Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 1
A seguito del decreto legislativo 24 aprile 1997 n.164, risulta abrogata la disposizione dell'art. 27 della legge n. 859 del 1965, che stabiliva la sospensione della erogazione del trattamento pensionistico in caso di rioccupazione del lavoratore pensionato con rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo. Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, in caso di percezione di retribuzione da parte di pensionato del Fondo Volo rioccupato con obbligo di reiscrizione al Fondo stesso, la disciplina del divieto di cumulo fra trattamento pensionistico e retribuzione è quella ordinaria, con la conseguente necessità di distinguere tra la pensione di anzianità in senso stretto ( art. 22, comma primo, n.1, legge n. 859 del 1965, art. 6, comma primo, lett. a, legge n. 480 del 1988 ) e gli altri trattamenti pensionistici che, pur normativamente qualificati come di anzianità, sono tuttavia maggiormente assimilabili ai trattamenti pensionistici di vecchiaia, prevedendo tra i requisiti anche il raggiungimento di una determinata soglia di età anagrafica.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15979 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE RG - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso la studia dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERNESTO PASTORELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 293/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 18 luglio 2000 R.C.N. 267/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 20 giugno - 18 luglio 2000, la Corte d'Appello di Torino accoglieva l'appello proposto dall'I.N.P.S. avverso la decisione del Pretore di Ivrea del 2 dicembre 1999, rigettando la domanda proposta da IÙ RG intesa ad ottenere il rimborso di quanto trattenuto dall'Istituto a seguito dell'accertata violazione del divieto di cumulo tra redditi da lavoro e pensione a carico del Fondo di previdenza del personale di volo, gestito dall'I.N.P.S.. L'Istituto aveva disposto la sospensione integrale della pensione al ricorrente, che si era rioccupato presso altra azienda di navigazione aerea dopo il pensionamento, in base all'art. 27 della legge n. 859 del 1965, per il quale "qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, il pensionato si rioccupi presso la stessa società dalla quale dipendeva all'atto del collocamento a pensione oppure presso altra società di navigazione aerea, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo di iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione è sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione".
Secondo il pensionato, in luogo di tale disposizione, avrebbe dovuto trovare applicazione la regola generale dettata dall'art. 10 del D.Lgs. n. 503 del 1992, e quindi il cumulo delle quote di pensione diretta di vecchiaia e di invalidità, nella misura del 50 per cento, con i redditi da lavoro dipendente, per la parte che superava l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Egli aveva sottolineato, nel ricorso introduttivo, che le disposizioni ora richiamate, stabilite all'epoca con riferimento all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, erano specificamente richiamate dall'art. 3, comma 22, del D.Lgs. n. 164 del 1997, secondo il quale "qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, il pensionato si rioccupi, si applicano le medesime norme in materia di cumulo tra pensione e retribuzione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria".
Le norme invocate dall'assicurato, secondo l'opposta tesi dell'I.N.P.S., non sarebbero invece applicabili al caso di specie, poiché le stesse sono dirette a disciplinare il cumulo tra redditi da lavoro dipendente e le pensioni di vecchiaia e di invalidità, mentre l'IÙ non sarebbe titolare di pensione di vecchiaia, ma di quella di anzianità.
Il primo giudice ha accolto la domanda dell'IÙ, ritenendo la pensione dello stesso una pensione di vecchiaia (sia perché così qualificata in numerosi documenti dell'I.N.P.S., sia perché ricollegata dalla disposizione di cui all'art. 22 della legge n. 859 del 1965 anche all'anzianità di età oltre che a quella di lavoro).
I giudici di appello hanno invece riformato la decisione del Pretore. Gli stessi giudici hanno osservato che:
- l'art. 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859 prevedeva unicamente i trattamenti pensionistici di anzianità e quelli di invalidità (non quelli di vecchiaia, esclusi pertanto dalla disciplina limitativa del divieto di cumulo);
- soltanto con l'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 164 del 1997 era stata introdotta nell'ordinamento del Fondo Volo la pendone di vecchiaia, che prima non esisteva;
- in ogni caso, l'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 164 del 1997 non era applicabile alla pensione dell'IÙ, avendo la stessa una decorrenza anteriore alla sua entrata in vigore. Ne conseguiva che la pensione dell'IÙ non poteva che essere qualificata come pensione di anzianità.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte d'Appello concludeva che alla pensione dell'IÙ non erano applicabili le disposizioni di legge ora richiamate (che prevedono il divieto parziale di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente).
Nè poteva mutare la natura della prestazione l'erronea qualificazione della pensione come pensione di vecchiaia contenuta in alcuni documenti di provenienza dell'I.N.P.S., poiché una pensione di anzianità non può, evidentemente, trasformarsi in una pensione di vecchiaia a causa di un errore materiale nella sua qualificazione da parte dell'Istituto previdenziale.
Il giudice di primo grado (ribadivano i giudici di appello) aveva erroneamente qualificato il trattamento pensionistico erogato all'IÙ come pensione di vecchiaia, sulla base del fatto che l'art. 22 della legge n. 859 del 1965 ricollega il diritto alla pensione anche ad un requisito di età, oltre che di anzianità di servizio. Tale considerazione non poteva, tuttavia, essere condivisa. In realtà, l'art. 22 della legge n. 859 del 1965, oltre a qualificare espressamente la prestazione come pensione di anzianità, prevede al punto 1) che possano conseguire la pensione di anzianità gli iscritti che "possano far valere un periodo utile di almeno 30 anni qualunque sia l'età".
Una ipotesi del genere, sottolineavano conclusivamente i giudici di appello, appare del tutto incompatibile con la qualificazione della prestazione come pensione di vecchiaia, dal momento che il diritto viene riconosciuto sulla base della sola anzianità di servizio, prescindendo completamente dall'età del dipendente. Avverso tale decisione ricorre l'IÙ con un unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste l'I.N.P.S. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 10 del D.Lgs. n. 502 del 1992, dell'art. 6 della legge n. 480 del 1988, dell'art. 3, comma 22, del D.Lgs. n. 164 del 1997, degli articoli 22 e 27 della legge n. 859 del 1965,
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La presente controversia - sottolinea in premessa il ricorrente - ha ad oggetto esclusivamente la qualificazione della natura giuridica della pensione a lui erogata dal Fondo Volo, ai fini di una corretta applicazione delle regole sul cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro dipendente.
L'IÙ ribadisce quanto già esposto sin dal ricorso introduttivo e cioè che la propria pensione, a carico del Fondo Volo, doveva considerarsi ad ogni effetto una pensione di vecchiaia, con tutte le conseguenze derivanti da tale qualificazione sul piano del cumulo parziale con reddito da lavoro dipendente.
Così del resto, la stessa era stata sempre qualificata dalla Sede centrale dell'I.N.P.S., mentre quella di Ivrea aveva sostenuto, in contrasto con l'Organo superiore, che il trattamento erogato consisteva in una pensione di anzianità.
Dalla diversa qualificazione come pensione di vecchiaia o di anzianità discendeva, nella prima ipotesi, una parziale cumulabilità al cinquanta per cento della quota eccedente il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella seconda ipotesi, l'assoluta incumulabilità con i redditi da lavoro dipendenti.
Osserva ancora il ricorrente che la pensione di anzianità del Fondo Volo, anche se così denominata dalla legge n. 859 del 1965 (art. 22), aveva in realtà la struttura sostanziale della pensione di vecchiaia.
Solo con l'art. 3 del D.Lgs. n. 164 del 1997, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 335 del 1995, il Fondo Volo era stato adeguato all'ordinamento generale.
In base a tale disposizione, la pensione di vecchiaia (comma 7) in senso proprio si consegue al raggiungimento dei medesimi requisiti generali previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, avendo come requisito necessario l'accreditamento di almeno trentacinque anni di contribuzione. L'unica prestazione pensionistica che si affianca a quella di invalidità diventa la pensione di vecchiaia per gli iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995.
Nel caso di specie, il trattamento pensionistico erogato dal Fondo era stato riconosciuto in base ai requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 480 del 1988, potendo l'IÙ far valere 50 anni di età e almeno venti anni di contribuzione obbligatoria al Fondo. Si trattava, pertanto, di ipotesi ben distinta da quella di cui all'art. 22 della legge n. 859 del 1965, ricordata dai giudici di appello.
Il ricorso è fondato.
La disciplina speciale dettata per il Fondo Volo era espressione diretta dell'autonomia assicurata al Fondo stesso prima della introduzione delle regole di armonizzazione dei regimi pensionistici. Essa collegava la possibilità di percepire la prestazione pensionistica non solo alla anzianità, cosiddetta di lavoro (come nel caso di cui al n. 1 dell'art. 22 della legge n. 859 del 1965), ma anche alla cosiddetta anzianità di età (compimento del 55^ o del 49§ anno di età a seconda dei casi). Ciò costituiva indubbiamente una agevolazione ed una condizione di miglior favore per il personale iscritto al suddetto Fondo, rispetto a chi avesse invece beneficiato dell'assicurazione generale obbligatoria.
Tale regime era direttamente ricollegabile alle peculiarità della prestazione lavorativa richiesta al personale di volo ed alle peculiari responsabilità del medesimo. Queste caratteristiche non escludono di ritenere che la pensione - in un sistema nel quale la distinzione tra prestazioni era meno netta di quanto non sia oggi, per la autonomia garantita in misura differenziata ai vari fondi di gestione - benché formalmente qualificata come di anzianità, non possa effettivamente essere qualificata di vecchiaia, come indicato dall'Istituto nelle comunicazioni inviate al ricorrente. Ciò in quanto il diritto alla prestazione previdenziale è ricondotto alla peculiarità del rapporto e quindi al raggiungimento di un'età indicata in via generale come presumibile fattore generativo del venir meno delle condizioni fisiche necessarie per l'ottimale espletamento della prestazione lavorativa richiesta al dipendente.
Questa Corte, in una precedente decisione, ha ricostruito la disciplina legislativa dettata in materia di sistema pensionistico del Fondo Volo, a partire dalla legge istitutiva n. 859 del 1969 (Cass. 29 aprile 2003 n. 6661). In tale pronuncia, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale l'art. 27 della legge da ultimo citata deve considerarsi abrogato implicitamente, per incompatibilità con la nuova disciplina, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni generali in materia di cumulo pensione - retribuzione, richiamate dall'art. 3, comma 22, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, applicabili dalla stessa data anche per le pensioni a carico del
Fondo Volo liquidate in base alla previgente normativa. Il successivo comma 23 dello stesso articolo 3 precisa che, durante i periodi di rioccupazione, la quota di pensione (eventualmente) liquidata in capitale, in base all'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'art. 11 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, non è cumulabile, interamente o parzialmente, con il reddito da lavoro subordinato o autonomo spettante al lavoratore, secondo le norme in materia di cumulo tra pensione e retribuzione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e deve essere versata all'I.N.P.S. da parte del datore di lavoro mediante trattenuta sulla retribuzione, ovvero dal lavoratore stesso, se autonomo, fino a concorrenza di questa.
Come è già stato affermato da questa Corte (Cass. 29 aprile 2003 n. 6661, cfr. anche Cass. 2 febbraio 2001 n. 1460) il comma 22 deve essere poi letto in sintonia con il successivo art. 24 che prevede la particolare ipotesi della rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo, stabilendo che i periodi di rioccupazione danno luogo ad un supplemento di pensione di vecchiaia, e non più alla riliquidazione, come in precedenza previsto dall'art. 28 della stessa legge, che viene espressamente abrogata (comma 24).
Una volta eliminata la possibilità di riliquidazione della pensione per dar luogo all'ordinario regime dei supplementi di pensione, viene anche meno la ragion d'essere di una disciplina speciale della rioccupazione con obbligo di reiscrizione al Fondo Volo (che non distingue tra pensione di vecchiaia e pensione di anzianità) a fronte della disciplina ordinaria del cumulo di pensione e retribuzione (che invece distingue tra pensione di vecchiaia e pensione di anzianità).
Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento, rispetto al quale l'Istituto resistente non formula nuove censure, che non siano già state esaminate e respinte nella precedente decisione di questa Corte.
Poiché i giudici di appello non hanno compiuto alcuna indagine concreta in tal senso, si impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, al fine di stabilire se il trattamento goduto dal ricorrente, in epoca successiva alla data di entrata in vigore del Decreto del 1997, sia sostanzialmente da qualificare come di anzianità o di vecchiaia. Nel compiere questo accertamento, il giudice di rinvio si adeguerà al seguente principio di diritto:
"A seguito del Decreto Legislativo n. 164 del 1997, è stata abrogata la disposizione dell'art. 27 della legge n. 865 del 1965 che stabiliva la sospensione della erogazione del trattamento pensionistico in caso di rioccupazione di lavoratore pensionato con rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo. Dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo, in caso di percezione di retribuzione da parte di pensionato del Fondo Volo, a seguito di rioccupazione con obbligo di reiscrizione al Fondo stesso, la disciplina del divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e retribuzione è quella ordinaria, con la conseguente necessità di distinguere tra pensione di anzianità in senso stretto (art. 22, n. 1, della legge n. 859 del 1965; art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 480 del 1988) e gli altri trattamenti pensionistici, che pure normativamente qualificati come di anzianità, sono tuttavia maggiormente assimilabili ai trattamenti pensionistici di vecchiaia (prevedendo come requisito anche il raggiungimento di una determinata soglia di età anagrafica)". Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Genova anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2003