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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 12/01/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 436/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
AN MA, TO
PASSANTE MARCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8341/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. J147332S ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22004/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rapp.ta e difeso come in atti, proponeva ricorso avverso il provvedimento di iscrizione di fermo amministrativo in epigrafe indicato sul veicolo cointestato con il marito, unico debitore e di cui veniva a conoscenza all'ACI all'atto del pagamento della tassa auto in data 7.03.2025. La ricorrente eccepiva, in breve, l'omessa notifica del preavviso di fermo, l'illegittimità del fermo in quanto effettuato su veicolo cointestato;
l'omessa notifica degli atti prodromici.
Si costituiva ADER che oltre a rivendicare la rituale notifica al comproprietario del preavviso di fermo nonchè la rituale notifica allo stesso degli atti prodromici eccepiva la tardività del ricorso e la circostanza che la comproprietà in capo alla ricorrente, non debitore, del veicolo non impediva la legittima applicazione del fermo.
All'udienza odierna, il Collegio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intanto il ricorso è ammissibile, essendo stato proposto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e) ter d.lgs.
546/1992 avverso l'iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 d.p.r. 602/1973 di cui la ricorrente è venuta a conoscenza in data 7.03.2025 all'ACI all'atto del pagamento della tassa auto sicché è destituita di fondamento l'eccezione d'inammissibilità per tardità sollevata al riguardo dal predetto resistente.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. In materia di riscossione l'art. 50, comma 1, d.p.r. 602/1973 stabilisce che “il concessionario procede a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”. L'art. 86, d.p.r. 602/1973, rubricato “Fermo di beni mobili registrati” stabilisce che “(1) decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. (2) La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
La richiamata disposizione è chiara nel prevedere che il fermo dei beni mobili registrati, a fini di riscossione, possa essere disposto dal concessionario con esclusivo riferimento ai beni mobili di proprietà del debitore ovvero di proprietà dei coobbligati di questo. È, dunque, necessario, per la legittimità del fermo disposto su un bene mobile registrato, che quest'ultimo appartenga a uno dei soggetti debitori dell'Erario, in via principale o in via solidale. In altri termini, il proprietario del bene mobile registrato sottoposto a fermo deve necessariamente essere egli stesso debitore, anche solo in via solidale, dell'Erario, non potendo essere disposto il fermo su un bene di proprietà (o in comproprietà) di un soggetto estraneo al rapporto di debito- credito tributario.
Pertanto, deve ritenersi che non possa essere disposto il fermo su un bene mobile registrato cointestato tra più persone, se tutti i proprietari non siano debitori del Fisco. Ciò sia perché, diversamente opinando, il proprietario non debitore del Fisco si troverebbe privato della disponibilità del mezzo a lui intestato, sebbene in comproprietà, senza giustificazione alcuna, essendo egli del tutto estraneo al rapporto con l'Erario, e dunque in maniera del tutto irragionevole, sia perché costui non avrebbe alcuna tutela, non potendo adempiere spontaneamente all'obbligazione tributaria al fine di ottenere la cancellazione del fermo, non essendo parte del rapporto tributario, né potendo ottenere coattivamente l'adempimento del debito tributario da parte del comproprietario debitore.
Tanto premesso in linea di principio, nel caso di specie è documentato e pacifico tra le parti che: - il fermo è stato iscritto sull'autovettura HYUNDAI targata Targa_1 per debiti tributari risultanti dalle cartelle indicate nell'impugnata comunicazione;
- la predetta autovettura risulta in comproprietà sia della odierna ricorrente che del marito Nominativo_2; - il debito tributario portato dalle cartelle indicate nella citata comunicazione preventiva e in relazione al quale il concessionario ha agito è riferito esclusivamente al Nominativo_2 e non anche alla ricorrente;
quest'ultima, dunque, è del tutto estranea al rapporto di debito-credito tributario con l'Erario e, ciò nonostante, costei ha subito l'iscrizione del fermo sul bene (anche) di sua proprietà.
Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, poiché il fermo è stato iscritto su un bene mobile registrato di proprietà (rectius, in comproprietà) di un soggetto (l'odierna ricorrente) che non è debitore dell'Erario, deve ritenersi l'illegittimità del fermo medesimo così disposto.
I restanti motivi di ricorso risultano assorbiti.
In conclusione, il ricorso va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, e all'art. 15 D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla il fermo e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500, oltre oneri accessori dovuti per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
AN MA, TO
PASSANTE MARCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8341/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. J147332S ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22004/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rapp.ta e difeso come in atti, proponeva ricorso avverso il provvedimento di iscrizione di fermo amministrativo in epigrafe indicato sul veicolo cointestato con il marito, unico debitore e di cui veniva a conoscenza all'ACI all'atto del pagamento della tassa auto in data 7.03.2025. La ricorrente eccepiva, in breve, l'omessa notifica del preavviso di fermo, l'illegittimità del fermo in quanto effettuato su veicolo cointestato;
l'omessa notifica degli atti prodromici.
Si costituiva ADER che oltre a rivendicare la rituale notifica al comproprietario del preavviso di fermo nonchè la rituale notifica allo stesso degli atti prodromici eccepiva la tardività del ricorso e la circostanza che la comproprietà in capo alla ricorrente, non debitore, del veicolo non impediva la legittima applicazione del fermo.
All'udienza odierna, il Collegio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intanto il ricorso è ammissibile, essendo stato proposto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e) ter d.lgs.
546/1992 avverso l'iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 d.p.r. 602/1973 di cui la ricorrente è venuta a conoscenza in data 7.03.2025 all'ACI all'atto del pagamento della tassa auto sicché è destituita di fondamento l'eccezione d'inammissibilità per tardità sollevata al riguardo dal predetto resistente.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. In materia di riscossione l'art. 50, comma 1, d.p.r. 602/1973 stabilisce che “il concessionario procede a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”. L'art. 86, d.p.r. 602/1973, rubricato “Fermo di beni mobili registrati” stabilisce che “(1) decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. (2) La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
La richiamata disposizione è chiara nel prevedere che il fermo dei beni mobili registrati, a fini di riscossione, possa essere disposto dal concessionario con esclusivo riferimento ai beni mobili di proprietà del debitore ovvero di proprietà dei coobbligati di questo. È, dunque, necessario, per la legittimità del fermo disposto su un bene mobile registrato, che quest'ultimo appartenga a uno dei soggetti debitori dell'Erario, in via principale o in via solidale. In altri termini, il proprietario del bene mobile registrato sottoposto a fermo deve necessariamente essere egli stesso debitore, anche solo in via solidale, dell'Erario, non potendo essere disposto il fermo su un bene di proprietà (o in comproprietà) di un soggetto estraneo al rapporto di debito- credito tributario.
Pertanto, deve ritenersi che non possa essere disposto il fermo su un bene mobile registrato cointestato tra più persone, se tutti i proprietari non siano debitori del Fisco. Ciò sia perché, diversamente opinando, il proprietario non debitore del Fisco si troverebbe privato della disponibilità del mezzo a lui intestato, sebbene in comproprietà, senza giustificazione alcuna, essendo egli del tutto estraneo al rapporto con l'Erario, e dunque in maniera del tutto irragionevole, sia perché costui non avrebbe alcuna tutela, non potendo adempiere spontaneamente all'obbligazione tributaria al fine di ottenere la cancellazione del fermo, non essendo parte del rapporto tributario, né potendo ottenere coattivamente l'adempimento del debito tributario da parte del comproprietario debitore.
Tanto premesso in linea di principio, nel caso di specie è documentato e pacifico tra le parti che: - il fermo è stato iscritto sull'autovettura HYUNDAI targata Targa_1 per debiti tributari risultanti dalle cartelle indicate nell'impugnata comunicazione;
- la predetta autovettura risulta in comproprietà sia della odierna ricorrente che del marito Nominativo_2; - il debito tributario portato dalle cartelle indicate nella citata comunicazione preventiva e in relazione al quale il concessionario ha agito è riferito esclusivamente al Nominativo_2 e non anche alla ricorrente;
quest'ultima, dunque, è del tutto estranea al rapporto di debito-credito tributario con l'Erario e, ciò nonostante, costei ha subito l'iscrizione del fermo sul bene (anche) di sua proprietà.
Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, poiché il fermo è stato iscritto su un bene mobile registrato di proprietà (rectius, in comproprietà) di un soggetto (l'odierna ricorrente) che non è debitore dell'Erario, deve ritenersi l'illegittimità del fermo medesimo così disposto.
I restanti motivi di ricorso risultano assorbiti.
In conclusione, il ricorso va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, e all'art. 15 D.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla il fermo e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500, oltre oneri accessori dovuti per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.