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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/02/2024, n. 8914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8914 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di: ES AN nato a [...] il [...] inoltre: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO ENTE PUBBLICO POLICLINICO PAOLO GIACCONE ENTE PUBBLICO avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta ai motivi del ricorso e conclude per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. udito il difensore Il Difensore di P.C. AI AR del foro di PALERMO deposita comparsa conclusionale e nota spese e si riporta al ricorso del P.G., del quale chiede Penale Sent. Sez. 5 Num. 8914 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 07/11/2023 l'accoglimento. Il Difensore EI NT del foro di PALERMO insiste per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. 2 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di falerOmo, decidendo in sede di giudizio abbreviato, all'esito dell'udienza preliminare, aveva condannato SI DR alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ex artt. 61, n. 9), 81, 640, co. 2, n. 1), c.p; 110, 81, 479, c.p., in rubrica ascrittigli, rispettivamente ai capi A) e B) dell'imputazione, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civili, assolveva l'imputato dai suddetti reati con la formula perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili. Secondo l'ipotesi accusatoria il SI, ricercatore a tempo pieno presso il Policlinico dell'Università degli Studi di Palermo, da un lato, in violazione della normativa di settore, avrebbe svolto attività tipiche di libero professionista, incompatibili con il proprio rapporto di lavoro con l'università palermitana, presso la fondazione "Cesare Serono" di Roma, presso il centro privato "Sant'Arsenio di Palermo" e presso lo studio del padre, sito in Termini Imerese, in tal modo inducendo in errore il predetto ente pubblico sul rispetto del regime di esclusività, che fa divieto ai ricercatori universitari a tempo pieno di esercitare attività di libero professionista, e dell'esclusiva vantata dal Policlinico per l'attività prescrittiva relativa ai medicinali a base di ormone somatotropo, in modo da ottenere dall'ente pubblico la retribuzione corrispondente al profilo professionale ricoperto (capo A). Dall'altro, in concorso con DA RL, direttrice dell'O.C. di Endocrinologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo, sempre il SI avrebbe falsamente attestato che la formulazione dei piani terapeutici e delle relative prescrizioni per i medicinali a base di ormone somatotropo, conformemente alla normativa regionale, fosse stata compiuta dalla DA, in quanto soggetto autorizzato, la quale aveva fornito il suo timbro da apporre alle prescrizioni, nonostante quest'ultima non avesse svolto in prima persona la menzionata attività, materialmente effettuata dal SI, che aveva apposto la sua firma sulle prescrizioni, in violazione della normativa regionale, in quanto soggetto a tanto non autorizzato (capo B). Nel ribaltare la decisione di primo grado la corte territoriale si è mossa lungo due direttrici. Con riferimento alla contestazione di cui al capo A), la corte di appello, premesso che, ai sensi dell'art. 8, co. 10, I. n. 240 del 2010, disciplinante la materia, i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali, ha ritenuto che le attività svolte dal SI presso i centri medici in precedenza indicati e lo studio del padre non possano qualificarsi propriamente in termini di libera professione. Ciò in quanto, in ordine all'attività presso la fondazione "Serono", essa andava qualificata come attività consulenza e di collaborazione scientifica, conformemente a quanto indicato nel contratto stipulato tra l'ente e l'imputato, mentre, con riferimento alle attività svolte presso il centro "Sant'Arsenio" e lo studio paterno, trattandosi di collaborazioni sostanzialmente saltuarie e non costanti, esse non hanno integrato una violazione del dettato normativo di cui alla richiamata I. n. 240 del 2010. Rilevante, inoltre, nella motivazione della corte territoriale è la circostanza che a carico del SI era sorto un procedimento disciplinare conclusosi in senso favorevole per quest'ultimo, in quanto i suoi rapporti con la fondazione "Serono" e il centro "Sant'Arsenio" erano stati qualificati come rapporti di consulenza, per i quali non era configurabile alcuna incompatibilità con il ruolo di ricercatore a tempo pieno, né era necessaria un'autorizzazione da parte dell'ateneo. Sulla base di tali presupposti, la corte territoriale riteneva l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa, stante: 1) la mancanza di un comportamento "collaborativo" della vittima, che, anzi, ha aperto uno specifico procedimento disciplinare a carico del SI;
2) l'assenza di 2 un'offesa penalmente rilevante, non essendo state irrogate sanzioni disciplinari a carico del prevenuto;
3) la mancanza a carico di quest'ultimo di un obbligo di comunicazione nei confronti dell'Ateneo. In ordine, invece, al reato di cui al capo B), anche in questo caso la corte territoriale parte dalla conclusione in senso favorevole all'imputato del procedimento disciplinare sorto a suo carico, posto che la professoressa DA si era assunta in via esclusiva la paternità di tutte le prescrizioni relative ai farmaci soggetti alla compilazione di piani terapeutici, negando l'attribuzione al SI - che pure, per il ruolo ricoperto, era stato autorizzato dalla stessa DA a collaborare con lei, procedendo alla prescrizione dei suddetti farmaci - della facoltà di scelta del farmaco oggetto di prescrizione. Secondo la corte territoriale, la firma apposta dal SI non costituisce una mera apparenza della sottoscrizione dei piani terapeutici, ma, piuttosto, la diretta conseguenza di un'autorizzazione concretamente conferitagli dalla DA, alla quale competeva la valutazione finale, senza che il SI fosse dotato di un autonomo potere decisionale nella predisposizione dei piani terapeutici. Sicché, ad avviso del giudice di appello, tenuto conto anche di ulteriori circostanze e, in particolare, che i dati clinici riportati sul piano terapeutico corrispondevano al vero, risultando afferenti ai singoli pazienti;
che era la DA a sottoscrivere la relazione finale dei pazienti;
che il SI aveva sì ricevuto e visitato i pazienti in separata sede, nel quadro delle collaborazioni di cui al capo A), ma i piani terapeutici non erano mai stati redatti al di fuori del Policlinico;
che tutti i pazienti sentiti a sommarie informazioni, erano stati inseriti con le relative relazioni al Policlinico, il reato di falso ideologico non è configurabile, in difetto di un contenuto dell'atto non corrispondente alla realtà. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di 3 Palermo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sotto i seguenti profili. Con particolare riferimento al reato di cui al capo A), il pubblico ministero ricorrente denuncia vizio di motivazione apparente e un vero e proprio travisamento della prova, anche per omissione, posto che le risultanze processuali (e, in particolare, le testimonianze dei pazienti escussi;
gli esiti delle indagini svolte sul campo dalla polizia giudiziaria;
i risultati delle disposte intercettazioni e il contenuto della documentazione sequestrata), dimostrano come l'imputato abbia svolto una vera e propria attività professionale, sia presso lo studio paterno, che presso la clinica "Sant'Arsenio", in maniera continuativa e sistematica, come del resto evidenziato dal giudice di primo grado, con la cui motivazione il giudice di appello non si è confrontato. Senza tacere, inoltre, che il giudice di appello ha immotivatamente ritenuto di non aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale, che attribuisce rilevanza penale al "silenzio maliziosamente serbato", pacificamente idoneo a integrare gli artifizi e i raggiri richiesti dall'art. 640, c.p. Con riferimento al delitto di falso ideologico, di cui al capo B), il pubblico ministero ricorrente rileva, da un lato, che la professoressa DA non aveva alcun potere di autorizzare il SI ad apporre una firma per suo conto sui piani terapeutici, apparendo, sotto questo profilo, le dichiarazioni della DA non una smentita, ma, piuttosto, un'evidente conferma dell'impianto accusatorio;
dall'altro, che i segni grafici apposti al timbro stampato e al codice identificativo EMPAM della professoressa DA, affatto intelligibili, erano idonei a ingenerare nella fede pubblica un equivoco in merito alla paternità della sigla apposta dal SI, integrando la fattispecie di cui all'art. 479, c.p., come del resto ritenuto dalla Corte di Cassazione, in un caso analogo (cfr. Sez. 5, n. 48803 del 9.10.2013). 3. Con memoria del 6.9.2023 il difensore di fiducia dell'imputato chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perché fondato su motivi aspecifici e versati in fatto, senza tacere che il pubblico ministero 4 ricorrente avrebbe violato il principio dell'obbligo di motivazione rafforzata, con riferimento alla motivazione assolutoria della corte di appello. 4. Il ricorso appare fondato e va, pertanto, accolto per le seguenti ragioni. 5. In via preliminare vanno richiamati, sia pure sinteticamente, i principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, costituenti l'orientamento interpretativo ormai dominante, in ordine all'onere motivazionale che incombe sul giudice di secondo grado quando, come nel caso in esame, riforma in senso assolutorio una sentenza di condanna resa nel primo grado di giudizio. Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (cfr. Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Rv. 272430). Partendo da tale assunto si è ribadito in successivi arresti che il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, specie se di carattere tecnico- scientifico, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, Rv. 282612). Tanto premesso non è revocabile in dubbio, per le ragioni che verranno illustrate in seguito, che nel caso in esame il giudice di appello sia 5 venuto meno a tale onere di motivazione rafforzata, in quanto la motivazione su cui ha fondato la decisione assolutoria non può dirsi tale da rappresentare in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado, presentandosi, piuttosto caratterizzata da carenze e lacune del percorso argomentativo seguito, denunciate dal pubblico ministero, il cui ricorso sul punto, pertanto, lungi dall'essere fondato su motivi versati in fatto e generici, come pretenderebbe il difensore dell'imputato, ha ben evidenziato i limiti strutturali della suddetta motivazione. 5.1. Iniziando a esaminare le ragioni che hanno condotto all'assoluzione del SI dal reato di cui agli artt. 61, n. 9), 81, 640, co. 2, n. 1), c.p., va innanzitutto rilevato il carattere meramente apodittico dell'affermazione del giudice di appello, secondo cui "essendo la truffa un reato a forma vincolata, la stessa implica un diretto inganno da parte del soggetto di natura attiva comunque escluso nel caso di specie". Da tale laconico passaggio motivazionale sembra di dedurre che, ad avviso della corte territoriale, il silenzio serbato dal SI sull'attività professionale svolta in violazione dell'obbligo di esclusiva che lo legava all'ente pubblico, non possa ritenersi condotta idonea a integrare il requisito degli artifizi e raggiri richiesto dall'art. 640, c.p. Si tratta, tuttavia, di un assunto, non solo del tutto immotivato, ma anche, ad avviso del Collegio, infondato. Al riguardo non sembra inutile ribadire, sia pure sinteticamente, alcuni principi affermati dall'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di truffa in danno di un ente pubblico, con particolare riferimento al caso in cui il rapporto tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del reato siano disciplinati sulla base di uno schema di tipo contrattuale, in cui vengono definiti i termini di tale rapporto, come nel caso del SI e del Policlinico dell'Università degli Studi di Palermo. Se la dottrina oscilla sulla rilevanza da attribuire al silenzio, da alcuni ritenuto idoneo a integrare gli artifizi e i raggiri ogniqualvolta sia accertata la violazione di un obbligo giuridico o del dovere di comportarsi secondo buona fede;
da altri solo nel caso in cui, per le modalità con cui 6 viene posta in essere l'intera condotta del soggetto attivo del reato, assuma la forma di un "comportamento concludente"; da altri ancora, considerato privo di rilevanza penale, presentandosi la truffa come un reato a condotta "positiva" e vincolata, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità è ormai attestato nel senso che il reato di truffa contrattuale possa essere realizzato anche attraverso una condotta omissiva, attribuendo all'espressione artifizi o raggiri un significato ampio, comprensivo anche del silenzio "maliziosamente serbato" su circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di chi aveva il dovere giuridico di far conoscere la circostanza occultata ovvero attraverso il ricorso al meccanismo di equiparazione tra cagionare o non impedire un evento previsto dall'art. 40, c.p. Si è, infatti, affermato che gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza, in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente (cfr. Sez. 2, n. 41717 del 14/10/2009, Rv. 244952; Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018, Rv. 272981). La Suprema Corte ha, inoltre, sottolineato come il reato in esame sia configurabile, non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella della esecuzione allorquando una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, tacendo, induca in errore l'altra parte con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno (cfr. Sez. 6, n. 5579 del 03/04/1998, Rv. 210613; Sez. 2, n. 41073 del 05/10/2004, Rv. 230689). Orbene, proprio in applicazione dei principi ora richiamati, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto nell'alveo della truffa contrattuale in danno di un ente pubblico, posta in essere attraverso il 7 silenzio maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, la condotta del dirigente medico, il quale ometteva di comunicare all'ente di svolgere sistematicamente attività professionale presso il suo studio privato, in tal modo inducendo l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva (cfr. Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, Rv. 275463); lo svolgimento da parte di un medico di attività professionale privata senza informare e senza farsi autorizzare dall'ente di appartenenza, in violazione della normativa in tema di c.d. "intra moenia", in cui la condotta ingannatoria riveste carattere meramente omissivo, e si ripete in occasione di ogni percezione dello stipendio ovvero di illecito utilizzo di personale o di risorse dell'ente (cfr. Sez. 2 n. 47247 del 06/10/2015, Rv. 265364); la condotta di un medico ospedaliero autorizzato all'espletamento di attività sanitaria in regime "intra moenia", svolta senza aver comunicato all'ente pubblico lo svolgimento di attività professionale presso il proprio studio privato, sì da indurre l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva, sul presupposto che il rapporto si fosse svolto regolarmente, nel rispetto delle norme contrattuali (cfr. Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Rv. 285442). Tale ultimo arresto si segnala perché in esso si è sottolineato, in adesione a uno degli orientamenti della dottrina in precedenza citati, come, in tema di truffa contrattuale, il silenzio possa essere sussunto nella nozione di raggiro quando non si risolve in un semplice silenzio- inerzia, ma si sostanzia, in rapporto alle concrete circostanze del caso, in un "silenzio espressivo", concretizzandosi in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa. Infine va sottolineato che, secondo altro condivisibile orientamento, si configura la truffa cd. "a consumazione prolungata", e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale "extra moenia", si garantisca la percezione periodica 8 dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e l'interruzione delle indebite riscossioni (cfr. Sez. 2, n. 4150 del 07/11/2018, Rv. 275521; Sez. 2 n. 47247 del 06/10/2015, Rv. 265364). Come ben si comprende, alla luce dell'approdo interpretativo cui è giunta la giurisprudenza della Corte di Cassazione, assume valore decisivo verificare se la corte territoriale abbia approfondito con il necessario rigore il tema della natura delle attività svolte dal SI al di fuori del rapporto di lavoro che lo legava, in qualità di ricercatore a tempo pieno e determinato, al Policlinico dell'Università degli Studi di Palermo. Al riguardo occorre fare necessariamente riferimento alla normativa di settore. L'attività libero-professionale dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno è disciplinata dai commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che recitano: "9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria... L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. 10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì' svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di 9 interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza". Su tale disciplina è successivamente intervenuto l'art. 9, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con decorrenza dal 22.6.2023, che ha inserito nuove disposizioni nel precedente testo normativo. In particolare, il menzionato art. 9, commi 2-bis e 2-ter, prevede testualmente "2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università' di appartenenza". 2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività' extra-istituzionali realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.". La lettura delle menzionate disposizioni consente di affermare che per il ricercatore a tempo pieno è sempre vietato lo svolgimento di attività imprenditoriale e l'attività libero professionale, mentre è consentita, tra le altre, l'attività di consulenza, nel rispetto delle condizioni e dei limiti IO previsti dall'art. 6, co. 10, I. 30 dicembre 2010 n. 240, come integrato e interpretato dall'art. 9, commi 2-bis e 2-ter, d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Giova osservare che in una recente decisione, su cui si tornerà nel prosieguo della presente trattazione, la Corte dei Conti, in sede di interpretazione del citato art. 6, I. 30 dicembre 2010 n. 240, ha chiarito la differenza tra attività di consulenza e attività libero-professionale nei seguenti termini. Premesso che l'accertamento della natura degli incarichi svolti da professori universitari a tempo pieno, al fine di valutare se siano o meno consulenze consentite ai sensi della legge "Gelmini", può essere svolto a livello globale unicamente a seguito di una valutazione dell'omogeneità degli incarichi medesimi, i giudici contabili hanno affermato che, qualora tale accertamento preliminare non sia stato effettuato, il giudice dovrà procedere ad una disamina analitica di tutti gli incarichi al fine di accertare, caso per caso, l'appartenenza degli stessi al concetto di "consulenza" liberalizzata dal legislatore;
tale attività è ammissibile purché abbia un carattere scientifico, il cui contenuto, cioè, consiste in una prestazione di opera intellettuale resa da un esperto nel proprio campo disciplinare, in modo non organizzato, non implicante lo svolgimento di attività tipicamente riconducibile alle figure professionali di riferimento, non comprensiva di prestazioni a carattere strumentale o esecutivo e che si chiuda con una relazione, un parere, uno studio;
le consulenze, comunque, devono essere svolte in modo occasionale, non abituale, né continuativo e non possono mai coincidere con lo svolgimento di attività libero professionale per conto di privati o di enti pubblici (cfr. Sez. GA2, sentenza n. 172 del 22/06/2023 PD H02987). Orbene è proprio alla luce del complesso dei principi giurisprudenziali e delle disposizioni normative in precedenza richiamati che vanno valutati i diversi percorsi motivazionali seguiti dai giudici di merito. Il giudice di primo grado ha ritenuto che vi fosse una "commistione illecita tra attività pubblica e attività privata", con riferimento a quanto evidenziato dalle risultanze processuali in ordine alle attività svolte dal SI, sia presso l'ambulatorio specialistico attivato presso il "Sant'Arsenio Medical Centre s.r.l." di Palermo, sia presso lo studio professionale "Laboratorio analisi Ciressi", sito in Termini Imerese, alla via Enrico Iannelli, n. 33, formalmente intestato al padre del prevenuto. Quanto alla prima struttura sanitaria, il giudice per le indagini preliminari ha sottolineato come, sulla base del contenuto della documentazione acquisita, anche di natura fiscale, e delle informazioni assunte da diversi pazienti, nonché dal direttore sanitario del centro, dott. Vito Farinella, è stato acclarato che il SI dal maggio/giugno del 2009, data dell'inizio del suo rapporto con l'indicata struttura sanitaria, sino al 21 dicembre del 2015, quando decise di interromperlo, "di norma espletava la sua funzione di medico endocrinologo una volta a settimana compatibilmente con i suoi orari di servizio al Policlinico di Palermo, normalmente nei giorni di martedì o sabato mattina, effettuando 10/20 visite per volta" e utilizzando per la redazione dei referti, a margine dei quali apponeva il suo timbro e la sua firma, carta intestata all'ambulatorio polispecialistico "Sant'Arsenio Medicai Centre s.r.l." Ad ulteriore conferma dell'esistenza del menzionato rapporto e delle concrete modalità del suo svolgersi, il giudice di primo grado utilizzava un altro dato oggettivo: "le numerosissime annotazioni riportate nelle agendine" di proprietà dell'imputato, cadute in sequestro, riportanti "con cadenza pressoché settimanale e nei vari anni, la dicitura "S. Arsenio", con a fianco l'indicazione di somme di denaro incassate come corrispettivo delle visite effettuate" (cfr. pp.10-11 della sentenza di primo grado). In relazione al laboratorio di analisi di Termini Imerese, anche in questo caso il giudice per le indagini preliminari, sulla base delle dichiarazioni rese dai pazienti sentiti a sommarie informazioni testimoniai;
delle annotazioni riportate sulle agendine sequestrate all'imputato; del contenuto delle conversazioni telefoniche "intercettate sull'utenza fissa in uso al laboratorio analisi di Termini Imerese", contattata dai pazienti, che "chiedevano all'interlocutore della struttura quando SI DR "sarebbe tornato a fare studio"; del contenuto di numerosi 12 files sequestrati all'imputato, "riguardanti referti medici aventi intestazione "Dott. DR SI, con l'indicazione delle sedi presso le quali effettuava visite private", tra le quali vi era, per l'appunto, il laboratorio di Termini Imerese, era giunto alla conclusione che presso tale sede il SI svolgesse attività specialistica libero-professionale, convincimento ulteriormente motivato dalla circostanza che, come evidenziato dal giudice di merito, in occasione di uno specifico sopralluogo effettuato da personale del N.A.S. di Palermo in Termini Imerese, alla via Enrico Iannelli n. 33, "è stata constatata la presenza di una targa affissa nel prospetto dello stabile riportante la seguente dicitura: dott. DR SI - medico chirurgo - specialista in endocrinologia e malattie del ricambio - riceve per appuntamento - tel. 3284752420" (cfr. pp. 11-13 della sentenza di primo grado). Alla luce di tali elementi, il giudice per le indagini preliminari, accertato che il SI rivestiva la qualifica di ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno presso l'indicata struttura pubblica a far data dal primo dicembre del 2013, con scadenza al 30 novembre 2016, e che mai aveva chiesto nel periodo di vigenza del contratto autorizzazione alcuna allo svolgimento di attività esterna, aveva concluso per l'affermazione di responsabilità dell'imputato, rilevando che "la conseguenza della omessa comunicazione dell'attività di libero professionista variamente svolta dal SI è stata l'induzione in errore dell'amministrazione dell'Università, che, a sua volta, ha prodotto un danno ingiusto per l'ente pubblico universitario parametrato agli emolumenti stipendiali, che l'amministrazione ha corrisposto al SI in misura superiore rispetto a quelli spettanti qualora costui fosse stato inquadrato come ricercatore a tempo parziale" (cfr. pp. 13-15 della sentenza di primo grado). Rispetto a tale articolata motivazione, il percorso seguito dalla corte territoriale per disattenderla si dimostra incompleto. Innanzitutto va rilevato come la corte di appello abbia escluso che le attività svolte dal SI presso le strutture sanitarie in precedenza indicate potessero essere qualificate in termini di libera professione, 1 3 ritenendo che esse fossero consentite in ragione del loro carattere saltuario, che permette di ricondurle alla nozione di semplici consulenze. Tale assunto, con riferimento all'impegno profuso presso il laboratorio di analisi di Termini Imerese, è, tuttavia, il precipitato di un'affermazione meramente apodittica, fondata esclusivamente sul richiamo alle "testimonianze dei pazienti escussi MU e NF, che la corte territoriale operava, senza soffermarsi specificamente sul contenuto di tali "testimonianze" e, soprattutto, omettendo di confrontarsi con gli altri elementi di fatto, in precedenza richiamati, posti a fondamento della sentenza di condanna. Lo stesso dicasi in relazione all'attività svolta presso il centro "Sant'Arsenio", che la stessa corte territoriale riconosce essere stata qualificata dal contratto stipulato con il SI come di libera-professione, desumendo, tuttavia, la discontinuità del rapporto lavorativo esclusivamente dalla circostanza che le ricevute fiscali sequestrate presso l'ambulatorio del centro relative agli anni 2014 e 2015, dimostrerebbero che l'imputato vi avrebbe svolto cinquantadue visite in due anni, senza confrontarsi in maniera specifica con gli altri elementi di fatto, in precedenza indicati, su cui si è fondata la decisione del giudice di primo grado, a partire da quanto dichiarato dal dott. Farinella. Ma vi è di più. Alla luce della disciplina vigente nel periodo in cui il SI era legato all'Università di Palermo da un rapporto di lavoro a tempo pieno, l'attività di consulenza non poteva ritenersi del tutto libera, ma poteva svolgersi solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 6, co. 10, I. 30 dicembre 2010 n. 240, come interpretato dall'art. 9, comma 2-ter, d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, norma quest'ultima che, in quanto di natura strettamente interpretativa, ha efficacia retroattiva. Le attività di consulenza da parte del SI, in altri termini, per potersi considerare consentite, avrebbero dovute essere prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento ovvero, come chiarito dalla 14 Corte dei Conti in relazione a una fattispecie che ricadeva sotto l'originaria disciplina della "legge Gelmini", solo ove avessero avuto, come si è già detto, un carattere puramente scientifico, consistendo in una prestazione di opera intellettuale resa da un esperto nel proprio campo disciplinare, in modo non organizzato, non implicante lo svolgimento di attività tipicamente riconducibile alle figure professionali di riferimento, non comprensiva di prestazioni a carattere strumentale o esecutivo e che si chiuda con una relazione, un parere, uno studio. Solo ove caratterizzate da tale contenuto le consulenze potevano essere consentite, sempre che si svolgessero in modo occasionale, non abituale, né continuativo, e non coincidessero con lo svolgimento di attività libero- professionale per conto di privati o di enti pubblici. Tali profili risultano del tutto negletti dalla corte territoriale, la cui motivazione, peraltro, risulta generica anche nella parte in cui giustifica la pronuncia assolutoria alla luce del richiamato esito positivo del procedimento disciplinare avviato dall'Università degli Studi di Palermo nei confronti del SI il 26.4.2016, che si sarebbe concluso, non è dato sapere sulla base di quali argomentazioni, nel senso di ritenere attività di consulenza il rapporto di collaborazione instaurato dall'imputato con il centro "Sant'Arsenio". Senza tacere che anche tale considerazione non assume valore decisivo ai fini della pronuncia assolutoria, stante la completa autonomia del procedimento penale da quello disciplinare, sancita dall'art. 653, c.p.p., secondo cui il giudicato penale, di assoluzione o di condanna, ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della responsabilità dell'imputato. Occorre, dunque, procedere, alla luce delle svolte riflessioni, a una nuova valutazione della natura delle attività professionali svolte dal SI al di fuori del rapporto di lavoro che lo legava al Policlinico palermitano, con l'unica eccezione di quelle svolte presso la fondazione "Cesare Serono" di Roma, non avendo formato oggetto di contestazione da parte del pubblico ministero ricorrente. 15 6. Passando a esaminare le ragioni che hanno condotto all'assoluzione del SI dal reato di cui agli artt. 110, 81, 479, c.p., due appaiono gli aspetti critici non adeguatamente valutati dalla corte territoriale, come ben messo in luce dal pubblico ministero, meritevoli, pertanto, di approfondimento. Nella sentenza di primo grado si era evidenziato che "in base ai decreti assessoriali 317/11, 804/11 e D.A. del 18.12.2014 dell'Assessorato alla Salute, l'unica struttura individuata sul territorio della Regione Siciliana è l'U.O.C. del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, presso cui prestano servizio la Prof. RL DA e la Dott.ssa Pierina Richiusa, unici sanitari autorizzati, ai sensi del citato D.A. del 18.12.2014, alla prescrizione dell'ormone somatotropo" (cfr. p. 5 della sentenza del giudice per le indagini preliminari) Ne consegue, evidenziava il giudice di primo grado, che il SI non aveva il potere di prescrivere autonomamente farmaci a base di somatotropina, "in quanto attività demandata esclusivamente alla prof. DA e alla dott.ssa Richiusa", non delegabile a terzi. Tale profilo non è stato adeguatamente considerato dalla corte territoriale, nonostante il giudice di secondo grado, tra le ragioni poste a fondamento della sua decisione, abbia ricompreso proprio l'autorizzazione fornita dalla DA al SI a coadiuvarla nella predisposizione delle prescrizioni dei farmaci soggetti alla compilazione di piani terapeutici, contenuta nella nota n. prot. 802/12, peraltro, come ha rilevato il giudice di primo grado, mai comunicata dalla DA al "Dipartimento farmaceutico della ASP di Palermo, né al Direttore Sanitario della AOUSP del Policlinico", e ribadita nelle dichiarazioni rese da quest'ultima. Non si tratta, giova evidenziare, di un profilo di poco momento, poiché, ove anche si volesse ipotizzare che l'autorizzazione concessa al SI rispondesse a una prassi diffusa presso il Policlinico palermitano, in ogni caso la legittimità di una prassi del genere avrebbe dovuto essere verificata alla luce del principio affermato in un condivisibile arresto di questa Corte, secondo cui il pubblico dipendente, o comunque la persona 16 addetta ad un pubblico servizio, ha l'obbligo di astenersi dal porre in essere comportamenti dubbi ed acquisire dai competenti organi amministrativi le necessarie informazioni ed assicurazioni circa la legittimità dell'attività svolta, quando una prassi diffusa si sia inserita in un contesto giuridico amministrativo, se non contrario, incerto in ordine alla possibilità di realizzare l'attività contestata (cfr. Sez. 3, n. 33039 del 04/11/2015, Rv. 268120). Soprattutto il giudice di secondo grado ha completamente omesso di confrontarsi con il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado, che, attraverso una puntuale disamina dei 204 piani terapeutici acquisiti, ha rilevato come "sia l'indicazione di "timbro e firma" e del codice EMPAN della Prof.ssa RL DA, che l'apposizione da parte del SI di una sigla illeggibile sopra il sottostante timbro del Reparto di Endocrinologia e Malattie Metaboilche recante (ancora una volta) il nominativo della Prof.ssa RL DA, sono elementi che univocamente certificano erga omnes la sottoscrizione dei piani terapeutici da parte della dott.ssa DA". Inoltre, osservava il giudice di primo grado, "ad ulteriore conferma della consapevolezza da parte dei protagonisti della vicenda della assenza di qualsivoglia legittimazione alla sottoscrizione da parte del SI sta (secondo l'interpretazione data dal SI: "per conto di") la lettera "P", anch'essa apposto in modo evanescente, in un continuum di segni grafici che riconduce solo ed esclusivamente ad una realtà fattuale: la personale sottoscrizione di quei piani terapeutici da parte della Prof.ssa RL DA" (cfr. p.16 della sentenza di primo grado). Nell'apparente (dunque falsa) riconducibilità dei piani terapeutici alla DA, mentre essi erano stati predisposti e sottoscritti dall'imputato, il giudice per le indagini preliminari ha ravvisato l'integrazione degli elementi costitutivi del delitto dii falso ideologico in atto pubblico, trovando, peraltro, tale assunto conforto nella giurisprudenza di legittimità. Come affermato, infatti, da un condivisibile arresto di questa Corte, citato dal giudice di primo grado e dal pubblico ministero ricorrente, 17 integra il reato di falso ideologico la condotta di due medici, uno dei quali, libero professionista, sostituisca l'altro, medico convenzionato con la ASL, in visite non comunicate all'Azienda, apponendo una sigla illeggibile su ricette e prescrizioni redatte con i ricettari e con l'uso di timbri fornitigli dal medico convenzionato, in modo tale da ingenerare la falsa rappresentazione della riconducibilità a quest'ultimo delle visite e delle conseguenti prescrizioni. Né, in tal caso, è prospettabile l'innocuità del falso, considerata la funzione attestatrice degli atti, la quale comprende anche i necessari presupposti di fatto della realtà documentata, in virtù della quale rileva - nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della fede pubblica - l'indicazione dell'identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all'operato del sanitario (cfr. Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, Rv. 257552). Si tratta di una decisione assolutamente in linea con la natura pubblica degli atti (come, ad esempio, la cartella clinica) redatti dai medici di una struttura sanitaria pubblica, che fanno fede della loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti (cfr. Sez. 5, n. 31858 del 16/04/2009, Rv. 244907), provenienza che, nel caso in esame, aveva un valore decisivo per la tutela della fede pubblica, in quanto l'utenza doveva essere messa nella condizione di non avere dubbi sulla provenienza delle prescrizioni mediche dagli unici soggetti dotati del potere di adottarle, tra cui, all'epoca dei fatti, era ricompresa la professoressa DA, ma non il dott. SI. Non può, infine, non rilevarsi come anche in questo caso del tutto generico risulti il riferimento operato dalla corte territoriale all'esito favorevole per la DA ,con cui si era concluso il procedimento disciplinare sorto a suo carico, nel corso del quale, sembra di comprendere, quest'ultima avrebbe escluso di avere attribuito al SI il compito di scegliere il farmaco oggetto delle prescrizioni, fermo restando quanto già osservato nelle pagine precedenti sull'autonomia del procedimento penale, rispetto a procedimento disciplinare. 18 7. Sulla base delle svolte osservazioni la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo, che provvederà, attraverso un nuovo giudizio, a colmare le evidenziate lacune motivazionali e a risolvere le indicate aporie, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza richiamati. Sulla richiesta di refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile nel presente giudizio, si provvederà all'esito della definitiva definizione del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma il 7.11.2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta ai motivi del ricorso e conclude per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. udito il difensore Il Difensore di P.C. AI AR del foro di PALERMO deposita comparsa conclusionale e nota spese e si riporta al ricorso del P.G., del quale chiede Penale Sent. Sez. 5 Num. 8914 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 07/11/2023 l'accoglimento. Il Difensore EI NT del foro di PALERMO insiste per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. 2 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di falerOmo, decidendo in sede di giudizio abbreviato, all'esito dell'udienza preliminare, aveva condannato SI DR alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ex artt. 61, n. 9), 81, 640, co. 2, n. 1), c.p; 110, 81, 479, c.p., in rubrica ascrittigli, rispettivamente ai capi A) e B) dell'imputazione, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civili, assolveva l'imputato dai suddetti reati con la formula perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili. Secondo l'ipotesi accusatoria il SI, ricercatore a tempo pieno presso il Policlinico dell'Università degli Studi di Palermo, da un lato, in violazione della normativa di settore, avrebbe svolto attività tipiche di libero professionista, incompatibili con il proprio rapporto di lavoro con l'università palermitana, presso la fondazione "Cesare Serono" di Roma, presso il centro privato "Sant'Arsenio di Palermo" e presso lo studio del padre, sito in Termini Imerese, in tal modo inducendo in errore il predetto ente pubblico sul rispetto del regime di esclusività, che fa divieto ai ricercatori universitari a tempo pieno di esercitare attività di libero professionista, e dell'esclusiva vantata dal Policlinico per l'attività prescrittiva relativa ai medicinali a base di ormone somatotropo, in modo da ottenere dall'ente pubblico la retribuzione corrispondente al profilo professionale ricoperto (capo A). Dall'altro, in concorso con DA RL, direttrice dell'O.C. di Endocrinologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo, sempre il SI avrebbe falsamente attestato che la formulazione dei piani terapeutici e delle relative prescrizioni per i medicinali a base di ormone somatotropo, conformemente alla normativa regionale, fosse stata compiuta dalla DA, in quanto soggetto autorizzato, la quale aveva fornito il suo timbro da apporre alle prescrizioni, nonostante quest'ultima non avesse svolto in prima persona la menzionata attività, materialmente effettuata dal SI, che aveva apposto la sua firma sulle prescrizioni, in violazione della normativa regionale, in quanto soggetto a tanto non autorizzato (capo B). Nel ribaltare la decisione di primo grado la corte territoriale si è mossa lungo due direttrici. Con riferimento alla contestazione di cui al capo A), la corte di appello, premesso che, ai sensi dell'art. 8, co. 10, I. n. 240 del 2010, disciplinante la materia, i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali, ha ritenuto che le attività svolte dal SI presso i centri medici in precedenza indicati e lo studio del padre non possano qualificarsi propriamente in termini di libera professione. Ciò in quanto, in ordine all'attività presso la fondazione "Serono", essa andava qualificata come attività consulenza e di collaborazione scientifica, conformemente a quanto indicato nel contratto stipulato tra l'ente e l'imputato, mentre, con riferimento alle attività svolte presso il centro "Sant'Arsenio" e lo studio paterno, trattandosi di collaborazioni sostanzialmente saltuarie e non costanti, esse non hanno integrato una violazione del dettato normativo di cui alla richiamata I. n. 240 del 2010. Rilevante, inoltre, nella motivazione della corte territoriale è la circostanza che a carico del SI era sorto un procedimento disciplinare conclusosi in senso favorevole per quest'ultimo, in quanto i suoi rapporti con la fondazione "Serono" e il centro "Sant'Arsenio" erano stati qualificati come rapporti di consulenza, per i quali non era configurabile alcuna incompatibilità con il ruolo di ricercatore a tempo pieno, né era necessaria un'autorizzazione da parte dell'ateneo. Sulla base di tali presupposti, la corte territoriale riteneva l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa, stante: 1) la mancanza di un comportamento "collaborativo" della vittima, che, anzi, ha aperto uno specifico procedimento disciplinare a carico del SI;
2) l'assenza di 2 un'offesa penalmente rilevante, non essendo state irrogate sanzioni disciplinari a carico del prevenuto;
3) la mancanza a carico di quest'ultimo di un obbligo di comunicazione nei confronti dell'Ateneo. In ordine, invece, al reato di cui al capo B), anche in questo caso la corte territoriale parte dalla conclusione in senso favorevole all'imputato del procedimento disciplinare sorto a suo carico, posto che la professoressa DA si era assunta in via esclusiva la paternità di tutte le prescrizioni relative ai farmaci soggetti alla compilazione di piani terapeutici, negando l'attribuzione al SI - che pure, per il ruolo ricoperto, era stato autorizzato dalla stessa DA a collaborare con lei, procedendo alla prescrizione dei suddetti farmaci - della facoltà di scelta del farmaco oggetto di prescrizione. Secondo la corte territoriale, la firma apposta dal SI non costituisce una mera apparenza della sottoscrizione dei piani terapeutici, ma, piuttosto, la diretta conseguenza di un'autorizzazione concretamente conferitagli dalla DA, alla quale competeva la valutazione finale, senza che il SI fosse dotato di un autonomo potere decisionale nella predisposizione dei piani terapeutici. Sicché, ad avviso del giudice di appello, tenuto conto anche di ulteriori circostanze e, in particolare, che i dati clinici riportati sul piano terapeutico corrispondevano al vero, risultando afferenti ai singoli pazienti;
che era la DA a sottoscrivere la relazione finale dei pazienti;
che il SI aveva sì ricevuto e visitato i pazienti in separata sede, nel quadro delle collaborazioni di cui al capo A), ma i piani terapeutici non erano mai stati redatti al di fuori del Policlinico;
che tutti i pazienti sentiti a sommarie informazioni, erano stati inseriti con le relative relazioni al Policlinico, il reato di falso ideologico non è configurabile, in difetto di un contenuto dell'atto non corrispondente alla realtà. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di 3 Palermo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sotto i seguenti profili. Con particolare riferimento al reato di cui al capo A), il pubblico ministero ricorrente denuncia vizio di motivazione apparente e un vero e proprio travisamento della prova, anche per omissione, posto che le risultanze processuali (e, in particolare, le testimonianze dei pazienti escussi;
gli esiti delle indagini svolte sul campo dalla polizia giudiziaria;
i risultati delle disposte intercettazioni e il contenuto della documentazione sequestrata), dimostrano come l'imputato abbia svolto una vera e propria attività professionale, sia presso lo studio paterno, che presso la clinica "Sant'Arsenio", in maniera continuativa e sistematica, come del resto evidenziato dal giudice di primo grado, con la cui motivazione il giudice di appello non si è confrontato. Senza tacere, inoltre, che il giudice di appello ha immotivatamente ritenuto di non aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale, che attribuisce rilevanza penale al "silenzio maliziosamente serbato", pacificamente idoneo a integrare gli artifizi e i raggiri richiesti dall'art. 640, c.p. Con riferimento al delitto di falso ideologico, di cui al capo B), il pubblico ministero ricorrente rileva, da un lato, che la professoressa DA non aveva alcun potere di autorizzare il SI ad apporre una firma per suo conto sui piani terapeutici, apparendo, sotto questo profilo, le dichiarazioni della DA non una smentita, ma, piuttosto, un'evidente conferma dell'impianto accusatorio;
dall'altro, che i segni grafici apposti al timbro stampato e al codice identificativo EMPAM della professoressa DA, affatto intelligibili, erano idonei a ingenerare nella fede pubblica un equivoco in merito alla paternità della sigla apposta dal SI, integrando la fattispecie di cui all'art. 479, c.p., come del resto ritenuto dalla Corte di Cassazione, in un caso analogo (cfr. Sez. 5, n. 48803 del 9.10.2013). 3. Con memoria del 6.9.2023 il difensore di fiducia dell'imputato chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perché fondato su motivi aspecifici e versati in fatto, senza tacere che il pubblico ministero 4 ricorrente avrebbe violato il principio dell'obbligo di motivazione rafforzata, con riferimento alla motivazione assolutoria della corte di appello. 4. Il ricorso appare fondato e va, pertanto, accolto per le seguenti ragioni. 5. In via preliminare vanno richiamati, sia pure sinteticamente, i principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, costituenti l'orientamento interpretativo ormai dominante, in ordine all'onere motivazionale che incombe sul giudice di secondo grado quando, come nel caso in esame, riforma in senso assolutorio una sentenza di condanna resa nel primo grado di giudizio. Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (cfr. Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Rv. 272430). Partendo da tale assunto si è ribadito in successivi arresti che il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, specie se di carattere tecnico- scientifico, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, Rv. 282612). Tanto premesso non è revocabile in dubbio, per le ragioni che verranno illustrate in seguito, che nel caso in esame il giudice di appello sia 5 venuto meno a tale onere di motivazione rafforzata, in quanto la motivazione su cui ha fondato la decisione assolutoria non può dirsi tale da rappresentare in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado, presentandosi, piuttosto caratterizzata da carenze e lacune del percorso argomentativo seguito, denunciate dal pubblico ministero, il cui ricorso sul punto, pertanto, lungi dall'essere fondato su motivi versati in fatto e generici, come pretenderebbe il difensore dell'imputato, ha ben evidenziato i limiti strutturali della suddetta motivazione. 5.1. Iniziando a esaminare le ragioni che hanno condotto all'assoluzione del SI dal reato di cui agli artt. 61, n. 9), 81, 640, co. 2, n. 1), c.p., va innanzitutto rilevato il carattere meramente apodittico dell'affermazione del giudice di appello, secondo cui "essendo la truffa un reato a forma vincolata, la stessa implica un diretto inganno da parte del soggetto di natura attiva comunque escluso nel caso di specie". Da tale laconico passaggio motivazionale sembra di dedurre che, ad avviso della corte territoriale, il silenzio serbato dal SI sull'attività professionale svolta in violazione dell'obbligo di esclusiva che lo legava all'ente pubblico, non possa ritenersi condotta idonea a integrare il requisito degli artifizi e raggiri richiesto dall'art. 640, c.p. Si tratta, tuttavia, di un assunto, non solo del tutto immotivato, ma anche, ad avviso del Collegio, infondato. Al riguardo non sembra inutile ribadire, sia pure sinteticamente, alcuni principi affermati dall'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di truffa in danno di un ente pubblico, con particolare riferimento al caso in cui il rapporto tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del reato siano disciplinati sulla base di uno schema di tipo contrattuale, in cui vengono definiti i termini di tale rapporto, come nel caso del SI e del Policlinico dell'Università degli Studi di Palermo. Se la dottrina oscilla sulla rilevanza da attribuire al silenzio, da alcuni ritenuto idoneo a integrare gli artifizi e i raggiri ogniqualvolta sia accertata la violazione di un obbligo giuridico o del dovere di comportarsi secondo buona fede;
da altri solo nel caso in cui, per le modalità con cui 6 viene posta in essere l'intera condotta del soggetto attivo del reato, assuma la forma di un "comportamento concludente"; da altri ancora, considerato privo di rilevanza penale, presentandosi la truffa come un reato a condotta "positiva" e vincolata, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità è ormai attestato nel senso che il reato di truffa contrattuale possa essere realizzato anche attraverso una condotta omissiva, attribuendo all'espressione artifizi o raggiri un significato ampio, comprensivo anche del silenzio "maliziosamente serbato" su circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di chi aveva il dovere giuridico di far conoscere la circostanza occultata ovvero attraverso il ricorso al meccanismo di equiparazione tra cagionare o non impedire un evento previsto dall'art. 40, c.p. Si è, infatti, affermato che gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza, in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente (cfr. Sez. 2, n. 41717 del 14/10/2009, Rv. 244952; Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018, Rv. 272981). La Suprema Corte ha, inoltre, sottolineato come il reato in esame sia configurabile, non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella della esecuzione allorquando una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, tacendo, induca in errore l'altra parte con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno (cfr. Sez. 6, n. 5579 del 03/04/1998, Rv. 210613; Sez. 2, n. 41073 del 05/10/2004, Rv. 230689). Orbene, proprio in applicazione dei principi ora richiamati, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto nell'alveo della truffa contrattuale in danno di un ente pubblico, posta in essere attraverso il 7 silenzio maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, la condotta del dirigente medico, il quale ometteva di comunicare all'ente di svolgere sistematicamente attività professionale presso il suo studio privato, in tal modo inducendo l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva (cfr. Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, Rv. 275463); lo svolgimento da parte di un medico di attività professionale privata senza informare e senza farsi autorizzare dall'ente di appartenenza, in violazione della normativa in tema di c.d. "intra moenia", in cui la condotta ingannatoria riveste carattere meramente omissivo, e si ripete in occasione di ogni percezione dello stipendio ovvero di illecito utilizzo di personale o di risorse dell'ente (cfr. Sez. 2 n. 47247 del 06/10/2015, Rv. 265364); la condotta di un medico ospedaliero autorizzato all'espletamento di attività sanitaria in regime "intra moenia", svolta senza aver comunicato all'ente pubblico lo svolgimento di attività professionale presso il proprio studio privato, sì da indurre l'ente stesso a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva, sul presupposto che il rapporto si fosse svolto regolarmente, nel rispetto delle norme contrattuali (cfr. Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Rv. 285442). Tale ultimo arresto si segnala perché in esso si è sottolineato, in adesione a uno degli orientamenti della dottrina in precedenza citati, come, in tema di truffa contrattuale, il silenzio possa essere sussunto nella nozione di raggiro quando non si risolve in un semplice silenzio- inerzia, ma si sostanzia, in rapporto alle concrete circostanze del caso, in un "silenzio espressivo", concretizzandosi in un comportamento concludente idoneo ad ingannare la persona offesa. Infine va sottolineato che, secondo altro condivisibile orientamento, si configura la truffa cd. "a consumazione prolungata", e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale "extra moenia", si garantisca la percezione periodica 8 dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e l'interruzione delle indebite riscossioni (cfr. Sez. 2, n. 4150 del 07/11/2018, Rv. 275521; Sez. 2 n. 47247 del 06/10/2015, Rv. 265364). Come ben si comprende, alla luce dell'approdo interpretativo cui è giunta la giurisprudenza della Corte di Cassazione, assume valore decisivo verificare se la corte territoriale abbia approfondito con il necessario rigore il tema della natura delle attività svolte dal SI al di fuori del rapporto di lavoro che lo legava, in qualità di ricercatore a tempo pieno e determinato, al Policlinico dell'Università degli Studi di Palermo. Al riguardo occorre fare necessariamente riferimento alla normativa di settore. L'attività libero-professionale dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno è disciplinata dai commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che recitano: "9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria... L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. 10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì' svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di 9 interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza". Su tale disciplina è successivamente intervenuto l'art. 9, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con decorrenza dal 22.6.2023, che ha inserito nuove disposizioni nel precedente testo normativo. In particolare, il menzionato art. 9, commi 2-bis e 2-ter, prevede testualmente "2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università' di appartenenza". 2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività' extra-istituzionali realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.". La lettura delle menzionate disposizioni consente di affermare che per il ricercatore a tempo pieno è sempre vietato lo svolgimento di attività imprenditoriale e l'attività libero professionale, mentre è consentita, tra le altre, l'attività di consulenza, nel rispetto delle condizioni e dei limiti IO previsti dall'art. 6, co. 10, I. 30 dicembre 2010 n. 240, come integrato e interpretato dall'art. 9, commi 2-bis e 2-ter, d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Giova osservare che in una recente decisione, su cui si tornerà nel prosieguo della presente trattazione, la Corte dei Conti, in sede di interpretazione del citato art. 6, I. 30 dicembre 2010 n. 240, ha chiarito la differenza tra attività di consulenza e attività libero-professionale nei seguenti termini. Premesso che l'accertamento della natura degli incarichi svolti da professori universitari a tempo pieno, al fine di valutare se siano o meno consulenze consentite ai sensi della legge "Gelmini", può essere svolto a livello globale unicamente a seguito di una valutazione dell'omogeneità degli incarichi medesimi, i giudici contabili hanno affermato che, qualora tale accertamento preliminare non sia stato effettuato, il giudice dovrà procedere ad una disamina analitica di tutti gli incarichi al fine di accertare, caso per caso, l'appartenenza degli stessi al concetto di "consulenza" liberalizzata dal legislatore;
tale attività è ammissibile purché abbia un carattere scientifico, il cui contenuto, cioè, consiste in una prestazione di opera intellettuale resa da un esperto nel proprio campo disciplinare, in modo non organizzato, non implicante lo svolgimento di attività tipicamente riconducibile alle figure professionali di riferimento, non comprensiva di prestazioni a carattere strumentale o esecutivo e che si chiuda con una relazione, un parere, uno studio;
le consulenze, comunque, devono essere svolte in modo occasionale, non abituale, né continuativo e non possono mai coincidere con lo svolgimento di attività libero professionale per conto di privati o di enti pubblici (cfr. Sez. GA2, sentenza n. 172 del 22/06/2023 PD H02987). Orbene è proprio alla luce del complesso dei principi giurisprudenziali e delle disposizioni normative in precedenza richiamati che vanno valutati i diversi percorsi motivazionali seguiti dai giudici di merito. Il giudice di primo grado ha ritenuto che vi fosse una "commistione illecita tra attività pubblica e attività privata", con riferimento a quanto evidenziato dalle risultanze processuali in ordine alle attività svolte dal SI, sia presso l'ambulatorio specialistico attivato presso il "Sant'Arsenio Medical Centre s.r.l." di Palermo, sia presso lo studio professionale "Laboratorio analisi Ciressi", sito in Termini Imerese, alla via Enrico Iannelli, n. 33, formalmente intestato al padre del prevenuto. Quanto alla prima struttura sanitaria, il giudice per le indagini preliminari ha sottolineato come, sulla base del contenuto della documentazione acquisita, anche di natura fiscale, e delle informazioni assunte da diversi pazienti, nonché dal direttore sanitario del centro, dott. Vito Farinella, è stato acclarato che il SI dal maggio/giugno del 2009, data dell'inizio del suo rapporto con l'indicata struttura sanitaria, sino al 21 dicembre del 2015, quando decise di interromperlo, "di norma espletava la sua funzione di medico endocrinologo una volta a settimana compatibilmente con i suoi orari di servizio al Policlinico di Palermo, normalmente nei giorni di martedì o sabato mattina, effettuando 10/20 visite per volta" e utilizzando per la redazione dei referti, a margine dei quali apponeva il suo timbro e la sua firma, carta intestata all'ambulatorio polispecialistico "Sant'Arsenio Medicai Centre s.r.l." Ad ulteriore conferma dell'esistenza del menzionato rapporto e delle concrete modalità del suo svolgersi, il giudice di primo grado utilizzava un altro dato oggettivo: "le numerosissime annotazioni riportate nelle agendine" di proprietà dell'imputato, cadute in sequestro, riportanti "con cadenza pressoché settimanale e nei vari anni, la dicitura "S. Arsenio", con a fianco l'indicazione di somme di denaro incassate come corrispettivo delle visite effettuate" (cfr. pp.10-11 della sentenza di primo grado). In relazione al laboratorio di analisi di Termini Imerese, anche in questo caso il giudice per le indagini preliminari, sulla base delle dichiarazioni rese dai pazienti sentiti a sommarie informazioni testimoniai;
delle annotazioni riportate sulle agendine sequestrate all'imputato; del contenuto delle conversazioni telefoniche "intercettate sull'utenza fissa in uso al laboratorio analisi di Termini Imerese", contattata dai pazienti, che "chiedevano all'interlocutore della struttura quando SI DR "sarebbe tornato a fare studio"; del contenuto di numerosi 12 files sequestrati all'imputato, "riguardanti referti medici aventi intestazione "Dott. DR SI, con l'indicazione delle sedi presso le quali effettuava visite private", tra le quali vi era, per l'appunto, il laboratorio di Termini Imerese, era giunto alla conclusione che presso tale sede il SI svolgesse attività specialistica libero-professionale, convincimento ulteriormente motivato dalla circostanza che, come evidenziato dal giudice di merito, in occasione di uno specifico sopralluogo effettuato da personale del N.A.S. di Palermo in Termini Imerese, alla via Enrico Iannelli n. 33, "è stata constatata la presenza di una targa affissa nel prospetto dello stabile riportante la seguente dicitura: dott. DR SI - medico chirurgo - specialista in endocrinologia e malattie del ricambio - riceve per appuntamento - tel. 3284752420" (cfr. pp. 11-13 della sentenza di primo grado). Alla luce di tali elementi, il giudice per le indagini preliminari, accertato che il SI rivestiva la qualifica di ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno presso l'indicata struttura pubblica a far data dal primo dicembre del 2013, con scadenza al 30 novembre 2016, e che mai aveva chiesto nel periodo di vigenza del contratto autorizzazione alcuna allo svolgimento di attività esterna, aveva concluso per l'affermazione di responsabilità dell'imputato, rilevando che "la conseguenza della omessa comunicazione dell'attività di libero professionista variamente svolta dal SI è stata l'induzione in errore dell'amministrazione dell'Università, che, a sua volta, ha prodotto un danno ingiusto per l'ente pubblico universitario parametrato agli emolumenti stipendiali, che l'amministrazione ha corrisposto al SI in misura superiore rispetto a quelli spettanti qualora costui fosse stato inquadrato come ricercatore a tempo parziale" (cfr. pp. 13-15 della sentenza di primo grado). Rispetto a tale articolata motivazione, il percorso seguito dalla corte territoriale per disattenderla si dimostra incompleto. Innanzitutto va rilevato come la corte di appello abbia escluso che le attività svolte dal SI presso le strutture sanitarie in precedenza indicate potessero essere qualificate in termini di libera professione, 1 3 ritenendo che esse fossero consentite in ragione del loro carattere saltuario, che permette di ricondurle alla nozione di semplici consulenze. Tale assunto, con riferimento all'impegno profuso presso il laboratorio di analisi di Termini Imerese, è, tuttavia, il precipitato di un'affermazione meramente apodittica, fondata esclusivamente sul richiamo alle "testimonianze dei pazienti escussi MU e NF, che la corte territoriale operava, senza soffermarsi specificamente sul contenuto di tali "testimonianze" e, soprattutto, omettendo di confrontarsi con gli altri elementi di fatto, in precedenza richiamati, posti a fondamento della sentenza di condanna. Lo stesso dicasi in relazione all'attività svolta presso il centro "Sant'Arsenio", che la stessa corte territoriale riconosce essere stata qualificata dal contratto stipulato con il SI come di libera-professione, desumendo, tuttavia, la discontinuità del rapporto lavorativo esclusivamente dalla circostanza che le ricevute fiscali sequestrate presso l'ambulatorio del centro relative agli anni 2014 e 2015, dimostrerebbero che l'imputato vi avrebbe svolto cinquantadue visite in due anni, senza confrontarsi in maniera specifica con gli altri elementi di fatto, in precedenza indicati, su cui si è fondata la decisione del giudice di primo grado, a partire da quanto dichiarato dal dott. Farinella. Ma vi è di più. Alla luce della disciplina vigente nel periodo in cui il SI era legato all'Università di Palermo da un rapporto di lavoro a tempo pieno, l'attività di consulenza non poteva ritenersi del tutto libera, ma poteva svolgersi solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 6, co. 10, I. 30 dicembre 2010 n. 240, come interpretato dall'art. 9, comma 2-ter, d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, norma quest'ultima che, in quanto di natura strettamente interpretativa, ha efficacia retroattiva. Le attività di consulenza da parte del SI, in altri termini, per potersi considerare consentite, avrebbero dovute essere prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento ovvero, come chiarito dalla 14 Corte dei Conti in relazione a una fattispecie che ricadeva sotto l'originaria disciplina della "legge Gelmini", solo ove avessero avuto, come si è già detto, un carattere puramente scientifico, consistendo in una prestazione di opera intellettuale resa da un esperto nel proprio campo disciplinare, in modo non organizzato, non implicante lo svolgimento di attività tipicamente riconducibile alle figure professionali di riferimento, non comprensiva di prestazioni a carattere strumentale o esecutivo e che si chiuda con una relazione, un parere, uno studio. Solo ove caratterizzate da tale contenuto le consulenze potevano essere consentite, sempre che si svolgessero in modo occasionale, non abituale, né continuativo, e non coincidessero con lo svolgimento di attività libero- professionale per conto di privati o di enti pubblici. Tali profili risultano del tutto negletti dalla corte territoriale, la cui motivazione, peraltro, risulta generica anche nella parte in cui giustifica la pronuncia assolutoria alla luce del richiamato esito positivo del procedimento disciplinare avviato dall'Università degli Studi di Palermo nei confronti del SI il 26.4.2016, che si sarebbe concluso, non è dato sapere sulla base di quali argomentazioni, nel senso di ritenere attività di consulenza il rapporto di collaborazione instaurato dall'imputato con il centro "Sant'Arsenio". Senza tacere che anche tale considerazione non assume valore decisivo ai fini della pronuncia assolutoria, stante la completa autonomia del procedimento penale da quello disciplinare, sancita dall'art. 653, c.p.p., secondo cui il giudicato penale, di assoluzione o di condanna, ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della responsabilità dell'imputato. Occorre, dunque, procedere, alla luce delle svolte riflessioni, a una nuova valutazione della natura delle attività professionali svolte dal SI al di fuori del rapporto di lavoro che lo legava al Policlinico palermitano, con l'unica eccezione di quelle svolte presso la fondazione "Cesare Serono" di Roma, non avendo formato oggetto di contestazione da parte del pubblico ministero ricorrente. 15 6. Passando a esaminare le ragioni che hanno condotto all'assoluzione del SI dal reato di cui agli artt. 110, 81, 479, c.p., due appaiono gli aspetti critici non adeguatamente valutati dalla corte territoriale, come ben messo in luce dal pubblico ministero, meritevoli, pertanto, di approfondimento. Nella sentenza di primo grado si era evidenziato che "in base ai decreti assessoriali 317/11, 804/11 e D.A. del 18.12.2014 dell'Assessorato alla Salute, l'unica struttura individuata sul territorio della Regione Siciliana è l'U.O.C. del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, presso cui prestano servizio la Prof. RL DA e la Dott.ssa Pierina Richiusa, unici sanitari autorizzati, ai sensi del citato D.A. del 18.12.2014, alla prescrizione dell'ormone somatotropo" (cfr. p. 5 della sentenza del giudice per le indagini preliminari) Ne consegue, evidenziava il giudice di primo grado, che il SI non aveva il potere di prescrivere autonomamente farmaci a base di somatotropina, "in quanto attività demandata esclusivamente alla prof. DA e alla dott.ssa Richiusa", non delegabile a terzi. Tale profilo non è stato adeguatamente considerato dalla corte territoriale, nonostante il giudice di secondo grado, tra le ragioni poste a fondamento della sua decisione, abbia ricompreso proprio l'autorizzazione fornita dalla DA al SI a coadiuvarla nella predisposizione delle prescrizioni dei farmaci soggetti alla compilazione di piani terapeutici, contenuta nella nota n. prot. 802/12, peraltro, come ha rilevato il giudice di primo grado, mai comunicata dalla DA al "Dipartimento farmaceutico della ASP di Palermo, né al Direttore Sanitario della AOUSP del Policlinico", e ribadita nelle dichiarazioni rese da quest'ultima. Non si tratta, giova evidenziare, di un profilo di poco momento, poiché, ove anche si volesse ipotizzare che l'autorizzazione concessa al SI rispondesse a una prassi diffusa presso il Policlinico palermitano, in ogni caso la legittimità di una prassi del genere avrebbe dovuto essere verificata alla luce del principio affermato in un condivisibile arresto di questa Corte, secondo cui il pubblico dipendente, o comunque la persona 16 addetta ad un pubblico servizio, ha l'obbligo di astenersi dal porre in essere comportamenti dubbi ed acquisire dai competenti organi amministrativi le necessarie informazioni ed assicurazioni circa la legittimità dell'attività svolta, quando una prassi diffusa si sia inserita in un contesto giuridico amministrativo, se non contrario, incerto in ordine alla possibilità di realizzare l'attività contestata (cfr. Sez. 3, n. 33039 del 04/11/2015, Rv. 268120). Soprattutto il giudice di secondo grado ha completamente omesso di confrontarsi con il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado, che, attraverso una puntuale disamina dei 204 piani terapeutici acquisiti, ha rilevato come "sia l'indicazione di "timbro e firma" e del codice EMPAN della Prof.ssa RL DA, che l'apposizione da parte del SI di una sigla illeggibile sopra il sottostante timbro del Reparto di Endocrinologia e Malattie Metaboilche recante (ancora una volta) il nominativo della Prof.ssa RL DA, sono elementi che univocamente certificano erga omnes la sottoscrizione dei piani terapeutici da parte della dott.ssa DA". Inoltre, osservava il giudice di primo grado, "ad ulteriore conferma della consapevolezza da parte dei protagonisti della vicenda della assenza di qualsivoglia legittimazione alla sottoscrizione da parte del SI sta (secondo l'interpretazione data dal SI: "per conto di") la lettera "P", anch'essa apposto in modo evanescente, in un continuum di segni grafici che riconduce solo ed esclusivamente ad una realtà fattuale: la personale sottoscrizione di quei piani terapeutici da parte della Prof.ssa RL DA" (cfr. p.16 della sentenza di primo grado). Nell'apparente (dunque falsa) riconducibilità dei piani terapeutici alla DA, mentre essi erano stati predisposti e sottoscritti dall'imputato, il giudice per le indagini preliminari ha ravvisato l'integrazione degli elementi costitutivi del delitto dii falso ideologico in atto pubblico, trovando, peraltro, tale assunto conforto nella giurisprudenza di legittimità. Come affermato, infatti, da un condivisibile arresto di questa Corte, citato dal giudice di primo grado e dal pubblico ministero ricorrente, 17 integra il reato di falso ideologico la condotta di due medici, uno dei quali, libero professionista, sostituisca l'altro, medico convenzionato con la ASL, in visite non comunicate all'Azienda, apponendo una sigla illeggibile su ricette e prescrizioni redatte con i ricettari e con l'uso di timbri fornitigli dal medico convenzionato, in modo tale da ingenerare la falsa rappresentazione della riconducibilità a quest'ultimo delle visite e delle conseguenti prescrizioni. Né, in tal caso, è prospettabile l'innocuità del falso, considerata la funzione attestatrice degli atti, la quale comprende anche i necessari presupposti di fatto della realtà documentata, in virtù della quale rileva - nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della fede pubblica - l'indicazione dell'identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all'operato del sanitario (cfr. Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, Rv. 257552). Si tratta di una decisione assolutamente in linea con la natura pubblica degli atti (come, ad esempio, la cartella clinica) redatti dai medici di una struttura sanitaria pubblica, che fanno fede della loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti (cfr. Sez. 5, n. 31858 del 16/04/2009, Rv. 244907), provenienza che, nel caso in esame, aveva un valore decisivo per la tutela della fede pubblica, in quanto l'utenza doveva essere messa nella condizione di non avere dubbi sulla provenienza delle prescrizioni mediche dagli unici soggetti dotati del potere di adottarle, tra cui, all'epoca dei fatti, era ricompresa la professoressa DA, ma non il dott. SI. Non può, infine, non rilevarsi come anche in questo caso del tutto generico risulti il riferimento operato dalla corte territoriale all'esito favorevole per la DA ,con cui si era concluso il procedimento disciplinare sorto a suo carico, nel corso del quale, sembra di comprendere, quest'ultima avrebbe escluso di avere attribuito al SI il compito di scegliere il farmaco oggetto delle prescrizioni, fermo restando quanto già osservato nelle pagine precedenti sull'autonomia del procedimento penale, rispetto a procedimento disciplinare. 18 7. Sulla base delle svolte osservazioni la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo, che provvederà, attraverso un nuovo giudizio, a colmare le evidenziate lacune motivazionali e a risolvere le indicate aporie, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza richiamati. Sulla richiesta di refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile nel presente giudizio, si provvederà all'esito della definitiva definizione del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma il 7.11.2023.