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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CO IS, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2707/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240009562773 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1278/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nel ricorso depositato, con vittoria di spese. Resistente/Appellato:Chiede il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, inviato il 17/7/2024, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, con cui OS Sicilia ha intimato il pagamento complessivo di euro 1251,50 relativo a mancato pagamento Tassa automobilistica per l'anno 2021.
Eccepiva:
-La nullità della cartella di pagamento impugnata effettuata a mezzo del servizio postale direttamente, senza l'intervento di soggetto abilitato;
-L'illegittimità della notifica, mancante della sottoscrizione del messo notificatore;
-Il difetto di motivazione;
-Inesistenza della pretesa tributaria;
-Decadenza e prescrizione del tributo preteso.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-OS, eccependo la mancanza di legittimazione passiva per le eccezioni relative al merito dell'imposizione, deducendo per il resto l'infondatezza delle proposte eccezioni e chiedendo dunque il rigetto del ricorso avanzato.
Il ricorrente depositava memorie illustrative.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la Corte in composizione monocratica decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Invero, dallo stesso ricorso emerge che la cartella di pagamento è stata notificata al ricorrente a mezzo lettera raccomandata in data 29/5/2024.
Ora, per costante interpretazione giurisprudenziale, la modalità del c.d. "invio diretto" della cartella di pagamento, in tema di notificazione a mezzo posta, è disciplinato dall'art.26 comma 1 D.P.R. n.602 "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
In tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Per tale ragione trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.890/82. Il richiamo del comma 6 (dell'art.26), il quale menziona l'art. 60 D.P.R.
n.600/73 deve trovare applicazione "per quanto non è regolato dall'articolo in parola", dunque, in buona sostanza non opera il precetto del comma 1, lett.b-bis del citato art. 60.
Tale forma semplificata di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'Agente per la OS volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (cfr. Suprema Corte di Cassazione Sez.VI civile, ordinanza 30 gennaio-24 giugno 2020 n.12470).
In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n.602 del 1973, art. 26 comma 1 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una seconda raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario.
Peraltro, la relata di notifica di una cartella esattoriale assume fondamentalmente rilievo atteso che dalla notificazione decorre un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, venendo ad ostacolare l'esercizio di quei diritti.
Nella specie, peraltro, la notificazione ha raggiunto il suo scopo, come emerge dalla proposizione del presente ricorso da parte del contribuente.
Ancora, in ordine al difetto di motivazione, va rilevato che dalla cartella di pagamento impugnata sono ricavabili gli elementi idonei a consentire al contribuente un'efficace difesa dei propri interessi, come concretamente si ricava dal ricorso proposto. Anche tale motivo di ricorso va dunque rigettato.
Genericamente è stata formulata nel giudizio l'eccezione relativa all'inesistenza della pretesa tributaria, senza indicazione di alcun elemento di prova a sostegno, a fronte dell'esatta causale indicata invece in cartella.
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata anche con riferimento all'atto presupposto,
sostanzialmente deducendo che soltanto tramite tale cartella di pagamento è venuto a conoscenza della pretesa tributaria avanzata.
Ora, nella Regione Siciliana la L.R. 11/8/2015 n.16 ha istituito sin dal 1/1/2016, la Tassa automobilistica regionale, con contestuale cessazione della Tassa automobilistica erariale e conseguente attribuzione alla
Regione Siciliana delle funzioni relative all'accertamento, riscossione, recupero, rimborsi e contenzioso.
Inoltre, l'art.19 della L.R. n.24 del 5/12/2016 ha previsto la possibilità di iscrivere a ruolo ed emettere la cartella senza la notifica di alcun atto di accertamento, possibilità inizialmente limitata al solo triennio
2017/2019 ed estesa poi agli anni successivi, per effetto dell'art.10 della L.R. n. 9/21, che ha eliminato il limite temporale imposto.
Di conseguenza, alcun avviso di accertamento andava notificato al contribuente per l'anno di imposta 2021.
Infondata appare altresì l'eccezione di intervenuta prescrizione.
Invero, la prescrizione nella specie matura al decorrere del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
il termine, pertanto, nella fattispecie in esame andava individuato nel
31/12/2024.
Peraltro, nella specie non solo va tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale
CO (8/3/2020-31/8/2021), ma anche della proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione dei carichi affidati al'Agente della OS durante il periodo di sospensione, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 bis del D.L. n.125 del 7/10/2020.
Pertanto, nella fattispecie in esame non risulta maturata la dedotta prescrizione.
l ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella complessiva somma di euro duecentottanta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente, che si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00. Il Giudice Dott.ssa Luisa Turco
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CO IS, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2707/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240009562773 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1278/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nel ricorso depositato, con vittoria di spese. Resistente/Appellato:Chiede il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, inviato il 17/7/2024, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento impugnata, con cui OS Sicilia ha intimato il pagamento complessivo di euro 1251,50 relativo a mancato pagamento Tassa automobilistica per l'anno 2021.
Eccepiva:
-La nullità della cartella di pagamento impugnata effettuata a mezzo del servizio postale direttamente, senza l'intervento di soggetto abilitato;
-L'illegittimità della notifica, mancante della sottoscrizione del messo notificatore;
-Il difetto di motivazione;
-Inesistenza della pretesa tributaria;
-Decadenza e prescrizione del tributo preteso.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-OS, eccependo la mancanza di legittimazione passiva per le eccezioni relative al merito dell'imposizione, deducendo per il resto l'infondatezza delle proposte eccezioni e chiedendo dunque il rigetto del ricorso avanzato.
Il ricorrente depositava memorie illustrative.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la Corte in composizione monocratica decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Invero, dallo stesso ricorso emerge che la cartella di pagamento è stata notificata al ricorrente a mezzo lettera raccomandata in data 29/5/2024.
Ora, per costante interpretazione giurisprudenziale, la modalità del c.d. "invio diretto" della cartella di pagamento, in tema di notificazione a mezzo posta, è disciplinato dall'art.26 comma 1 D.P.R. n.602 "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
In tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Per tale ragione trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.890/82. Il richiamo del comma 6 (dell'art.26), il quale menziona l'art. 60 D.P.R.
n.600/73 deve trovare applicazione "per quanto non è regolato dall'articolo in parola", dunque, in buona sostanza non opera il precetto del comma 1, lett.b-bis del citato art. 60.
Tale forma semplificata di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'Agente per la OS volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (cfr. Suprema Corte di Cassazione Sez.VI civile, ordinanza 30 gennaio-24 giugno 2020 n.12470).
In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n.602 del 1973, art. 26 comma 1 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una seconda raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario.
Peraltro, la relata di notifica di una cartella esattoriale assume fondamentalmente rilievo atteso che dalla notificazione decorre un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti, venendo ad ostacolare l'esercizio di quei diritti.
Nella specie, peraltro, la notificazione ha raggiunto il suo scopo, come emerge dalla proposizione del presente ricorso da parte del contribuente.
Ancora, in ordine al difetto di motivazione, va rilevato che dalla cartella di pagamento impugnata sono ricavabili gli elementi idonei a consentire al contribuente un'efficace difesa dei propri interessi, come concretamente si ricava dal ricorso proposto. Anche tale motivo di ricorso va dunque rigettato.
Genericamente è stata formulata nel giudizio l'eccezione relativa all'inesistenza della pretesa tributaria, senza indicazione di alcun elemento di prova a sostegno, a fronte dell'esatta causale indicata invece in cartella.
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata anche con riferimento all'atto presupposto,
sostanzialmente deducendo che soltanto tramite tale cartella di pagamento è venuto a conoscenza della pretesa tributaria avanzata.
Ora, nella Regione Siciliana la L.R. 11/8/2015 n.16 ha istituito sin dal 1/1/2016, la Tassa automobilistica regionale, con contestuale cessazione della Tassa automobilistica erariale e conseguente attribuzione alla
Regione Siciliana delle funzioni relative all'accertamento, riscossione, recupero, rimborsi e contenzioso.
Inoltre, l'art.19 della L.R. n.24 del 5/12/2016 ha previsto la possibilità di iscrivere a ruolo ed emettere la cartella senza la notifica di alcun atto di accertamento, possibilità inizialmente limitata al solo triennio
2017/2019 ed estesa poi agli anni successivi, per effetto dell'art.10 della L.R. n. 9/21, che ha eliminato il limite temporale imposto.
Di conseguenza, alcun avviso di accertamento andava notificato al contribuente per l'anno di imposta 2021.
Infondata appare altresì l'eccezione di intervenuta prescrizione.
Invero, la prescrizione nella specie matura al decorrere del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
il termine, pertanto, nella fattispecie in esame andava individuato nel
31/12/2024.
Peraltro, nella specie non solo va tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale
CO (8/3/2020-31/8/2021), ma anche della proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione dei carichi affidati al'Agente della OS durante il periodo di sospensione, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 bis del D.L. n.125 del 7/10/2020.
Pertanto, nella fattispecie in esame non risulta maturata la dedotta prescrizione.
l ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella complessiva somma di euro duecentottanta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente, che si liquidano nella complessiva somma di euro 280,00. Il Giudice Dott.ssa Luisa Turco