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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7219/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA ZI Presidente
IA TE DI
AN BR DI relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7219/2025, introdotta da
Parte_1
nata il [...] a [...]
e
, Parte_2
nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Margherita Gualtieri
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio
1 era stato celebrato nel Comune di Roma in data 4 ottobre 2018 e che, nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli in data 4 novembre 2020 ed Per_1
in data 22 dicembre 2022. Per_2
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre 2025 le parti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in Roma in via degli Ammiragli n 119 di
proprietà esclusiva della moglie, libera da oneri finanziari, resterà
assegnata alla stessa;
3. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento,
essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4. i bambini saranno affidati ad entrambi i genitori con
collocazione prevalente presso la residenza della madre, per cui
le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione alla salute, sono assunte di comune accordo dai
genitori;
5. in merito alle frequentazioni, il padre tornato dalla missione
militare, vedrà i bambini due pomeriggi la settimana da
concordare di volta in volta compatibilmente alle esigenze dei
2 minori ed agli impegni degli stessi genitori, con weekend alternati
dal venerdì pomeriggio alla domenica sera allorché il padre
accompagnerà i bambini a casa della madre entro le 20.
6. entrambi i genitori si occuperanno di accompagnare i bambini
alle varie attività ludiche, sportive, ecc…
7. Durante le vacanze natalizie, i bambini trascorreranno la viglia
del 24 dicembre ed il giorno di Natale ad anni alterni con entrambi
i genitori, ed analogamente per il 31 dicembre ed il giorno di
capodanno. Trascorreranno ad anni alterni il periodo dal 26
dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio con
entrambi i genitori, salvo diversi accordi tra gli stessi.
8. Per le vacanze pasquali, i bambini trascorreranno con
entrambi i genitori il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni
9. Per la vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio di
ciascun anno, il padre starà con i figli, per un periodo di 15 giorni
consecutivi o non consecutivi nel mese di luglio e/o agosto,
alternandosi i genitori nei vari anni
10. Per le restanti festività ad anni alterni, o secondo gli accordi
intercorsi tra i genitori
11. Il padre contribuirà al mantenimento dei minori versando
l'assegno mensile di € 500,00 (cinquecento) entro il 5 di ogni
mese oltre Istat, a far data dal mese di luglio 2025. Oltre al 50%
3 delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di
Roma.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
Pt_1 Parte_2
deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole, né sul piano materiale né sul piano affettivo. In
ordine alle frequentazioni con il padre, le parti hanno rappresentato che il
è attualmente in missione militare in Messico e farà ritorno in Parte_3
Italia nel periodo natalizio e poi, cessata la missione, nel corso del 2026.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 18 Parte_1
gennaio 1988 a Roma, e , nato il [...] a Parte_2
OM (Napoli), i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 4
4 ottobre 2018; matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma al n. 00133, parte 2, serie A03, anno 2019;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 10 ottobre 2025
Il DI estensore
AN BR
Il Presidente
MA ZI
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA ZI Presidente
IA TE DI
AN BR DI relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7219/2025, introdotta da
Parte_1
nata il [...] a [...]
e
, Parte_2
nato il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Margherita Gualtieri
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio
1 era stato celebrato nel Comune di Roma in data 4 ottobre 2018 e che, nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli in data 4 novembre 2020 ed Per_1
in data 22 dicembre 2022. Per_2
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre 2025 le parti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in Roma in via degli Ammiragli n 119 di
proprietà esclusiva della moglie, libera da oneri finanziari, resterà
assegnata alla stessa;
3. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento,
essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4. i bambini saranno affidati ad entrambi i genitori con
collocazione prevalente presso la residenza della madre, per cui
le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione alla salute, sono assunte di comune accordo dai
genitori;
5. in merito alle frequentazioni, il padre tornato dalla missione
militare, vedrà i bambini due pomeriggi la settimana da
concordare di volta in volta compatibilmente alle esigenze dei
2 minori ed agli impegni degli stessi genitori, con weekend alternati
dal venerdì pomeriggio alla domenica sera allorché il padre
accompagnerà i bambini a casa della madre entro le 20.
6. entrambi i genitori si occuperanno di accompagnare i bambini
alle varie attività ludiche, sportive, ecc…
7. Durante le vacanze natalizie, i bambini trascorreranno la viglia
del 24 dicembre ed il giorno di Natale ad anni alterni con entrambi
i genitori, ed analogamente per il 31 dicembre ed il giorno di
capodanno. Trascorreranno ad anni alterni il periodo dal 26
dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio con
entrambi i genitori, salvo diversi accordi tra gli stessi.
8. Per le vacanze pasquali, i bambini trascorreranno con
entrambi i genitori il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni
9. Per la vacanze estive, da concordare entro il 30 maggio di
ciascun anno, il padre starà con i figli, per un periodo di 15 giorni
consecutivi o non consecutivi nel mese di luglio e/o agosto,
alternandosi i genitori nei vari anni
10. Per le restanti festività ad anni alterni, o secondo gli accordi
intercorsi tra i genitori
11. Il padre contribuirà al mantenimento dei minori versando
l'assegno mensile di € 500,00 (cinquecento) entro il 5 di ogni
mese oltre Istat, a far data dal mese di luglio 2025. Oltre al 50%
3 delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di
Roma.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
Pt_1 Parte_2
deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole, né sul piano materiale né sul piano affettivo. In
ordine alle frequentazioni con il padre, le parti hanno rappresentato che il
è attualmente in missione militare in Messico e farà ritorno in Parte_3
Italia nel periodo natalizio e poi, cessata la missione, nel corso del 2026.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 18 Parte_1
gennaio 1988 a Roma, e , nato il [...] a Parte_2
OM (Napoli), i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 4
4 ottobre 2018; matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma al n. 00133, parte 2, serie A03, anno 2019;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 10 ottobre 2025
Il DI estensore
AN BR
Il Presidente
MA ZI
5