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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/10/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GIOVANNI TONELLI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
ATTORE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MARIA ELENA MARCHETTO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
CONVENUTO con l'intervento di
AVV. in qualità di curatrice speciale della minore (nata a [...] il CP_2 Per_1
22.2.2018);
INTERVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
1 Oggetto: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.)
Data della decisione: 3.10.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare
* in via preliminare:
- nominare, con l'urgenza del caso, ex art. 78 cod. proc. civ. e 263 cod. civ., in favore della minore
, cod. fisc. , visto il conflitto di interessi di entrambi i genitori, Persona_2 C.F._3 un curatore speciale che rappresenti la minore nel presente procedimento di impugnazione del riconoscimento;
- autorizzare la chiamata in causa della minore , cod. fisc. , Persona_2 C.F._3 nata in [...] il [...], residente in [...], in persona del curatore speciale nominando e, per l'effetto, fissare una nuova udienza con termine per la notifica degli atti e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza al terzo;
* in via principale:
- accertare e dichiararsi inefficace il riconoscimento della minore avvenuto con Persona_2 atto n. 23, Parte II, Serie B, anno 2018, Comune di ER OM, da parte del SI
[...]
e, per l'effetto, dichiarare la minore priva dello status di figlia del SI CP_1 Per_1 [...]
ad ogni effetto di legge;
CP_1
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di ER OM (MI) di eseguire la relativa annotazione in calce all'atto di nascita della minore;
* in via istruttoria:
- ordinarsi ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione di eventuali ulteriori test genetici di paternità effettuati dal signor nei confronti della minore;
CP_1
- disporsi CTU al fine di accertare la verità biologica circa la paternità del signor nei Per_2 confronti della minore, anche attraverso l'esecuzione di tutti i test genetici;
- si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi e per interpello, così come meglio specificati nel prosieguo:
1. “Vero che vi è una difficoltà di comunicazione tra e ”; Parte_1 CP_1
2. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, tutte le decisioni nell'interesse di Per_1 vengono assunta da , ciò in quanto vi è un'assenza di collaborazione da parte di Parte_1
;” CP_1
2 3. “Vero che l'intento di è quello di coinvolgere con il fine di creare contrasti CP_1 Per_1 con ”; Parte_1
4. “Vero che a quasi quattro anni dalla nascita di , ha prodotto in giudizio, Per_1 CP_1 avanti al Tribunale di Milano, due test di paternità informativi per screditare l'attendibilità e la fedeltà di ”; Persona_3
5. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, omette di motivare la ragioni CP_1 sottese alla produzione dei due test di paternità”;
6. “Vero che si occupa meramente delle attività ludico-ricreative di ”; CP_1 Per_1
7. “Vero che mai ha contattato la pediatra di ”; CP_1 Per_1
8. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha omesso di curare i pidocchi CP_1 di ”; Per_1
9. “Vero che omette di curare l'alimentazione di ”; CP_1 Per_1
10. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, propone a CP_1 Controparte_3
e, più in generale, cibo fuori dalle necessità della stessa ”; Per_1
11. “Vero che, relativamente al capitolo di precede, ha deciso di far mangiare a CP_1
decine di arrosticini in due giorni”; Per_1
12. “Vero che la errata gestione alimentare di da parte di , ha causato nella Per_1 CP_1 stessa disturbi fisici e di salute”; Per_1
13. “Vero che omette di provvedere ai bisogni di crescita di ”; CP_1 Per_1
14. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha omesso di prendersi cura, ovvero di assistere , nell'iscrizione di alle attività sportive nell'anno 2023-2024”; Parte_1 Per_1
15. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha omesso di prendersi cura, ovvero di assistere , nella valutazione circa l'iscrizione anticipata di alla scuola Parte_1 Per_1 primaria”;
16. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha omesso di prendersi cura, ovvero di assistere , nella organizzazione della festa di compleanno di ”; Parte_1 Per_1
17. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha omesso di prendersi cura, ovvero di assistere , nell'iscrizione di ai centri estivi”; Parte_1 Per_1
18. “Vero che si è occupato del pagamento del dopo scuola di ”; CP_1 Per_1
19. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, la scelta del doposcuola è stata presa da
[...]
, nonostante il diniego di , in quanto nei suoi periodi di spettanza con CP_1 Parte_1
lo stesso doveva svolgere attività di volontariato”; Per_1
20. “Vero che si è occupato del pagamento della mensa di in quanto lo stesso CP_1 Per_1 si è offerto di sua sponte”;
3 21. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, paga la mensa, mentre CP_1
si occupa di contattare l'ente di riferimento, oltre che a gestire l'intera Parte_1 comunicazione con quest'ultimo”;
22. “Vero che si è rifiutato di seguire nei corsi di danza”; CP_1 Per_1
23. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, la risposta di al rifiuto di CP_1 seguire nei corsi di danza è stata giustificata dal fatto che doveva esercitare la sua attività Per_1 di volontariato”;
24. “Vero che è assente nella cura quotidiana, ordinaria e straordinaria, relativa CP_1 alla situazione sanitaria di ”; Per_1
25. “Vero che ha prolungato indebitamente le vacanze estive con nell'anno CP_1 Per_1
2022, senza neanche avvertire ovvero motivare la scelta a ”; Parte_1
26. “Vero che ha inserito in un proprio contesto personale, presentandola CP_1 Per_1 ad una sua compagna, tale ”; Persona_4
27. “Vero che ha scritto, tramite il social network Facebook, a ”; Persona_4 Parte_1
28. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, l'intento di era quello di Persona_4 rappresentare a le vere intenzioni di ”; Parte_1 CP_1
29. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha scritto a , Persona_4 Parte_1 relativamente alla figura di , che lo stesso è , , , , , ; CP_1
30. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha augurato a Persona_4 Parte_1
di poter ottenere l'affido condiviso di ”;
[...] Per_1
31. “Vero che ha avuto comportamenti aggressivi e verbalmente violenti nei confronti CP_1 di ”; Parte_1
32. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha colpito due CP_1 Parte_1 volte, una delle quali davanti a ”; Per_1
33. “Vero che teme per l'incolumità di a causa della presenza di CP_1 Per_1 Parte_1
”;
[...]
34. “Vero che vive ancora con la madre”; CP_1
35. “Vero che mai ha gestito , da solo, per lungo tempo”; CP_1 Per_1
36. “Vero che , negli ultimi anni, ha, di media, visto dai 4 ai 6 giorni al CP_1 Per_1 mese”;
37. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, durante detti giorni di spettanza di con Per_1
, le attività tra i due sono ludiche”; CP_1
38. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, con detti giorni mensili trascorsi insieme,
è assente nella gestione, in autonomia, delle esigenze di , quali, a titolo CP_1 Per_1
4 esemplificativo, educazione alimentare, visite mediche, programmazione, gestione attività scolastiche, gestione attività extra-scolastiche”;
39. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, , nel corso dell'organizzazione CP_1 degli incontri con , dimenticava di tenere in considerazione il periodo di sospensive delle Per_1 attività scolastiche tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024”;
40. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha omesso di prendersi cura CP_1 dell'organizzazione del post-scuola di ”; Per_1
Si insiste per l'ammissione delle prove per interrogatorio formale del SI sui CP_1 suddetti capitoli di prova formulati e si indicano come testi i seguenti SIi, con riserva di precisare i relativi indirizzi di residenza ovvero domicilio:
- dottoressa , assistente Sociale nel procedimento di Milano, tra le medesime Parti, Testimone_1 sub R.G. n. 34293/2021, sui capitoli di prova da n. 1 a n. 25 compreso e da n. 31 a n. 39 compreso;
- dottore , Coordinatore del Servizio Minori e Famiglia, nel procedimento di Milano, Testimone_2 tra le medesime Parti, sub R.G. n. 34293/2021, sui capitoli di prova da n. 1 a n. 25 compreso e da n.
31 a n. 39 compreso;
- dottoressa , Psicologia, nel procedimento di Milano, tra le medesime Parti, sub Persona_5
R.G. n. 34293/2021, sui capitoli di prova da n. 1 a n. 25 compreso e da n. 31 a n. 39 compreso;
- , (ex) compagna di , sui capitoli di prova da n. 26 a n. 30 compreso;
Persona_4 CP_1
- , tata della famiglia, sui capitoli di prova n. 31 e 32; Tes_3
- , fratello di , sui capitoli di prova n. 31 e 32; Testimone_4 Parte_1
- In merito ai singoli capitoli di prova del SI , gli stessi sono inammissibili anche CP_1 per i seguenti motivi:
- capitoli di prova “1”: inammissibile, in quanto valutativo e generico, difettando gli elementi di luogo e di spazio, oltre che se si considerata la presenza del termine “amorevole”, rispetto al quale il giudizio in merito alla scindibilità o meno dell'apprezzamento personale dal fatto è, infatti, del tutto soggettivo, non potendo fornire detta soggettività alcuna indicazione valida circa il criterio o i criteri da adoperare per considerare la testimonianza attendibile. La predetta considerazione porta a un giudizio certamente personale del teste, anche laddove si consideri che la risposta potrebbe variare nel caso in cui la domanda sia formulata ad altra persona. A ciò si aggiunga che il carattere valutativo del capitolo di prova induce il teste a confermare quanto enunciato all'interno del capitolo di prova stesso;
- capitoli di prova “2”: inammissibile in quanto generico, difettando gli elementi di luogo e di spazio, non dando alcuna indicazione circa le circostanze o gli episodi in cui il SI possa essere Per_2
5 inteso come “presente” ovvero se detta parola debba intendersi quale mera “presenza fisica” ovvero quale “supporto” per la piccola;
Per_1
- capitoli di prova “3”, “4”, “11”, “22”, “32”, “43”, “54”, “66”, “77”, “85”, “92”, “93”, “94”,
“104”, “105”, “106”: inammissibili in quanto irrilevanti ai fini della decisione, stante che, sino al momento in cui il SI ha deciso unilateralmente di eseguire il test del DNA (all'insaputa Per_2 della madre), nessuno aveva mai sollevato dubbi circa la paternità. Ne consegue che si contesta la circostanza per cui abbia presentato il SI come padre, stante che, ad oggi, la Per_1 Per_2 situazione è ben differente rispetto al momento in cui il DNA ha negato alcun tipo di rapporto biologico tra il e , indipendentemente dal fatto che ad oggi il cognome è ancora Per_2 Per_1
“ ”. Stesso discorso dicasi per la circostanza per cui, a detta di Controparte, Per_2 Per_1 presenterebbe la SIa come la “nonna ” e la SIa come Persona_6 Per_6 Persona_7
“zia ; Per_7
- capitoli di prova “5”, “6”, “7”, “8”, “10”, “12”, “17”, “21”, “26”, “27”, “31”, “36”, “37”,
“42”, “47”, “48”, “53”, “60”, “61”, “65”, “72”, “73”, “76”, “81”, “84”, “90”, “95”, “97”,
“101”, “107”, “109”: inammissibili, in quanto irrilevanti ai fini della decisione, non comprendendosi lo scopo delle domande (laddove si consideri che, nel rapporto genitoriale, la presenza fissa e costante, presente in ogni occasione e circostanza, è proprio quella della madre!). I capitoli di prova sono, altresì, particolarmente valutativi e generici, difettando gli elementi di luogo e di spazio, oltre che se si considera la presenza dei termini “adora … serenamente”, “serena x2”,
“socievole”, “altruista”, “reciproco amore x7”, “ottimi risultati”, “con amore x7”, “in modo sereno x4”, “piacevolmente x2”, “felice e serena x2”, “sicura e protetta x2” rispetto ai quali il giudizio in merito alla scindibilità o meno dell'apprezzamento personale dal fatto è del tutto soggettivo (da comprendere, a titolo esemplificativo, quale sarebbe la soglia al di sopra della quale i risultati devono intendersi ottimi o discreti o buoni), non potendo fornire detta soggettività alcuna indicazione valida circa il criterio o i criteri da adoperare per considerare la testimonianza attendibile. Le predette considerazioni portano a un giudizio certamente personale del teste, anche laddove si consideri che la risposta potrebbe variare nel caso in cui la domanda sia formulata ad altra persona. A ciò si aggiunga che il carattere valutativo del capitolo di prova induce il teste a confermare quanto enunciato all'interno del capitolo di prova;
- capitolo di prova “9”, “20”, “30”, “41”, “52”, “64”, “75”, “83”, “91”, “103”: inammissibili, in quanto generici, difettando delle circostanze di spazio e di luogo, oltre ad essere valutativi, non indicando in quali termini la parola “diverte” debba essere impiegata, inducendo il teste a confermare il capitolo di prova stesso;
stesso discorso dicasi per “sereno” e “gioioso”;
6 - capitoli di prova “13”, “23”, “33”, “44”, “55”, “67”, “78”, “85” e “86”: inammissibili in quanto smentiti dalle risultanze documentali prodotte dalla stessa Controparte che dimostrano, in maniera incontrovertibile, come il SI non sia il padre biologico della piccola;
Per_2 Per_1
- capitoli di prova “14”, “15”, “24”, “29”, “34”, “39”, “40”, “45”, “50”, “51”, “56”, “58”,
“59”, “63”, “68”, “70”, “71”, “79”, “80”, “87”, “88”, “89”, “98”, “99”, “100”, “102”, “110”,
“111”: inammissibili, in quanto irrilevanti ai fini della decisione, oltre che generici;
- capitolo di prova “16”: inammissibile, in quanto generico, difettando delle circostanze di spazio e di luogo, oltre ad essere assolutamente non chiaro (facendo intendere che, ad oggi, la crescita della bambina si sia interrotta!);
- capitoli di prova “18”, “19”, “28”, “38”, “49”, “62”, “74”, “82”, “96”, “108”: inammissibili in quanto generici;
- capitolo di prova “25”, “35”, “46”, “57” e “69”: inammissibili in quanto, oltre a essere generici, sono valutativi, presentando la parola “estrema”, inducendo quindi il teste a confermare la risposta;
- in caso di ammissione dei suddetti capitoli di prova, si chiede fin da ora di essere ammessi a prova contraria;
- con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e controdedurre anche in considerazione del comportamento processuale di Controparte;
* in ogni caso:
- col favore delle spese tutte di causa, oltre agli onorari da determinarsi ai sensi del D.M. 147/2022 oltre C.p.a. e Iva, con distrazione ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per : CP_1
In Via Principale e nel merito
- Rigettare ogni e qualsiasi richiesta istanza e domanda avanzata dalla signora essendo le Pt_1 stesse infondate in diritto;
- Mantenere alla minore il cognome in quanto conforme all'interesse supremo di Per_2 Per_1 per tutti i motivi esposti in narrativa facendo prevalere sul favor veritatis il favor minoris.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Si chiede infine all'autorità intestata di voler trattenere la causa in decisione e di voler concedere i termini ex art. 190 c.p.c per il deposito di memoria conclusionale e di replica.
Per la curatrice speciale:
7 1) Si chiede che il Tribunale adito valuti preminente il favor minoris rispetto al favor veritatis e conseguentemente respinga le richieste attoree in merito allo staus della minore;
2) Mantenere alla minore il cognome in quanto conforme all'interesse della minore. Per_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. Con atto di citazione iscritto al ruolo il 2.1.2023 premetteva di aver Parte_1 instaurato una relazione sentimentale nel periodo compreso tra gli anni 2013 e 2021 con
, con il quale, nel corso del tempo, aveva instaurato una relazione more CP_1 uxorio. In data 22.2.2018 era nata la minore , riconosciuta subito da entrambe le parti Per_1 come propria figlia. Al momento della cessazione del rapporto sentimentale tra le parti veniva instaurato un procedimento innanzi al Tribunale di Milano per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore e in tale sede il convenuto aveva riferito di essere venuto a sapere di non essere il padre biologico della bambina, a seguito di test genetico effettuato all'insaputa della madre, che confermava l'inesistenza del rapporto di filiazione biologica con la minore. Tuttavia, nel corso del procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Milano, il convenuto si rifiutava di sottoporsi a consulenza volta ad accertare, nel contraddittorio delle parti, la propria paternità, continuando a risultare, formalmente e materialmente, il padre con la bambina, con cui continuava a intrattenere il rapporto padre-figlia. Alla luce di quanto occorso, chiedeva al
Tribunale, in via preliminare, di nominare un curatore speciale per la minore e, nel merito, di accertare e dichiarare inefficace il riconoscimento della minore da parte di Per_1 [...]
e, per l'effetto, dichiarare la minore priva dello status di figlia del CP_1 Per_1 convenuto ad ogni effetto di legge.
2. In data 2.3.2023 si costituiva in giudizio , il quale – contestando la CP_1 versione dei fatti come fornita dalla controparte – chiedeva dichiararsi, in via preliminare,
l'improcedibilità e/o la nullità e o/ l'illegittimità della causa per difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice; in via principale, domandava il rigetto delle domande avversarie, con richiesta di mantenere alla minore il cognome in quanto conforme all'interesse Per_2 supremo di IA (…) facendo prevalere sul favor veritatis il favor minoris.
3. All'udienza del 5.4.2023 venivano sentite entrambe le parti, le quali meglio illustravano la propria situazione personale e familiare e ribadivano le rispettive richieste;
all'esito il Giudice concedeva il termine richiesto dal convenuto con esclusivo riferimento alle argomentazioni
8 riguardanti l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva della ricorrente, con termine per replica alla controparte, fissando successiva udienza cartolare al 7.6.2023.
4. Con provvedimento del 5.4.2023 veniva nominato curatore della minore Persona_2
l'avv. , a cui veniva concesso termine per costituirsi in giudizio, con contestuale CP_2 differimento dell'udienza al 28.6.2023 e richiesta di trasmissione degli atti al P.M. – sede – onde consentirgli di intervenire.
5. In data 19.4.2023 si costituiva in giudizio la curatrice speciale della minore, la quale chiedeva, in via preliminare, respingersi l'eccezione del convenuto in merito alla carenza di legittimazione attiva dell'attrice, riservandosi nel merito di valutare se il preminente interesse della minore nel caso di specie fosse quello volto alla prevalenza della verità biologica ovvero quello relativo alla conservazione dello status di figlia.
6. Con ordinanza riservata del 28.6.2023, veniva rinviato il procedimento al fine di acquisire lo
“storico” del fascicolo V.G. 34293/2021 del Tribunale di Milano da cui emergesse in modo certo la data del deposito della memoria di costituzione di in quel giudizio. CP_1
7. Con successivo verbale di udienza del 19.7.2023 il Giudice, verificata la legittimazione e il rispetto dei termini di legge per l'introduzione della vertenza, disponeva CTU genetica volta all'accertamento della paternità del convenuto, nominando il dott. Persona_8
il quale prestava giuramento all'udienza cartolare del 14.9.2023.
[...]
8. Il CTU depositava il proprio elaborato peritale in data 12.2.2024.
9. Acquisite tutte le relazioni dei Servizi Sociali competenti depositate nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Milano e autorizzato il deposito di ulteriore documentazione a supporto delle prospettazioni delle parti, con ordinanza del 7.5.2024 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
10. Il Tribunale di Milano, nelle more, con decreto collegiale emesso in data 24.7.2024 a definizione del giudizio ex artt. art. 316, quarto comma e 337 bis e ss. c.c. pendente tra le parti, regolamentava l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore . Per_1
11. A scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 2.10.2024, con ordinanza del
28.10.2024 il Giudice rigettava le prove offerte dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie e assegnava ai Servizi Sociali del Comune di ER OM (incaricati dal TO di
Milano) il termine per depositare una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare.
12. Espletata l'istruttoria ritenuta necessaria con l'acquisizione della relazione di aggiornamento Cont del richiesta, le parti precisavano le rispettive conclusioni con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 4.6.2025; la causa veniva così rimessa al Collegio per la
9 decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
La Consulenza Tecnica d'Ufficio, svolta dal dott. disposta dal Giudice Istruttore in data Per_8
19.7.2023, dopo avere confrontato i campioni ematici delle parti e della minore ha concluso, previo accertamento condotto in modo scientificamente inoppugnabile, che “In base alle analisi effettuate e ai risultati ottenuti, è da escludersi il rapporto di paternità biologica tra e CP_1
, nata da in data 22 febbraio 2018 a Milano (MI).” (cfr. CTU Persona_2 Parte_1 depositata 12.2.2024).
Pertanto nessun dubbio può sussistere circa la mancanza di paternità biologica in capo al convenuto sulla figlia minore alla luce delle risultanze della CTU espletata in corso di causa Persona_2 che fornisce le massime garanzie di serietà e rigore scientifico. D'altro canto, la piena efficacia e la sufficienza delle indagini ematologiche ed immunogenetiche ai fini dell'accertamento della verità della filiazione in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte Suprema di Cassazione, Sez. I., 29.5.2008 n.14462).
Tanto premesso, occorre dunque verificare che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità sia rispondente all'interesse della minore, essendo tenuto il Tribunale ad operare il bilanciamento tra il favor veritatis ed il favor minoris in un contesto evolutivo ove, sebbene si ritenga che la verità biologica costituisca di regola una componente essenziale del diritto all'identità personale, si è altresì affermato che essa possa non coincidere con l'interesse supremo del minore.
E invero la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272/2017, ha espressamente indicato come, ai fini dell'azione prevista dall'art. 263 c.c., il Giudice sia chiamato ad operare un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore, secondo variabili e criteri individuati nel rapporto instauratosi con il minore, la sua condizione identitaria già acquisita, le modalità del concepimento, la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico con il genitore contestato che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, possa garantire al minore adeguata tutela.
Più di recente la Consulta, con sentenza n. 127/2020, ha affermato che il Giudice, nel pronunciarsi sulla impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, sia sempre tenuto ad effettuare una valutazione comparativa tra l'interesse alla verità e interesse del minore in quanto l'equazione “verità naturale – interesse del minore” non è più un criterio assoluto nell'attuale contesto giuridico,
10 dovendosi bilanciare la verità alla procreazione con l'interesse concreto del minore alla conservazione dello stato di figlio.
E ancora, il quadro normativo di cui agli artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 cod. civ. e quello giurisprudenziale in tema di disconoscimento di paternità non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando si tratta di un minore (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28646 del 16 ottobre 2023).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, sul punto, come condiviso dalla curatrice speciale della minore, debba prevalere il favor minoris, ravvisandosi elementi di pregiudizio per la minore nel procedere alla caducazione del riconoscimento in oggetto.
E invero, come ben descritto anche dal Tribunale di Milano, chiamato a decidere ai sensi degli art. 316 e 337 bis c.c., il risulta essere una figura genitoriale fondamentale per , con cui Per_2 Per_1 il medesimo ha instaurato un rapporto significativo in qualità di padre.
Come riporta il Tribunale di Milano - che non a caso ha concluso affidando la minore in via condivisa a entrambi genitori - E' indubbio, invero, che il sia stato un buon padre, come emerge dalle Per_2 prime relazioni dei servizi sociali del Comune di ER OM ed anche dalle dichiarazioni della rese agli operatori, tanto che anche la madre inizialmente aveva concordato Pt_1
l'affidamento condiviso e le frequentazioni padre/figlia. La indagine delegata ai servizi sociali ed in particolare l'esame della relazione padre/figlia aveva evidenziato una relazione consolidata e serena, un sicuro affidarsi della minore al padre, una sintonia nel gioco e del rapporto tra i due e un'ampia empatia paterna. Ancora, nella nota del 10.6.2022 i servizi danno conto che aveva Per_1 una buona relazione con entrambe le figure genitoriali, ed in quella del 10.10.2022 evidenziano che i genitori “riferiscono uno stato di benessere della minore nella quotidianità, un buon inserimento a scuola e nelle attività extrascolastiche, rispetto a queste ultime i genitori hanno dimostrato di trovare accordi nell'interesse della minore. Entrambi descrivono come una bambina serena, Per_1 tranquilla e felice con ottime competenze linguistiche e relazionali”. Poi, dalla fine del 2022, i servizi hanno sostanzialmente cessato di relazionare circa la qualità della relazione della minore con i genitori e la situazione psicofisica di soffermandosi sull'inasprimento del conflitto dei Per_1 genitori, evidenziando le difficoltà degli operatori ad incidere sulle posizioni dei genitori in pendenza del giudizio pendente a Como e segnalando l'opposizione del padre anche nei loro confronti allorché non vede affermati i propri diritti senza essere in grado di fare un passo indietro per far funzionare
11 nel migliore di modi la vita, quantomeno pratica e logistica, della figlia. (…) Se in parte si può comprendere l'atteggiamento di irrigidimento del padre, la cui paternità di è sub judice, con
Per_1 tutto ciò che questo comporta, meno si comprende la insistenza materna ad escludere il padre dalla genitorialità, prima ed a prescindere dall'esito di quel giudizio, forse per attenuare le conseguenze di un esito eventualmente a lei sfavorevole. Certo è che le motivazioni con cui la difesa attrice ha argomento la necessità di un affidamento esclusivo mancano di prova alcuna e/o si tratta di comportamenti che non denotano comunque una inidoneità genitoriale. Manca la prova che il padre non abbia partecipato alla iscrizione alla scuola ed alla scelta dei corsi sportivi di e che,
Per_1 piuttosto, non ne sia rimasto escluso per volontà materna. Nulla è provato, ma neppure è stato mai riferito ai servizi sociali, circa la allegata mancata cura di in relazione ai pidocchi (si
Per_1 osserva la bambina vive prevalentemente con la madre) e la corretta educazione alimentare (nulla è mai emerso sul punto). Del tutto fantasiosa, alla luce degli atti, è la allegazione materna che il padre abbia inserito in un ricercato nuovo equilibrio familiare con la sua ex compagna
Per_1 [...]
, figura rimasta del tutto estranea al presente giudizio, della quale neppure è certa Per_4
l'esistenza, oltre che il ruolo ricoperto (cfr. decreto definitivo emesso in data 24.7.2024).
Anche i Servizi Sociali da ultimo hanno evidenziato che nel corso del tempo permane il rimando di entrambi i genitori che riportano una situazione di benessere e serenità da parte di , Per_1 confermato anche dagli insegnanti della piccola con cui è stata svolta una rete. Negli ultimi mesi si
è potuto osservare un sensibile miglioramento nelle modalità di comunicazione tra il sig. e Per_2 la sig.ra , che hanno determinato n clima molto più sereno e degli scambi relazionali positivi. Pt_1
Cont Il ha riferito che la madre ha iniziato a introdurre alla bambina il tema riguardante la paternità, comunicandole la non paternità biologica del;
quest'ultimo, informato dagli operatori, si è Per_2 detto in disaccordo con tale decisione, sollevando le proprie preoccupazioni per l'impatto emotivo di tale informazione per la minore. Il ha riferito ai servizi di vedere generalmente Per_2 Per_1 tranquilla, ma che durante una visita qualche giorno prima, la bambina lo avrebbe abbracciato forte, mettendosi a piangere non riferendo il motivo del suo malessere. La sera dopo la messa a letto la piccola avrebbe ricominciato a piangere e alla richiesta di spiegazioni del sig. Persona_2 avrebbe riferito che piangeva perché voleva una cosa che non poteva avere, cioè che i genitori tornassero insieme. Gli operatori riportano che Nel corso dei mesi successivi né il sig. né la Per_2 sig.ra hanno riportato segnali di malessere da parte di . In generale sia il sig. Pt_1 Per_1 Per_2 che la sig.ra raccontano di un rilevato equilibrio di , che vive serenamente entrambe Pt_1 Per_1
Cont le figure genitoriali (cfr. relazione del 30.5.2025).
In generale, si è riscontrato un generale benessere della minore con riferimento a entrambe le figure genitoriali, con cui la stessa ha ormai consolidato un forte legame sentimentale. , che ha già Per_1
12 7 anni, identifica il sig. come suo padre: è lui che l'ha cresciuta, che è sempre stato presente Per_2 nella sua vita e che ha contribuito a creare la sua identità e personalità.
Nel caso di specie ritiene il Collegio che la cessazione del rapporto di filiazione, come richiesto dall'attrice, arrecherebbe un grave pregiudizio alla minore in termini di forte compromissione del suo sviluppo e benessere psico-fisico; il ha manifestato -e continua a manifestare- un concreto Per_2 ed effettivo interesse nei confronti della piccola , seppure la stessa non risulti sua figlia Per_1 biologica, né risulta esistente per la minore una situazione confusiva derivante dalla eventuale compresenza del padre biologico, di cui nulla è emerso né nel presente procedimento né in quello di regolamentazione della responsabilità genitoriale conclusosi presso il Tribunale di Milano.
Pertanto, nel bilanciamento tra favor minoris e favor veritatis, reputa il Tribunale che la domanda svolta dall'attrice ai sensi dell'art. 263 c.c. debba essere respinta, in quanto il venir meno del riconoscimento effettuato dal comporterebbe una seria compromissione del sereno sviluppo Per_2 psicofisico della minore, interesse da ritenersi prevalente.
Si ritiene tuttavia che le ragioni della decisione e la natura della causa, anche in presenza del positivo accertamento della non paternità biologica del convenuto, possa giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, visto l'art. 263 c.c., così provvede:
1. RIGETTA la domanda dell'attrice per le ragioni esposte in parte motiva;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 3.10.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa AR Cao
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GIOVANNI TONELLI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
ATTORE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MARIA ELENA MARCHETTO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
CONVENUTO con l'intervento di
AVV. in qualità di curatrice speciale della minore (nata a [...] il CP_2 Per_1
22.2.2018);
INTERVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
1 Oggetto: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.)
Data della decisione: 3.10.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare
* in via preliminare:
- nominare, con l'urgenza del caso, ex art. 78 cod. proc. civ. e 263 cod. civ., in favore della minore
, cod. fisc. , visto il conflitto di interessi di entrambi i genitori, Persona_2 C.F._3 un curatore speciale che rappresenti la minore nel presente procedimento di impugnazione del riconoscimento;
- autorizzare la chiamata in causa della minore , cod. fisc. , Persona_2 C.F._3 nata in [...] il [...], residente in [...], in persona del curatore speciale nominando e, per l'effetto, fissare una nuova udienza con termine per la notifica degli atti e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza al terzo;
* in via principale:
- accertare e dichiararsi inefficace il riconoscimento della minore avvenuto con Persona_2 atto n. 23, Parte II, Serie B, anno 2018, Comune di ER OM, da parte del SI
[...]
e, per l'effetto, dichiarare la minore priva dello status di figlia del SI CP_1 Per_1 [...]
ad ogni effetto di legge;
CP_1
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di ER OM (MI) di eseguire la relativa annotazione in calce all'atto di nascita della minore;
* in via istruttoria:
- ordinarsi ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione di eventuali ulteriori test genetici di paternità effettuati dal signor nei confronti della minore;
CP_1
- disporsi CTU al fine di accertare la verità biologica circa la paternità del signor nei Per_2 confronti della minore, anche attraverso l'esecuzione di tutti i test genetici;
- si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi e per interpello, così come meglio specificati nel prosieguo:
1. “Vero che vi è una difficoltà di comunicazione tra e ”; Parte_1 CP_1
2. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, tutte le decisioni nell'interesse di Per_1 vengono assunta da , ciò in quanto vi è un'assenza di collaborazione da parte di Parte_1
;” CP_1
2 3. “Vero che l'intento di è quello di coinvolgere con il fine di creare contrasti CP_1 Per_1 con ”; Parte_1
4. “Vero che a quasi quattro anni dalla nascita di , ha prodotto in giudizio, Per_1 CP_1 avanti al Tribunale di Milano, due test di paternità informativi per screditare l'attendibilità e la fedeltà di ”; Persona_3
5. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, omette di motivare la ragioni CP_1 sottese alla produzione dei due test di paternità”;
6. “Vero che si occupa meramente delle attività ludico-ricreative di ”; CP_1 Per_1
7. “Vero che mai ha contattato la pediatra di ”; CP_1 Per_1
8. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha omesso di curare i pidocchi CP_1 di ”; Per_1
9. “Vero che omette di curare l'alimentazione di ”; CP_1 Per_1
10. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, propone a CP_1 Controparte_3
e, più in generale, cibo fuori dalle necessità della stessa ”; Per_1
11. “Vero che, relativamente al capitolo di precede, ha deciso di far mangiare a CP_1
decine di arrosticini in due giorni”; Per_1
12. “Vero che la errata gestione alimentare di da parte di , ha causato nella Per_1 CP_1 stessa disturbi fisici e di salute”; Per_1
13. “Vero che omette di provvedere ai bisogni di crescita di ”; CP_1 Per_1
14. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha omesso di prendersi cura, ovvero di assistere , nell'iscrizione di alle attività sportive nell'anno 2023-2024”; Parte_1 Per_1
15. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha omesso di prendersi cura, ovvero di assistere , nella valutazione circa l'iscrizione anticipata di alla scuola Parte_1 Per_1 primaria”;
16. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha omesso di prendersi cura, ovvero di assistere , nella organizzazione della festa di compleanno di ”; Parte_1 Per_1
17. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha omesso di prendersi cura, ovvero di assistere , nell'iscrizione di ai centri estivi”; Parte_1 Per_1
18. “Vero che si è occupato del pagamento del dopo scuola di ”; CP_1 Per_1
19. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, la scelta del doposcuola è stata presa da
[...]
, nonostante il diniego di , in quanto nei suoi periodi di spettanza con CP_1 Parte_1
lo stesso doveva svolgere attività di volontariato”; Per_1
20. “Vero che si è occupato del pagamento della mensa di in quanto lo stesso CP_1 Per_1 si è offerto di sua sponte”;
3 21. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, paga la mensa, mentre CP_1
si occupa di contattare l'ente di riferimento, oltre che a gestire l'intera Parte_1 comunicazione con quest'ultimo”;
22. “Vero che si è rifiutato di seguire nei corsi di danza”; CP_1 Per_1
23. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, la risposta di al rifiuto di CP_1 seguire nei corsi di danza è stata giustificata dal fatto che doveva esercitare la sua attività Per_1 di volontariato”;
24. “Vero che è assente nella cura quotidiana, ordinaria e straordinaria, relativa CP_1 alla situazione sanitaria di ”; Per_1
25. “Vero che ha prolungato indebitamente le vacanze estive con nell'anno CP_1 Per_1
2022, senza neanche avvertire ovvero motivare la scelta a ”; Parte_1
26. “Vero che ha inserito in un proprio contesto personale, presentandola CP_1 Per_1 ad una sua compagna, tale ”; Persona_4
27. “Vero che ha scritto, tramite il social network Facebook, a ”; Persona_4 Parte_1
28. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, l'intento di era quello di Persona_4 rappresentare a le vere intenzioni di ”; Parte_1 CP_1
29. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha scritto a , Persona_4 Parte_1 relativamente alla figura di , che lo stesso è , , , , , ; CP_1
30. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha augurato a Persona_4 Parte_1
di poter ottenere l'affido condiviso di ”;
[...] Per_1
31. “Vero che ha avuto comportamenti aggressivi e verbalmente violenti nei confronti CP_1 di ”; Parte_1
32. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha colpito due CP_1 Parte_1 volte, una delle quali davanti a ”; Per_1
33. “Vero che teme per l'incolumità di a causa della presenza di CP_1 Per_1 Parte_1
”;
[...]
34. “Vero che vive ancora con la madre”; CP_1
35. “Vero che mai ha gestito , da solo, per lungo tempo”; CP_1 Per_1
36. “Vero che , negli ultimi anni, ha, di media, visto dai 4 ai 6 giorni al CP_1 Per_1 mese”;
37. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, durante detti giorni di spettanza di con Per_1
, le attività tra i due sono ludiche”; CP_1
38. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, con detti giorni mensili trascorsi insieme,
è assente nella gestione, in autonomia, delle esigenze di , quali, a titolo CP_1 Per_1
4 esemplificativo, educazione alimentare, visite mediche, programmazione, gestione attività scolastiche, gestione attività extra-scolastiche”;
39. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, , nel corso dell'organizzazione CP_1 degli incontri con , dimenticava di tenere in considerazione il periodo di sospensive delle Per_1 attività scolastiche tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024”;
40. “Vero che, relativamente al capitolo che precede, ha omesso di prendersi cura CP_1 dell'organizzazione del post-scuola di ”; Per_1
Si insiste per l'ammissione delle prove per interrogatorio formale del SI sui CP_1 suddetti capitoli di prova formulati e si indicano come testi i seguenti SIi, con riserva di precisare i relativi indirizzi di residenza ovvero domicilio:
- dottoressa , assistente Sociale nel procedimento di Milano, tra le medesime Parti, Testimone_1 sub R.G. n. 34293/2021, sui capitoli di prova da n. 1 a n. 25 compreso e da n. 31 a n. 39 compreso;
- dottore , Coordinatore del Servizio Minori e Famiglia, nel procedimento di Milano, Testimone_2 tra le medesime Parti, sub R.G. n. 34293/2021, sui capitoli di prova da n. 1 a n. 25 compreso e da n.
31 a n. 39 compreso;
- dottoressa , Psicologia, nel procedimento di Milano, tra le medesime Parti, sub Persona_5
R.G. n. 34293/2021, sui capitoli di prova da n. 1 a n. 25 compreso e da n. 31 a n. 39 compreso;
- , (ex) compagna di , sui capitoli di prova da n. 26 a n. 30 compreso;
Persona_4 CP_1
- , tata della famiglia, sui capitoli di prova n. 31 e 32; Tes_3
- , fratello di , sui capitoli di prova n. 31 e 32; Testimone_4 Parte_1
- In merito ai singoli capitoli di prova del SI , gli stessi sono inammissibili anche CP_1 per i seguenti motivi:
- capitoli di prova “1”: inammissibile, in quanto valutativo e generico, difettando gli elementi di luogo e di spazio, oltre che se si considerata la presenza del termine “amorevole”, rispetto al quale il giudizio in merito alla scindibilità o meno dell'apprezzamento personale dal fatto è, infatti, del tutto soggettivo, non potendo fornire detta soggettività alcuna indicazione valida circa il criterio o i criteri da adoperare per considerare la testimonianza attendibile. La predetta considerazione porta a un giudizio certamente personale del teste, anche laddove si consideri che la risposta potrebbe variare nel caso in cui la domanda sia formulata ad altra persona. A ciò si aggiunga che il carattere valutativo del capitolo di prova induce il teste a confermare quanto enunciato all'interno del capitolo di prova stesso;
- capitoli di prova “2”: inammissibile in quanto generico, difettando gli elementi di luogo e di spazio, non dando alcuna indicazione circa le circostanze o gli episodi in cui il SI possa essere Per_2
5 inteso come “presente” ovvero se detta parola debba intendersi quale mera “presenza fisica” ovvero quale “supporto” per la piccola;
Per_1
- capitoli di prova “3”, “4”, “11”, “22”, “32”, “43”, “54”, “66”, “77”, “85”, “92”, “93”, “94”,
“104”, “105”, “106”: inammissibili in quanto irrilevanti ai fini della decisione, stante che, sino al momento in cui il SI ha deciso unilateralmente di eseguire il test del DNA (all'insaputa Per_2 della madre), nessuno aveva mai sollevato dubbi circa la paternità. Ne consegue che si contesta la circostanza per cui abbia presentato il SI come padre, stante che, ad oggi, la Per_1 Per_2 situazione è ben differente rispetto al momento in cui il DNA ha negato alcun tipo di rapporto biologico tra il e , indipendentemente dal fatto che ad oggi il cognome è ancora Per_2 Per_1
“ ”. Stesso discorso dicasi per la circostanza per cui, a detta di Controparte, Per_2 Per_1 presenterebbe la SIa come la “nonna ” e la SIa come Persona_6 Per_6 Persona_7
“zia ; Per_7
- capitoli di prova “5”, “6”, “7”, “8”, “10”, “12”, “17”, “21”, “26”, “27”, “31”, “36”, “37”,
“42”, “47”, “48”, “53”, “60”, “61”, “65”, “72”, “73”, “76”, “81”, “84”, “90”, “95”, “97”,
“101”, “107”, “109”: inammissibili, in quanto irrilevanti ai fini della decisione, non comprendendosi lo scopo delle domande (laddove si consideri che, nel rapporto genitoriale, la presenza fissa e costante, presente in ogni occasione e circostanza, è proprio quella della madre!). I capitoli di prova sono, altresì, particolarmente valutativi e generici, difettando gli elementi di luogo e di spazio, oltre che se si considera la presenza dei termini “adora … serenamente”, “serena x2”,
“socievole”, “altruista”, “reciproco amore x7”, “ottimi risultati”, “con amore x7”, “in modo sereno x4”, “piacevolmente x2”, “felice e serena x2”, “sicura e protetta x2” rispetto ai quali il giudizio in merito alla scindibilità o meno dell'apprezzamento personale dal fatto è del tutto soggettivo (da comprendere, a titolo esemplificativo, quale sarebbe la soglia al di sopra della quale i risultati devono intendersi ottimi o discreti o buoni), non potendo fornire detta soggettività alcuna indicazione valida circa il criterio o i criteri da adoperare per considerare la testimonianza attendibile. Le predette considerazioni portano a un giudizio certamente personale del teste, anche laddove si consideri che la risposta potrebbe variare nel caso in cui la domanda sia formulata ad altra persona. A ciò si aggiunga che il carattere valutativo del capitolo di prova induce il teste a confermare quanto enunciato all'interno del capitolo di prova;
- capitolo di prova “9”, “20”, “30”, “41”, “52”, “64”, “75”, “83”, “91”, “103”: inammissibili, in quanto generici, difettando delle circostanze di spazio e di luogo, oltre ad essere valutativi, non indicando in quali termini la parola “diverte” debba essere impiegata, inducendo il teste a confermare il capitolo di prova stesso;
stesso discorso dicasi per “sereno” e “gioioso”;
6 - capitoli di prova “13”, “23”, “33”, “44”, “55”, “67”, “78”, “85” e “86”: inammissibili in quanto smentiti dalle risultanze documentali prodotte dalla stessa Controparte che dimostrano, in maniera incontrovertibile, come il SI non sia il padre biologico della piccola;
Per_2 Per_1
- capitoli di prova “14”, “15”, “24”, “29”, “34”, “39”, “40”, “45”, “50”, “51”, “56”, “58”,
“59”, “63”, “68”, “70”, “71”, “79”, “80”, “87”, “88”, “89”, “98”, “99”, “100”, “102”, “110”,
“111”: inammissibili, in quanto irrilevanti ai fini della decisione, oltre che generici;
- capitolo di prova “16”: inammissibile, in quanto generico, difettando delle circostanze di spazio e di luogo, oltre ad essere assolutamente non chiaro (facendo intendere che, ad oggi, la crescita della bambina si sia interrotta!);
- capitoli di prova “18”, “19”, “28”, “38”, “49”, “62”, “74”, “82”, “96”, “108”: inammissibili in quanto generici;
- capitolo di prova “25”, “35”, “46”, “57” e “69”: inammissibili in quanto, oltre a essere generici, sono valutativi, presentando la parola “estrema”, inducendo quindi il teste a confermare la risposta;
- in caso di ammissione dei suddetti capitoli di prova, si chiede fin da ora di essere ammessi a prova contraria;
- con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e controdedurre anche in considerazione del comportamento processuale di Controparte;
* in ogni caso:
- col favore delle spese tutte di causa, oltre agli onorari da determinarsi ai sensi del D.M. 147/2022 oltre C.p.a. e Iva, con distrazione ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per : CP_1
In Via Principale e nel merito
- Rigettare ogni e qualsiasi richiesta istanza e domanda avanzata dalla signora essendo le Pt_1 stesse infondate in diritto;
- Mantenere alla minore il cognome in quanto conforme all'interesse supremo di Per_2 Per_1 per tutti i motivi esposti in narrativa facendo prevalere sul favor veritatis il favor minoris.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Si chiede infine all'autorità intestata di voler trattenere la causa in decisione e di voler concedere i termini ex art. 190 c.p.c per il deposito di memoria conclusionale e di replica.
Per la curatrice speciale:
7 1) Si chiede che il Tribunale adito valuti preminente il favor minoris rispetto al favor veritatis e conseguentemente respinga le richieste attoree in merito allo staus della minore;
2) Mantenere alla minore il cognome in quanto conforme all'interesse della minore. Per_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. Con atto di citazione iscritto al ruolo il 2.1.2023 premetteva di aver Parte_1 instaurato una relazione sentimentale nel periodo compreso tra gli anni 2013 e 2021 con
, con il quale, nel corso del tempo, aveva instaurato una relazione more CP_1 uxorio. In data 22.2.2018 era nata la minore , riconosciuta subito da entrambe le parti Per_1 come propria figlia. Al momento della cessazione del rapporto sentimentale tra le parti veniva instaurato un procedimento innanzi al Tribunale di Milano per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore e in tale sede il convenuto aveva riferito di essere venuto a sapere di non essere il padre biologico della bambina, a seguito di test genetico effettuato all'insaputa della madre, che confermava l'inesistenza del rapporto di filiazione biologica con la minore. Tuttavia, nel corso del procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Milano, il convenuto si rifiutava di sottoporsi a consulenza volta ad accertare, nel contraddittorio delle parti, la propria paternità, continuando a risultare, formalmente e materialmente, il padre con la bambina, con cui continuava a intrattenere il rapporto padre-figlia. Alla luce di quanto occorso, chiedeva al
Tribunale, in via preliminare, di nominare un curatore speciale per la minore e, nel merito, di accertare e dichiarare inefficace il riconoscimento della minore da parte di Per_1 [...]
e, per l'effetto, dichiarare la minore priva dello status di figlia del CP_1 Per_1 convenuto ad ogni effetto di legge.
2. In data 2.3.2023 si costituiva in giudizio , il quale – contestando la CP_1 versione dei fatti come fornita dalla controparte – chiedeva dichiararsi, in via preliminare,
l'improcedibilità e/o la nullità e o/ l'illegittimità della causa per difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice; in via principale, domandava il rigetto delle domande avversarie, con richiesta di mantenere alla minore il cognome in quanto conforme all'interesse Per_2 supremo di IA (…) facendo prevalere sul favor veritatis il favor minoris.
3. All'udienza del 5.4.2023 venivano sentite entrambe le parti, le quali meglio illustravano la propria situazione personale e familiare e ribadivano le rispettive richieste;
all'esito il Giudice concedeva il termine richiesto dal convenuto con esclusivo riferimento alle argomentazioni
8 riguardanti l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva della ricorrente, con termine per replica alla controparte, fissando successiva udienza cartolare al 7.6.2023.
4. Con provvedimento del 5.4.2023 veniva nominato curatore della minore Persona_2
l'avv. , a cui veniva concesso termine per costituirsi in giudizio, con contestuale CP_2 differimento dell'udienza al 28.6.2023 e richiesta di trasmissione degli atti al P.M. – sede – onde consentirgli di intervenire.
5. In data 19.4.2023 si costituiva in giudizio la curatrice speciale della minore, la quale chiedeva, in via preliminare, respingersi l'eccezione del convenuto in merito alla carenza di legittimazione attiva dell'attrice, riservandosi nel merito di valutare se il preminente interesse della minore nel caso di specie fosse quello volto alla prevalenza della verità biologica ovvero quello relativo alla conservazione dello status di figlia.
6. Con ordinanza riservata del 28.6.2023, veniva rinviato il procedimento al fine di acquisire lo
“storico” del fascicolo V.G. 34293/2021 del Tribunale di Milano da cui emergesse in modo certo la data del deposito della memoria di costituzione di in quel giudizio. CP_1
7. Con successivo verbale di udienza del 19.7.2023 il Giudice, verificata la legittimazione e il rispetto dei termini di legge per l'introduzione della vertenza, disponeva CTU genetica volta all'accertamento della paternità del convenuto, nominando il dott. Persona_8
il quale prestava giuramento all'udienza cartolare del 14.9.2023.
[...]
8. Il CTU depositava il proprio elaborato peritale in data 12.2.2024.
9. Acquisite tutte le relazioni dei Servizi Sociali competenti depositate nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Milano e autorizzato il deposito di ulteriore documentazione a supporto delle prospettazioni delle parti, con ordinanza del 7.5.2024 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
10. Il Tribunale di Milano, nelle more, con decreto collegiale emesso in data 24.7.2024 a definizione del giudizio ex artt. art. 316, quarto comma e 337 bis e ss. c.c. pendente tra le parti, regolamentava l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore . Per_1
11. A scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 2.10.2024, con ordinanza del
28.10.2024 il Giudice rigettava le prove offerte dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie e assegnava ai Servizi Sociali del Comune di ER OM (incaricati dal TO di
Milano) il termine per depositare una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare.
12. Espletata l'istruttoria ritenuta necessaria con l'acquisizione della relazione di aggiornamento Cont del richiesta, le parti precisavano le rispettive conclusioni con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 4.6.2025; la causa veniva così rimessa al Collegio per la
9 decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
La Consulenza Tecnica d'Ufficio, svolta dal dott. disposta dal Giudice Istruttore in data Per_8
19.7.2023, dopo avere confrontato i campioni ematici delle parti e della minore ha concluso, previo accertamento condotto in modo scientificamente inoppugnabile, che “In base alle analisi effettuate e ai risultati ottenuti, è da escludersi il rapporto di paternità biologica tra e CP_1
, nata da in data 22 febbraio 2018 a Milano (MI).” (cfr. CTU Persona_2 Parte_1 depositata 12.2.2024).
Pertanto nessun dubbio può sussistere circa la mancanza di paternità biologica in capo al convenuto sulla figlia minore alla luce delle risultanze della CTU espletata in corso di causa Persona_2 che fornisce le massime garanzie di serietà e rigore scientifico. D'altro canto, la piena efficacia e la sufficienza delle indagini ematologiche ed immunogenetiche ai fini dell'accertamento della verità della filiazione in tema di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale è riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte Suprema di Cassazione, Sez. I., 29.5.2008 n.14462).
Tanto premesso, occorre dunque verificare che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità sia rispondente all'interesse della minore, essendo tenuto il Tribunale ad operare il bilanciamento tra il favor veritatis ed il favor minoris in un contesto evolutivo ove, sebbene si ritenga che la verità biologica costituisca di regola una componente essenziale del diritto all'identità personale, si è altresì affermato che essa possa non coincidere con l'interesse supremo del minore.
E invero la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272/2017, ha espressamente indicato come, ai fini dell'azione prevista dall'art. 263 c.c., il Giudice sia chiamato ad operare un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore, secondo variabili e criteri individuati nel rapporto instauratosi con il minore, la sua condizione identitaria già acquisita, le modalità del concepimento, la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico con il genitore contestato che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, possa garantire al minore adeguata tutela.
Più di recente la Consulta, con sentenza n. 127/2020, ha affermato che il Giudice, nel pronunciarsi sulla impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, sia sempre tenuto ad effettuare una valutazione comparativa tra l'interesse alla verità e interesse del minore in quanto l'equazione “verità naturale – interesse del minore” non è più un criterio assoluto nell'attuale contesto giuridico,
10 dovendosi bilanciare la verità alla procreazione con l'interesse concreto del minore alla conservazione dello stato di figlio.
E ancora, il quadro normativo di cui agli artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 cod. civ. e quello giurisprudenziale in tema di disconoscimento di paternità non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando si tratta di un minore (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28646 del 16 ottobre 2023).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, sul punto, come condiviso dalla curatrice speciale della minore, debba prevalere il favor minoris, ravvisandosi elementi di pregiudizio per la minore nel procedere alla caducazione del riconoscimento in oggetto.
E invero, come ben descritto anche dal Tribunale di Milano, chiamato a decidere ai sensi degli art. 316 e 337 bis c.c., il risulta essere una figura genitoriale fondamentale per , con cui Per_2 Per_1 il medesimo ha instaurato un rapporto significativo in qualità di padre.
Come riporta il Tribunale di Milano - che non a caso ha concluso affidando la minore in via condivisa a entrambi genitori - E' indubbio, invero, che il sia stato un buon padre, come emerge dalle Per_2 prime relazioni dei servizi sociali del Comune di ER OM ed anche dalle dichiarazioni della rese agli operatori, tanto che anche la madre inizialmente aveva concordato Pt_1
l'affidamento condiviso e le frequentazioni padre/figlia. La indagine delegata ai servizi sociali ed in particolare l'esame della relazione padre/figlia aveva evidenziato una relazione consolidata e serena, un sicuro affidarsi della minore al padre, una sintonia nel gioco e del rapporto tra i due e un'ampia empatia paterna. Ancora, nella nota del 10.6.2022 i servizi danno conto che aveva Per_1 una buona relazione con entrambe le figure genitoriali, ed in quella del 10.10.2022 evidenziano che i genitori “riferiscono uno stato di benessere della minore nella quotidianità, un buon inserimento a scuola e nelle attività extrascolastiche, rispetto a queste ultime i genitori hanno dimostrato di trovare accordi nell'interesse della minore. Entrambi descrivono come una bambina serena, Per_1 tranquilla e felice con ottime competenze linguistiche e relazionali”. Poi, dalla fine del 2022, i servizi hanno sostanzialmente cessato di relazionare circa la qualità della relazione della minore con i genitori e la situazione psicofisica di soffermandosi sull'inasprimento del conflitto dei Per_1 genitori, evidenziando le difficoltà degli operatori ad incidere sulle posizioni dei genitori in pendenza del giudizio pendente a Como e segnalando l'opposizione del padre anche nei loro confronti allorché non vede affermati i propri diritti senza essere in grado di fare un passo indietro per far funzionare
11 nel migliore di modi la vita, quantomeno pratica e logistica, della figlia. (…) Se in parte si può comprendere l'atteggiamento di irrigidimento del padre, la cui paternità di è sub judice, con
Per_1 tutto ciò che questo comporta, meno si comprende la insistenza materna ad escludere il padre dalla genitorialità, prima ed a prescindere dall'esito di quel giudizio, forse per attenuare le conseguenze di un esito eventualmente a lei sfavorevole. Certo è che le motivazioni con cui la difesa attrice ha argomento la necessità di un affidamento esclusivo mancano di prova alcuna e/o si tratta di comportamenti che non denotano comunque una inidoneità genitoriale. Manca la prova che il padre non abbia partecipato alla iscrizione alla scuola ed alla scelta dei corsi sportivi di e che,
Per_1 piuttosto, non ne sia rimasto escluso per volontà materna. Nulla è provato, ma neppure è stato mai riferito ai servizi sociali, circa la allegata mancata cura di in relazione ai pidocchi (si
Per_1 osserva la bambina vive prevalentemente con la madre) e la corretta educazione alimentare (nulla è mai emerso sul punto). Del tutto fantasiosa, alla luce degli atti, è la allegazione materna che il padre abbia inserito in un ricercato nuovo equilibrio familiare con la sua ex compagna
Per_1 [...]
, figura rimasta del tutto estranea al presente giudizio, della quale neppure è certa Per_4
l'esistenza, oltre che il ruolo ricoperto (cfr. decreto definitivo emesso in data 24.7.2024).
Anche i Servizi Sociali da ultimo hanno evidenziato che nel corso del tempo permane il rimando di entrambi i genitori che riportano una situazione di benessere e serenità da parte di , Per_1 confermato anche dagli insegnanti della piccola con cui è stata svolta una rete. Negli ultimi mesi si
è potuto osservare un sensibile miglioramento nelle modalità di comunicazione tra il sig. e Per_2 la sig.ra , che hanno determinato n clima molto più sereno e degli scambi relazionali positivi. Pt_1
Cont Il ha riferito che la madre ha iniziato a introdurre alla bambina il tema riguardante la paternità, comunicandole la non paternità biologica del;
quest'ultimo, informato dagli operatori, si è Per_2 detto in disaccordo con tale decisione, sollevando le proprie preoccupazioni per l'impatto emotivo di tale informazione per la minore. Il ha riferito ai servizi di vedere generalmente Per_2 Per_1 tranquilla, ma che durante una visita qualche giorno prima, la bambina lo avrebbe abbracciato forte, mettendosi a piangere non riferendo il motivo del suo malessere. La sera dopo la messa a letto la piccola avrebbe ricominciato a piangere e alla richiesta di spiegazioni del sig. Persona_2 avrebbe riferito che piangeva perché voleva una cosa che non poteva avere, cioè che i genitori tornassero insieme. Gli operatori riportano che Nel corso dei mesi successivi né il sig. né la Per_2 sig.ra hanno riportato segnali di malessere da parte di . In generale sia il sig. Pt_1 Per_1 Per_2 che la sig.ra raccontano di un rilevato equilibrio di , che vive serenamente entrambe Pt_1 Per_1
Cont le figure genitoriali (cfr. relazione del 30.5.2025).
In generale, si è riscontrato un generale benessere della minore con riferimento a entrambe le figure genitoriali, con cui la stessa ha ormai consolidato un forte legame sentimentale. , che ha già Per_1
12 7 anni, identifica il sig. come suo padre: è lui che l'ha cresciuta, che è sempre stato presente Per_2 nella sua vita e che ha contribuito a creare la sua identità e personalità.
Nel caso di specie ritiene il Collegio che la cessazione del rapporto di filiazione, come richiesto dall'attrice, arrecherebbe un grave pregiudizio alla minore in termini di forte compromissione del suo sviluppo e benessere psico-fisico; il ha manifestato -e continua a manifestare- un concreto Per_2 ed effettivo interesse nei confronti della piccola , seppure la stessa non risulti sua figlia Per_1 biologica, né risulta esistente per la minore una situazione confusiva derivante dalla eventuale compresenza del padre biologico, di cui nulla è emerso né nel presente procedimento né in quello di regolamentazione della responsabilità genitoriale conclusosi presso il Tribunale di Milano.
Pertanto, nel bilanciamento tra favor minoris e favor veritatis, reputa il Tribunale che la domanda svolta dall'attrice ai sensi dell'art. 263 c.c. debba essere respinta, in quanto il venir meno del riconoscimento effettuato dal comporterebbe una seria compromissione del sereno sviluppo Per_2 psicofisico della minore, interesse da ritenersi prevalente.
Si ritiene tuttavia che le ragioni della decisione e la natura della causa, anche in presenza del positivo accertamento della non paternità biologica del convenuto, possa giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, visto l'art. 263 c.c., così provvede:
1. RIGETTA la domanda dell'attrice per le ragioni esposte in parte motiva;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 3.10.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa AR Cao
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