Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1527.
(Consegna).
Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
(Consegna).
Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi.
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- 1. Cassazione civile n. 4388/1976https://www.brocardi.it/ · 244.4573
(massima n. 1) Sia la vendita su documenti, regolata dall'art. 1527 c.c., sia la vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca di cui all'art. 1530 c.c. hanno ad oggetto merce rappresentata da titoli e si caratterizzano per il fatto che l'obbligo della consegna dei beni venduti è sostituito da quello della consegna dei titoli. La differenza fra le due ipotesi è che, nella prima, il compratore deve corrispondere il prezzo nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti (salvo patto o usi contrari), mentre nella seconda il pagamento del prezzo, dietro presentazione dei documenti, viene eseguito a mezzo banca.
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Giurisprudenza • 22
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 13/03/2013, n. 6293Provvedimento: […] Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta violazione degli artt.1177, 1378, 1510 e 1527 cod. civ., artt. 1363, 1367, 1368, 1369, 1371 cod. civ., nonché vizi motivazionali. […] Con il terzo motivo l'impugnante denuncia violazione degli artt.1904 e 1527 cod. civ., nonché art. 517 c.n.. […] in particolare se, in caso di vendita con riserva di proprietà, ex art. 1527 cod. civ., la titolarità dell'interesse assicurato spetti al venditore o al compratore;Leggi di più...
- nullità per carenza di interesse·
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