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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 6065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6065 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7057/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7057/2018 promossa da:
C.F. ; C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
C.F. , C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
C.F. ; C.F. Pt_2 C.F._4 CP_3
; C.F. e C.F._5 Parte_3 C.F._6
C.F. rappresentati e difesi Parte_4 C.F._7
dall'Avv. Alberto Bocchieri.
RICORRENTI
Contro
, in persona Controparte_4
del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA , P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Recupero, Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ciani P.IVA_2
, in Controparte_6
persona del suo procuratore speciale, P. IVA , rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'avv. Rosario Maurizio Russo.
RESISTENTI
P.IVA , in persona dei legali Controparte_7 P.IVA_4
rappresentati, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 19.04.2018 Parte_1
, , , CP_2 CP_1 Parte_4 Parte_2 Pt_3
, adivano questo Tribunale al fine di far dichiarare le
[...] Parte_5
responsabilità a carico degli operatori dell'
[...]
e dell' Controparte_4 [...]
di Meldola, che ebbero in Controparte_8
cura deceduta all'età di 38 anni, allegando che Persona_1
“omisero, la prima, un imperativo intervento di radicalizzazione con
successiva chemioterapia e, la seconda, di indicare e porre in essere l'unico
provvedimento terapeutico possibile ( dato lo stadio della malattia ) e cioè la
peritonectomia e la chemioterapia intraperitoniale ipertermica.” In via del tutto sintetica, la storia clinica della de cuius iniziava nel 2009,
quando, inseguito a RMN addome si “evidenziava in emiaddome sin. una
grossolana massa ovalare di cm. 11x10x8 circa, che si sviluppava
anteriormente al m. psoas con limite craniale al polo inferiore del rene e
limite caudale fra a. iliaca comune ed esterna, dislocando verso l'alto la
flessura splenica e anteromedialmente il colon sin..”.
In data 06.07.2009 presso l'Ospedale di Lentini (UOC di Chirurgia Generale)
si procedeva all'asportazione della cisti in VLS.
Successivamente a preventivi controlli diagnostici, dal 21.09.2009 al
01.10.2009 veniva ricoverata presso l Controparte_4
, ove si effettuava celioscopia operativa con parziale
[...]
resezione ovarica dx, biopsie peritoneali, appendicectomia e citologia peritoneale ed effettuato washing peritoneale per esame cito-oncologico, si procedeva a resezione parziale dell'ovaio di dx nell'area ispessita che,
all'esame istologico estemporaneo, risultava essere corpo luteo in regressione.
I ricorrenti asserivano che da quel momento iniziavano una serie di controlli e la paziente veniva avviata a follow up oncologico. Nel referto della visita di controllo del 10.08.2011 non si evidenziavano sospetti di ripresa di malattia.
Seguivano ulteriori esami diagnostici presso diversi Ospedali.
, dal 29.09.2012 al 05.10.2012 veniva ricoverata presso Persona_1
l'Unità Operativa di Oncologia Medica dell'
[...]
di Meldola e in data Controparte_8
01.10.2012 veniva sottoposta al primo ciclo di chemioterapia con carboplatino e taxolo settimanale e si programmavano i rientri per successive somministrazioni di chemioterapia e controlli. Seguivano ulteriori ricoveri presso il medesimo istituto ospedaliero, presso l e Controparte_9
l'Hospice Savignano, ove in data 25.04.2013 decedeva.
I ricorrenti, pertanto, agivano in quanto lamentavano una catena di errori medici in cui erano incorsi i sanitari dell'UOC Controparte_10
dell , omettendo l'imperativo Controparte_4
intervento di radicalizzazione con successiva chemioterapia ed i sanitari dell'IRST di Meldola, omettendo di indicare e attuare la peritonectomia e la chemioterapia intraperitoneale ipertermica.
Chiedevano, pertanto, di condannare l Controparte_4
e l'
[...] Controparte_8
al risarcimento pecuniario, in loro favore, di tutti i
[...]
danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti e subendi per la prematura morte del de cuius, anche per perdita di chance di sopravvivenza della sia iure proprio che iure ereditatis, cui Persona_1
aggiungere l'ulteriore somma in applicazione del principio di personalizzazione del danno correlato all'effettivo nocumento subito dai ricorrenti, oltre al conseguenziale danno biologico subito dagli stessi. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dovuto al soddisfo. I ricorrenti depositavano ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. che veniva iscritto al RG n. 13129/2017 nel quale veniva depositato Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Si costituiva nel presente giudizio l' Controparte_4
, la quale preliminarmente chiedeva di ordinare ai sensi
[...]
dell'art. 107 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti del “l
Poliambulatorio Columbus di Cesena dove venne eseguito l'esame ecografico
12.12.2011, al dott. di Cesena dove venne eseguito l'esame Persona_2
del 15 dicembre 2010 e del 18 maggio 2011, all'Ospedale “Bufalini –
Marconi – Angioloni” di Cesena dove venne eseguita la RMN addome del 22
giugno 2010, ad un non meglio precisata (cfr. pag. 42 del ricorso) U. O. di
Radiologia di Cesena dove venne eseguita la TAC addome del 13 maggio
2011.;” di disporre, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., il mutamento di rito da sommario ad ordinario e nel merito di rigettare le domande in quanto infondate. Eccepiva, inoltre, che l'eventuale responsabilità dell'Azienda
sanitaria convenuta, con riferimento ai danni lamentati in proprio dagli ricorrenti avesse natura aquiliana e soggiacesse alla disciplina e al regime probatorio per essa prevista dalle norme del Codice civile.
Si costituiva, altresì, l' Controparte_8
il quale domandava di integrare il contradittorio mediante
[...]
chiamata in causa nei confronti della quale Controparte_7
impresa con la quale aveva stipulato la polizza assicurativa;
nel merito di rigettare tutte le domande proposte dai ricorrenti, in quanto improcedibili,
infondate in fatto ed in diritto e comunque non dimostrate.
Si costituiva, inoltre, la Controparte_6
la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva,
[...]
poiché, nel periodo a cui si riferivano i fatti di causa, non assicurava la responsabilità civile dell e la carenza la carenza Controparte_11
di azione diretta degli odierni ricorrenti nei confronti di non CP_6
avendo essi alcun titolo, contrattuale e/o extra –contrattuale, per chiamarli in causa.
A seguito di chiamata di terzo, si costituiva la la quale Controparte_7
domandava il mutamento del rito nel merito di rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In data 21.10.2019, visto l'art. 702 bis c.p.c., veniva disposto il mutamento del rito.
§§§
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra l' Controparte_8
e gli odierni ricorrenti , Parte_1 CP_2 CP_1 [...]
, , , in quanto, Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_5
come si evince dalle note di trattazione scritta per l'udienza del 19.01.2022
dell' in data 27.05.2021 stipulavano un atto di transazione con il Controparte_5
quale le parti rinunciavano a qualsivoglia diritto e/o pretesa nei confronti dell'
l' Controparte_8 compensando le spese del giudizio. Ne consegue anche la cessazione della materia del contendere con la quale compagnia Controparte_7
assicuratrice dell'istituto ospedaliero.
§§§
Ancora in via del tutto preliminare, l'eccezione sollevata da
[...]
, circa la carenza di azione Controparte_6
diretta degli odierni ricorrenti nei confronti di è fondata. CP_6
In punto di diritto l'art. 12 L. 24/2017 cd legge dispone che CP_12
“Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto
di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato
il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che
presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la
professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.”
Il presente decreto è entrato in vigore il 16.03.2024 e, conseguentemente, solo a partire dalla sua entrata in vigore può ritenersi applicabile la previsione prevista dall'art. 12.
Ne consegue che nel presente giudizio, istaurato in data 19.04.2018, vale il principio secondo il quale “in tema di assicurazione della responsabilità
civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti
dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente
previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante
e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di
accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda
all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato,
attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione
indennitaria; perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti
dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale
l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di
responsabilità aquiliana”. (cfr Cassazione Civile n. 5259 del 25.02.2021).
Va, pertanto, dichiarata inammissibile la domanda dei ricorrenti nei confronti di CP_6
§§§
Venendo al merito della domanda nei confronti dell' Controparte_4
, occorre preliminarmente esaminare gli esiti della disposta CTU.
[...]
I CTU hanno premesso che:
- la era affetta da un adenocarcinoma mucinoso Persona_1
retroperitoneale primitivo (RPMA), che rappresenta una patologia oncologica estremamente rara, tanto che nella letteratura internazionale dal momento della sua prima descrizione nel 1977 da parte di TH ed IC ne sono stati riportati pochissimi casi;
- che a causa della sua rarità, l'istogenesi rimane tuttora sconosciuta e sono state formulate quattro ipotesi principali (meglio descritte in CTU); - che ne sono coinvolti prettamente soggetti femminili (solo quattro segnalazioni circa il coinvolgimento di soggetti di sesso maschile sono rinvenibili in letteratura);
- che tali lesioni sono generalmente osservate in soggetti di mezza età, sebbene il range di età in cui i casi sono stati descritti spazi dai 17 agli 86 anni;
- che nella maggioranza dei casi, coerentemente con quanto verificatosi nel caso in esame, tali masse si presentano molto voluminose, per cui il RPMA
determina una sintomatologia clinica e viene percepito dalla paziente solo quando raggiunge misura abbastanza estesa;
che la sintomatologia è,
generalmente, aspecifica;
- che la diagnosi preoperatoria è senz'altro difficile, in quanto le indagini di laboratorio sono carenti di adeguati livelli di specificità e frequentemente i comuni markers (quali il Ca125 ed il Ca19.9, come di fatto verificatosi nel caso in esame) possono non subire incrementi e le tecniche di imaging rilevano, generalmente, lesioni cistiche che non sempre possono permettere di giungere ad una diagnosi accurata, permettendo di stabilire l'esatta diagnosi differenziale con altri tumori come le cisti ovariche, i mesoteliomi cistici, i linfangiomi cistici, le pseudocisti non pancreatiche e le cisti renali;
- che l'ecografia, la tomografia assiale computerizzata (TC) e la risonanza magnetica nucleare (RMN) restano, comunque, d'ausilio per localizzare la lesione, pur non permettendo, sempre, di differenziare agevolmente tra lesioni benigne e maligne. A fronte della difficoltà della diagnosi, al momento dei fatti non era neppure unanime l'approccio suggerito, in considerazione delle scarsissime evidenze cliniche e della difficoltà di stadiazione.
Le evidenze scientifiche concordano nella completa rimozione della lesione,
tuttavia era controverso quanto l'approccio chirurgico dovesse essere radicale,
suddividendosi la letteratura scientifica tra chi raccomandava una contestuale isterectomia totale ed una ovariectomia e chi invece lo escludeva in caso di utero e ovaie macroscopicamente sani (come nel caso di specie al momento in cui la si rivolte alle cure dell'Ospedale), tenendo conto che la Per_1
letteratura del 2009 era limitata a soli 10 casi.
La paziente è stata definita dai CTU chirurgicamente negativa (come avvalorato dai rilievi anatomopatologici e citologici intraoperatori estemporanei, successivamente confermati), con markers tumorali negativi,
imaging radiologico negativo, PET negativa.
Tuttavia, la lesione in seguito a revisione specialistica istologica dei vetrini relativi al primo intervento è stata definita “ad espressività ovarica”.
Secondo i CTU, ciò, unitamente alla evenienza della “rottura” intraoperatoria della cisti ad opera dei sanitari dei P.O. di Lentini, assimilandola ad un cistoadenocarcinoma mucinoso ovarico, avrebbe dovuto indurre a stadiare la lesione allo stadio a IC o addirittura allo stadio IIC e in entrambe le ipotesi le coeve linee guida con Controparte_13
riferimento al cistoadenocarcinoma mucinoso ovarico permettevano di inquadrare la CO come paziente ad alto rischio (o cattiva prognosi),
individuando una sopravvivenza a 5 anni del 50-60%.
§§§
Circa, invece, l'eventualità di avviare la ad un trattamento Per_1
chemioterapico adiuvante, con riferimento agli adenocarcinomi mucinosi retroperitoneali primitivi (RPMA), un eventuale beneficio della chemioterapia adiuvante non è stato universalmente accertato dalla comunità
scientifica, tuttavia i CTU si sono espressi nel senso una chemioterapia adiuvante sarebbe stata auspicabile, per cui non è apparsa prudente la scelta terapeutica dei sanitari del P.O. “Cannizzaro”, di averla avviata direttamente al follow-up oncologico senza avere valutato la possibilità di avviarla ad un eventuale protocollo di chemioterapia neoadiuvante.
§§§
Al comportamento tenuto dai sanitari del P.O. “ ” di che si CP_4 CP_4
avvicendarono nelle visite di follow-up oncologico (almeno tre distinti specialisti), invece, secondo i CTU non può essere mosso alcun rilievo o censura dal momento che, al di là di aver effettuato un monitoraggio clinico rispondente ai requisiti della buona pratica clinica ed alle coeve linee guida,
gli stessi traevano le loro conclusioni ed operavano delle decisioni cliniche in relazione agli esami clinico-diagnostici richiesti, di volta in volta, e prodotti dalla sig.ra la quale, puntualmente e secondo indicazione, li effettuava Per_1
presso strutture esterne all'Ospedale “ ”, di propria fiducia. In CP_4
dettaglio si rileva che la maggior parte delle analisi ematochimiche furono effettuate (come man mano indicato nel corso del testo) presso un laboratorio analisi privato di OS (SR) e che le indagini strumentali (ecografie ed esami radiologici) siano state effettuate presso strutture sia, soprattutto,
pubbliche che private, prevalentemente in Emilia Romagna. Non può pertanto essere addebitabile ai sanitari della struttura ospedaliera catanese l'eventuale misconoscimento dell'evoluzione del quadro oncologico né, tantomeno, può
essere loro addebitata la colpa di non aver proposto di optare in senso chirurgico o chemioterapico di fronte ad una malattia che, stante alla documentazione sanitaria esibita, fino all'ultimo controllo di follow-up oncologico del 20/06/2012 effettuato presso il “ ” (Dott. CP_4 Persona_3
visita n. 6, a mesi 33 dall'intervento) era silente.
[...]
Non vennero, da allora, effettuati altri controlli presso tale struttura,
nonostante in occasione dell'ultimo, fosse stato programmato un ulteriore appuntamento.
§§§
In conclusione, i CTU si sono espressi per la responsabilità dei sanitari dell dell , Controparte_14 Controparte_15
sotto il profilo della condotta imprudente, ritenendo che sarebbe stato certamente più prudente optare per un trattamento chirurgico più esteso,
ovvero una terapia chirurgica radicale con isterectomia + annessiectomia bilaterale, appendicectomia, omentectomia ed eventuale lifoadenectomia anziché l'intervento conservativo effettuato. Inoltre sarebbe stata valutabile la possibilità di indirizzare la paziente ad un protocollo di chemioterapia neoadiuvante.
Tuttavia, questo Giudice ritiene di non condividere il giudizio dei consulenti.
Per tutte le argomentazioni sopra esposte, ovvero per la estrema rarità della patologia oncologica dalla quale era affetta la , per i rarissimi casi Per_1
studiati in letteratura e la contraddittorietà degli approcci proposti in questi stessi rarissimi casi, per la negatività delle evidenze cliniche agli esami strumentali, il caso può essere inquadrato nella categoria di cui all'art. 2236
c.c., secondo cui: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici
di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
La limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di
dolo o colpa grave si applica quando si presentino problemi tecnici di
particolare difficoltà che trascendano la preparazione media o non siano
ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica ed attiene
esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la
conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che,
nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno
per omissione di diligenza (Corte d'App. Palermo, sez. II, 09.09.2021, n.
1452, in De iure;
Trib. Bari, sez. II, 23.06.2016, n. 3513, in De iure;
Trib.
Foggia, 15.05.2014, in De iure;
Trib. Salerno, 17.02.2014, n. 533, in De
iure; Cass. civ., sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. civ., sez. III, 10 maggio
2000, n. 5945). “È la difficoltà di intervento che rende la colpa meno grave, giudicabile con minor rigore” (cfr. cass. N. 4905/22).
In effetti, l'art. 2336 c.c. fa riferimento a problemi tecnici di speciale gravità.
Resta da capire se le censure mosse dai CTU alla condotta dei sanitari debbano effettivamente essere ricondotte alla imprudenza.
Ritiene questo Giudice che l'avere optato per un intervento non demolitivo e non avere avviato la paziente ad un percorso chemioterapico non possa essere definito una condotta imprudente nel senso giuridico del termine.
Riguardo a tale ultimo profilo gli stessi CTU hanno affermato che “la maggior parte delle evidenze scientifiche in letteratura concorda, comunque, che attualmente sono necessari ulteriori studi per stabilire i protocolli di trattamento ottimali per questa rara forma neoplastica”.
Riguardo al primo profilo, in ragione della particolare difficoltà di operare delle scelte terapeutiche a causa delle caratteristiche del caso sia intrinseche
(le condizioni fisiche della ) che relative alla presenza di pochi studi Per_1
medici, i medici del si sono trovati dinnanzi a due scelte CP_4
terapeutiche egualmente sostenute in letteratura ed hanno optato per l'intervento meno demolitivo alla luce delle condizioni di salute della . Per_1
Si cita a tale proposito Cassazione penale, sez. IV, n. 12968/20: “in tema di responsabilità medica, in presenza di due alternative terapeutiche, il medico è
tenuto a scegliere la soluzione meno pericolosa per la salute del paziente, con la conseguenza che egli è responsabile, in caso di complicazioni, e nonostante l'osservanza delle regole dell'arte, per imprudenza, ove adotti l'alternativa più
rischiosa”.
Nel caso di specie, l'intervento demolitivo suggerito dai CTU (ovvero una terapia chirurgica radicale con isterectomia + annessiectomia bilaterale,
appendicectomia, omentectomia ed eventuale lifoadenectomia ), appare una soluzione altrettanto pericolosa e devastante per la paziente, che la avrebbe esposta a rischi ulteriori di complicanze.
Dunque, la scelta di non operare in questi termini non può essere considerata imprudenza nel senso giuridico del termine, ovvero quale azione pericolosa e sconsiderata (es. si pensi al tipico caso dell'overtreatment), ma una scelta terapeutica altrettanto valida in base alle conoscenze del momento.
Si richiamano in proposito le affermazioni alla pagina 60 della relazione,
ovvero: “Le evidenze scientifiche concordano nella completa rimozione della lesione, tuttavia rimane ancora controverso quanto l'approccio chirurgico debba essere radicale. Se da un lato, infatti, dal momento che alcune evidenze
Pers suggeriscono che il RPMA possa originare da tessuto ovarico eterotopico,
et al. hanno raccomandato una contestuale isterectomia totale ed una ovariectomia, di contro, et al. hanno suggerito che l'isterectomia e la CP_16
salpingo-ovariectomia non dovrebbero essere prese in considerazione nel trattamento di RPMA se l'utero e le ovaie sono macroscopicamente sani,
evenienza che, di fatto, si verificò al momento in cui la sig.ra si rivolte Per_1
alle cure dell'U.O. di Ginecologia ed Ostetricia dell Controparte_15
di . Per questo tipo selezionato di donne, inoltre, Law et al. hanno, CP_4 addirittura, proposto l'asportazione laparoscopica del tumore con tecnica
“fertility sparing”.”
In conclusione, nessun profilo di colpa è ravvisabile nella condotta dei medici dell e la domanda va pertanto rigettata. Controparte_4
Attesa la oggettiva difficoltà tecnica del caso, le spese del giudizio vanno compensate tra parte attrice e tutte le altre parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Rigetta la domanda proposta da , Parte_1 CP_2 CP_1
, , , ; Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_5
- Dichiara la cessazione della materia del contendere tra l
[...]
e gli odierni Controparte_8
ricorrenti , , Parte_1 CP_2 CP_1 Parte_4
, , . Parte_2 Parte_3 Parte_5
- Dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti di CP_17
- Compensa integralmente le spese del giudizio.
Catania, 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7057/2018 promossa da:
C.F. ; C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
C.F. , C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
C.F. ; C.F. Pt_2 C.F._4 CP_3
; C.F. e C.F._5 Parte_3 C.F._6
C.F. rappresentati e difesi Parte_4 C.F._7
dall'Avv. Alberto Bocchieri.
RICORRENTI
Contro
, in persona Controparte_4
del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA , P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Recupero, Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ciani P.IVA_2
, in Controparte_6
persona del suo procuratore speciale, P. IVA , rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'avv. Rosario Maurizio Russo.
RESISTENTI
P.IVA , in persona dei legali Controparte_7 P.IVA_4
rappresentati, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo.
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 19.04.2018 Parte_1
, , , CP_2 CP_1 Parte_4 Parte_2 Pt_3
, adivano questo Tribunale al fine di far dichiarare le
[...] Parte_5
responsabilità a carico degli operatori dell'
[...]
e dell' Controparte_4 [...]
di Meldola, che ebbero in Controparte_8
cura deceduta all'età di 38 anni, allegando che Persona_1
“omisero, la prima, un imperativo intervento di radicalizzazione con
successiva chemioterapia e, la seconda, di indicare e porre in essere l'unico
provvedimento terapeutico possibile ( dato lo stadio della malattia ) e cioè la
peritonectomia e la chemioterapia intraperitoniale ipertermica.” In via del tutto sintetica, la storia clinica della de cuius iniziava nel 2009,
quando, inseguito a RMN addome si “evidenziava in emiaddome sin. una
grossolana massa ovalare di cm. 11x10x8 circa, che si sviluppava
anteriormente al m. psoas con limite craniale al polo inferiore del rene e
limite caudale fra a. iliaca comune ed esterna, dislocando verso l'alto la
flessura splenica e anteromedialmente il colon sin..”.
In data 06.07.2009 presso l'Ospedale di Lentini (UOC di Chirurgia Generale)
si procedeva all'asportazione della cisti in VLS.
Successivamente a preventivi controlli diagnostici, dal 21.09.2009 al
01.10.2009 veniva ricoverata presso l Controparte_4
, ove si effettuava celioscopia operativa con parziale
[...]
resezione ovarica dx, biopsie peritoneali, appendicectomia e citologia peritoneale ed effettuato washing peritoneale per esame cito-oncologico, si procedeva a resezione parziale dell'ovaio di dx nell'area ispessita che,
all'esame istologico estemporaneo, risultava essere corpo luteo in regressione.
I ricorrenti asserivano che da quel momento iniziavano una serie di controlli e la paziente veniva avviata a follow up oncologico. Nel referto della visita di controllo del 10.08.2011 non si evidenziavano sospetti di ripresa di malattia.
Seguivano ulteriori esami diagnostici presso diversi Ospedali.
, dal 29.09.2012 al 05.10.2012 veniva ricoverata presso Persona_1
l'Unità Operativa di Oncologia Medica dell'
[...]
di Meldola e in data Controparte_8
01.10.2012 veniva sottoposta al primo ciclo di chemioterapia con carboplatino e taxolo settimanale e si programmavano i rientri per successive somministrazioni di chemioterapia e controlli. Seguivano ulteriori ricoveri presso il medesimo istituto ospedaliero, presso l e Controparte_9
l'Hospice Savignano, ove in data 25.04.2013 decedeva.
I ricorrenti, pertanto, agivano in quanto lamentavano una catena di errori medici in cui erano incorsi i sanitari dell'UOC Controparte_10
dell , omettendo l'imperativo Controparte_4
intervento di radicalizzazione con successiva chemioterapia ed i sanitari dell'IRST di Meldola, omettendo di indicare e attuare la peritonectomia e la chemioterapia intraperitoneale ipertermica.
Chiedevano, pertanto, di condannare l Controparte_4
e l'
[...] Controparte_8
al risarcimento pecuniario, in loro favore, di tutti i
[...]
danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti e subendi per la prematura morte del de cuius, anche per perdita di chance di sopravvivenza della sia iure proprio che iure ereditatis, cui Persona_1
aggiungere l'ulteriore somma in applicazione del principio di personalizzazione del danno correlato all'effettivo nocumento subito dai ricorrenti, oltre al conseguenziale danno biologico subito dagli stessi. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dovuto al soddisfo. I ricorrenti depositavano ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. che veniva iscritto al RG n. 13129/2017 nel quale veniva depositato Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Si costituiva nel presente giudizio l' Controparte_4
, la quale preliminarmente chiedeva di ordinare ai sensi
[...]
dell'art. 107 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti del “l
Poliambulatorio Columbus di Cesena dove venne eseguito l'esame ecografico
12.12.2011, al dott. di Cesena dove venne eseguito l'esame Persona_2
del 15 dicembre 2010 e del 18 maggio 2011, all'Ospedale “Bufalini –
Marconi – Angioloni” di Cesena dove venne eseguita la RMN addome del 22
giugno 2010, ad un non meglio precisata (cfr. pag. 42 del ricorso) U. O. di
Radiologia di Cesena dove venne eseguita la TAC addome del 13 maggio
2011.;” di disporre, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., il mutamento di rito da sommario ad ordinario e nel merito di rigettare le domande in quanto infondate. Eccepiva, inoltre, che l'eventuale responsabilità dell'Azienda
sanitaria convenuta, con riferimento ai danni lamentati in proprio dagli ricorrenti avesse natura aquiliana e soggiacesse alla disciplina e al regime probatorio per essa prevista dalle norme del Codice civile.
Si costituiva, altresì, l' Controparte_8
il quale domandava di integrare il contradittorio mediante
[...]
chiamata in causa nei confronti della quale Controparte_7
impresa con la quale aveva stipulato la polizza assicurativa;
nel merito di rigettare tutte le domande proposte dai ricorrenti, in quanto improcedibili,
infondate in fatto ed in diritto e comunque non dimostrate.
Si costituiva, inoltre, la Controparte_6
la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva,
[...]
poiché, nel periodo a cui si riferivano i fatti di causa, non assicurava la responsabilità civile dell e la carenza la carenza Controparte_11
di azione diretta degli odierni ricorrenti nei confronti di non CP_6
avendo essi alcun titolo, contrattuale e/o extra –contrattuale, per chiamarli in causa.
A seguito di chiamata di terzo, si costituiva la la quale Controparte_7
domandava il mutamento del rito nel merito di rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In data 21.10.2019, visto l'art. 702 bis c.p.c., veniva disposto il mutamento del rito.
§§§
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra l' Controparte_8
e gli odierni ricorrenti , Parte_1 CP_2 CP_1 [...]
, , , in quanto, Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_5
come si evince dalle note di trattazione scritta per l'udienza del 19.01.2022
dell' in data 27.05.2021 stipulavano un atto di transazione con il Controparte_5
quale le parti rinunciavano a qualsivoglia diritto e/o pretesa nei confronti dell'
l' Controparte_8 compensando le spese del giudizio. Ne consegue anche la cessazione della materia del contendere con la quale compagnia Controparte_7
assicuratrice dell'istituto ospedaliero.
§§§
Ancora in via del tutto preliminare, l'eccezione sollevata da
[...]
, circa la carenza di azione Controparte_6
diretta degli odierni ricorrenti nei confronti di è fondata. CP_6
In punto di diritto l'art. 12 L. 24/2017 cd legge dispone che CP_12
“Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto
di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato
il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che
presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la
professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.”
Il presente decreto è entrato in vigore il 16.03.2024 e, conseguentemente, solo a partire dalla sua entrata in vigore può ritenersi applicabile la previsione prevista dall'art. 12.
Ne consegue che nel presente giudizio, istaurato in data 19.04.2018, vale il principio secondo il quale “in tema di assicurazione della responsabilità
civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti
dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente
previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante
e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di
accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda
all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato,
attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione
indennitaria; perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti
dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale
l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di
responsabilità aquiliana”. (cfr Cassazione Civile n. 5259 del 25.02.2021).
Va, pertanto, dichiarata inammissibile la domanda dei ricorrenti nei confronti di CP_6
§§§
Venendo al merito della domanda nei confronti dell' Controparte_4
, occorre preliminarmente esaminare gli esiti della disposta CTU.
[...]
I CTU hanno premesso che:
- la era affetta da un adenocarcinoma mucinoso Persona_1
retroperitoneale primitivo (RPMA), che rappresenta una patologia oncologica estremamente rara, tanto che nella letteratura internazionale dal momento della sua prima descrizione nel 1977 da parte di TH ed IC ne sono stati riportati pochissimi casi;
- che a causa della sua rarità, l'istogenesi rimane tuttora sconosciuta e sono state formulate quattro ipotesi principali (meglio descritte in CTU); - che ne sono coinvolti prettamente soggetti femminili (solo quattro segnalazioni circa il coinvolgimento di soggetti di sesso maschile sono rinvenibili in letteratura);
- che tali lesioni sono generalmente osservate in soggetti di mezza età, sebbene il range di età in cui i casi sono stati descritti spazi dai 17 agli 86 anni;
- che nella maggioranza dei casi, coerentemente con quanto verificatosi nel caso in esame, tali masse si presentano molto voluminose, per cui il RPMA
determina una sintomatologia clinica e viene percepito dalla paziente solo quando raggiunge misura abbastanza estesa;
che la sintomatologia è,
generalmente, aspecifica;
- che la diagnosi preoperatoria è senz'altro difficile, in quanto le indagini di laboratorio sono carenti di adeguati livelli di specificità e frequentemente i comuni markers (quali il Ca125 ed il Ca19.9, come di fatto verificatosi nel caso in esame) possono non subire incrementi e le tecniche di imaging rilevano, generalmente, lesioni cistiche che non sempre possono permettere di giungere ad una diagnosi accurata, permettendo di stabilire l'esatta diagnosi differenziale con altri tumori come le cisti ovariche, i mesoteliomi cistici, i linfangiomi cistici, le pseudocisti non pancreatiche e le cisti renali;
- che l'ecografia, la tomografia assiale computerizzata (TC) e la risonanza magnetica nucleare (RMN) restano, comunque, d'ausilio per localizzare la lesione, pur non permettendo, sempre, di differenziare agevolmente tra lesioni benigne e maligne. A fronte della difficoltà della diagnosi, al momento dei fatti non era neppure unanime l'approccio suggerito, in considerazione delle scarsissime evidenze cliniche e della difficoltà di stadiazione.
Le evidenze scientifiche concordano nella completa rimozione della lesione,
tuttavia era controverso quanto l'approccio chirurgico dovesse essere radicale,
suddividendosi la letteratura scientifica tra chi raccomandava una contestuale isterectomia totale ed una ovariectomia e chi invece lo escludeva in caso di utero e ovaie macroscopicamente sani (come nel caso di specie al momento in cui la si rivolte alle cure dell'Ospedale), tenendo conto che la Per_1
letteratura del 2009 era limitata a soli 10 casi.
La paziente è stata definita dai CTU chirurgicamente negativa (come avvalorato dai rilievi anatomopatologici e citologici intraoperatori estemporanei, successivamente confermati), con markers tumorali negativi,
imaging radiologico negativo, PET negativa.
Tuttavia, la lesione in seguito a revisione specialistica istologica dei vetrini relativi al primo intervento è stata definita “ad espressività ovarica”.
Secondo i CTU, ciò, unitamente alla evenienza della “rottura” intraoperatoria della cisti ad opera dei sanitari dei P.O. di Lentini, assimilandola ad un cistoadenocarcinoma mucinoso ovarico, avrebbe dovuto indurre a stadiare la lesione allo stadio a IC o addirittura allo stadio IIC e in entrambe le ipotesi le coeve linee guida con Controparte_13
riferimento al cistoadenocarcinoma mucinoso ovarico permettevano di inquadrare la CO come paziente ad alto rischio (o cattiva prognosi),
individuando una sopravvivenza a 5 anni del 50-60%.
§§§
Circa, invece, l'eventualità di avviare la ad un trattamento Per_1
chemioterapico adiuvante, con riferimento agli adenocarcinomi mucinosi retroperitoneali primitivi (RPMA), un eventuale beneficio della chemioterapia adiuvante non è stato universalmente accertato dalla comunità
scientifica, tuttavia i CTU si sono espressi nel senso una chemioterapia adiuvante sarebbe stata auspicabile, per cui non è apparsa prudente la scelta terapeutica dei sanitari del P.O. “Cannizzaro”, di averla avviata direttamente al follow-up oncologico senza avere valutato la possibilità di avviarla ad un eventuale protocollo di chemioterapia neoadiuvante.
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Al comportamento tenuto dai sanitari del P.O. “ ” di che si CP_4 CP_4
avvicendarono nelle visite di follow-up oncologico (almeno tre distinti specialisti), invece, secondo i CTU non può essere mosso alcun rilievo o censura dal momento che, al di là di aver effettuato un monitoraggio clinico rispondente ai requisiti della buona pratica clinica ed alle coeve linee guida,
gli stessi traevano le loro conclusioni ed operavano delle decisioni cliniche in relazione agli esami clinico-diagnostici richiesti, di volta in volta, e prodotti dalla sig.ra la quale, puntualmente e secondo indicazione, li effettuava Per_1
presso strutture esterne all'Ospedale “ ”, di propria fiducia. In CP_4
dettaglio si rileva che la maggior parte delle analisi ematochimiche furono effettuate (come man mano indicato nel corso del testo) presso un laboratorio analisi privato di OS (SR) e che le indagini strumentali (ecografie ed esami radiologici) siano state effettuate presso strutture sia, soprattutto,
pubbliche che private, prevalentemente in Emilia Romagna. Non può pertanto essere addebitabile ai sanitari della struttura ospedaliera catanese l'eventuale misconoscimento dell'evoluzione del quadro oncologico né, tantomeno, può
essere loro addebitata la colpa di non aver proposto di optare in senso chirurgico o chemioterapico di fronte ad una malattia che, stante alla documentazione sanitaria esibita, fino all'ultimo controllo di follow-up oncologico del 20/06/2012 effettuato presso il “ ” (Dott. CP_4 Persona_3
visita n. 6, a mesi 33 dall'intervento) era silente.
[...]
Non vennero, da allora, effettuati altri controlli presso tale struttura,
nonostante in occasione dell'ultimo, fosse stato programmato un ulteriore appuntamento.
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In conclusione, i CTU si sono espressi per la responsabilità dei sanitari dell dell , Controparte_14 Controparte_15
sotto il profilo della condotta imprudente, ritenendo che sarebbe stato certamente più prudente optare per un trattamento chirurgico più esteso,
ovvero una terapia chirurgica radicale con isterectomia + annessiectomia bilaterale, appendicectomia, omentectomia ed eventuale lifoadenectomia anziché l'intervento conservativo effettuato. Inoltre sarebbe stata valutabile la possibilità di indirizzare la paziente ad un protocollo di chemioterapia neoadiuvante.
Tuttavia, questo Giudice ritiene di non condividere il giudizio dei consulenti.
Per tutte le argomentazioni sopra esposte, ovvero per la estrema rarità della patologia oncologica dalla quale era affetta la , per i rarissimi casi Per_1
studiati in letteratura e la contraddittorietà degli approcci proposti in questi stessi rarissimi casi, per la negatività delle evidenze cliniche agli esami strumentali, il caso può essere inquadrato nella categoria di cui all'art. 2236
c.c., secondo cui: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici
di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
La limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di
dolo o colpa grave si applica quando si presentino problemi tecnici di
particolare difficoltà che trascendano la preparazione media o non siano
ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica ed attiene
esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la
conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che,
nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno
per omissione di diligenza (Corte d'App. Palermo, sez. II, 09.09.2021, n.
1452, in De iure;
Trib. Bari, sez. II, 23.06.2016, n. 3513, in De iure;
Trib.
Foggia, 15.05.2014, in De iure;
Trib. Salerno, 17.02.2014, n. 533, in De
iure; Cass. civ., sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. civ., sez. III, 10 maggio
2000, n. 5945). “È la difficoltà di intervento che rende la colpa meno grave, giudicabile con minor rigore” (cfr. cass. N. 4905/22).
In effetti, l'art. 2336 c.c. fa riferimento a problemi tecnici di speciale gravità.
Resta da capire se le censure mosse dai CTU alla condotta dei sanitari debbano effettivamente essere ricondotte alla imprudenza.
Ritiene questo Giudice che l'avere optato per un intervento non demolitivo e non avere avviato la paziente ad un percorso chemioterapico non possa essere definito una condotta imprudente nel senso giuridico del termine.
Riguardo a tale ultimo profilo gli stessi CTU hanno affermato che “la maggior parte delle evidenze scientifiche in letteratura concorda, comunque, che attualmente sono necessari ulteriori studi per stabilire i protocolli di trattamento ottimali per questa rara forma neoplastica”.
Riguardo al primo profilo, in ragione della particolare difficoltà di operare delle scelte terapeutiche a causa delle caratteristiche del caso sia intrinseche
(le condizioni fisiche della ) che relative alla presenza di pochi studi Per_1
medici, i medici del si sono trovati dinnanzi a due scelte CP_4
terapeutiche egualmente sostenute in letteratura ed hanno optato per l'intervento meno demolitivo alla luce delle condizioni di salute della . Per_1
Si cita a tale proposito Cassazione penale, sez. IV, n. 12968/20: “in tema di responsabilità medica, in presenza di due alternative terapeutiche, il medico è
tenuto a scegliere la soluzione meno pericolosa per la salute del paziente, con la conseguenza che egli è responsabile, in caso di complicazioni, e nonostante l'osservanza delle regole dell'arte, per imprudenza, ove adotti l'alternativa più
rischiosa”.
Nel caso di specie, l'intervento demolitivo suggerito dai CTU (ovvero una terapia chirurgica radicale con isterectomia + annessiectomia bilaterale,
appendicectomia, omentectomia ed eventuale lifoadenectomia ), appare una soluzione altrettanto pericolosa e devastante per la paziente, che la avrebbe esposta a rischi ulteriori di complicanze.
Dunque, la scelta di non operare in questi termini non può essere considerata imprudenza nel senso giuridico del termine, ovvero quale azione pericolosa e sconsiderata (es. si pensi al tipico caso dell'overtreatment), ma una scelta terapeutica altrettanto valida in base alle conoscenze del momento.
Si richiamano in proposito le affermazioni alla pagina 60 della relazione,
ovvero: “Le evidenze scientifiche concordano nella completa rimozione della lesione, tuttavia rimane ancora controverso quanto l'approccio chirurgico debba essere radicale. Se da un lato, infatti, dal momento che alcune evidenze
Pers suggeriscono che il RPMA possa originare da tessuto ovarico eterotopico,
et al. hanno raccomandato una contestuale isterectomia totale ed una ovariectomia, di contro, et al. hanno suggerito che l'isterectomia e la CP_16
salpingo-ovariectomia non dovrebbero essere prese in considerazione nel trattamento di RPMA se l'utero e le ovaie sono macroscopicamente sani,
evenienza che, di fatto, si verificò al momento in cui la sig.ra si rivolte Per_1
alle cure dell'U.O. di Ginecologia ed Ostetricia dell Controparte_15
di . Per questo tipo selezionato di donne, inoltre, Law et al. hanno, CP_4 addirittura, proposto l'asportazione laparoscopica del tumore con tecnica
“fertility sparing”.”
In conclusione, nessun profilo di colpa è ravvisabile nella condotta dei medici dell e la domanda va pertanto rigettata. Controparte_4
Attesa la oggettiva difficoltà tecnica del caso, le spese del giudizio vanno compensate tra parte attrice e tutte le altre parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Rigetta la domanda proposta da , Parte_1 CP_2 CP_1
, , , ; Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_5
- Dichiara la cessazione della materia del contendere tra l
[...]
e gli odierni Controparte_8
ricorrenti , , Parte_1 CP_2 CP_1 Parte_4
, , . Parte_2 Parte_3 Parte_5
- Dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti di CP_17
- Compensa integralmente le spese del giudizio.
Catania, 16/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa