Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 12/01/2026, n. 436
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica preavviso di fermo

    Il ricorso è ammissibile poiché proposto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e) ter d.lgs. 546/1992, avverso l'iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 d.p.r. 602/1973, di cui la ricorrente è venuta a conoscenza in data 7.03.2025 all'ACI all'atto del pagamento della tassa auto. Pertanto, è destituita di fondamento l'eccezione d'inammissibilità per tardività sollevata dal resistente.

  • Accolto
    Illegittimità del fermo su veicolo cointestato a non debitore

    Il fermo amministrativo può essere disposto solo su beni mobili registrati di proprietà del debitore o dei coobbligati. Non può essere disposto su un bene di proprietà (o in comproprietà) di un soggetto estraneo al rapporto di debito-credito tributario. Nel caso di specie, il fermo è stato iscritto su un'autovettura cointestata alla ricorrente e a suo marito, ma il debito tributario era riferito esclusivamente al marito. La ricorrente, non essendo debitrice, ha subito l'iscrizione del fermo su un bene di sua proprietà, rendendo il fermo illegittimo.

  • Altro
    Omessa notifica atti prodromici

    I restanti motivi di ricorso, inclusa l'omessa notifica degli atti prodromici, risultano assorbiti dalla fondatezza del motivo relativo all'illegittimità del fermo su veicolo cointestato a non debitore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 12/01/2026, n. 436
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 436
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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