CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 18/02/2026, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2759/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12017/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250085318081000 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2994/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate-NE per conto dell'Ente creditore Regione Campania, eccependone la nullità per omessa, irregolare o inesistente notifica degli atti presupposti;
ha, inoltre, eccepito la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, essendo decorso il termine triennale previsto per la tassa automobilistica, non essendo stati validamente notificati atti interruttivi nel periodo intercorrente tra la scadenza del tributo e la notifica della cartella. Nelle conclusioni ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e la cancellazione del ruolo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-NE, depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative al merito della pretesa e alla notifica degli atti presupposti, di competenza esclusiva dell'Ente impositore. Nel merito ha contestato l'eccezione di prescrizione, richiamando la normativa emergenziale COVID-19 e chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, di essere manlevata dalla Regione Campania per le spese di lite.
La Regione Campania, sebbene regolarmente evocata in giudizio all'indirizzo PEC contenziosotributario@Pec. Regione campania.it , non si è costituita.
All'udienza odierna, il Giudice monocratico deliberava come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, allo stato degli atti, appare fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli avvisi di accertamento indicati nella cartella come atti presupposti. È principio generale del diritto tributario, fondato sull'art. 2697 c.c., che l'onere di provare la regolare notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento gravi sull'Amministrazione
RI (Ente impositore o Agente della riscossione). Tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio delle relate di notifica o degli avvisi di ricevimento delle raccomandate (cfr. Cass. n.
22573/2021; Cass. n. 33300/2019).
Nel caso in esame, la Regione Campania, ente titolare del credito e unico soggetto in possesso della documentazione relativa alla previa notifica degli avvisi di accertamento, non si è costituita e non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'avvenuta e rituale notifica dei richiamati atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate-NE, dal canto suo, ha prodotto l'estratto di ruolo e la relata della cartella, documenti inidonei a provare la notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente.
In assenza di tale prova, gli atti presupposti devono considerarsi giuridicamente inesistenti nei confronti della ricorrente. L'invalidità della notifica degli atti presupposti comporta, quale diretta conseguenza, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. L'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982 stabilisce che l'azione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Per la tassa automobilistica relativa all'anno 2020, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed è spirato il 31 dicembre 2023.
Anche volendo considerare i periodi di sospensione dell'attività di riscossione disposti dalla normativa emergenziale COVID-19 (che hanno prorogato i termini di circa due anni complessivi), la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 16/05/2025 risulta comunque tardiva. Infatti, mancando la prova della notifica degli avvisi di accertamento (di cui non v'è traccia documentale in atti), non vi è alcun atto interruttivo valido intervenuto tra la scadenza del pagamento e la notifica della cartella impugnata. Ne consegue che il diritto alla riscossione vantato dalla Regione Campania si è irrimediabilmente prescritto prima della notifica dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Considerato che
il vizio sostanziale che ha determinato l'accoglimento del ricorso è imputabile esclusivamente all'Ente Impositore, si dispone la condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di lite. Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-NE, la quale ha svolto attività di riscossione sulla base di un ruolo formato dall'Ente e ha eccepito la propria estraneità ai vizi di notifica degli atti prodromici.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna la Regione
Campania al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro
300,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 e rcento,IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Compensa le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate NE.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12017/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250085318081000 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2994/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate-NE per conto dell'Ente creditore Regione Campania, eccependone la nullità per omessa, irregolare o inesistente notifica degli atti presupposti;
ha, inoltre, eccepito la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, essendo decorso il termine triennale previsto per la tassa automobilistica, non essendo stati validamente notificati atti interruttivi nel periodo intercorrente tra la scadenza del tributo e la notifica della cartella. Nelle conclusioni ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e la cancellazione del ruolo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-NE, depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative al merito della pretesa e alla notifica degli atti presupposti, di competenza esclusiva dell'Ente impositore. Nel merito ha contestato l'eccezione di prescrizione, richiamando la normativa emergenziale COVID-19 e chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, di essere manlevata dalla Regione Campania per le spese di lite.
La Regione Campania, sebbene regolarmente evocata in giudizio all'indirizzo PEC contenziosotributario@Pec. Regione campania.it , non si è costituita.
All'udienza odierna, il Giudice monocratico deliberava come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, allo stato degli atti, appare fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli avvisi di accertamento indicati nella cartella come atti presupposti. È principio generale del diritto tributario, fondato sull'art. 2697 c.c., che l'onere di provare la regolare notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento gravi sull'Amministrazione
RI (Ente impositore o Agente della riscossione). Tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio delle relate di notifica o degli avvisi di ricevimento delle raccomandate (cfr. Cass. n.
22573/2021; Cass. n. 33300/2019).
Nel caso in esame, la Regione Campania, ente titolare del credito e unico soggetto in possesso della documentazione relativa alla previa notifica degli avvisi di accertamento, non si è costituita e non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'avvenuta e rituale notifica dei richiamati atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate-NE, dal canto suo, ha prodotto l'estratto di ruolo e la relata della cartella, documenti inidonei a provare la notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente.
In assenza di tale prova, gli atti presupposti devono considerarsi giuridicamente inesistenti nei confronti della ricorrente. L'invalidità della notifica degli atti presupposti comporta, quale diretta conseguenza, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. L'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982 stabilisce che l'azione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Per la tassa automobilistica relativa all'anno 2020, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed è spirato il 31 dicembre 2023.
Anche volendo considerare i periodi di sospensione dell'attività di riscossione disposti dalla normativa emergenziale COVID-19 (che hanno prorogato i termini di circa due anni complessivi), la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 16/05/2025 risulta comunque tardiva. Infatti, mancando la prova della notifica degli avvisi di accertamento (di cui non v'è traccia documentale in atti), non vi è alcun atto interruttivo valido intervenuto tra la scadenza del pagamento e la notifica della cartella impugnata. Ne consegue che il diritto alla riscossione vantato dalla Regione Campania si è irrimediabilmente prescritto prima della notifica dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Considerato che
il vizio sostanziale che ha determinato l'accoglimento del ricorso è imputabile esclusivamente all'Ente Impositore, si dispone la condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di lite. Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-NE, la quale ha svolto attività di riscossione sulla base di un ruolo formato dall'Ente e ha eccepito la propria estraneità ai vizi di notifica degli atti prodromici.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna la Regione
Campania al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro
300,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 e rcento,IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Compensa le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate NE.