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23 gennaio 2013
23 gennaio 2013
Art. 3. Norme applicabili 1. In materia di consegna, di cooperazione e di esecuzione di pene si osservano, se non diversamente disposto dalla presente legge e dallo statuto, le norme contenute nel libro undicesimo, titoli II, III e IV, del codice di procedura penale .
2. Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale , fatta salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
Note all'art. 3:
- Il titolo II del codice di procedura penale reca:
«Estradizione».
- Il titolo III del codice di procedura penale reca: «Rogatorie internazionali».
- Il titolo IV del codice di procedura penale reca: «Effetti delle sentenze penali straniere esecuzione all'estero di sentenze penali italiane».
2. Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale , fatta salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
Note all'art. 3:
- Il titolo II del codice di procedura penale reca:
«Estradizione».
- Il titolo III del codice di procedura penale reca: «Rogatorie internazionali».
- Il titolo IV del codice di procedura penale reca: «Effetti delle sentenze penali straniere esecuzione all'estero di sentenze penali italiane».
Commentari • 19
- 1. il Governo in Parlamento | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 8.298
[…] Tuttavia essendo il fermo una misura di iniziativa della polizia, si applica, per la sua necessaria convalida, l'art. 716 c.p.p., norma relativa all'estradizione ma richiamata dall'art. 3 legge n. 237/2012. […]
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