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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6557 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/05/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianni Ignazio
Nonnis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22/03/1968, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianni Ignazio
Nonnis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 02/08/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
TI.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
02/08/1992 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di TI, anno 1992, numero 12, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle odierne parti in TI (VS), in regime patrimoniale di comunione dei beni, matrimonio concordatario trascritto al n. 12, parte II, serie A, anno 1992 dei
Registri dello Stato Civile dell'indicato Comune e disporre l'annotazione
Pag. 2 di 3 della sentenza nel Registro dello Stato Civile del Comune di TI (VS) come per legge.
2) In ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, le parti confermano di essere economicamente indipendenti e, conseguentemente, dichiarano di non avanzare reciprocamente alcuna pretesa economica.
3) In ordine ai beni comuni, le parti dichiarano di avere provveduto già in sede di separazione, in ragione di specifico accordo, alla divisione di tutti i beni di proprietà comune.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6557 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/05/1965, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianni Ignazio
Nonnis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22/03/1968, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianni Ignazio
Nonnis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 02/08/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
TI.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
02/08/1992 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di TI, anno 1992, numero 12, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle odierne parti in TI (VS), in regime patrimoniale di comunione dei beni, matrimonio concordatario trascritto al n. 12, parte II, serie A, anno 1992 dei
Registri dello Stato Civile dell'indicato Comune e disporre l'annotazione
Pag. 2 di 3 della sentenza nel Registro dello Stato Civile del Comune di TI (VS) come per legge.
2) In ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, le parti confermano di essere economicamente indipendenti e, conseguentemente, dichiarano di non avanzare reciprocamente alcuna pretesa economica.
3) In ordine ai beni comuni, le parti dichiarano di avere provveduto già in sede di separazione, in ragione di specifico accordo, alla divisione di tutti i beni di proprietà comune.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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