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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/12/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggi 9/12/2025 sono comparsi davanti alla dott.ssa IA HE per parte ricorrente l'Avv D Basso e per parte resistente l'Avv R Rapacci. Si procede alla discussione, entrambi si riportano ai rispettivi scritti difensivi e contestano le note conclusive di controparte. Il Giudice Informa i procuratori delle parti che darà lettura della sentenza al termine dell'udienza, dispensandoli dalla presenza. Ad ore 16.00 procede al deposito della sentenza con motivazione contestuale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 1767/2023 RG avente ad OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione promossa da quale titolare dell'impresa individuale ROSA DEI VENTI di Parte_1
SC MA
ricorrente - opponente
Rappresentato e difeso dall'Avv. Daria Basso
Contro
resistente - opposto Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Rapacci
Conclusioni
Per parte opponente:
“Voglia il Tribunale annullare annullare l'ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa n° 62/2023 per tutti i motivi di cui sopra. In via subordinata all'annullamento voglia l'Ill.mo Tribunale modificare l'importo irrogato e ridurlo al terzo del massimo edittale entro i limiti fissati dalla legge previa disapplicazione, se necessario, dell'art. dell'art. 21 comma 7 del disciplinare integrativo al regolamento dell'area marina protetta
. CP_1 Con vittoria di spese e compensi oltre accessorie come per legge”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza:
- in via principale respingere tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e sprovviste di prova per i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e di conseguenza accertare e confermare l'Ordinanza di Irrogazione della Sanzione amministrativa n. 62/2023;
- in via più subordinata modificare l'importo irrogato con l'Ordinanza di Irrogazione della Sanzione amministrativa n. 62/2023 nella diversa somma ritenuta di legge;
- condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex art. 6 legge 150/2011 il Sig. quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale Rosa dei Venti di SC MA ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione N. 62/2023 emessa nei suoi confronti dall' ente Controparte_1
”, per aver il ricorrente “navigato nella zona “A” di Punta Mesco
[...] Controparte_2 dell' AMP delle cinque terre “ ( docc. 1 e 3 fascicolo ricorrente). Si è costituita la parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondati tutti i motivi di opposizione proposti.
L'opposizione è stata affidata ai seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA EX ART. 14 LEGGE 689/1981. INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA CONTESTATA, DIFETTO DI PROVA CERTA.
Sebbene sia da ritenere preferibile la contestazione immediata della violazione amministrativa, detta modalità non è da ritenere l'unica consentita infatti l'articolo 14 della legge 689/1981 stabilisce che
“la violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”. Si deve pertanto ritenere che l'obbligo dell'immediata contestazione sia derogabile in caso di oggettiva impossibilità, con indicazione del motivo.
Nel caso di specie il verbale di accertamento indica espressamente che: “Non è stata possibile la contestazione effettuata in quanto l'accertamento è stato effettuato da remoto” e ciò costituisce evidentemente la ragione della mancanza dell' immediata contestazione. Né appare oggettivamente possibile l'invio - contestualmente al rilievo dell'infrazione - di imbarcazioni della Guardia Costiera, al fine della contestazione immediata, così come non risulta esigibile la richiesta di segnalazione “da parte del controllore tramite radiolina VHF presente a bordo”, ciò in relazione alla concreta modalità di funzionamento del sistema, così come sarà illustrata nel prosieguo, che non prevede il rilievo diretto da parte di un operatore, seppure ovviamente presente presso la Sala Operativa della Capitaneria di Porto. Nel caso di specie i testi escussi non sono stati in grado di ricordare se avessero tentato di contattare l'imbarcazione tramite sistema VHF, ma ciò – come detto - non assume particolare rilievo ai fini della legittimità della contestazione. L'accertamento è stato infatti eseguito tramite sistema elettronico di rilevamento della velocità da remoto, rappresentato dall'AIS (Automatic Identification System ovvero Sistema di identificazione automatica) GU (software del Corpo delle Capitanerie di porto/Guardia Costiera per il monitoraggio del traffico marittimo), piattaforma su cui viene convogliato il flusso di dati inviati dai trasmettitori AIS installati a bordo delle unità navali da diporto così da ricevere i tracciati GPS con precisione satellitare. Per tale motivo si ritiene che, con riferimento all'affidabilità dello strumento utilizzato al fine della rilevazione, il sistema AIS abbia un funzionamento ben diverso dagli autovelox (che necessitano di taratura ed omologazione), essendo basato sulla registrazione e trasmissione di dati GPS. L'imbarcazione del ricorrente era dotata del trasmettitore AIS di tipo “B” ( peraltro regolarmente funzionante, come indicato nell'avviso di accertamento e mai contestato ), obbligatorio ai sensi dell'art. 22 del regolamento dell'AMP, come modificato dal disciplinare integrativo in data 6 marzo 2023. Si tratta pacificamente di un trasmettitore radio in grado di fornire il numero identificativo dell'imbarcazione, la sua posizione, la rotta e la velocità. I dati sono consultabili in tempo reale sia dagli organi preposti che da terzi. La velocità di un'imbarcazione rientra – come detto - tra i dati dinamici trasmessi dall'AIS di bordo di un'unità. Detti dati forniscono informazioni sullo “Status di navigazione” e vengono aggiornati dai sensori di bordo connessi all'AIS e diffusi automaticamente, secondo un criterio temporale che dipende dalla velocità e dalle variazioni della rotta alle stazioni riceventi. Il sistema AIS GU riceve quindi il dato relativo alla velocità che viene trasmesso automaticamente dalle unità dotate di AIS senza rielaborazioni e/o calcoli matematici. L'installazione di tale strumento era resa obbligatoria dal regolamento dell'AMP vigente all'epoca dei fatti, al fine dello svolgimento di determinate attività, tra cui quella svolta dal Sig. Parte_1 non solo per motivi di sicurezza in mare, ma si ritiene - anche e soprattutto - al fine di monitorare il corretto comportamento dei soggetti autorizzati a svolgere determinate attività all'interno dell'AMP. Questi ultimi infatti, fin dalla fase della richiesta di partecipazione al bando, avevano accettato espressamente il regolamento che prevedeva l'installazione a bordo del trasmettitore, che – peraltro
- oltre a dover essere correttamente installato, doveva essere mantenuto funzionante e costantemente acceso. Si deve pertanto ritenere che i soggetti richiedenti fossero del tutto consapevoli della funzione di controllo ( oltre che di sicurezza ) della navigazione, affidata a detto trasmettitore. Il medesimo orientamento, che si ritiene del tutto condivisibile per i motivi indicati, è stato espresso da questo Tribunale, ma in diversa composizione, con tre diverse pronunce, nonché dalla Corte d'Appello di Genova ( si vedano sentenze allegate da parte resistente).
Il motivo di opposizione deve pertanto ritenersi infondato.
2) VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE AL TRASGRESSORE.
Il ricorrente, con pec del 05/06/2023 comunicava alla Capitaneria di Porto il nominativo della conducente dell'imbarcazione alla quale notificare la violazione per permetterle di esercitare il diritto di difesa. Per tale motivo è stata dedotta l'illegittimità dell'ordinanza di irrogazione della sanzione per mancata contestazione della violazione al trasgressore. Si deve a tale proposito ritenere che, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illecito amministrativo, l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 consideri obbligato in solido con l'autore materiale dell'illecito, il proprietario della cosa utilizzata per commettere la violazione, salvo che quest'ultimo dimostri che la medesima sia stata utilizzata contro la sua volontà e senza che l'identificazione dell'autore materiale possa considerarsi requisito indispensabile al fine di ritenere sussistente tale presunzione a carico del proprietario, che può sempre essere chiamato a risponderne, a nulla rilevando la mancata contestazione della violazione nei confronti del trasgressore e senza riconoscimento di alcun interesse del primo a rappresentare, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la mancata contestazione (anche) al coobbligato solidale. L'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria risulta infatti limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica, così come previsto dall'art. 14, ultimo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689.
Il motivo di opposizione deve pertanto ritenersi infondato.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 30 COMMA 1 BIS DELLA LEGGE 394/1991. INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA CONTESTATA.
4) SUSSISTENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL DOLO O DELLA COLPA IN CAPO AL TRASGRESSORE AI FINI DELLA CONFIGURAZIONE DELLA FATTISPECIE prevista e punita DALL'ART. 30 COMMA 1 LEGGE 394/1991.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Il ricorrente ha affermato che l'art. 30 comma 1 bis) legge 394/1991 stabilisce che “qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9 bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 2, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1000 euro” e che la signora che si trovava alla conduzione del natante , noleggiato CP_3 CP_4 presso l'impresa individuale dello SC, era assolutamente consapevole di accedere alla Zona A dell'AMP, della cui esistenza era stata informata e che era chiaramente segnalata, pertanto nei suoi confronti doveva essere applicata la sanzione penale.
Si deve a tale proposito osservare che risulta accertato in corso di causa, a seguito dell'istruttoria orale svolta ( con i testi indotti da entrambe le parti che hanno confermato tale circostanza ), che uno dei due fanali di segnalazione posti a terra, al momento dell'accertata violazione fosse abbattuto ( si veda verbale assunzione testi udienza 13/3/2024 ). La zona A dell'EA Protetta è pacificamente CP_2 segnalata tramite i due fanali posti a terra e da quattro boe in mare, si deve pertanto ritenere che, correttamente il verbale di accertamento abbia indicato che la zona non fosse adeguatamente segnalata, in quanto, nonostante la pacifica presenza in mare delle boe gialle (idonee a consentire ad un navigante di normale diligenza l'individuazione dei confini della zona interdetta alla navigazione), tale segnalazione non potesse tuttavia considerarsi rispettosa delle normative internazionali richiamate dalla legge ( si veda art. 2, comma 9 bis, legge n. 394/1991), stante l'assenza del segnale a terra, con conseguente impossibilità di applicare la sanzione penale in danno del trasgressore e conseguente correttezza della sanzione amministrativa irrogata.
I motivi di opposizione risultano pertanto infondati.
Con il quinto motivo l'opponente deduce l'esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 6 legge n. 689/1981 per essere stata la cosa utilizzata contro la sua volontà, avendo egli informato il locatario dei vincoli e dei divieti vigenti in Zona A.
Le prove per testi hanno confermato che, al momento della conclusione del contratto di noleggio del gommone, fosse stata consegnata alla Sig.ra una mappa raffigurante l'EA Marina Protetta ed CP_3 illustrati in lingua inglese i limiti alla navigazione nelle diverse Aree ( si veda teste ). Tes_1 Tuttavia, in totale adesione all'orientamento giurisprudenziale consolidato, formatosi con rifermento all'art. 2054 comma 3 c.c., la cui formulazione è sovrapponibile a quella dell'art. 6 legge n. 689/1981, prevedendo in entrambi i casi che il proprietario della cosa sia obbligato in solido con l'autore della violazione, se non prova che essa è stata usata contro la propria volontà; occorre osservare che il proprietario del mezzo, al fine di sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 co. 3 cc, deve dimostrare che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, manifestata mediante un concreto, specifico ed idoneo comportamento ostativo, volto ad impedirla. Del pari, nel caso di specie, al fine di escludere la responsabilità del proprietario, quest'ultimo avrebbe dovuto dimostrare, non che la cosa fosse stata usata con modalità diverse ( navigazione in zona interdetta ), ma che l'uso stesso fosse avvenuto contro la sua volontà ( circostanza evidentemente incompatibile con il contratto concluso e con l'attività in concreto esercitata dall'impresa individuale del Sig. . Parte_1
Il motivo di opposizione deve pertanto ritenersi infondato.
6) ILLEGITTIMITA' DELLA MISURA DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA COMMINATA – ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 21 COMMA 7 DEL DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DELL'AREA MARINA PROTETTA “CINQUE TERRE” ANNO 2023 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 689/1981 E VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA DELIBERAZIONE N° 41 DEL 02/07/2015 DEL PRESIDENTE DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE. RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO.
L'art. 30, comma 1 bis, della Legge 394/1991 stabilisce che “Qualora l'EA protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'art. 2, comma 9 bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'art. 19, comma 3 lettera e) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1000 euro”. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 16 Legge 689/1981, la determinazione della sanzione minima sia pari ad € 333,33 essendo essa la terza parte del massimo della sanzione prevista.
L'art. 21, comma 7, del Disciplinare Integrativo al Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'AMP Cinque Terre per l' anno 2023 stabilisce “nel caso in cui la violazione sia effettuata in Zona A (riserva integrale) dell'EA , l'importo minimo della sanzione è triplicato”, Controparte_2 di conseguenza la sanzione pecuniaria minima applicabile alla violazione contestata sia pari ad € 999,99. Anche tale motivo di opposizione deve pertanto ritenersi infondato.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate nei valori medi.
PQM
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione proposta da quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale ROSA DEI VENTI di SC MA e per l'effetto conferma l' ordinanza ingiunzione N.62/2023 emessa nei suoi confronti dal
[...]
” ; Controparte_5 condanna quale titolare dell'impresa individuale ROSA DEI Parte_1 VENTI di al pagamento in favore dell'Ente Parte_1 CP_1 Controparte_5
”, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 662,00
[...] per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Il Giudice IA HE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 1767/2023 RG avente ad OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione promossa da quale titolare dell'impresa individuale ROSA DEI VENTI di Parte_1
SC MA
ricorrente - opponente
Rappresentato e difeso dall'Avv. Daria Basso
Contro
resistente - opposto Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Rapacci
Conclusioni
Per parte opponente:
“Voglia il Tribunale annullare annullare l'ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa n° 62/2023 per tutti i motivi di cui sopra. In via subordinata all'annullamento voglia l'Ill.mo Tribunale modificare l'importo irrogato e ridurlo al terzo del massimo edittale entro i limiti fissati dalla legge previa disapplicazione, se necessario, dell'art. dell'art. 21 comma 7 del disciplinare integrativo al regolamento dell'area marina protetta
. CP_1 Con vittoria di spese e compensi oltre accessorie come per legge”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza:
- in via principale respingere tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e sprovviste di prova per i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e di conseguenza accertare e confermare l'Ordinanza di Irrogazione della Sanzione amministrativa n. 62/2023;
- in via più subordinata modificare l'importo irrogato con l'Ordinanza di Irrogazione della Sanzione amministrativa n. 62/2023 nella diversa somma ritenuta di legge;
- condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex art. 6 legge 150/2011 il Sig. quale titolare Parte_1 dell'impresa individuale Rosa dei Venti di SC MA ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione N. 62/2023 emessa nei suoi confronti dall' ente Controparte_1
”, per aver il ricorrente “navigato nella zona “A” di Punta Mesco
[...] Controparte_2 dell' AMP delle cinque terre “ ( docc. 1 e 3 fascicolo ricorrente). Si è costituita la parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondati tutti i motivi di opposizione proposti.
L'opposizione è stata affidata ai seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA EX ART. 14 LEGGE 689/1981. INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA CONTESTATA, DIFETTO DI PROVA CERTA.
Sebbene sia da ritenere preferibile la contestazione immediata della violazione amministrativa, detta modalità non è da ritenere l'unica consentita infatti l'articolo 14 della legge 689/1981 stabilisce che
“la violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”. Si deve pertanto ritenere che l'obbligo dell'immediata contestazione sia derogabile in caso di oggettiva impossibilità, con indicazione del motivo.
Nel caso di specie il verbale di accertamento indica espressamente che: “Non è stata possibile la contestazione effettuata in quanto l'accertamento è stato effettuato da remoto” e ciò costituisce evidentemente la ragione della mancanza dell' immediata contestazione. Né appare oggettivamente possibile l'invio - contestualmente al rilievo dell'infrazione - di imbarcazioni della Guardia Costiera, al fine della contestazione immediata, così come non risulta esigibile la richiesta di segnalazione “da parte del controllore tramite radiolina VHF presente a bordo”, ciò in relazione alla concreta modalità di funzionamento del sistema, così come sarà illustrata nel prosieguo, che non prevede il rilievo diretto da parte di un operatore, seppure ovviamente presente presso la Sala Operativa della Capitaneria di Porto. Nel caso di specie i testi escussi non sono stati in grado di ricordare se avessero tentato di contattare l'imbarcazione tramite sistema VHF, ma ciò – come detto - non assume particolare rilievo ai fini della legittimità della contestazione. L'accertamento è stato infatti eseguito tramite sistema elettronico di rilevamento della velocità da remoto, rappresentato dall'AIS (Automatic Identification System ovvero Sistema di identificazione automatica) GU (software del Corpo delle Capitanerie di porto/Guardia Costiera per il monitoraggio del traffico marittimo), piattaforma su cui viene convogliato il flusso di dati inviati dai trasmettitori AIS installati a bordo delle unità navali da diporto così da ricevere i tracciati GPS con precisione satellitare. Per tale motivo si ritiene che, con riferimento all'affidabilità dello strumento utilizzato al fine della rilevazione, il sistema AIS abbia un funzionamento ben diverso dagli autovelox (che necessitano di taratura ed omologazione), essendo basato sulla registrazione e trasmissione di dati GPS. L'imbarcazione del ricorrente era dotata del trasmettitore AIS di tipo “B” ( peraltro regolarmente funzionante, come indicato nell'avviso di accertamento e mai contestato ), obbligatorio ai sensi dell'art. 22 del regolamento dell'AMP, come modificato dal disciplinare integrativo in data 6 marzo 2023. Si tratta pacificamente di un trasmettitore radio in grado di fornire il numero identificativo dell'imbarcazione, la sua posizione, la rotta e la velocità. I dati sono consultabili in tempo reale sia dagli organi preposti che da terzi. La velocità di un'imbarcazione rientra – come detto - tra i dati dinamici trasmessi dall'AIS di bordo di un'unità. Detti dati forniscono informazioni sullo “Status di navigazione” e vengono aggiornati dai sensori di bordo connessi all'AIS e diffusi automaticamente, secondo un criterio temporale che dipende dalla velocità e dalle variazioni della rotta alle stazioni riceventi. Il sistema AIS GU riceve quindi il dato relativo alla velocità che viene trasmesso automaticamente dalle unità dotate di AIS senza rielaborazioni e/o calcoli matematici. L'installazione di tale strumento era resa obbligatoria dal regolamento dell'AMP vigente all'epoca dei fatti, al fine dello svolgimento di determinate attività, tra cui quella svolta dal Sig. Parte_1 non solo per motivi di sicurezza in mare, ma si ritiene - anche e soprattutto - al fine di monitorare il corretto comportamento dei soggetti autorizzati a svolgere determinate attività all'interno dell'AMP. Questi ultimi infatti, fin dalla fase della richiesta di partecipazione al bando, avevano accettato espressamente il regolamento che prevedeva l'installazione a bordo del trasmettitore, che – peraltro
- oltre a dover essere correttamente installato, doveva essere mantenuto funzionante e costantemente acceso. Si deve pertanto ritenere che i soggetti richiedenti fossero del tutto consapevoli della funzione di controllo ( oltre che di sicurezza ) della navigazione, affidata a detto trasmettitore. Il medesimo orientamento, che si ritiene del tutto condivisibile per i motivi indicati, è stato espresso da questo Tribunale, ma in diversa composizione, con tre diverse pronunce, nonché dalla Corte d'Appello di Genova ( si vedano sentenze allegate da parte resistente).
Il motivo di opposizione deve pertanto ritenersi infondato.
2) VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE AL TRASGRESSORE.
Il ricorrente, con pec del 05/06/2023 comunicava alla Capitaneria di Porto il nominativo della conducente dell'imbarcazione alla quale notificare la violazione per permetterle di esercitare il diritto di difesa. Per tale motivo è stata dedotta l'illegittimità dell'ordinanza di irrogazione della sanzione per mancata contestazione della violazione al trasgressore. Si deve a tale proposito ritenere che, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illecito amministrativo, l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 consideri obbligato in solido con l'autore materiale dell'illecito, il proprietario della cosa utilizzata per commettere la violazione, salvo che quest'ultimo dimostri che la medesima sia stata utilizzata contro la sua volontà e senza che l'identificazione dell'autore materiale possa considerarsi requisito indispensabile al fine di ritenere sussistente tale presunzione a carico del proprietario, che può sempre essere chiamato a risponderne, a nulla rilevando la mancata contestazione della violazione nei confronti del trasgressore e senza riconoscimento di alcun interesse del primo a rappresentare, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la mancata contestazione (anche) al coobbligato solidale. L'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria risulta infatti limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica, così come previsto dall'art. 14, ultimo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689.
Il motivo di opposizione deve pertanto ritenersi infondato.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 30 COMMA 1 BIS DELLA LEGGE 394/1991. INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA CONTESTATA.
4) SUSSISTENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL DOLO O DELLA COLPA IN CAPO AL TRASGRESSORE AI FINI DELLA CONFIGURAZIONE DELLA FATTISPECIE prevista e punita DALL'ART. 30 COMMA 1 LEGGE 394/1991.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Il ricorrente ha affermato che l'art. 30 comma 1 bis) legge 394/1991 stabilisce che “qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9 bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 2, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1000 euro” e che la signora che si trovava alla conduzione del natante , noleggiato CP_3 CP_4 presso l'impresa individuale dello SC, era assolutamente consapevole di accedere alla Zona A dell'AMP, della cui esistenza era stata informata e che era chiaramente segnalata, pertanto nei suoi confronti doveva essere applicata la sanzione penale.
Si deve a tale proposito osservare che risulta accertato in corso di causa, a seguito dell'istruttoria orale svolta ( con i testi indotti da entrambe le parti che hanno confermato tale circostanza ), che uno dei due fanali di segnalazione posti a terra, al momento dell'accertata violazione fosse abbattuto ( si veda verbale assunzione testi udienza 13/3/2024 ). La zona A dell'EA Protetta è pacificamente CP_2 segnalata tramite i due fanali posti a terra e da quattro boe in mare, si deve pertanto ritenere che, correttamente il verbale di accertamento abbia indicato che la zona non fosse adeguatamente segnalata, in quanto, nonostante la pacifica presenza in mare delle boe gialle (idonee a consentire ad un navigante di normale diligenza l'individuazione dei confini della zona interdetta alla navigazione), tale segnalazione non potesse tuttavia considerarsi rispettosa delle normative internazionali richiamate dalla legge ( si veda art. 2, comma 9 bis, legge n. 394/1991), stante l'assenza del segnale a terra, con conseguente impossibilità di applicare la sanzione penale in danno del trasgressore e conseguente correttezza della sanzione amministrativa irrogata.
I motivi di opposizione risultano pertanto infondati.
Con il quinto motivo l'opponente deduce l'esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 6 legge n. 689/1981 per essere stata la cosa utilizzata contro la sua volontà, avendo egli informato il locatario dei vincoli e dei divieti vigenti in Zona A.
Le prove per testi hanno confermato che, al momento della conclusione del contratto di noleggio del gommone, fosse stata consegnata alla Sig.ra una mappa raffigurante l'EA Marina Protetta ed CP_3 illustrati in lingua inglese i limiti alla navigazione nelle diverse Aree ( si veda teste ). Tes_1 Tuttavia, in totale adesione all'orientamento giurisprudenziale consolidato, formatosi con rifermento all'art. 2054 comma 3 c.c., la cui formulazione è sovrapponibile a quella dell'art. 6 legge n. 689/1981, prevedendo in entrambi i casi che il proprietario della cosa sia obbligato in solido con l'autore della violazione, se non prova che essa è stata usata contro la propria volontà; occorre osservare che il proprietario del mezzo, al fine di sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 co. 3 cc, deve dimostrare che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, manifestata mediante un concreto, specifico ed idoneo comportamento ostativo, volto ad impedirla. Del pari, nel caso di specie, al fine di escludere la responsabilità del proprietario, quest'ultimo avrebbe dovuto dimostrare, non che la cosa fosse stata usata con modalità diverse ( navigazione in zona interdetta ), ma che l'uso stesso fosse avvenuto contro la sua volontà ( circostanza evidentemente incompatibile con il contratto concluso e con l'attività in concreto esercitata dall'impresa individuale del Sig. . Parte_1
Il motivo di opposizione deve pertanto ritenersi infondato.
6) ILLEGITTIMITA' DELLA MISURA DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA COMMINATA – ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 21 COMMA 7 DEL DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DELL'AREA MARINA PROTETTA “CINQUE TERRE” ANNO 2023 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 689/1981 E VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA DELIBERAZIONE N° 41 DEL 02/07/2015 DEL PRESIDENTE DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE. RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO.
L'art. 30, comma 1 bis, della Legge 394/1991 stabilisce che “Qualora l'EA protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'art. 2, comma 9 bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'art. 19, comma 3 lettera e) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1000 euro”. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 16 Legge 689/1981, la determinazione della sanzione minima sia pari ad € 333,33 essendo essa la terza parte del massimo della sanzione prevista.
L'art. 21, comma 7, del Disciplinare Integrativo al Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'AMP Cinque Terre per l' anno 2023 stabilisce “nel caso in cui la violazione sia effettuata in Zona A (riserva integrale) dell'EA , l'importo minimo della sanzione è triplicato”, Controparte_2 di conseguenza la sanzione pecuniaria minima applicabile alla violazione contestata sia pari ad € 999,99. Anche tale motivo di opposizione deve pertanto ritenersi infondato.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate nei valori medi.
PQM
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione proposta da quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale ROSA DEI VENTI di SC MA e per l'effetto conferma l' ordinanza ingiunzione N.62/2023 emessa nei suoi confronti dal
[...]
” ; Controparte_5 condanna quale titolare dell'impresa individuale ROSA DEI Parte_1 VENTI di al pagamento in favore dell'Ente Parte_1 CP_1 Controparte_5
”, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 662,00
[...] per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Il Giudice IA HE