Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 291
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella di pagamento per modalità di notifica

    La Corte ha ritenuto che la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata direttamente dal concessionario, è valida ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, applicandosi le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982. La notifica ha comunque raggiunto lo scopo, come dimostrato dalla proposizione del ricorso.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che dalla cartella di pagamento fossero ricavabili gli elementi idonei a consentire un'efficace difesa degli interessi del contribuente, come dimostrato dalla proposizione del ricorso.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto generica tale eccezione, non supportata da alcuna prova, a fronte dell'esatta causale indicata nella cartella.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del tributo

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine non fosse ancora maturato, considerando anche la sospensione dei termini durante il periodo emergenziale CO e la proroga di ventiquattro mesi prevista dall'art. 1 bis del D.L. n. 125/2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 291
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 291
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo