lavoro in atto;
il DI, allora, con domanda in data 22 agosto 1997, aveva chiesto che la precedente domanda fosse qualificata come richiesta di pensione di anzianità, pure respinta dall'Inps perché alla data della seconda domanda non sussistevano, a causa del mutamento della normativa di settore, i requisiti per il conseguimento del pensionamento di anzianità.
Il Tribunale, diversamente dal giudice di primo grado, ha ritenuto che non fosse configurabile l'obbligo dell'Inps di avvertire il DI che la domanda 15.4.1996 non poteva essere accolta, non versandosi in fattispecie di formulazione incompleta o erronea, in presenza di una richiesta di pensionamento di vecchiaia presentata da soggetto che aveva raggiunto l'età richiesta per fruire di questo tipo di prestazione, prestazione che trovava ostacolo in un elemento esterno, quale la prestazione di attività lavorativa. La cassazione della sentenza è domandata da LE DI con ricorso per un unico motivo, al quale resiste con controricorso l'Inps.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 6 l. 241/1990, anche in relazione agli art. 1375 e 1375 c.c.. Si assume che le prescrizioni dettate dall'art. 6 della l. n. 241 del 1990, imponendo al responsabile del procedimento di intervenire attivamente per realizzare il risultato di una decisione amministrativa conforme ai precetti di cui all'art. 97 Cost. e, specificamente, a tal fine, chiedere "il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete", ponevano a carico dell'Inps l'obbligo giuridico di avvisare tempestivamente il richiedente dell'incongruenza rappresentata dalla domanda di pensione di vecchiaia in costanza di attività lavorativa;
ed ancora, l'Inps si era reso responsabile dell'inosservanza del termine di 120 giorni prescritto dall'art. 7 della legge n. 533 per la conclusione del procedimento.
Si conclude nel senso che tanto la normativa sopra richiamata, quanto i precetti generali di buona fede e correttezza nell'attuazione dei rapporti obbligatori, obbligavano l'Inps ad accogliere l'istanza di riesame e rettifica presentata dall'assicurato una volta ricevuta la comunicazione di rigetto della domanda, evitandogli i gravi pregiudizi causati dal mutamento del quadro normativo.
La Corte giudica il ricorso destituito di giuridico fondamento. Nessun dubbio - come riconosce lo stesso ricorrente nella parte in cui invoca l'applicazione degli art. 1175 e 1375, che nella fattispecie si controverte in ordine ad un rapporto obbligatorio avente ad oggetto una prestazione previdenziale (pensione di vecchiaia).
Si tratta di un'obbligazione, di natura pubblica, che nasce ex lege al verificarsi dei requisiti previsti. Nondimeno, l'Inps deve adempiere all'esito di un articolato procedimento (diverso da quello di contabilità, che si svolge in relazione a qualsiasi tipo di obbligazione), che inizia su domanda dell'interessato ed è diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge necessari per l'insorgenza del diritto di credito del richiedente. La funzione del procedimento, e degli atti che ne fanno parte, ne rende indiscutibile la natura meramente ricognitiva, in quanto preordinato soltanto all'accertamento, liquidazione e adempimento dell'obbligo, con esercizio, al più, di mera discrezionalità tecnica (che è attività vincolata a tutti gli effetti). Ne segue che, all'inerzia dell'amministrazione nel porli in essere, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, può porre rimedio il giudice, dinanzi al quale non vengono impugnati atti amministrativi, o il rifiuto di emanarli, ma si fa valere direttamente il rapporto obbligatorio.
Gli atti amministrativi di gestione del rapporto obbligatorio (accertamento dell'obbligazione, adempimento o rifiuto, totale o parziale, di adempiere) non hanno, quindi, natura autoritativa e non sono provvedimenti;
trattandosi di atti rigidamente vincolati alla regola del rapporto obbligatorio, non è neppure configurabile nei loro confronti l'esercizio del potere di autotutela decisoria in senso proprio o tecnico: anche soltanto in giudizio l'amministrazione può, senza formalità, prendere una diversa posizione in ordine al contenuto dell'obbligazione, non restando vincolata dagli atti emessi in precedenza;
ne deriva anche che tali atti sono sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 l. 241/1990 per i provvedimenti, atteso che la motivazione del comportamento dell'amministrazione è costituita unicamente dal modo in cui interpreta e si uniforma al vincolo obbligatorio. Anche questi procedimenti, però, oltre che ad essere assoggettati alle regole loro proprie, devono rispettare, se non specificamente derogati da leggi successive, i precetti della l. 241/1990 (il cui ambito di applicazione si estende oltre l'area dei provvedimenti). Tuttavia, la natura meramente ricognitiva dei procedimenti in questione, unitamente al principio generale di uguaglianza fra le parti di un rapporto obbligatorio, induce alla sicura conclusione che l'inosservanza delle prescrizioni concernenti il procedimento può esplicare effetti soltanto interni ed organizzatori, senza incidenza sul rapporto di obbligazione, che non può restarne influenzato (è chiaro che non sarebbe concepibile far dipendere dall'osservanza delle regole di un procedimento ricognitivo la consistenza della situazione creditoria o debitoria). Del resto, l'indifferenza di questi procedimenti rispetto al piano del rapporto obbligatorio è dimostrata dal fatto che l'attività amministrativa può essere interamente sostituita dal giudice (non operando i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 l. n. 2248 del 1865, all. E), allorché vi sia stata inerzia della p.a. nel loro svolgimento, giudice che in ogni caso dagli stessi procedimenti prescinde nella decisione della controversia.
Opera, quindi, il principio dell'inesistenza di un'autonoma tutela dell'interesse procedimentale, dal momento che l'interesse al giusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale, completamente protetta dal giudice dei diritti soggettivi.
Ne discende che le argomentazioni del ricorrente avrebbero, in ipotesi, potuto fondare una domanda di risarcimento, ai sensi dell'art. 2043 c.c., del danno cagionatogli dal comportamento dell'Istituto, ma non certo la pretesa di pagamento della prestazione in assenza dei fatti costitutivi della relativa obbligazione.
Sotto questo aspetto, vi è da sottolineare che il ricorrente non sostiene che alla seconda domanda si sarebbe dovuto attribuire, in forza di legge, natura integrativa della prima, alla cui data avrebbe dovuto farsi riferimento ai fini della nascita dell'obbligazione previdenziale, ma, invece, che questa sarebbe la conseguenza delle disfunzioni procedimentali addebitabili all'Inps. Evidente, alla stregua del complesso delle considerazioni svolte, la confusione tra aspetti procedimentali e regole sostanziali, non potendo le seconde, in materia di rapporti giuridici e diritti soggettivi, essere influenzate dai primi, come invece avviene allorché si domandi la demolizione di un assetto di interessi determinato da provvedimento amministrativo emanato in violazione delle garanzie procedimentali.
Le considerazioni svolte assorbono ogni altro profilo di censura, rendendo del tutto ininfluente il tema della violazione di regole procedimentali, ovvero dei precetti di buona fede e correttezza, e dell'imputabilità all'Istituto di tali violazioni. Il ricorrente non è condannato alle spese del giudizio di cassazione in forza del disposto dell'art. 152 disp. att. al cod. proc. civ., che non consente la condanna dell'assicurato soccombente allorché non ricorre l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2003