Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2804
CASS
Sentenza 24 febbraio 2003

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Dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta. Ne consegue che - stante l'indifferenza del detto procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria - l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all'Istituto, salva restando l'azionabilità da parte sua, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., di una domanda di risarcimento del danno cagionato dal comportamento dell'Istituto medesimo. (Nella specie il privato aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia, respinta dall'INPS, ma dopo circa un anno, per avere il richiedente un rapporto di lavoro in atto; il privato aveva allora richiesto che la precedente domanda fosse qualificata come richiesta di pensione di anzianità, e, di fronte al diniego dell'Istituto - motivato sul rilievo che, alla data della seconda domanda, non sussistevano, a causa del sopraggiunto mutamento della normativa di settore, i requisiti per il conseguimento della richiesta prestazione previdenziale, - aveva agito in giudizio, deducendo a fatto costitutivo della pensione di anzianità il comportamento dell'INPS, che non aveva avvisato esso richiedente, nel prescritto termine, dell'incongruenza rappresentata dalla presentazione della domanda di pensione di vecchiaia in costanza di attività lavorativa, così impedendogli di rimediare tempestivamente all'errore, prima del sopravvenire della nuova disciplina legislativa, prevedente requisiti più restrittivi per l'accesso alla pensione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2804
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2804
Data del deposito : 24 febbraio 2003

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