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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/01/2024, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2600/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma Presidente
2) dott.ssa Germana Maffei Giudice
3) dott.ssa Erminia Ceci Giudice on. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2600/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 9 gennaio 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. CARIATI FRANCESCO, nel cui studio in Rende via De Chirico 166 risulta elettivamente domiciliata
Ricorrente
E
Controparte_1 interdicendo con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: domanda di interdizione.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 9/1/2024.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso, depositato in data 31.7.2023, in qualità di coniuge convivente Parte_1 dell'interdicendo Sig. si rivolgeva a questo Tribunale per chiedere l'apertura Controparte_1 dell'interdizione nei confronti di quest'ultimo deducendo che il proprio coniuge si trova in condizioni di abituale infermità di mente a causa di un quadro patologico complesso che ha come effetto quello di privarlo della piena autonomia nella cura della persona e nella gestione degli interessi economici e pagina 1 di 3 patrimoniali;
che il Sig. , come risulta dalla certificazione medica allegata, è Controparte_1 affetto da Còrea di Huntingthon, una rara patologia genetica neurodegenerativa a carico del sistema nervoso centrale che colpisce la coordinazione muscolare e porta a un declino cognitivo con irrimediabili ed irreversibili problemi psichiatrici;
che già ai tempi della visita medica per l'accertamento dell'handicap (04.07.2012) il Sig. presentava un quadro Controparte_1 fisiopsichico gravemente compromesso, venendo in tale occasione lo stesso riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992 (All.); che lo stato di salute del Sig. si è ulteriormente aggravato. CP_1
La ricorrente specificava che il proprio coniuge non possiede un patrimonio immobiliare consistente e Org_ che percepisce una pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento erogata dall' per complessivi € 817,43 mensili, recentemente aumentati sino ad € 1.050,00 e per tali ragioni ha domandato che il venga dichiarato interdetto e che la coniuge venga nominata tutrice. CP_1
All'udienza del 12.12.2023, verificata preliminarmente la rituale comunicazione al PM in sede, il procuratore di parte ricorrente produceva copia della notifica del ricorso, le dichiarazioni di assenso alla nomina di tutore dei due figli e del fratello dell'interdicendo, oltre al certificato medico attestante l'impossibilità dell'interdicendo a deambulare allettato con impossibilità a mantenere la posizione eretta chiedendo termine per produrre le ulteriori certificazioni di assenso fino al quarto grado, nonché certificazione storica di famiglia.
All'udienza del 9.1.2023, il difensore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi all'istanza già depositata in atti con cui chiede la conversione della presente procedura in amministrazione di sostegno.
Sulla conclusione della parte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RILEVATO IN DIRITTO
Alla luce dell'esame della documentazione di causa e della richiesta conclusiva espressa del difensore della parte, il collegio ritiene che la misura di protezione più appropriata non sia quella dell'interdizione, ma quella dell'amministrazione di sostegno, proprio in ragione dei principi di giurisprudenza, che sono da ritenersi ormai consolidati.
Va evidenziato, infatti, che la misura dell'amministrazione di sostegno è prevista in via generale quale strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia, in considerazione della sua duttilità e minore limitazione della capacità di agire del beneficiario, mentre solo quando non sia sufficiente all'adeguata tutela del soggetto può ricorrersi alla più limitativa misura dell'interdizione.
In particolare, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al grado di infermità o impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di questa persona, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa
(cfr. cass. n. 22332/2011; cass. n. 17962/2015; cass. n. 9628/2009).
Sulla base di queste considerazioni la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la misura dell'amministrazione di sostegno sia pienamente idonea a tutelare la persona incapace in tutti quei casi in cui si renda necessaria un'attività di tutela “minima”, sia in relazione alla consistenza del patrimonio immobiliare non consistente da gestire sia in relazione alla semplicità delle operazioni da svolgere, nonché all'attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell'attività svolta nel suo interesse. Nel caso di specie il convenuto è titolare pro quota per 1/6 di n. 4 fabbricati nel Comune di Bisignano della rendita complessiva di € 2.012,23 e n. 2 terreni di un reddito dominicale complessivo di euro 5,4 e sia in relazione alla semplicità delle operazioni da svolgere, nonché all'attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell'attività svolta nel suo interesse.
pagina 2 di 3 Su tali basi, il caso di specie rientra tra quelli considerati dalla giurisprudenza, visto che il coniuge appare da tempo assistito, accudito e tutelato dalla coniuge ricorrente in grado di CP_1 intercettare tutte le esigenze del convivente.
Sulla scorta di tali dettami di diritto, la misura dell'amministrazione di sostegno appare pienamente idonea a tutelare le esigenze dell'interdicendo, in quanto si rende necessaria una tutela minima in relazione alla consistenza del suo patrimonio e alla semplicità di gestione dello stesso e delle operazioni da svolgere legate prevalentemente dalla riscossione mensile del rateo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento e da un ordinaria gestione degli immobili ed all'attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell'attività dell'amministratore posta in essere nel suo interesse.
Da ciò discende che va accolta la domanda di conversione nel beneficio dell'amministrazione di sostegno in ragione sia del quadro relazionale e psicofisico ed atteso e che la misura è maggiormente idonea a tutelare e proteggere la persona in esame con conseguente trasmissione degli atti al giudice tutelare ai sensi dell'art. 418, terzo comma, c.c.
Ricorrono giustificati motivi, per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione;
- dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'attivazione del procedimento di nomina di amministrazione di sostegno;
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Erminia Ceci dott. Andrea Palma
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma Presidente
2) dott.ssa Germana Maffei Giudice
3) dott.ssa Erminia Ceci Giudice on. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2600/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 9 gennaio 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. CARIATI FRANCESCO, nel cui studio in Rende via De Chirico 166 risulta elettivamente domiciliata
Ricorrente
E
Controparte_1 interdicendo con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: domanda di interdizione.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 9/1/2024.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso, depositato in data 31.7.2023, in qualità di coniuge convivente Parte_1 dell'interdicendo Sig. si rivolgeva a questo Tribunale per chiedere l'apertura Controparte_1 dell'interdizione nei confronti di quest'ultimo deducendo che il proprio coniuge si trova in condizioni di abituale infermità di mente a causa di un quadro patologico complesso che ha come effetto quello di privarlo della piena autonomia nella cura della persona e nella gestione degli interessi economici e pagina 1 di 3 patrimoniali;
che il Sig. , come risulta dalla certificazione medica allegata, è Controparte_1 affetto da Còrea di Huntingthon, una rara patologia genetica neurodegenerativa a carico del sistema nervoso centrale che colpisce la coordinazione muscolare e porta a un declino cognitivo con irrimediabili ed irreversibili problemi psichiatrici;
che già ai tempi della visita medica per l'accertamento dell'handicap (04.07.2012) il Sig. presentava un quadro Controparte_1 fisiopsichico gravemente compromesso, venendo in tale occasione lo stesso riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992 (All.); che lo stato di salute del Sig. si è ulteriormente aggravato. CP_1
La ricorrente specificava che il proprio coniuge non possiede un patrimonio immobiliare consistente e Org_ che percepisce una pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento erogata dall' per complessivi € 817,43 mensili, recentemente aumentati sino ad € 1.050,00 e per tali ragioni ha domandato che il venga dichiarato interdetto e che la coniuge venga nominata tutrice. CP_1
All'udienza del 12.12.2023, verificata preliminarmente la rituale comunicazione al PM in sede, il procuratore di parte ricorrente produceva copia della notifica del ricorso, le dichiarazioni di assenso alla nomina di tutore dei due figli e del fratello dell'interdicendo, oltre al certificato medico attestante l'impossibilità dell'interdicendo a deambulare allettato con impossibilità a mantenere la posizione eretta chiedendo termine per produrre le ulteriori certificazioni di assenso fino al quarto grado, nonché certificazione storica di famiglia.
All'udienza del 9.1.2023, il difensore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi all'istanza già depositata in atti con cui chiede la conversione della presente procedura in amministrazione di sostegno.
Sulla conclusione della parte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RILEVATO IN DIRITTO
Alla luce dell'esame della documentazione di causa e della richiesta conclusiva espressa del difensore della parte, il collegio ritiene che la misura di protezione più appropriata non sia quella dell'interdizione, ma quella dell'amministrazione di sostegno, proprio in ragione dei principi di giurisprudenza, che sono da ritenersi ormai consolidati.
Va evidenziato, infatti, che la misura dell'amministrazione di sostegno è prevista in via generale quale strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia, in considerazione della sua duttilità e minore limitazione della capacità di agire del beneficiario, mentre solo quando non sia sufficiente all'adeguata tutela del soggetto può ricorrersi alla più limitativa misura dell'interdizione.
In particolare, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al grado di infermità o impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di questa persona, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa
(cfr. cass. n. 22332/2011; cass. n. 17962/2015; cass. n. 9628/2009).
Sulla base di queste considerazioni la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la misura dell'amministrazione di sostegno sia pienamente idonea a tutelare la persona incapace in tutti quei casi in cui si renda necessaria un'attività di tutela “minima”, sia in relazione alla consistenza del patrimonio immobiliare non consistente da gestire sia in relazione alla semplicità delle operazioni da svolgere, nonché all'attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell'attività svolta nel suo interesse. Nel caso di specie il convenuto è titolare pro quota per 1/6 di n. 4 fabbricati nel Comune di Bisignano della rendita complessiva di € 2.012,23 e n. 2 terreni di un reddito dominicale complessivo di euro 5,4 e sia in relazione alla semplicità delle operazioni da svolgere, nonché all'attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell'attività svolta nel suo interesse.
pagina 2 di 3 Su tali basi, il caso di specie rientra tra quelli considerati dalla giurisprudenza, visto che il coniuge appare da tempo assistito, accudito e tutelato dalla coniuge ricorrente in grado di CP_1 intercettare tutte le esigenze del convivente.
Sulla scorta di tali dettami di diritto, la misura dell'amministrazione di sostegno appare pienamente idonea a tutelare le esigenze dell'interdicendo, in quanto si rende necessaria una tutela minima in relazione alla consistenza del suo patrimonio e alla semplicità di gestione dello stesso e delle operazioni da svolgere legate prevalentemente dalla riscossione mensile del rateo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento e da un ordinaria gestione degli immobili ed all'attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell'attività dell'amministratore posta in essere nel suo interesse.
Da ciò discende che va accolta la domanda di conversione nel beneficio dell'amministrazione di sostegno in ragione sia del quadro relazionale e psicofisico ed atteso e che la misura è maggiormente idonea a tutelare e proteggere la persona in esame con conseguente trasmissione degli atti al giudice tutelare ai sensi dell'art. 418, terzo comma, c.c.
Ricorrono giustificati motivi, per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione;
- dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'attivazione del procedimento di nomina di amministrazione di sostegno;
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Erminia Ceci dott. Andrea Palma
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