CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/11/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta RI DR Presidente relatore
Stefano Tarantola Consigliere Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 497/2024 R.G. promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], agli effetti C.F._1 dell'atto di appello elettivamente domiciliata in Carrara (MS), Viale Turigliano n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Claudio Lalli (C.F.: ), che la C.F._2 rappresenta e difende quale socio della giusta Controparte_1 delega rilasciata su foglio analogico separato, debitamente sottoscritta e firmata (depositata nel fascicolo Telematico del Primo Grado di Giudizio (Tribunale di Massa, N.R.G. 1827/2020), in conformità da quanto previsto dall'art. 18 n. 5 D.M. 44/2011 ed in luogo della elezione di domicilio dichiara ex L. 221/2012 che tutte le comunicazioni e notificazioni debbano avvenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata e e/o al fax n° Email_1 Email_2
0585/1980159; Appellante;
contro
(c.f. - P. Iva Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 iscritta al n. 130804 del Rep. notizie Economiche e Amministrative presso la CCIAA di Massa Carrara), in persona del suo l.r.p.t., sig. (nato a [...] il CP_3
3.4.1947, c.f. ), corrente in Massa (MS), Via Frangola, 48, il C.F._3
1 quale pure si costituisce in giudizio, entrambi rappresentati e difesi per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Alberto Rimmaudo (c.f.
[...]
) del Foro di Massa Carrara (il difensore chiede di ricevere le C.F._4 comunicazioni di Cancelleria all'utenza fax 0585.811101 ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo: ed elettivamente domiciliati Email_3 presso e nel di lui studio in Massa (MS), Via La Salle, 23; Appellati e Appellanti incidentali;
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale Come in atto di appello
Per gli appellati e appellanti incidentale Come in comparsa di costituzione e risposta
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminati gli atti, trattenuta in decisione senza termini all'udienza collegiale del 15/10/2025; Rilevato:
- che all'udienza del 13/03/2025 il Consigliere istruttore, tentata la conciliazione presenti le parti personalmente, rinviava la causa all'udienza del 7/5/2025 nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rinviata ulteriormente, su istanza delle parti, all'udienza del 25.09.2025 (in presenza), giusta ordinanza del C.I. regolarmente comunicata alle parti;
- che all'udienza del 25.09.2025 nessuna delle parti compariva;
- che le parti non comparivano neppure alla successiva udienza collegiale in data 15.10.2025, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;
- che anche il provvedimento di rinvio assunto all'udienza del 25.09.2025 è stato regolarmente comunicato alle parti;
- che ai sensi degli artt. 181 – 309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
- che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio. Ritenuto:
- che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.;
2 - che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c.c.p.c.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Genova, 15.10.2025
Il Presidente est.
RI DR
3
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta RI DR Presidente relatore
Stefano Tarantola Consigliere Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 497/2024 R.G. promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], agli effetti C.F._1 dell'atto di appello elettivamente domiciliata in Carrara (MS), Viale Turigliano n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Claudio Lalli (C.F.: ), che la C.F._2 rappresenta e difende quale socio della giusta Controparte_1 delega rilasciata su foglio analogico separato, debitamente sottoscritta e firmata (depositata nel fascicolo Telematico del Primo Grado di Giudizio (Tribunale di Massa, N.R.G. 1827/2020), in conformità da quanto previsto dall'art. 18 n. 5 D.M. 44/2011 ed in luogo della elezione di domicilio dichiara ex L. 221/2012 che tutte le comunicazioni e notificazioni debbano avvenire al seguente indirizzo di posta elettronica certificata e e/o al fax n° Email_1 Email_2
0585/1980159; Appellante;
contro
(c.f. - P. Iva Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 iscritta al n. 130804 del Rep. notizie Economiche e Amministrative presso la CCIAA di Massa Carrara), in persona del suo l.r.p.t., sig. (nato a [...] il CP_3
3.4.1947, c.f. ), corrente in Massa (MS), Via Frangola, 48, il C.F._3
1 quale pure si costituisce in giudizio, entrambi rappresentati e difesi per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Alberto Rimmaudo (c.f.
[...]
) del Foro di Massa Carrara (il difensore chiede di ricevere le C.F._4 comunicazioni di Cancelleria all'utenza fax 0585.811101 ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo: ed elettivamente domiciliati Email_3 presso e nel di lui studio in Massa (MS), Via La Salle, 23; Appellati e Appellanti incidentali;
CONCLUSIONI
Per l'appellante principale Come in atto di appello
Per gli appellati e appellanti incidentale Come in comparsa di costituzione e risposta
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminati gli atti, trattenuta in decisione senza termini all'udienza collegiale del 15/10/2025; Rilevato:
- che all'udienza del 13/03/2025 il Consigliere istruttore, tentata la conciliazione presenti le parti personalmente, rinviava la causa all'udienza del 7/5/2025 nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rinviata ulteriormente, su istanza delle parti, all'udienza del 25.09.2025 (in presenza), giusta ordinanza del C.I. regolarmente comunicata alle parti;
- che all'udienza del 25.09.2025 nessuna delle parti compariva;
- che le parti non comparivano neppure alla successiva udienza collegiale in data 15.10.2025, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;
- che anche il provvedimento di rinvio assunto all'udienza del 25.09.2025 è stato regolarmente comunicato alle parti;
- che ai sensi degli artt. 181 – 309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
- che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che, qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio. Ritenuto:
- che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.;
2 - che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in quanto l'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c.c.p.c.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Genova, 15.10.2025
Il Presidente est.
RI DR
3