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12 maggio 1990
12 maggio 1990
Art. 2. 1. L' articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.
2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.
3. Il premio massimo cui puo' dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non puo' eccedere la somma di lire mille milioni.
4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi 1 e 2 si provvede a cura del Ministero delle finanze, sentita l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del regolamento di applicazione ed esecuzione della presente legge.
5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto e' determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri:
a) per il primo scaglione, fino a mille miliardi di lire, l'aliquota da applicare non puo' essere superiore al 10 per cento;
b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a mille miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente".
"Art. 4. - 1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.
2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.
3. Il premio massimo cui puo' dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non puo' eccedere la somma di lire mille milioni.
4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi 1 e 2 si provvede a cura del Ministero delle finanze, sentita l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del regolamento di applicazione ed esecuzione della presente legge.
5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto e' determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri:
a) per il primo scaglione, fino a mille miliardi di lire, l'aliquota da applicare non puo' essere superiore al 10 per cento;
b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a mille miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente".
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-272/91, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 26/04/1994Provvedimento: […] 28 Come ha giustamente rilevato la Commissione, emerge dall' art. 4, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528 (GURI n. 222 del 13 agosto 1982), come modificato dall' art. 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85 (GURI n. 97 del 27 aprile 1990), che il ministero delle Finanze è la sola ed unica amministrazione aggiudicatrice dell' appalto di cui trattasi. L' AAMS, che gestisce il gioco del lotto, costituisce in ogni caso una semplice articolazione amministrativa del ministero delle Finanze, sprovvista di personalità giuridica autonoma, cosicché persino gli atti formalmente imputabili all' AAMS ricadono, nella sostanza, nella sfera decisionale del suddetto ministero.Leggi di più...
- direttiva 77/62/CEE·
- art. 59 Trattato CEE·
- libera circolazione delle persone·
- appalti pubblici·
- concessione sistema automazione lotto·
- riserva partecipazione appalti·
- libera prestazione dei servizi·
- art. 30 Trattato CEE·
- criteri aggiudicazione appalti·
- discriminazione nazionale·
- pubblicità appalti·
- art. 52 Trattato CEE·
- libertà di stabilimento