2. Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale , fatta salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
Note all'art. 3:
- Il titolo II del codice di procedura penale reca:
«Estradizione».
- Il titolo III del codice di procedura penale reca: «Rogatorie internazionali».
- Il titolo IV del codice di procedura penale reca: «Effetti delle sentenze penali straniere esecuzione all'estero di sentenze penali italiane».