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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 587/2021 R.A.C.L. promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Salvatore Pilurzu Parte_1 che, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Luca Crotta, lo rappresentano e difendono per procure speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 marzo 2021, ha convenuto in giudizio l'ex Parte_1 datrice di lavoro deducendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 26 luglio 1980 al 31 agosto 2019, giorno in cui il rapporto di lavoro è cessato in virtù del cambio di appalto relativo al servizio cui era adibito;
- di essere stato assunto con qualifica di guardia giurata, inquadrato nel IV livello del CCNL
Vigilanza Privata;
- di aver prestato la propria attività lavorativa nell'ambito dell'appalto per l'attività di vigilanza per l'Ente Acque della Sardegna – servizio dighe, operando presso la diga e gli impianti dell'area di MB, osservando un orario di lavoro articolato su tre turni alternativi (6:00-
14:00; 14:00-22:00; 22:00-6:00), per un totale di otto ore giornaliere, predisposti dal datore di lavoro e ripartiti tra tre o quattro lavoratori;
- di aver sempre svolto, in ogni turno di lavoro e operando da solo, giri di ronda alla guida della vettura di servizio, percorrendo ininterrottamente, con cadenza media di due ore, un pagina 1 di 8 itinerario comprendente diversi impianti e opere situate nei comuni di Quartu ANt'Elena,
TU e IM AN ET;
- che l'attività di vigilanza consisteva, tra l'altro, nella verifica di anomalie quali perdite d'acqua, allagamenti, principi di incendio, furti o scassi, nel rilevare la presenza di intrusi, nell'ispezione delle recinzioni, nella verifica del corretto funzionamento degli impianti, nonché nel controllo dell'eventuale presenza di scarichi abusivi;
- che, ai sensi dell'art. 74 del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari, qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, è prevista una pausa retribuita di dieci minuti, ovvero, in alternativa, riposi compensativi di pari durata;
- di aver lavorato abitualmente più di sei ore al giorno e di aver svolto il servizio in modo ininterrotto, anche in considerazione del fatto di operare da solo, senza mai fruire della pausa prevista dal CCNL né dei riposi compensativi;
- che il servizio svolto comportava il continuo spostamento tra i vari impianti dell'area di
MB durante l'intero orario di lavoro;
- che, nonostante il servizio consistesse in una “ronda”, dai fogli paga risultava la corresponsione dell'indennità di piantonamento fisso in luogo della spettante indennità zona stradale e trasporto scorta valori;
- di essere rimasto creditore delle differenze retributive maturate per la mancata fruizione delle pause e per l'errata applicazione dell'indennità, nonché del saldo del TFR lasciato in azienda;
- che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, era rimasto creditore delle somme dettagliatamente indicate nel ricorso, per un importo complessivo pari a euro 4.828,19.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, il ricorrente ha domandato la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 4.828,19 (di cui euro 1.088,00 per pause non godute, euro 1963,53 per indennità di ronda, euro 1.776,66 per saldo TFR), o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché il riconoscimento delle spese sostenute per l'elaborazione dei conteggi di parte.
La si è costituita in giudizio, resistendo con articolate eccezioni: ha Controparte_1 negato la dedotta mancata fruizione delle pause, sostenendo che l'organizzazione del servizio ne consentiva il godimento;
ha escluso che l'attività svolta potesse qualificarsi come ai fini Pt_2 dell'indennità rivendicata;
ha affermato di aver integralmente corrisposto le competenze di fine rapporto, ivi incluso il trattamento di fine rapporto, come risultante dalla documentazione prodotta, concludendo per il rigetto delle domande.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione. pagina 2 di 8 2.1. È incontestato che abbia lavorato alle dipendenze della Parte_1 Controparte_1 dal 26 luglio 1980 al 31 agosto 2019.
[...]
È altresì pacifico che il ricorrente fosse inquadrato nel IV livello del CCNL Vigilanza Privata, con qualifica di guardia giurata, e che, almeno per il periodo dal 2015 al 2019, egli abbia svolto la propria attività nell'ambito dell'appalto di vigilanza per l'Ente Acque della Sardegna – servizio dighe, operando presso la diga e gli impianti dell'area di MB.
Non è oggetto di contestazione, inoltre, che l'orario di lavoro fosse articolato su turni giornalieri di otto ore, mentre restano controverse la dedotta mancata fruizione delle pause previste dall'art. 74 del CCNL applicato e la qualificazione dell'attività svolta come “ronda”, rilevante ai fini dell'indennità rivendicata.
2.2. La domanda con cui il ricorrente lamenta la mancata fruizione delle pause retribuite di dieci minuti previste dall'art. 74 del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari (doc. 3 fascicolo della resistente) non può essere accolta, prima ancora che per le risultanze dell'istruttoria, per come è stata giuridicamente impostata e allegata la fattispecie costitutiva del diritto azionato.
Invero, dalla lettura del ricorso introduttivo emerge che la pretesa è stata formulata esclusivamente in termini di differenze retributive, assumendosi che i minuti di pausa non fruiti dovessero essere remunerati come ordinaria prestazione lavorativa.
Non risulta in alcun modo dedotto un danno, né patrimoniale né non patrimoniale, derivante dalla dedotta violazione della disciplina in materia di pause, né è stata proposta una domanda risarcitoria, neppure in via subordinata.
Orbene, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la mancata fruizione delle pause previste dalla normativa legale o contrattuale non genera un credito retributivo, ma, eventualmente, un pregiudizio risarcibile, ove allegato e provato, in quanto il bene giuridico tutelato è quello della salute e della sicurezza del lavoratore.
Sul punto, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 aprile 2024, n. 10070, pronunciandosi in un caso analogo a quello oggetto di ricorso, ha affermato in modo chiaro che
“le Parti sociali, in caso di mancato godimento, hanno previsto la concessione di riposi compensativi da godersi entro i trenta giorni successivi per cui la mancata fruizione di dette pause non può essere remunerata come se vi fosse stato espletamento della prestazione lavorativa e, quindi, con retribuzione: ciò in coerenza con le caratteristiche del bene giuridico tutelato che è la salute e la sicurezza del lavoratore”.
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “la conseguenza dell'accertato inadempimento deve, quindi, essere valutata in termini risarcitori e non retributivi”, escludendo, pagina 3 di 8 pertanto, che il mancato godimento delle pause possa automaticamente tradursi in una pretesa di pagamento di somme a titolo di retribuzione aggiuntiva.
Di particolare rilievo, ai fini che qui interessano, è altresì il passaggio in cui la Cassazione richiama l'attenzione del giudice di merito sulla necessità di una rigorosa verifica della domanda introduttiva, sotto il profilo della causa petendi e del petitum.
In tal senso, al punto 25 della citata ordinanza, si legge testualmente che: “i giudici di rinvio dovranno, in primo luogo, analizzare la consistenza della domanda introduttiva, originariamente proposta, sotto il profilo della causa petendi e del petitum, con tutti i limiti in tema di eventuale divieto della mutatio libelli e, successivamente, se del caso, analizzare la pretesa in relazione ad un eventuale danno derivato al lavoratore, sussistendone i presupposti, e non alla perdita di un corrispettivo retributivo, dandone adeguata motivazione anche in relazione alla potenziale validità dell'Accordo aziendale del 20.3.2008”.
Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che il ricorrente non ha allegato alcun danno derivante dalla dedotta mancata fruizione delle pause, né ha prospettato una lesione del bene della salute o della sicurezza, limitandosi a rivendicare il pagamento di somme come differenze retributive, in ragione del preteso svolgimento di attività lavorativa durante il tempo destinato alla pausa.
Ne consegue che la domanda, così come formulata, risulta giuridicamente infondata, in quanto inidoneamente strutturata sotto il profilo della causa petendi.
La domanda deve pertanto essere rigettata, senza che assuma rilievo decisivo l'istruttoria espletata sul punto.
2.3. Il lavoratore ha altresì richiesto il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'asserita errata applicazione dell'indennità di “piantonamento fisso” in luogo dell'indennità di
“zona stradale e trasporto–scorta valori”, prevista dall'art. 108 del CCNL Vigilanza Privata (doc.
3 fascicolo della resistente) in misura superiore.
Segnatamente, l'art. 108 CCNL cit., nel disciplinare le indennità relative ai servizi prestati per il ruolo tecnico-operativo, distingue tra indennità per “zona stradale e trasporto-scorta valori”, pari a euro 5,61 e indennità per “piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa”, pari a euro
4,18.
È pacifico che, nel corso del rapporto, al ricorrente sia stata sempre corrisposta l'indennità di euro
4,18, corrispondente al piantonamento fisso, come risulta dalle buste paga in atti (cfr. doc. 2 fascicolo del ricorrente).
pagina 4 di 8 La questione controversa attiene dunque alla corretta qualificazione del servizio concretamente svolto, ai fini dell'individuazione della voce contrattuale applicabile.
Orbene, dalle disposizioni di servizio relative all'invaso di MB (doc. 4 fascicolo del ricorrente) risulta che l'attività affidata alla guardia giurata non si esauriva nella vigilanza statica di un singolo obiettivo, ma consisteva nel controllo di una pluralità di impianti e aree (diga, invaso, recinzioni, strade di accesso e di servizio, casa di guardia, locali tecnici), dislocati su un'area ampia (con punti di interesse situati in tre diversi Comuni, ossia Quartu ANt'Elena,
TU e IM AN ET), mediante spostamenti continui con autovettura di servizio, lungo la viabilità interna e di collegamento dell'area, ivi compresi tratti insistenti su strada (vd. riferimenti alla “vecchia ex s.s. 125”).
Tale modalità operativa, come emerge dagli ordini di servizio aziendali, presupponeva necessariamente la percorrenza di chilometri su strada e l'effettuazione di controlli itineranti su più punti dell'area, risultando incompatibile con una prestazione riconducibile al solo piantonamento fisso, inteso come presenza continuativa e statica su un obiettivo determinato.
In presenza di un dato testuale contrattuale che non definisce in modo puntuale il discrimine tra le due indennità previste dall'art. 108 CCNL, l'interpretazione della clausola deve essere condotta in chiave sistematica, valorizzando la disciplina pubblicistica che regola l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei servizi di vigilanza privata.
In tale prospettiva assume rilievo il D.M. 10 dicembre 2010 n. 269 (richiamato in più punti del
CCNL applicato), il quale, nell'Allegato D, individua e distingue le tipologie di servizi disimpegnate dagli istituti di vigilanza, fornendo un parametro esterno idoneo a qualificare la natura della prestazione.
In particolare, l'Allegato D premette che: “Gli Istituti di vigilanza privata per mezzo delle dipendenti guardie giurate e con l'uso dei mezzi posti a loro disposizione disimpegnano i seguenti servizi:
1. vigilanza fissa;
2. vigilanza saltuaria di zona;
3. vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza;
4. intervento su allarme; […]”.
Quanto al servizio di piantonamento, ricondotto alla vigilanza fissa di cui al punto 3.b dell'Allegato D, esso è riferito alla custodia di un obiettivo determinato, prevedendosi che alle guardie giurate sia affidata “la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico”, nonché l'obbligo, nei servizi a obiettivi fissi, di “attendere il cambio prima di lasciare la postazione”.
Tale tipologia di servizio presuppone, dunque, una prestazione stanziale, svolta presso un singolo sito, senza necessità di spostamenti. pagina 5 di 8 Diversamente, il servizio di vigilanza saltuaria di zona, disciplinato dal punto 3.c dell'Allegato D,
è definito come “Il servizio di ispezione esterna e/o interna diurna o notturna ad uno o più obiettivi sensibili”, ed è svolto “con veicolo radiocollegato”, essendo altresì previsto che “iI numero degli obiettivi da affidare alla vigilanza deve essere congruo con riferimento all'orario di servizio, alla distanza, alla natura ed alla dislocazione degli obiettivi, alle condizioni ambientali ed alle specifiche modalità di esecuzione del servizio”.
Tale servizio implica, per definizione, spostamenti su strada e controlli distribuiti su una pluralità di punti.
Il raffronto tra le due fattispecie disciplinate ai punti 3.b e 3.c dell'Allegato D evidenzia, pertanto, che il piantonamento fisso è riconducibile esclusivamente alla vigilanza su obiettivo fisso, mentre l'attività caratterizzata da ispezioni su più obiettivi, mediante l'utilizzo del mezzo e percorrenze su strada, rientra nello schema della vigilanza saltuaria di zona.
Applicando tali criteri al caso di specie, l'attività concretamente svolta dal ricorrente presso l'area dell'invaso di MB, come risultante dalle disposizioni di servizio, non è riconducibile al servizio di piantonamento di cui al punto 3.b, bensì al servizio di vigilanza saltuaria di zona di cui al punto 3.c dell'Allegato D.
Ne consegue che l'indennità correttamente applicabile, ai sensi dell'art. 108 CCNL Vigilanza
Privata, è quella di “zona stradale e trasporto–scorta valori”, pari a euro 5,61, e non quella di
“piantonamento fisso”, pari a euro 4,18, pacificamente corrisposta dalla società, con conseguente diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo oggetto di domanda, per l'importo complessivo di euro 1963,53, come risultante dai conteggi in atti (doc. 6 fascicolo del ricorrente).
2.4. Il ricorrente ha infine domandato il pagamento del saldo del trattamento di fine rapporto, deducendo che, a seguito della produzione da parte della resistente della busta paga di febbraio
2020 (doc. 4 fascicolo della resistente) e della Certificazione Unica 2021 (doc. 5 fascicolo della resistente), sarebbe emerso un errore nella quantificazione delle ritenute fiscali operate sul TFR, tale da determinare una indebita duplicazione delle trattenute e, conseguentemente, un credito residuo in suo favore.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che dalla Certificazione Unica 2021 risultano “ritenute operate in anni precedenti” sul TFR pari a euro 1.362,71, mentre nella busta paga di febbraio 2020 risulta indicato, alla voce “ritenute già pagate”, l'importo di euro 213,22, assumendo che tale discrasia contabile avrebbe comportato una nuova trattenuta di somme già precedentemente versate. pagina 6 di 8 La domanda non può essere accolta.
Dalla busta paga di febbraio 2020 (doc. 4 fascicolo della resistente) risulta che, alla cessazione del rapporto, sono state liquidate al ricorrente competenze complessive per euro 13.063,11, comprensive del trattamento di fine rapporto, con determinazione del netto a pagare pari a euro
8.592,08, somma che risulta effettivamente corrisposta, come attestato dalla documentazione bancaria prodotta dalla società (docc. 6–13 fascicolo della resistente).
La Certificazione Unica 2021 (doc. 5 fascicolo della resistente) evidenzia che sul trattamento di fine rapporto sono state operate ritenute complessive, nell'ambito del regime di tassazione separata, per un importo pari a euro 1.362,71, quale dato riepilogativo delle ritenute fiscali riferite all'intero periodo di maturazione del TFR.
Tuttavia, la circostanza che nella busta paga di febbraio 2020 sia indicato l'importo di euro
213,22 alla voce “ritenute già pagate” non consente, di per sé, di ritenere dimostrata una duplicazione delle trattenute fiscali, trattandosi di una voce di conguaglio interna al cedolino, che non coincide necessariamente con l'ammontare complessivo delle ritenute operate nel corso degli anni e certificate nella C.U.
In altri termini, dalla lettura coordinata della busta paga di febbraio 2020 e della Certificazione
Unica 2021 non emerge la prova che al ricorrente siano state trattenute due volte le medesime somme a titolo di imposta sul TFR, né che egli abbia percepito un importo netto inferiore a quello effettivamente dovuto.
Ne consegue che, in difetto di prova della dedotta duplicazione delle ritenute fiscali e risultando documentato l'integrale pagamento del trattamento di fine rapporto, la domanda proposta sul punto deve essere rigettata.
2.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto parzialmente, con conseguente condanna della società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.963,53, a titolo di differenze retributive per indennità di zona stradale, mentre le ulteriori domande proposte dal ricorrente, relative alla mancata fruizione delle pause e al saldo del trattamento di fine rapporto, non risultano meritevoli di accoglimento.
Deve essere rigettata la domanda di rifusione delle spese sostenute per l'elaborazione dei conteggi di parte.
Nel caso di specie, infatti, il conteggio risulta redatto dal medesimo professionista che ha assistito il ricorrente in giudizio, in forza di procura alle liti, sicché l'attività di quantificazione del credito rientra a pieno titolo nell'ordinaria attività difensiva, come tale compresa nelle spese legali e non suscettibile di autonoma liquidazione. pagina 7 di 8 3. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere compensate nella misura della metà, e la parte resistente deve essere condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali residue, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto delle tabelle di riferimento per i procedimenti di lavoro, cause di valore compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna al pagamento, in favore di , dell'importo di Controparte_1 Parte_1 euro 1.963,53, a titolo di differenze retributive per indennità di zona stradale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo.
- compensa le spese processuali nella misura della metà e condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese residue, che liquida in complessivi euro
681,50, di cui euro 657,00 per compensi di avvocato ed il residuo per spese vive, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 587/2021 R.A.C.L. promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Salvatore Pilurzu Parte_1 che, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Luca Crotta, lo rappresentano e difendono per procure speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 marzo 2021, ha convenuto in giudizio l'ex Parte_1 datrice di lavoro deducendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 26 luglio 1980 al 31 agosto 2019, giorno in cui il rapporto di lavoro è cessato in virtù del cambio di appalto relativo al servizio cui era adibito;
- di essere stato assunto con qualifica di guardia giurata, inquadrato nel IV livello del CCNL
Vigilanza Privata;
- di aver prestato la propria attività lavorativa nell'ambito dell'appalto per l'attività di vigilanza per l'Ente Acque della Sardegna – servizio dighe, operando presso la diga e gli impianti dell'area di MB, osservando un orario di lavoro articolato su tre turni alternativi (6:00-
14:00; 14:00-22:00; 22:00-6:00), per un totale di otto ore giornaliere, predisposti dal datore di lavoro e ripartiti tra tre o quattro lavoratori;
- di aver sempre svolto, in ogni turno di lavoro e operando da solo, giri di ronda alla guida della vettura di servizio, percorrendo ininterrottamente, con cadenza media di due ore, un pagina 1 di 8 itinerario comprendente diversi impianti e opere situate nei comuni di Quartu ANt'Elena,
TU e IM AN ET;
- che l'attività di vigilanza consisteva, tra l'altro, nella verifica di anomalie quali perdite d'acqua, allagamenti, principi di incendio, furti o scassi, nel rilevare la presenza di intrusi, nell'ispezione delle recinzioni, nella verifica del corretto funzionamento degli impianti, nonché nel controllo dell'eventuale presenza di scarichi abusivi;
- che, ai sensi dell'art. 74 del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari, qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, è prevista una pausa retribuita di dieci minuti, ovvero, in alternativa, riposi compensativi di pari durata;
- di aver lavorato abitualmente più di sei ore al giorno e di aver svolto il servizio in modo ininterrotto, anche in considerazione del fatto di operare da solo, senza mai fruire della pausa prevista dal CCNL né dei riposi compensativi;
- che il servizio svolto comportava il continuo spostamento tra i vari impianti dell'area di
MB durante l'intero orario di lavoro;
- che, nonostante il servizio consistesse in una “ronda”, dai fogli paga risultava la corresponsione dell'indennità di piantonamento fisso in luogo della spettante indennità zona stradale e trasporto scorta valori;
- di essere rimasto creditore delle differenze retributive maturate per la mancata fruizione delle pause e per l'errata applicazione dell'indennità, nonché del saldo del TFR lasciato in azienda;
- che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, era rimasto creditore delle somme dettagliatamente indicate nel ricorso, per un importo complessivo pari a euro 4.828,19.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, il ricorrente ha domandato la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 4.828,19 (di cui euro 1.088,00 per pause non godute, euro 1963,53 per indennità di ronda, euro 1.776,66 per saldo TFR), o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché il riconoscimento delle spese sostenute per l'elaborazione dei conteggi di parte.
La si è costituita in giudizio, resistendo con articolate eccezioni: ha Controparte_1 negato la dedotta mancata fruizione delle pause, sostenendo che l'organizzazione del servizio ne consentiva il godimento;
ha escluso che l'attività svolta potesse qualificarsi come ai fini Pt_2 dell'indennità rivendicata;
ha affermato di aver integralmente corrisposto le competenze di fine rapporto, ivi incluso il trattamento di fine rapporto, come risultante dalla documentazione prodotta, concludendo per il rigetto delle domande.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione. pagina 2 di 8 2.1. È incontestato che abbia lavorato alle dipendenze della Parte_1 Controparte_1 dal 26 luglio 1980 al 31 agosto 2019.
[...]
È altresì pacifico che il ricorrente fosse inquadrato nel IV livello del CCNL Vigilanza Privata, con qualifica di guardia giurata, e che, almeno per il periodo dal 2015 al 2019, egli abbia svolto la propria attività nell'ambito dell'appalto di vigilanza per l'Ente Acque della Sardegna – servizio dighe, operando presso la diga e gli impianti dell'area di MB.
Non è oggetto di contestazione, inoltre, che l'orario di lavoro fosse articolato su turni giornalieri di otto ore, mentre restano controverse la dedotta mancata fruizione delle pause previste dall'art. 74 del CCNL applicato e la qualificazione dell'attività svolta come “ronda”, rilevante ai fini dell'indennità rivendicata.
2.2. La domanda con cui il ricorrente lamenta la mancata fruizione delle pause retribuite di dieci minuti previste dall'art. 74 del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari (doc. 3 fascicolo della resistente) non può essere accolta, prima ancora che per le risultanze dell'istruttoria, per come è stata giuridicamente impostata e allegata la fattispecie costitutiva del diritto azionato.
Invero, dalla lettura del ricorso introduttivo emerge che la pretesa è stata formulata esclusivamente in termini di differenze retributive, assumendosi che i minuti di pausa non fruiti dovessero essere remunerati come ordinaria prestazione lavorativa.
Non risulta in alcun modo dedotto un danno, né patrimoniale né non patrimoniale, derivante dalla dedotta violazione della disciplina in materia di pause, né è stata proposta una domanda risarcitoria, neppure in via subordinata.
Orbene, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la mancata fruizione delle pause previste dalla normativa legale o contrattuale non genera un credito retributivo, ma, eventualmente, un pregiudizio risarcibile, ove allegato e provato, in quanto il bene giuridico tutelato è quello della salute e della sicurezza del lavoratore.
Sul punto, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 15 aprile 2024, n. 10070, pronunciandosi in un caso analogo a quello oggetto di ricorso, ha affermato in modo chiaro che
“le Parti sociali, in caso di mancato godimento, hanno previsto la concessione di riposi compensativi da godersi entro i trenta giorni successivi per cui la mancata fruizione di dette pause non può essere remunerata come se vi fosse stato espletamento della prestazione lavorativa e, quindi, con retribuzione: ciò in coerenza con le caratteristiche del bene giuridico tutelato che è la salute e la sicurezza del lavoratore”.
La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “la conseguenza dell'accertato inadempimento deve, quindi, essere valutata in termini risarcitori e non retributivi”, escludendo, pagina 3 di 8 pertanto, che il mancato godimento delle pause possa automaticamente tradursi in una pretesa di pagamento di somme a titolo di retribuzione aggiuntiva.
Di particolare rilievo, ai fini che qui interessano, è altresì il passaggio in cui la Cassazione richiama l'attenzione del giudice di merito sulla necessità di una rigorosa verifica della domanda introduttiva, sotto il profilo della causa petendi e del petitum.
In tal senso, al punto 25 della citata ordinanza, si legge testualmente che: “i giudici di rinvio dovranno, in primo luogo, analizzare la consistenza della domanda introduttiva, originariamente proposta, sotto il profilo della causa petendi e del petitum, con tutti i limiti in tema di eventuale divieto della mutatio libelli e, successivamente, se del caso, analizzare la pretesa in relazione ad un eventuale danno derivato al lavoratore, sussistendone i presupposti, e non alla perdita di un corrispettivo retributivo, dandone adeguata motivazione anche in relazione alla potenziale validità dell'Accordo aziendale del 20.3.2008”.
Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che il ricorrente non ha allegato alcun danno derivante dalla dedotta mancata fruizione delle pause, né ha prospettato una lesione del bene della salute o della sicurezza, limitandosi a rivendicare il pagamento di somme come differenze retributive, in ragione del preteso svolgimento di attività lavorativa durante il tempo destinato alla pausa.
Ne consegue che la domanda, così come formulata, risulta giuridicamente infondata, in quanto inidoneamente strutturata sotto il profilo della causa petendi.
La domanda deve pertanto essere rigettata, senza che assuma rilievo decisivo l'istruttoria espletata sul punto.
2.3. Il lavoratore ha altresì richiesto il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'asserita errata applicazione dell'indennità di “piantonamento fisso” in luogo dell'indennità di
“zona stradale e trasporto–scorta valori”, prevista dall'art. 108 del CCNL Vigilanza Privata (doc.
3 fascicolo della resistente) in misura superiore.
Segnatamente, l'art. 108 CCNL cit., nel disciplinare le indennità relative ai servizi prestati per il ruolo tecnico-operativo, distingue tra indennità per “zona stradale e trasporto-scorta valori”, pari a euro 5,61 e indennità per “piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa”, pari a euro
4,18.
È pacifico che, nel corso del rapporto, al ricorrente sia stata sempre corrisposta l'indennità di euro
4,18, corrispondente al piantonamento fisso, come risulta dalle buste paga in atti (cfr. doc. 2 fascicolo del ricorrente).
pagina 4 di 8 La questione controversa attiene dunque alla corretta qualificazione del servizio concretamente svolto, ai fini dell'individuazione della voce contrattuale applicabile.
Orbene, dalle disposizioni di servizio relative all'invaso di MB (doc. 4 fascicolo del ricorrente) risulta che l'attività affidata alla guardia giurata non si esauriva nella vigilanza statica di un singolo obiettivo, ma consisteva nel controllo di una pluralità di impianti e aree (diga, invaso, recinzioni, strade di accesso e di servizio, casa di guardia, locali tecnici), dislocati su un'area ampia (con punti di interesse situati in tre diversi Comuni, ossia Quartu ANt'Elena,
TU e IM AN ET), mediante spostamenti continui con autovettura di servizio, lungo la viabilità interna e di collegamento dell'area, ivi compresi tratti insistenti su strada (vd. riferimenti alla “vecchia ex s.s. 125”).
Tale modalità operativa, come emerge dagli ordini di servizio aziendali, presupponeva necessariamente la percorrenza di chilometri su strada e l'effettuazione di controlli itineranti su più punti dell'area, risultando incompatibile con una prestazione riconducibile al solo piantonamento fisso, inteso come presenza continuativa e statica su un obiettivo determinato.
In presenza di un dato testuale contrattuale che non definisce in modo puntuale il discrimine tra le due indennità previste dall'art. 108 CCNL, l'interpretazione della clausola deve essere condotta in chiave sistematica, valorizzando la disciplina pubblicistica che regola l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei servizi di vigilanza privata.
In tale prospettiva assume rilievo il D.M. 10 dicembre 2010 n. 269 (richiamato in più punti del
CCNL applicato), il quale, nell'Allegato D, individua e distingue le tipologie di servizi disimpegnate dagli istituti di vigilanza, fornendo un parametro esterno idoneo a qualificare la natura della prestazione.
In particolare, l'Allegato D premette che: “Gli Istituti di vigilanza privata per mezzo delle dipendenti guardie giurate e con l'uso dei mezzi posti a loro disposizione disimpegnano i seguenti servizi:
1. vigilanza fissa;
2. vigilanza saltuaria di zona;
3. vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza;
4. intervento su allarme; […]”.
Quanto al servizio di piantonamento, ricondotto alla vigilanza fissa di cui al punto 3.b dell'Allegato D, esso è riferito alla custodia di un obiettivo determinato, prevedendosi che alle guardie giurate sia affidata “la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico”, nonché l'obbligo, nei servizi a obiettivi fissi, di “attendere il cambio prima di lasciare la postazione”.
Tale tipologia di servizio presuppone, dunque, una prestazione stanziale, svolta presso un singolo sito, senza necessità di spostamenti. pagina 5 di 8 Diversamente, il servizio di vigilanza saltuaria di zona, disciplinato dal punto 3.c dell'Allegato D,
è definito come “Il servizio di ispezione esterna e/o interna diurna o notturna ad uno o più obiettivi sensibili”, ed è svolto “con veicolo radiocollegato”, essendo altresì previsto che “iI numero degli obiettivi da affidare alla vigilanza deve essere congruo con riferimento all'orario di servizio, alla distanza, alla natura ed alla dislocazione degli obiettivi, alle condizioni ambientali ed alle specifiche modalità di esecuzione del servizio”.
Tale servizio implica, per definizione, spostamenti su strada e controlli distribuiti su una pluralità di punti.
Il raffronto tra le due fattispecie disciplinate ai punti 3.b e 3.c dell'Allegato D evidenzia, pertanto, che il piantonamento fisso è riconducibile esclusivamente alla vigilanza su obiettivo fisso, mentre l'attività caratterizzata da ispezioni su più obiettivi, mediante l'utilizzo del mezzo e percorrenze su strada, rientra nello schema della vigilanza saltuaria di zona.
Applicando tali criteri al caso di specie, l'attività concretamente svolta dal ricorrente presso l'area dell'invaso di MB, come risultante dalle disposizioni di servizio, non è riconducibile al servizio di piantonamento di cui al punto 3.b, bensì al servizio di vigilanza saltuaria di zona di cui al punto 3.c dell'Allegato D.
Ne consegue che l'indennità correttamente applicabile, ai sensi dell'art. 108 CCNL Vigilanza
Privata, è quella di “zona stradale e trasporto–scorta valori”, pari a euro 5,61, e non quella di
“piantonamento fisso”, pari a euro 4,18, pacificamente corrisposta dalla società, con conseguente diritto del ricorrente alle differenze retributive maturate nel periodo oggetto di domanda, per l'importo complessivo di euro 1963,53, come risultante dai conteggi in atti (doc. 6 fascicolo del ricorrente).
2.4. Il ricorrente ha infine domandato il pagamento del saldo del trattamento di fine rapporto, deducendo che, a seguito della produzione da parte della resistente della busta paga di febbraio
2020 (doc. 4 fascicolo della resistente) e della Certificazione Unica 2021 (doc. 5 fascicolo della resistente), sarebbe emerso un errore nella quantificazione delle ritenute fiscali operate sul TFR, tale da determinare una indebita duplicazione delle trattenute e, conseguentemente, un credito residuo in suo favore.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che dalla Certificazione Unica 2021 risultano “ritenute operate in anni precedenti” sul TFR pari a euro 1.362,71, mentre nella busta paga di febbraio 2020 risulta indicato, alla voce “ritenute già pagate”, l'importo di euro 213,22, assumendo che tale discrasia contabile avrebbe comportato una nuova trattenuta di somme già precedentemente versate. pagina 6 di 8 La domanda non può essere accolta.
Dalla busta paga di febbraio 2020 (doc. 4 fascicolo della resistente) risulta che, alla cessazione del rapporto, sono state liquidate al ricorrente competenze complessive per euro 13.063,11, comprensive del trattamento di fine rapporto, con determinazione del netto a pagare pari a euro
8.592,08, somma che risulta effettivamente corrisposta, come attestato dalla documentazione bancaria prodotta dalla società (docc. 6–13 fascicolo della resistente).
La Certificazione Unica 2021 (doc. 5 fascicolo della resistente) evidenzia che sul trattamento di fine rapporto sono state operate ritenute complessive, nell'ambito del regime di tassazione separata, per un importo pari a euro 1.362,71, quale dato riepilogativo delle ritenute fiscali riferite all'intero periodo di maturazione del TFR.
Tuttavia, la circostanza che nella busta paga di febbraio 2020 sia indicato l'importo di euro
213,22 alla voce “ritenute già pagate” non consente, di per sé, di ritenere dimostrata una duplicazione delle trattenute fiscali, trattandosi di una voce di conguaglio interna al cedolino, che non coincide necessariamente con l'ammontare complessivo delle ritenute operate nel corso degli anni e certificate nella C.U.
In altri termini, dalla lettura coordinata della busta paga di febbraio 2020 e della Certificazione
Unica 2021 non emerge la prova che al ricorrente siano state trattenute due volte le medesime somme a titolo di imposta sul TFR, né che egli abbia percepito un importo netto inferiore a quello effettivamente dovuto.
Ne consegue che, in difetto di prova della dedotta duplicazione delle ritenute fiscali e risultando documentato l'integrale pagamento del trattamento di fine rapporto, la domanda proposta sul punto deve essere rigettata.
2.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto parzialmente, con conseguente condanna della società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.963,53, a titolo di differenze retributive per indennità di zona stradale, mentre le ulteriori domande proposte dal ricorrente, relative alla mancata fruizione delle pause e al saldo del trattamento di fine rapporto, non risultano meritevoli di accoglimento.
Deve essere rigettata la domanda di rifusione delle spese sostenute per l'elaborazione dei conteggi di parte.
Nel caso di specie, infatti, il conteggio risulta redatto dal medesimo professionista che ha assistito il ricorrente in giudizio, in forza di procura alle liti, sicché l'attività di quantificazione del credito rientra a pieno titolo nell'ordinaria attività difensiva, come tale compresa nelle spese legali e non suscettibile di autonoma liquidazione. pagina 7 di 8 3. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere compensate nella misura della metà, e la parte resistente deve essere condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali residue, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto delle tabelle di riferimento per i procedimenti di lavoro, cause di valore compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna al pagamento, in favore di , dell'importo di Controparte_1 Parte_1 euro 1.963,53, a titolo di differenze retributive per indennità di zona stradale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo.
- compensa le spese processuali nella misura della metà e condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese residue, che liquida in complessivi euro
681,50, di cui euro 657,00 per compensi di avvocato ed il residuo per spese vive, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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