Articolo 3 della Legge 20 dicembre 2012, n. 237
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23 gennaio 2013
Art. 3. Norme applicabili 1. In materia di consegna, di cooperazione e di esecuzione di pene si osservano, se non diversamente disposto dalla presente legge e dallo statuto, le norme contenute nel libro undicesimo, titoli II, III e IV, del codice di procedura penale .
2. Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale , fatta salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
Note all'art. 3:
- Il titolo II del codice di procedura penale reca:
«Estradizione».
- Il titolo III del codice di procedura penale reca: «Rogatorie internazionali».
- Il titolo IV del codice di procedura penale reca: «Effetti delle sentenze penali straniere esecuzione all'estero di sentenze penali italiane».
Entrata in vigore il 23 gennaio 2013
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