Sentenza 23 febbraio 1999
Massime • 1
La realizzazione di opere (nella specie, garage con parete appoggiata al muro di cinta appartenente al proprietario del fondo confinante) in violazione di norme di tutela ambientale, recepite negli strumenti urbanistici, anche se non contrastanti con le prescrizioni comunali in materia di distanze, non comporta un immediato e contestuale danno per i vicini, il cui diritto al risarcimento presuppone l'accertamento del nesso tra la violazione contestata ed il pregiudizio effettivamente subito. La prova di tale pregiudizio - limitato a quei danni che il terreno adiacente all'immobile ove si è commesso l'illecito, subisce in termini di amenità, comodità, tranquillità e per la riduzione di aria, luce e vista - deve essere fornita dall'interessato in modo preciso non solo con riferimento alla sussistenza del danno, ma anche alla entità dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/1999, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE LUGARO - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN AN, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE 11 269, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO RISCICA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI NG, CE ESTER;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 11954/96 proposto da:
DI NG, CE ESTER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO BARBATO, che li difende unitamente all'avvocato GIULIO TARTINI, giusta delega, al in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
AN AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 219/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 19/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Adriano BARBATO, difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
rigetto del 1^ motivo od accoglimento del 2^ del ricorso incidentale.
Fatto
Con ricorso del 24/5/1976 i coniugi EL OR ed ST VI, proprietari di un terreno con casa di abitazione in Biadene alla via Bongiovanni, lamentavano che DO IA, proprietario del confinante terreno, aveva iniziato la costruzione di un garage poggiandone la parete sul muro di cinta appartenente ad essi ricorrenti ed aveva inoltre violato le distanze legali previste dal regolamento comunale. Gli istanti chiedevano al pretore di Montebelluna la sospensione dei lavori e la demolizione, dell'opera. Instauratosi il contraddittorio l'adito pretore, dopo l'escussione di testi ed una c.t.u., dichiarava la propria incompetenza. La causa veniva riassunta davanti al Tribunale di Treviso dai coniugi OR- VI i quali chiede vano: a) che fosse dichiarato che la costruzione del IA era eretta a distanza inferiore a quella legale rispetto al confine con il loro fondo e che era appoggiata al muro di loro esclusiva proprietà; b) che il IA fosse condannato a demolire la detta costruzione ed a risarcire il danno.
Il convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto della do manda sostenendo che la costruzione era legittima e che nessun danno era stato provocato agli attori.
L'adito Tribunale disponeva nuova c.t.u. e, con sentenza del 29/6/1989, rigettava le domande. Avverso la detta decisione il OR è la VI proponevano appello al quale resisteva il IA.
La corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 19/2/1996. in parziale riforma dell'impugnata decisione, accoglieva la domanda di risarcimento danni e condannava il IA a pagare ai coniugi OR-VI la somma di lire 20 milioni ponendo a carico dell'appellato la metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio. osservava la corte di appello: che alla fattispecie non potevano applicarsi le norme dettate dal regolamento edilizio del comune di Montebelluna in materia di distanza tra le costruzioni e dai confini, in quanto all'articolo 27 era stata esclusa la loro obbligatorietà nei confronti "dei locali interrati senza sovrastante costruzione, il cui intradosso sia ad una quota non superiore a ml. 1,20 rispetto alla quota media del piano di campagna"; che tale altezza, con riferimento al garage del IA, era solo di m. 0,95, come accertato dal c.t.u.; che, esclusa la disciplina integrativa, andavano applicate le norme del codice civile in materia di distanza ed in particolare l'articolo 873; che, però, la costruzione in questione sorgeva interamente sulla parte del suolo di proprietà IA ove non risultavano edifici fronteggianti, per cui nella specie non ricorreva l'ipotesi di formazioni di intercapedini, che il IA, avendo costruito per primo, aveva correttamente fatto uso del principio della prevenzione;
che, coerentemente, il Tribunale non aveva applicato l'articolo 878 c.c. in quanto, come accertato dal c.t.u., il muro sul quale appoggiava la parete esterna del garage insisteva su terreno del IA ed era di contenimento;
che, del resto, non vi era prova che esso fosse di proprietà dei coniugi OR;
che la costruzione del IA violava le norme dettate a tutela del paesaggio recepite nel regolamento edilizio comunale il cui articolo 56 richiamava le dette norme;
che la zona in questione era da considerare "verde agricolo di valore paesistico" come confermato dall'acquisita attestazione del sindaco;
che il IA non aveva provato di aver chiesto ed ottenuto il prescritto parere della sovrintendenza ai Monumenti del Veneto;
che sussisteva quindi il diritto dei confinanti proprietari OR e VI di ottenere il risarcimento del danno;
che l'esistenza del pregiudizio era evidente dalla documentazione fotografica in atti, dalla natura dei luoghi e dalla struttura stessa dell'opera, nonché dal suo inserimento nell'ambiente; che il detto danno andava liquidato in via equitativa in lire 20 milioni in considerazione del tempo trascorso dall'ultimazione dei lavori e di ogni altro elemento utile. La Cassazione della sentenza della corte di appello di Venezia è stata chiesta da IA DO con ricorso affidato a tre motivi al quale hanno resistito con controricorso OR EL e VI ST che hanno proposto ricorso incidentale sorretto da due motivi illustrati da memoria.
Diritto
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. I motivi del ricorso incidentale vanno esaminati con priorità per motivi di ordine logico e giuridico oltre che per il loro carattere eventualmente assorbente.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 871-873 c.c. e dell'articolo 48 del regolamento edilizio comunale, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della contro versia. Deducono i coniugi OR-VI che l'articolo 48 del regolamento edilizio del comune di Montebelluna, vi gente all'epoca dell'abuso, prevedeva - nelle zone agricole di valore paesistico - che la distanza dai confini e tra i fabbricati fosse di ml. 20. Pertanto, poiché il manufatto del IA è stato costruito a confine ed appoggiato al muro di cinta di proprietà di essi ricorrenti, ha errato la corte di appello nel non prendere in considerazione la di stanza dal confine a prescindere dallo stacco tra i fabbricati e nell'aver riconosciuto indebitamente il diritto di Prevenzione facendo riferimento solo all'assenza di intercapedini dannose laddove il detto diritto non è ravvisabile nel caso - come appunto quello di specie - in cui sia prevista una distanza inderogabile dal confine al fine di realizzare un più armonico e razionale sviluppo urbanistico. Tale è infatti la ratio dell'articolo 48 del R.E. secondo il quale la distanza dal confine è garantita a prescindere dalla esistenza o meno di costruzioni. Vanno poi considerati come costruzioni anche i manufatti che si sviluppino interamente nel sottosuolo, con conseguente applicazione della distanza minima dal confine.
Il motivo è infondato.
La corte di appello - sulla base di insindacabile apprezzamento dei fatti di causa e delle risultanze probatorie (documenti acquisiti e relazioni peritali del c.t.u.) sorretto da adeguata e congrua motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto - ha accertato che l'altezza del garage costruito dal IA è di m. 0,95 "rispetto alla quota media del piano di campagna" esistente prima dello sbancamento operato dallo stesso IA. La corte territoriale, di conseguenza, ha ritenuto inapplicabili le norme dettate dal regolamento edilizio del comune di Montebelluna in tema di distanza delle costruzioni dai confini e dagli edifici fronteggianti e ciò perché l'articolo 27 di detto regolamento espressamente esclude dal concetto di costruzione (con conseguente esonero dal rispetto delle prescrizioni imposte in relazione alle distanze) quei corpi di fabbrica - come appunto quello edificato dal IA - di altezza inferiore a ml. 1,20 rispetto al piano di campagna "prima della sua definitiva sistemazione". Nessuna obiezione è stata sollevata dai ricorrenti Incidentali in ordine all'ineccepibile interpretazione data dalla corte di merito al citato articolo 27 del regolamento edilizio comunale. Alla luce di detta interpretazione la corte veneziana ha coerentemente escluso l'applicabilità della disciplina integrativa delle norme dettate dal codice civile in tema di distanza nelle costruzioni. Del pari correttamente la corte di appello ha escluso che il IA fosse obbligato al rispetto della distanza di cui all'articolo 873 c.c., ossia di tre metri dal confine con il fondo di proprietà dei coniugi OR. Infatti, come esattamente rilevato nell'impugnata sentenza, il IA - avvalendosi del principio della prevenzione - ha legittima mente costruito per primo sul confine in un tratto privo di costruzioni fronteggianti. Del tutto irrilevante è pertanto che il garage in questione - che, per le sopra precisate caratteristiche relative all'altezza, non rientra nel concetto di costruzione secondo le norme del regolamento edilizio comunale concernenti la distanza degli edifici dai confini - debba invece essere considerato come costruzione ai fini delle disposizioni sulle distanze dettate dal codice civile.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 881 e 878 c.c., nonché mancata considerazione di un punto decisivo della controversia. Sostengono i ricorrenti che - al di là delle incoerenti conclusioni del c.t.u. e come si evince dai documenti esibiti (foto e pianta del progetto presentato dal IA per il rilascio della concessione edilizia) - il muro di confine sul quale è stata appoggiata la copertura del garage è perimetrale del fabbricato di essi coniugi OR e non può che essere di proprietà degli stessi. Invece la corte di merito, omettendo di considerare che la costruzione in appoggio non è consentita dall'articolo 48 del R.E., ha apoditticamente concluso che il muro esterno del garage insiste sul terreno del IA e che il muro in questione è da ritenere di contenimento e reso necessario dall'eseguito sbancamento.
Anche questo motivo non è fondato.
Le riportate censure (pur se formalmente titolate come vizi di motivazione e violazione di legge) hanno ad oggetto apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie e si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa, come tali inammissibili in questa sede. La detta valutazione è demandata al giudice del merito la cui motivazione al riguardo non è sindacabile in questa sede di legittimità se sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e, a tal fine, apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (tra le tante: Cass. 10/5/1995 n. 5103). Al riguardo la motivazione del giudice del merito, se sufficiente e non contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. il giudice del merito è infatti libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo appezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pur per implicito, a quelli utilizzati.
Pertanto, ai fini della configurabilità del vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'articolo 360 n. 5 c.p.c., non rileva il mero contrasto tra segmenti logici della motivazione ed elementi o dati ad essa estranei, recuperati dal materiale istruttorio, ne' è significativo il diverso valore che quel materiale può esprimere alla luce della lettura proposta dal ricorrente, occorrendo invece un contrasto interno all'iter logico, tale da non consentire l'identificazione del procedimento argomentativo che ha condotto alla decisione.
Nella specie la sentenza impugnata si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
La corte di appello - con ragionamento ineccepibile e con motivato apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie con particolare riferimento all'indagine peritale effettuata dal c.t.u. - ha ritenuto sia che il muro sul quale appoggiava la parete esterna del garage IA è di contenimento(reso necessario dallo sbancamento a suo tempo eseguito) ed insiste sul terreno di quest'ultimo, sia che non era stata raggiunta la prova circa la proprietà dei OR di detto muro. Coerentemente, quindi, la corte veneziana ha escluso l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 878 e 881 c.c., trattandosi nella specie di un muro non di cinta o divisorio, ma di contenimento e di sostegno costruito sul terreno di proprietà del IA.
La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze processuali. La corte territoriale non era tenuta ad esaminare tutte le tesi difensive dei coniugi OR perché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso dalla quale possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti (e le eventuali prove contrarie) siano state disattese.
Il giudice di appello ha pertanto dato conto delle proprie valutazioni, circa i detti accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze di causa ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. È evidente poi che la censura mossa dai ricorrenti incidentali, secondo cui una parte del muro del garage corri sponde al muro perimetrale del fabbricato di essi coniugi OR, si traduce in un asserito vizio della sentenza riparabile;
- se esistente, mediante revocazione. Infatti i vizi della motivazione, che legittimano il sindacato di legittimità sulla sentenza ex articolo 360 n. 5 c.p.c., non comprendono il travisamento dei fatti - che può
dar luogo soltanto a revocazione ai sensi dell'articolo 394 n. 4 C.P.C. Nel caso in esame la detta censura dei ricorrenti incidentali presuppone una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita nell'impugnata sentenza, la quale sarebbe basata su elementi di fatto inesistenti o contrastanti con le risultanze istruttorie. Trattasi della prospettazione di un'ipotesi di travisamento dei fatti contro cui è esperi bile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consoli dato orientamento giurisprudenziale di questa corte (tra le tante: sentenza 2/5/1996 n. 4018) la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.
Del tutto irrilevante è infine il richiamo operato dai ricorrenti incidentali all'articolo 48 del regolamento edilizio comunale secondo il quale non sono consentite costruzioni in appoggio. In proposito è appena il caso di osservare che, come già evidenziato, il garage edificato dal IA non può essere considerato "costruzione" secondo quanto disposto dall'articolo 27 del regolamento comunale. Il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 872 e 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce il IA che la corte di appello ha affermato che le norme di tutela ambientale sono state recepite dal regolamento edilizio comunale in quanto richiamate dall'articolo 56 in materia di "verde privato", laddove - come è pacifico - la zona in questione è considerata "verde agricolo" e non "verde privato". È pertanto errata l'affermazione della corte di merito in ordine all'asserita acquisizione della prova circa la ravvisabilità, nella costruzione in questione, della violazione delle norme non integrative del codice civile. Peraltro, secondo il ricorrente, manca la Prova che la costruzione de qua fosse soggetta al parere della soprintendenza: l'onere di fornire tale prova spettava agli attori. Inoltre, ad avviso del IA, dalla sentenza impugnata non è dato individuare le norme di tu tela ambientale violate da esso ricorrente e non indicate dai coniugi OR nell'atto di appello. Con il secondo motivo del ricorso principale il saviane - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 872, 2043, 2056 e 1226 c.c. - deduce che nel caso di violazione di norme non integrative del codice civile spetta all'attore fornire la prova precisa dell'esistenza e dell'entità obiettiva del danno con riferimento all'amenità, alla comodità ed alla tranquillità del fondo contiguo a quello ove si è realizzata la detta violazione. Alla carenza di tale prova non può supplirsi con la valutazione equitativa del danno atteso che il potere attribuito al giudice dall'articolo 1226 C.C. non esonera l'interessato dall'onere di offrire gli elementi probatori in ordine alla sua esistenza. La corte di appello, per tanto, non poteva far ricorso al criterio equitativo per liquidare il danno, ma doveva prendere atto che gli appellanti non avevano fornito la prova che la loro proprietà risultava priva di aria, luce o vista.
I detti motivi - che, per la loro connessione ed interdipendenza, possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati nei sensi di seguito precisati.
Secondo la corte di appello le norme di tutela ambientale sono state recepite nel regolamento edilizio del comune di Montebelluna in quanto richiamate nell'articolo 56 dello stesso strumento urbanistico. La corte territoriale ha ravvisato la conferma di tale richiamo sia nell'attestazione del sindaco (relativa all'inserimento della zona in questione in quella definita "verde agricolo di valore paesistico"), sia nella lettera raccomandata inviata al ricorrente dalla Soprintendenza ai monumenti del Veneto la quale - informata dal sindaco che il IA aveva eseguito un edificio in zona sottoposta alla legge 29/6/1939 n. 1497 diffidava il destinatario della missiva dal proseguire i lavori senza il preventivo parere della Soprintendenza stessa. Il giudice di appello, non avendo il IA provato di aver ottenuto il detto parere, ha ritenuto illegittima l'opera in questione per violazione delle norme di tutela ambientale con conseguente riconoscimento del diritto dei coniugi OR al risarcimento del danno liquidato in via equitativa in complessive lire 2 milioni.
La corte di merito - come esattamente rilevato dal ricorrente - non ha considerato che l'articolo 56 del regolamento edilizio comunale si riferisce alla zona a vincolo speciale "verde privato" e non alla "zona agricola di valore paesistico" - sottoposta ai vincoli meno rigidi previsti dall'articolo 48 dello strumento urbanistico - nella quale, secondo l'attestazione rilasciata dal sindaco richiamata nell'impugnata sentenza, è inserita l'area interessata dalla costruzione del IA. La differenza tra delle due dette zone risulta evidente dall'acquisita tabella riassuntiva delle norme tecniche del programma di fabbricazione del comune di Montebelluna. Peraltro il citato articolo 56 del regolamento edilizio comunale non richiama espressamente le norme di tutela ambientale, di cui alla legge 1497/1939, ma fa solo riferimento al parere della soprintendenza ai Monumenti, necessario per il restauro conservativo e funzionale degli edifici esistenti di particolare pregio storico e non per le nuove costruzioni come quella del IA. Occorre altresì rilevare che nella lettera della soprintendenza ai Monumenti del Veneto, richiamata nell'impugnata decisione, si accenna ad una informativa del sindaco contenente un generico riferimento alla legge 1497/1939. La corte territoriale non ha fornito alcun chiarimento in or dine alle prove acquisite circa l'effettivo inserimento della zona in questione in uno degli elenchi redatti e pubblicati a norma dell'articolo 2 della citata legge. In particolare non risulta se l'assoggettamento dell'area a vin colo paesaggistico sia stato disposto nell'osservanza del procedimento previsto da detta legge, ovvero nell'esercizio del potere delle regioni, ex D.P.R. 24/7/1977 n. 616, di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali.
La corte veneziana si è limitata a ritenere illegittima la Costruzione del IA per non aver questi provato di aver chiesto il parere della Soprintendenza come prescritto dall'articolo 7 della legge 1497/1939. Tale violazione, di Carattere meramente formale e sanzionata dalla legge 1497/1939, non comporta un immediato e contestuale danno per i vicini il cui diritto al risarcimento può derivare solo dal mancato rispetto dei vincoli imposti a tutela del paesaggio, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi comunali (ovvero dei piani territoriali paesistici) nella parte in cui contengono anche prescrizioni edilizie rilevanti sul piano dei rapporti di vicinato (come quando fissino distacchi minimi tra costruzioni, altezze, indici di edificabilità, rapporto superficie/volume, ecc.).
Il giudice di appello non ha precisato quali di queste specifiche norme a tutela dell'ambiente sarebbero state in concreto - violate dal IA nella costruzione del garage in questione. Di conseguenza la corte di merito non ha chiarito il collegamento tra le dette violazioni ed il pregiudizio effettivamente subito dai coniugi OR, onde procedere poi alla determinazione ed alla liquidazione del relativo danno.
Inoltre, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in presenza di violazione di norme di tutela ambientale deve riconoscersi, in favore dei proprietari di un fondo che sia stato privato di aria, luce e veduta, l'esistenza di un danno risarcibile la cui prova deve essere fornita dall'interessato. La determinazione del danno risarcibile presuppone una prova precisa non solo sulla potenziale esistenza del danno, ma anche sull'entità di esso limitatamente a quelli che il terreno, adiacente all'immobile ove si è commesso l'illecito, subisce in termini di amenità, comodità, tranquillità e per la riduzione di luce, aria e vista. La sussistenza del danno in questione e l'entità dello stesso per lo più dipende dall'accertamento di fatti che possono essere rilevati e valutati essenzialmente con l'ausilio di una consulenza tecnica intesa a vagliare i parametri del deprezzamento dell'immobile danneggiato (nei sensi suddetti: sentenze 18/4/1996 n. 3679;
24/12/1994 n. 11163; 15/12/1994 n. 10775; 25/8/1992 n. 9859). Nella specie non è stato rispettato l'obbligo di una completa e convincente motivazione in relazione alla sussistenza del danno subito dai coniugi OR ed alla determinazione della misura di tale danno. È palese, nell'esiguo iter argomentativo del giudice di appello, l'assoluta apoditticità circa il pregiudizio subito dai coniugi OR. In proposito, nell'impugnata sentenza si fa solo generico riferimento alla documentazione fotografica, alla natura dei luoghi, alla struttura dell'opera ed al suo inserimento nell'ambiente. Nella detta decisione non si fa alcun cenno all'ubicazione dell'edificio dei OR rispetto al corpo di fabbrica costruito dal IA, con conseguente impossibilità di stabilire se ed in qual modo quest'ultimo arrechi Pregiudizio all'altro sotto l'aspetto di aria, luce, vista, comodità, tranquillità ecc. Le rilevate carenze, incongruità e lacune rendono la decisione impugnata inficiata dai lamentati vizi - nei sensi sopra precisati - e ne impongono la cassazione, solo dopo aver colmato le dette carenze e lacune in ordine alle specifiche norme di tutela ambientale violate dal IA nella costruzione in questione, si potrà accertare l'esistenza del connesso e conseguente pregiudizio subito dai coniugi OR e - in caso di esito positivo di tale accertamento - procedere alla liquidazione del relativo danno.
L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale comporta l'assorbimento del terzo relativo alla violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. ed alla misura delle spese di lite come determinata dalla corte di appello. Spetterà in fatti al giudice di rinvio provvedere ad un nuovo governo delle spese.
La causa va pertanto rimessa ad altra sezione della corte di appello di Venezia che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei precisati rilievi ed uniformandosi agli enunciati principi. Allo stesso giudice di rinvio si rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999