Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 1
Il Regolamento CEE n. 1035 del 1972, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, indica tra gli strumenti organizzativi degli stessi la costituzione di organizzazioni di produttori, le quali, da un lato, facciano obbligo ai loro associati di conformarsi a determinate norme in materia di commercializzazione, dall'altro intervengano sul mercato, al fine di stabilizzare i prezzi, con previsione, in particolare, ex art. 15, della facoltà di fissare, per determinati prodotti, un prezzo al di sotto del quale gli stessi vengano ritirati dalla vendita. In tal caso, lo stesso art. 15 dispone che le organizzazioni dei produttori concedono ai produttori associati una indennità per i prodotti rimasti invenduti. Per il finanziamento di tali operazioni, è costituito un fondo alimentato da contributi basati sulle quantità messe in vendita dai produttori attraverso l'organizzazione. In correlazione con la previsione di ritiro della merce, l'art. 18 dello stesso Regolamento stabilisce che gli Stati membri accordino alle organizzazioni dei produttori una "compensazione finanziaria", parzialmente finanziata dalla Comunità, subordinata a determinate condizioni. L'esame delle dette norme in connessione tra di esse mostra chiaramente che il legislatore comunitario ha inteso subordinare il diritto delle organizzazioni di cui si tratta a percepire le "compensazioni finanziarie" alla prova dell'avvenuta corresponsione ai propri aderenti delle previste indennità. Tale esegesi del Regolamento, imponendosi con evidenza, esclude la sussistenza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle comunità per la corretta interpretazione delle norme comunitarie, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE.
Commentario • 1
- 1. Il sistema comunitario degli appalti di servizi (quale ricostruibile attraverso le norme contenute nella direttiva 9250 e i principi enucleati dalla giurisprudenza…Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 2 novembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 4564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4564 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.I.M.A. AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI DEL MERCATO AGRICOLO, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI ASSO.P.O.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DORA 1, presso l'avvocato LORIZIO M. A., rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO BELLANTUONO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1005/96 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 24/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato De Bellis, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Lorizio, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso, in via principale per il rigetto del ricorso;
in via subordinata ed il realzione al primo motivo del ricorso per la proposizione del quesito pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Svolgimento del processo
1 L'A.I.M.A. con atto di citazione notificato il 10 febbraio 1988 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Bari il gennaio 1988, su istanza dell'Associazione Produttori Ortofrutticoli e Agrumarì (ASSO.P.O.A.) di Foggia, per il pagamento di lire 871.268.377 a titolo di compensazione finanziaria relativa all'annata agraria 1988 in relazione a prodotti agricoli ritirati dalla vendita. A sostegno dell'opposizione l'A.I.M.A. deduceva che essa opponente era tenuta a corrispondere compensazioni finanziarie alle associazioni di produttori che avessero provveduto al ritiro dei prodotti ortofrutticoli degli associati corrispondendo ad essi il prezzo di ritiro nella misura normativamente fissata: non avendo l'ASSO.P.O.A. dimostrato di avere effettuato tali anticipazioni, non sussisteva l'obbligo di rimborso di essa opponente. Inoltre, con provvedimento del 9 ottobre 1986 il Ministero dell'Agricoltura e Foreste aveva contestato a detta associazione irregolarità di funzionamento, inibendole di beneficiare della compensazioni finanziarie. L'opponente chiedeva pertanto la revoca del decreto opposto. Si costituiva l'ASSO.P.O.A. chiedendo la reiezione dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, che il provvedimento 9 ottobre 1986 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste era stato sospeso dal Consiglio di Stato con ordinanza 31 luglio 1987. Chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento anche della rivalutazione valutaria sulle somme richieste. Il Tribunale rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale, compensando parzialmente le spese, in quanto il TAR del Lazio aveva annullato, con sentenza 31 ottobre 1989, divenuta definitiva, il D.M. 13 aprile 1987 di cancellazione dell'ASSO.P.O.A. dall'elenco nazionale delle associazioni di produttori;
la legittimazione di detta associazione ad operare era stata riconosciuta dallo stesso Ministero dell'Agricoltura e Foreste con comunicazione in data 16 aprile 1988;
nessuna norma statale o comunitaria subordinava il pagamento richiesto alla previa corresponsione agli associati del prezzo dei prodotti agricoli ritirati. L'A.I.M.A. proponeva appello avverso tale sentenza, insistendo nella richiesta di revoca del decreto opposto, sostenendo che l'obbligo del previo pagamento agli associati del prezzo dei prodotti ritirati era stabilito dagli artt. 15 e 18 del Regolamento CEE n. 1035 del 1972 e che la sentenza del TAR non influiva sul provvedimento 9 ottobre 1986 con il quale erano state contestate all'opposta irregolarità che escludevano il suo diritto alle compensazioni. Chiedeva l'ammissione di una prova testimoniale. L'ASSO.P.O.A. resisteva all'appello e proponeva in via incidentale gravame avverso la reiezione della propria domanda di rivalutazione monetaria. La Corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 24 ottobre 1996, notificata il 14 novembre 1996, rigettava entrambi i gravami, confermando la sentenza impugnata.
L'AIMA, con ricorso notificato il 13 gennaio 1997, proponeva gravame dinanzi a questa Corte, formulando tre motivi di ricorso. L'ASSO.P.O.A. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 18 del Regolamento CEE 18 maggio 1972, n. 1035 i quali - contrariamente a quanto del tutto immotivatamente ritenuto dalla Corte di appello - prevederebbero quale indispensabile presupposto per ottenere la compensazione finanziaria prevista dall'art. 18, la prova della avvenuta erogazione agli associati degli indennizzi per i prodotti ritirati dalla vendita.
Si deduce specificamente al riguardo che ciò si evince dal tenore delle norme comunitarie su dette, le quali prevedono la costituzione di un apposito fondo per il finanziamento di tali operazioni alimentato da contributi basati sulle quantità messe in vendita (art. 15), e (art. 18) nel prevedere le condizioni alle quali è subordinata detta compensazione, parlano di "indennità concessa" ai produttori che non deve superare un certo importo e di "indennità versate" ai medesimi, alle quali va rapportato l'ammontare della compensazione, mentre il successivo Regolamento CEE n. 2602 del 1990, all'art. 4, indica le modalità con le quali deve essere data la prova della costituzione di detto fondo.
Con il secondo motivo si deduce la carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, della legge n. 622 del 1967. Si deduce specificamente al riguardo che in appello era stato dedotto che il mancato riconoscimento delle compensazioni finanziarie era stato determinato anche dalle irregolarità nella gestione dell'associazione riscontrate nel settembre 1986 e che l'annullamento da parte dei TAR della cancellazione dell'ASSO.P.O.A. dall'elenco delle organizzazioni dei produttori, non poteva sanare dette irregolarità eliminandone le conseguenze, essendosi basata le sentenza del TAR su ragioni meramente formali, che non avevano portato all'esame delle irregolarità in questione, restando comunque distinto il diritto dell'associazione ad essere iscritta nel su detto elenco da quello a percepire le compensazioni, potendo sussistere irregolarità che, senza comportare la cancellazione dall'elenco, sono di ostacolo alla concessione delle compensazioni. Si lamenta che la Corte di appello abbia apoditticamente ritenuto, in contrasto con il sopra menzionato art. 8, che l'annullamento del provvedimento di cancellazione abbia fatto venire meno l'esclusione dalle compensazioni conseguente alle irregolarità rilevate. Si lamenta parimenti che non sia stata ammessa la prova testimoniale diretta a dimostrare dette irregolarità, sulla base dell'affermazione scarsamente comprensibile che essa aveva "ad oggetto un tema che non rientra nella cognizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria". Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte di appello posto a carico dell'A.I.M.A. interamente le spese del giudizio, pur avendo rigettato anche l'appello incidentale.
2 Il secondo motivo riveste carattere pregiudiziale rispetto al primo, in quanto il suo accoglimento, per il carattere assorbente che avrebbe, ne escluderebbe l'esame. Esso, peraltro, va dichiarato inammissibile, essendo stato formulato in modo del tutto generico, tanto in relazione alle irregolarità gestionali che si assumono avvenute e che escluderebbero il diritto della resistente a percepire le compensazioni finanziarie in questione, tanto in riferimento alle prove al riguardo richieste e non ammesse.
3 È invece fondato il primo motivo.
La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha rigettato il motivo di gravame con il quale l'A.I.M.A. aveva dedotto che, ai sensi del Regolamento comunitario n. 1035 del 1972, da applicarsi nel caso di specie, condizione per il sorgere del diritto delle associazioni di produttori a percepire le "compensazioni finanziarie" previste dall'art. 18 era - tra l'altro - la prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'associazione richiedente, ai propri associati, dell'indennità per il ritiro dei prodotti dalla vendita ai sensi dell'art. 15 del Regolamento stesso. In proposito la Corte ha così motivato: "Le norme indicate dall'appellante, nonché la normativa nazionale, correttamente interpretate, non prevedono il preventivo pagamento agli associati come condizione per il versamento delle compensazioni finanziarie, per le quali va riconosciuto ai produttori un diritto soggettivo perfetto".
Tale motivazione, del tutto apodittica, deve ritenersi errata, senza che occorra rimettere l'interpretazione del Regolamento alla Corte di giustizia della NI - come richiesto nella discussione orale - essendo principio giurisprudenziale consolidato che non sussiste l'obbligo del rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato CEE, quando, come nel caso di specie, la soluzione della questione interpretativa si imponga con evidenza e non sussista alcun ragionevole dubbio sulla corretta esegesi della normativa (Cass. 27 novembre 1996, n. 10558; 9 aprile 1996, n. 3276). In proposito va considerato che il Regolamento CEE n. 1035 del 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, nel suo preambolo, dopo avere enunciato che finalità del regolamento è quella di unificare, codificandole, le disposizioni in materia sparse in vari Regolamenti, indica tra gli strumenti organizzativi dei mercati in tale settore, la costituzione di organizzazioni di produttori, le quali da un lato facciano obbligo ai loro associati di conformarsi a determinate norme in materia di commercializzazione, e dall'altro intervengano sul mercato, al fine di stabilizzare i prezzi, in particolare stabilendo un prezzo di ritiro dalla vendita, al di sotto del quale i prodotti dei propri aderenti vengano ritirati dalla vendita. Lo stesso preambolo sottolinea che, al fine di agevolare la costituzione e il funzionamento delle su dette organizzazioni "è opportuno consentire agli Stati membri di concedere a queste organizzazioni aiuti di cui la NI assicurerà parzialmente il finanziamento", ma limitati nel tempo "per aumentare gradualmente la responsabilità finanziaria dei produttori".
In correlazione con tali enunciazioni del preambolo, l'art. 14 del Regolamento dopo avere previsto che gli Stati membri possano accordare aiuti finanziari diretti ad incoraggiare la costituzione di dette organizzazioni, dispone specificamente, inoltre, che "gli Stati membri possono accordare alle associazioni dei produttori, durante i cinque anni successivi alla costituzione dei fondi di intervento di cui all'art. 15, direttamente o tramite istituti di credito, degli aiuti sotto forma di prestiti a condizioni speciali destinati a coprire una parte delle spese prevedibili relative agli interventi sul mercato contemplati dall'art. 15". L'art. 15 prevede che per determinati prodotti "le organizzazioni di produttori o le associazioni di queste organizzazioni possono fissare un prezzo di ritiro dalla vendita al di sotto del quale le organizzazioni di produttori non mettono in vendita i prodotti offerti dai produttori aderenti;
in tal caso per i prodotti di cui all'allegato II, rispondenti alle norme di qualità, le organizzazioni di produttori, o eventualmente le associazioni di queste organizzazioni, concedono ai produttori associati un'indennità per le quantità di prodotti che rimangono invendute, fatta salva la facoltà di concedere un'indennità per gli altri prodotti di cui all'art. 1, che non sono elencati nell'allegato II." Lo stesso art. 15 stabilisce espressamente che "per il finanziamento di tali operazioni di ritiro dalla vendita i produttori associati costituiscono un fondo di intervento alimentato da contributi basati sulle quantità messe in vendita" dai produttori attraverso l'organizzazione. Dal complesso di detta normativa appare chiaro l'intento del legislatore comunitario di demandare il finanziamento delle operazioni di ritiro dalla vendita di determinati prodotti, da parte delle organizzazioni dei produttori - consistenti essenzialmente nella predisposizione delle strutture per il ritiro dei prodotti e nella erogazione delle indennità ai produttori aderenti - al fondo che all'uopo le organizzazioni dei produttori debbono predisporre, alimentandolo con i contributi degli associati e facendovi fronte anche con i prestiti agevolati previsti dall'art.14, in attesa della reintegrazione attraverso le "compensazioni finanziarie" di cui al successivo art. 18.
L'art. 18 del Regolamento n. 1035 del 1972, in correlazione con il ritiro dalla vendita di prodotti dei propri aderenti, compiute dalle organizzazioni dei produttori ai sensi dell'art. 15, prevede infatti che gli Stati membri accordino alle medesime "una compensazione finanziaria", che è subordinata a determinate condizioni, relative al prezzo di ritiro dalla vendita ed alla misura dell'indennità "concessa" ai produttori associati. L'art. 18, in proposito, espressamente dispone che "il valore della compensazione finanziaria è uguale alle indennità versate dalle organizzazioni di produttori, diminuite delle entrate nette provenienti dai prodotti ritirati dai mercati".
Tale norma, in connessione con la previsione obbligatoria di un fondo per il finanziamento delle operazioni di ritiro dalla vendita dei prodotti, mostra chiaramente che il legislatore comunitario, mentre ha inteso attribuire agli aderenti alle su dette organizzazioni un diritto, nei confronti di esse, alle indennità previste per il ritiro dalla vendita dei prodotti, che sorge automaticamente in conseguenza di tale ritiro, viceversa ha inteso subordinare il sorgere del diritto delle organizzazioni dei produttori a percepire le "compensazioni finanziarie", tra l'altro, da un lato al versamento delle indennità ai produttori associati, e dall'altro all'avvenuta destinazione dei prodotti ritirati secondo quanto disposto dall'art. 21 del Regolamento stesso, al fine di poter calcolare l'importo delle compensazioni stesse secondo quanto stabilito dall'articolo 18, essendo l'ammontare medesimo costituito dalla differenza fra importo complessivamente versato ed entrate nette eventualmente provenienti dai prodotti ritirati dal mercato. Detta interpretazione trova conferma nella circostanza che il precedente Regolamento comunitario n. 159 del 1966, nel prevedere (art. 3) che le organizzazioni dei produttori potessero ritirare dalla vendita i prodotti offerti dagli aderenti ove scendessero al di sotto di un certo prezzo ed attribuendo, a carico delle organizzazioni, ai loro aderenti, un'indennità, espressamente la poneva a carico delle organizzazioni medesime e del fondo da costituirsi a tal fine, poiché le "compensazioni finanziarie" previste da tale Regolamento (art. 6) a carico degli Stati membri della NI avevano carattere facoltativo.
In connessione con tale disciplina, la successiva legge statale n. 622 del 1967, all'art. 7 previde espressamente un contributo statale in favore di dette organizzazioni per il pagamento degli interessi sui prestiti contratti "allo scopo di compiere operazioni di ritiro dalla vendita" dei prodotti degli aderenti, nonché, all'art. 8, un contributo parziale per il pagamento di dette indennità, così evidenziandosi che il Regolamento n. 1035 del 1972 si inserì in un preesistente assetto normativo nel quale le organizzazioni dei produttori erano tenute a pagare direttamente agli aderenti le indennità in questione, a prescindere dalla percezione di aiuti e compensazionì. Con la conseguenza che risulta coerente con tale preesistente assetto normativo l'interpretazione del Regolamento comunitario n. 1035 del 1972 - con il quale il legislatore comunitario non ha mostrato di volere introdurre alcuna innovazione in proposito - secondo la quale questo, nel rendere obbligatorie e commisurate alle indennità "versate" ai propri aderenti le "compensazioni finanziarie" in favore di dette organizzazioni, abbia inteso subordinarne il diritto a percepirle al loro preventivo ed effettivo pagamento.
Nè norme in contrasto - che peraltro sarebbero, ove esistenti, illegittime - si rinvengono nel D.M. 8 agosto 1980, che nel dettare le norme interne necessarie per dare attuazione a detto Regolamento, ha riservato le operazioni di ritiro ivi previste alle organizzazioni di produttori iscritte nell'elenco nazionale previsto dall'art. 5 della legge n. 622 del 1967 ed ha stabilito le modalità di ritiro predisponendo gli opportuni controlli sulla quantità e qualità dei prodotti ritirati dalla vendita.
Il decreto, infatti, dispone espressamente che alla corresponsione delle spese per gli interventi previsti dal Regolamento n. 1035 del 1972, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia provvede l'A.I.M.A., che li corrisponde "in conformità delle disposizioni e delle misure stabilite" da tale Regolamento, così subordinando a sua volta, la corresponsione delle "compensazioni finanziarie" alle condizioni da questo previste. Ne deriva che il motivo è fondato e il ricorso deve essere accolto in relazione ad esso - con il conseguente assorbimento del terzo - avendo la sentenza impugnata erroneamente affermato che il diritto delle associazioni dei produttori sopra menzionate a percepire le compensazioni finanziarie ai sensi dell'art. 18 del Regolamento CEE n. 1035 del 1972 non sia subordinato alla prova dell'avvenuta corresponsione ai propri aderenti delle indennità previste dall'art. 15.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che farà applicazione del sopra indicato principio di diritto e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Accoglie il primo motivo del ricorso. Dichiara inammissibile il secondo e assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 25 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999