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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2657/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
DI GERONIMO DESIREE', Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13251/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - PIVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP 52-2024-135 TARSU/TIA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1540/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società “Ricorrente_1 SRL”, in persona del legale rappresentante pro – tempore, impugnava l'intimazione di pagamento n. AIP/52-2024-135 del
13.05.2024, relativa alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), deducendone l'illegittimità per plurimi motivi, tra cui la violazione del giudicato formatosi con sentenza n. 9353/2022 della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma, il difetto di legittimazione attiva della società resistente, la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e la decadenza dal potere impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge n.
296/2006.
Si costituiva in giudizio Resistente_1 S.r.l., la quale deduceva che l'atto impugnato era stato annullato in autotutela dall'ente creditore Società_1 S.p.A., in esecuzione della sentenza sopra richiamata, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione è stata annullata in autotutela dall'ente creditore, in quanto già annullata con sentenza passata in giudicato.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'atto lesivo dell'interesse della parte ricorrente.
La richiesta di compensazione delle spese formulata dalla parte resistente cui si è opposta la ricorrente non può essere accolta.
In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice è tenuto a regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza dell'annullamento dell'atto.
Nel caso di specie, l'annullamento in autotutela è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso ed è conseguenza della illegittimità dell'atto impugnato, già accertata con sentenza passata in giudicato. La proposizione del ricorso risulta pertanto giustificata, mentre la condotta della resistente ha determinato l'instaurazione del presente giudizio.
Le spese di lite devono quindi essere poste a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta, non risultando provati gli elementi soggettivi richiesti dalla norma.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna la resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge, rimborso Cut da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
DI GERONIMO DESIREE', Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13251/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - PIVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP 52-2024-135 TARSU/TIA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1540/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società “Ricorrente_1 SRL”, in persona del legale rappresentante pro – tempore, impugnava l'intimazione di pagamento n. AIP/52-2024-135 del
13.05.2024, relativa alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), deducendone l'illegittimità per plurimi motivi, tra cui la violazione del giudicato formatosi con sentenza n. 9353/2022 della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma, il difetto di legittimazione attiva della società resistente, la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e la decadenza dal potere impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge n.
296/2006.
Si costituiva in giudizio Resistente_1 S.r.l., la quale deduceva che l'atto impugnato era stato annullato in autotutela dall'ente creditore Società_1 S.p.A., in esecuzione della sentenza sopra richiamata, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione è stata annullata in autotutela dall'ente creditore, in quanto già annullata con sentenza passata in giudicato.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'atto lesivo dell'interesse della parte ricorrente.
La richiesta di compensazione delle spese formulata dalla parte resistente cui si è opposta la ricorrente non può essere accolta.
In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice è tenuto a regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza dell'annullamento dell'atto.
Nel caso di specie, l'annullamento in autotutela è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso ed è conseguenza della illegittimità dell'atto impugnato, già accertata con sentenza passata in giudicato. La proposizione del ricorso risulta pertanto giustificata, mentre la condotta della resistente ha determinato l'instaurazione del presente giudizio.
Le spese di lite devono quindi essere poste a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta, non risultando provati gli elementi soggettivi richiesti dalla norma.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna la resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge, rimborso Cut da distrarsi in favore dei difensori antistatari.