Art. 27. (Copertura maggior disavanzo) 1. Per la copertura del maggior disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1992 accertato per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rispetto a quello stabilito in lire 1.666.534.860.000 dall' articolo 3 - comma 2 - della legge 31 dicembre 1991, n. 416 (legge di bilancio 1992), la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alla Amministrazione predetta sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , anticipazioni per complessive lire 1.397.847.647.870, estinguibili in 20 anni al saggio del 4,05 per cento annuo.
2. Detta somma viene iscritta in un apposito capitolo di entrata del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
3. Gli interessi di preammortamento maturati saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
4. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio dell'anno successivo a quello della concessione.
5. L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Note all' art. 27 :
- Il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 416/1991 prevede che: "Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1992, fino all'importo massimo di lire 1.666.534.860.000".
- L' art. 1 del D.L.L. n. 822/1945 sostituisce l' art. 14 del D.L.L. 6 settembre 1917, n. 1451 , concernente il tasso che la Cassa depositi e prestiti corrisponde all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sui fondi della gestione dei conti correnti postali, con il testo che segue:
"Art. 14 - I fondi disponibili sono versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti al tasso corrispondente al frutto medio annuale, lordo di qualunque spesa, che la Cassa riceve dalla massa dei capitali da essa amministrati, dedotti quindici centesimi.
Qualora il tasso dell'apposito conto corrente della Cassa presso il Tesoro, al quale i detti fondi devono essere versati, discenda al disotto del tasso medio percentuale annuo che la Cassa ricava dai capitali da essa amministrati, la Cassa stessa corrispondera' all'Amministrazione postale il tasso del conto corrente col Tesoro, diminuito di quindici centesimi".
2. Detta somma viene iscritta in un apposito capitolo di entrata del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
3. Gli interessi di preammortamento maturati saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
4. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio dell'anno successivo a quello della concessione.
5. L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Note all' art. 27 :
- Il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 416/1991 prevede che: "Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1992, fino all'importo massimo di lire 1.666.534.860.000".
- L' art. 1 del D.L.L. n. 822/1945 sostituisce l' art. 14 del D.L.L. 6 settembre 1917, n. 1451 , concernente il tasso che la Cassa depositi e prestiti corrisponde all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sui fondi della gestione dei conti correnti postali, con il testo che segue:
"Art. 14 - I fondi disponibili sono versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti al tasso corrispondente al frutto medio annuale, lordo di qualunque spesa, che la Cassa riceve dalla massa dei capitali da essa amministrati, dedotti quindici centesimi.
Qualora il tasso dell'apposito conto corrente della Cassa presso il Tesoro, al quale i detti fondi devono essere versati, discenda al disotto del tasso medio percentuale annuo che la Cassa ricava dai capitali da essa amministrati, la Cassa stessa corrispondera' all'Amministrazione postale il tasso del conto corrente col Tesoro, diminuito di quindici centesimi".