Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2008, n. 14486
CASS
Sentenza 26 novembre 2008

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In tema di reati finanziari e tributari, la figura del cosiddetto abuso del diritto, qualificata dall'adozione (al fine di ottenere un vantaggio fiscale) di una forma giuridica non corrispondente alla realtà economica, non ha valore probatorio perchè implica una presunzione incompatibile con l'accertamento penale, ed è invece utilizzabile in campo tributario come strumento di accertamento semplificato nel contrasto all'evasione fiscale. (Fattispecie relativa a sequestro probatorio di un velivolo di fabbricazione italiana, acquistato in Italia, immatricolato nella Confederazione Elvetica dalla società acquirente avente sede in Svizzera e successivamente sdoganato in territorio comunitario onde conseguire un beneficio fiscale, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità sia del reato di contrabbando doganale che del reato di evasione dell'IVA all'importazione).

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  • 2Fine elusivo tributario e reato (Cass., 15186/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    L'abuso di un diritto, consistente nell'utilizzazione ai fini elusivi di obblighi tributari di una norma dell'ordinamento giuridico, come fonte di illecito penale non può fondarsi sulla base di una composizione logica di elementi sistemici effettuata dall'interprete, bensì occorre che trovi specifico sostegno nella lettera della legge: ai fini penali rileva solamente una condotta elusiva di imposizione fiscale se si aggancia ad una norma specifica, che non può essere, per così dire, di gestione ermeneutica, ovvero una norma 'in bianco' da colmare interpretativamente secondo le fattispecie concrete (come ad es. l'art. 10 della L. n. 212 del 2000, il c.d. Statuto del contribuente, che al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2008, n. 14486
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14486
Data del deposito : 26 novembre 2008

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