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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 463/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUBERTO CARMELO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 778/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249017685327 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249017685327 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140012079942000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140012079942000 IVA-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1, in atti generalizzata, rappresentata e difesa nel presente giudizio dal dott. Difensore_1, tributarista, in data 19.12.2024 agiva contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'Agenzia delle Entrate /SS di Messina per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
29520249017685327/000, notificatagli da quest'ultima il 9.11.2024, relativa a IRPEF e IVA per l'anno
2010, per un importo complessivo di € 4.784,53.
I motivi del ricorso – articolato attraverso un'ampia ed analitica disamina degli stessi, cui si fa formale ed integrale rinvio – riguardavano principalmente:
la mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
la mancata adozione degli atti interruttivi della prescrizione nei termini previsti dalla legge;
l'omessa esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche, nonché l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto a riscuotere il credito oggetto di contestazione. Il ricorrente sosteneva inoltre che ogni azione amministrativa risultava viziata poiché priva della documentazione necessaria a comprovare la pretesa tributaria.
Quanto sopra veniva ribadito con memoria del 23.12.2025.
***
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Messina sosteneva, in primis, che le eccezioni riguardano attività successive all'iscrizione a ruolo, quindi di competenza dell'Agente della SS, e che la cartella presupposta è stata regolarmente notificata personalmente alla ricorrente, come da documentazione prodotta, con conseguente sua definitività per mancata tempestiva impugnazione, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento può essere contestata solo per vizi propri e non per vizi dell'atto impositivo originario (v. Cass. 3005/2020).
Negava, infine, il compimento della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato. Osserva innanzitutto questo Giudice che – come dimostrato per tabulas dall'Agenzia costituita in giudizio – la prodromica cartella è stata regolarmente notificata a mani della ricorrente in data 23.9.2013 e che esiste un ulteriore atto interruttivo della prescrizione decennale (trattandosi di credito erariale) costituito dall'allegato atto adottato dall'Agente della riscossione, DAG 29590201900341467151, di riscontro alla dichiarazione di adesione del 31.7.2019 - prot. 43472 - a seguito dell'istanza di Definizione per estinzione dei debiti di cui all'art.
1.184 e 185 Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio”), debitamente notificato, a mezzo PEC all'odierna ricorrente.
Detto allegato atto interruttivo segnalava chiaramente, anche in sede di integrazione, l'esistenza di precisi carichi tributari, tra i quali la cartella di cui all'avviso di intimazione oggetto del presente procedimento, tanto che la ricorrente aveva pagato una parte dello stesso.
Ad abundantiam, in tema di sospensione dei termini prescrizionali della fase esecutiva, si deve tenere conto della normativa d'eccezione da Covid-19 (v.art. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto 'Cura Italia') e art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 547).
Quanto alle altre eccezioni, seppur irrilevanti alla luce di quanto testé affermato, si osserva che la motivazione di un'intimazione di pagamento è soddisfatta dal semplice rinvio alla cartella (v. Cass.
10692/2024) e che la richiesta di produzione degli originali delle notifiche non è obbligatoria a meno che non sia ordinata dal Giudice.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte convenuta, in euro 750,00 oltre accessori di legge.
Messina, 23 gennaio 2026.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUBERTO CARMELO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 778/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249017685327 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249017685327 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140012079942000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140012079942000 IVA-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1, in atti generalizzata, rappresentata e difesa nel presente giudizio dal dott. Difensore_1, tributarista, in data 19.12.2024 agiva contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'Agenzia delle Entrate /SS di Messina per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
29520249017685327/000, notificatagli da quest'ultima il 9.11.2024, relativa a IRPEF e IVA per l'anno
2010, per un importo complessivo di € 4.784,53.
I motivi del ricorso – articolato attraverso un'ampia ed analitica disamina degli stessi, cui si fa formale ed integrale rinvio – riguardavano principalmente:
la mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
la mancata adozione degli atti interruttivi della prescrizione nei termini previsti dalla legge;
l'omessa esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche, nonché l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto a riscuotere il credito oggetto di contestazione. Il ricorrente sosteneva inoltre che ogni azione amministrativa risultava viziata poiché priva della documentazione necessaria a comprovare la pretesa tributaria.
Quanto sopra veniva ribadito con memoria del 23.12.2025.
***
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Messina sosteneva, in primis, che le eccezioni riguardano attività successive all'iscrizione a ruolo, quindi di competenza dell'Agente della SS, e che la cartella presupposta è stata regolarmente notificata personalmente alla ricorrente, come da documentazione prodotta, con conseguente sua definitività per mancata tempestiva impugnazione, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento può essere contestata solo per vizi propri e non per vizi dell'atto impositivo originario (v. Cass. 3005/2020).
Negava, infine, il compimento della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato. Osserva innanzitutto questo Giudice che – come dimostrato per tabulas dall'Agenzia costituita in giudizio – la prodromica cartella è stata regolarmente notificata a mani della ricorrente in data 23.9.2013 e che esiste un ulteriore atto interruttivo della prescrizione decennale (trattandosi di credito erariale) costituito dall'allegato atto adottato dall'Agente della riscossione, DAG 29590201900341467151, di riscontro alla dichiarazione di adesione del 31.7.2019 - prot. 43472 - a seguito dell'istanza di Definizione per estinzione dei debiti di cui all'art.
1.184 e 185 Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio”), debitamente notificato, a mezzo PEC all'odierna ricorrente.
Detto allegato atto interruttivo segnalava chiaramente, anche in sede di integrazione, l'esistenza di precisi carichi tributari, tra i quali la cartella di cui all'avviso di intimazione oggetto del presente procedimento, tanto che la ricorrente aveva pagato una parte dello stesso.
Ad abundantiam, in tema di sospensione dei termini prescrizionali della fase esecutiva, si deve tenere conto della normativa d'eccezione da Covid-19 (v.art. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto 'Cura Italia') e art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 547).
Quanto alle altre eccezioni, seppur irrilevanti alla luce di quanto testé affermato, si osserva che la motivazione di un'intimazione di pagamento è soddisfatta dal semplice rinvio alla cartella (v. Cass.
10692/2024) e che la richiesta di produzione degli originali delle notifiche non è obbligatoria a meno che non sia ordinata dal Giudice.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte convenuta, in euro 750,00 oltre accessori di legge.
Messina, 23 gennaio 2026.