(Consegna).
Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
(massima n. 1) Sia la vendita su documenti, regolata dall'art. 1527 c.c., sia la vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca di cui all'art. 1530 c.c. hanno ad oggetto merce rappresentata da titoli e si caratterizzano per il fatto che l'obbligo della consegna dei beni venduti è sostituito da quello della consegna dei titoli. La differenza fra le due ipotesi è che, nella prima, il compratore deve corrispondere il prezzo nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti (salvo patto o usi contrari), mentre nella seconda il pagamento del prezzo, dietro presentazione dei documenti, viene eseguito a mezzo banca.
Leggi di più…(massima n. 1) Nella compravendita di cose su lettera di trasporto aereo, la quale integra vendita su documenti ai sensi ed agli effetti degli artt. 1527 e ss. c.c. (configurando detta lettera un titolo rappresentativo della merce), i diritti inerenti alla riconsegna della merce, e, quindi, […]
Leggi di più…[…] Per quanto riguarda l'Italia, gli artt. 1527-1530 c.c. regolano le fattispecie relative alla vendita su documenti e del pagamento contro documenti a mezzo banca: tale normativa è certamente applicabile all'istituto che ci occupa, con l'avvertenza, tuttavia, che mentre gli artt. 1527-1529 c.c. si limitano e regolare i rapporti tra parte venditrice e parte acquirente, l'art. 1530 c.c., lungi dal definire il ruolo della banca emittente, si limita a rendere una disciplina delle sole eccezioni opponibile da questa al venditore. […]
Leggi di più…[…] Tutto ciò Ð si è osservato in dottrina (19) - consegue tra l'altro il risultato di ripristinare la regola secondo la quale il prezzo deve essere pagato contestualmente alla consegna e al domicilio del venditore, in quanto luogo in cui avviene la consegna dei documenti rappresentativi della merce (artt. 1498, 1527 e 1528 c.c.; e v. anche art. 57, 1¡ comma, lett. b, Conv. […]
Leggi di più…Tra le diverse tipologie di vendita disciplinate a livello codicistico, rileva la "vendita con riserva di gradimento" che ricorre quando i beni alienati devono essere sottoposti all'approvazione da parte del compratore. Ex art. 1520 c.c., il contratto si perfeziona, pertanto, solo allorquando il gradimento venga comunicato dal compratore al venditore. Qualora l'esame della cosa debba eseguirsi presso il venditore e il compratore non vi procede nel termine stabilito a livello contrattuale o secondo gli usi, ovvero, in mancanza, entro la data congrua fissata dal venditore, quest'ultimo si considera liberato dalla dichiarazione di gradimento. Viceversa, se la cosa si trova presso il …
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